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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 173/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LETO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO , come da procura in atti. attore, contro
, subentrata a titolo universale a Controparte_1
ai sensi dell'art. 76 D.L. n. 73/2021 convertito con L. 106/2021, Controparte_2
Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (c.f. ),
[...] CP_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELA MARIA CUCINOTTA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 24.11.2014 emesso dall'Agente della Riscossione enotificato al Sig. , suo marito nelle more deceduto ed eccependo la illegittimità dell'atto impugnato Persona_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 72 bis del D.P.R. N. 602/73;
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio;
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto privo dell'indicazione circa le modalità per impugnare;
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 72-bis lettera a) del D.P.R. n.
602/73;
-Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e nullità assoluta di tutti Controparte_2
gli atti posti in essere da detta società-atti esecutivi inclusi;
-Per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intera procedura esecutiva per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione;
-Riconoscere e dichiarare l'esecutante, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, responsabile per i danni arrecati all'opponente in conseguenza dell'attivazione illegittima della procedura esecutiva e, per l'effetto, condannare l'Esecutante a dare e pagare a titolo di risarcimento la somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva la la quale contestava le eccezioni avverse e chiedeva dichiararsi Controparte_2
legittima l'esecuzione intrapresa.
Dopo una serie di rinvii las causa giungeva all'udienza di discussione per la quale è stata fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'oggetto dell'opposizione verte principalmente sulla eccepita impignorabilità dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo per violazione dell'art. 72 bis del D.P.R. N. 602/73.
Nel merito si osserva che l'art 72 bis del citato DPR che “… per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dell'art. 72 ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4 dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario”.
L'articolo citato esclude espressamente la assoggettabilità dei crediti pensionistici alla speciale procedura esecutiva esattoriale disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973, così come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 1113/2014 del 21 gennaio 2014).
Alla luce di quanto sopra, posto che il pignoramento presso terzi è stato effettuato dalla CP_2
nei confronti del terzo debitore, verso il quale il sig. , de cuius dell'attrice
[...] Persona_1 Pt_1
vantava crediti di natura pensionistica, esso è in evidente violazione con il precetto sopra citato.
[...]
La superiore circostanza non è oggetto di contestazione anche se la convenuta precisa che il pignoramento è stato attuato presso il Soggetto Pubblico nel rispetto di legge ed entro i limiti di cui all'art. 545 Cpc commi 4, 5 e 6..
Risulta priva di pregio tale ultima affermazione posto che era ben noto che oggetto del pignoramento erano crediti di natura pensionistici vantati dall'esecutato e comunque, assolutamente priva di rilievo è la natura del debito che grava in capo all'esecutato e per cui ha agito, essendo invece Controparte_2
determinante - ai fini dell'utilizzabilità o meno della procedura speciale disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973
- la sola natura del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, la domande di parte attrice deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto dell' , già Controparte_5 Controparte_2
di procedere in esecuzione forzata in forza del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis
[...]
D.P.R. n. 602/1973 notificato il 2.12.2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento, del valore della causa (21.490,40 euro indicato nell'atto introduttivo), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
Francesco Leto dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n. R.G.
173/2017 così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di dell' Controparte_5
, già di procedere in esecuzione forzata in forza del pignoramento
[...] Controparte_2
dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il 2.12.2014.
2) Condanna la convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Francesco Leto dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.. .
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21/03/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 173/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LETO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO , come da procura in atti. attore, contro
, subentrata a titolo universale a Controparte_1
ai sensi dell'art. 76 D.L. n. 73/2021 convertito con L. 106/2021, Controparte_2
Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (c.f. ),
[...] CP_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELA MARIA CUCINOTTA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi del 24.11.2014 emesso dall'Agente della Riscossione enotificato al Sig. , suo marito nelle more deceduto ed eccependo la illegittimità dell'atto impugnato Persona_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 72 bis del D.P.R. N. 602/73;
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio;
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi in quanto privo dell'indicazione circa le modalità per impugnare;
-Riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 72-bis lettera a) del D.P.R. n.
602/73;
-Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e nullità assoluta di tutti Controparte_2
gli atti posti in essere da detta società-atti esecutivi inclusi;
-Per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intera procedura esecutiva per tutti i motivi indicati nel presente atto di citazione;
-Riconoscere e dichiarare l'esecutante, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, responsabile per i danni arrecati all'opponente in conseguenza dell'attivazione illegittima della procedura esecutiva e, per l'effetto, condannare l'Esecutante a dare e pagare a titolo di risarcimento la somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva la la quale contestava le eccezioni avverse e chiedeva dichiararsi Controparte_2
legittima l'esecuzione intrapresa.
Dopo una serie di rinvii las causa giungeva all'udienza di discussione per la quale è stata fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'oggetto dell'opposizione verte principalmente sulla eccepita impignorabilità dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo per violazione dell'art. 72 bis del D.P.R. N. 602/73.
Nel merito si osserva che l'art 72 bis del citato DPR che “… per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dell'art. 72 ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, secondo comma, numero 4 dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario”.
L'articolo citato esclude espressamente la assoggettabilità dei crediti pensionistici alla speciale procedura esecutiva esattoriale disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973, così come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 1113/2014 del 21 gennaio 2014).
Alla luce di quanto sopra, posto che il pignoramento presso terzi è stato effettuato dalla CP_2
nei confronti del terzo debitore, verso il quale il sig. , de cuius dell'attrice
[...] Persona_1 Pt_1
vantava crediti di natura pensionistica, esso è in evidente violazione con il precetto sopra citato.
[...]
La superiore circostanza non è oggetto di contestazione anche se la convenuta precisa che il pignoramento è stato attuato presso il Soggetto Pubblico nel rispetto di legge ed entro i limiti di cui all'art. 545 Cpc commi 4, 5 e 6..
Risulta priva di pregio tale ultima affermazione posto che era ben noto che oggetto del pignoramento erano crediti di natura pensionistici vantati dall'esecutato e comunque, assolutamente priva di rilievo è la natura del debito che grava in capo all'esecutato e per cui ha agito, essendo invece Controparte_2
determinante - ai fini dell'utilizzabilità o meno della procedura speciale disciplinata dal D.P.R. n. 602/1973
- la sola natura del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, la domande di parte attrice deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto dell' , già Controparte_5 Controparte_2
di procedere in esecuzione forzata in forza del pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis
[...]
D.P.R. n. 602/1973 notificato il 2.12.2014.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento, del valore della causa (21.490,40 euro indicato nell'atto introduttivo), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv.
Francesco Leto dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n. R.G.
173/2017 così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di dell' Controparte_5
, già di procedere in esecuzione forzata in forza del pignoramento
[...] Controparte_2
dei crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 notificato il 2.12.2014.
2) Condanna la convenuta al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Francesco Leto dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.. .
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21/03/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola