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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dottoressa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1032 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Terni, in Terni, Via Cesare Battisti n.7 presso lo Studio dell'avv. Carlo Moroni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...]
Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione
Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce Persona_1 ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, Persona_2 rep. 87595, racc. 38040 ed elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 , operaio Parte_1 presso la GEA Società Cooperativa Sociale con sede in Terni premetteva di aver subito in data 25/09/ 2023 un infortunio mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa presso il cimitero comunale di Terni;
- in particolare cadeva con dei suoi colleghi mentre trasportavano una bara, a causa del cedimento del pavimento di una cappella cimiteriale, tenendosi con l'arto superiore sinistro alla nicchia e continuando a sorreggere la bara poggiata sulla spalla destra;
- che, trasportato al PSS del locale nosocomio, gli veniva diagnosticato un “trauma distrattivo emitorace sx. Prognosi gg 7”; - che, a seguito di terapia conservativa consistente in accertamenti strumentali, visite specialistiche e rivalutazione funzionale veniva riammesso al lavoro, addetto alla funzione di vigilanza;
- che l' riconosceva la natura di infortunio sul lavoro dell'evento CP_1 rilevando una inabilità temporanea fino al 13/03/2024 ma nessuna menomazione all'integrità psicofisica;
- che in data 14/05/24, avverso tale valutazione, proponeva opposizione;
- che nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' con nota del 06/06/2024 confermava il CP_1 parere già espresso non disponendo la visita collegiale (Cfr. All.to 6 al ricorso). Il ricorrente contestando la valutazione dell'Ente conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni chiedendo: - di accertare e CP_1 dichiarare che dall'infortunio occorso il 25/09/2023 sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 12% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, con contestuale condanna dell'Istituto a corrispondere il dovuto indennizzo, vinte le spese di lite. Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione CP_1 operata dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 25/09/ 2023, e già riconosciuto dall' ad CP_1 eziologia professionale, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa CP_1 violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In linea di fatto, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2023 rispetto al quale l' ha CP_1 rilevato una inabilità temporanea fino al 13/03/2024, ma, nessuna menomazione all'integrità psicofisica. Nella visita disposta a seguito di domanda di riconoscimento di postumi permanenti, l'Istituto ha confermato la precedente valutazione; di contro, parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso in data 25/09/2023, qualificabile come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti del 12% (cfr. relazione medico legale, Dr. , (Cfr. Per_3 all.7 al ricorso). Il CTU Dott. nell'esaminare il ricorrente, ha accertato la Per_4 sussistenza di un danno biologico permanente in capo al ricorrente nella misura che segue: “gli esami strumentali (in specie RM ) hanno evidenziato la presenza di un'ernia discale in sede L5-S1 in un contesto di iniziali degenerazioni discali nemmeno troppo eclatante e comunque compatibile con l'età (50 anni al momento dei fatti) del lavoratore e tenuto conto anche che egli ha iniziato a lavorare all'età di 14 anni. E' quindi del tutto plausibile che un trauma concussivo sulla colonna, sopravvenuto per improvviso cedimento del pavimento e maggiorato dal carico di una bara portata a spalla, abbia potuto in termini concausali efficienti determinare la fuoriuscita di un ernia in una colonna solo modestamente già degenerata. La residua menomazione consiste in una radicolopatia da compressione in sede L5- S1, bilaterale ma maggiore a sinistra, e ciò è in accordo con i segni clinici rilevati in sede peritale quali il Lasegue marcatamente positivo, il deficit della dorsiflessione dell'alluce ecc.”. Quindi, il Dott. facendo richiamo alla n° 213 (ernia discale del Per_4 tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti: fino a 12%) della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del
6% con decorrenza dalla ripresa dell'attività lavorativa in data 13/03/2024.
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa.
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%, dalla data della ripresa lavorativa del 13/03/2024 fino al soddisfo.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 25/09/2023 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa del
13/03/2024 al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 22 maggio 2025
Il giudice Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dottoressa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1032 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Terni, in Terni, Via Cesare Battisti n.7 presso lo Studio dell'avv. Carlo Moroni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...]
Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione
Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce Persona_1 ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17.12.2010, Persona_2 rep. 87595, racc. 38040 ed elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: postumi infortunio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 , operaio Parte_1 presso la GEA Società Cooperativa Sociale con sede in Terni premetteva di aver subito in data 25/09/ 2023 un infortunio mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa presso il cimitero comunale di Terni;
- in particolare cadeva con dei suoi colleghi mentre trasportavano una bara, a causa del cedimento del pavimento di una cappella cimiteriale, tenendosi con l'arto superiore sinistro alla nicchia e continuando a sorreggere la bara poggiata sulla spalla destra;
- che, trasportato al PSS del locale nosocomio, gli veniva diagnosticato un “trauma distrattivo emitorace sx. Prognosi gg 7”; - che, a seguito di terapia conservativa consistente in accertamenti strumentali, visite specialistiche e rivalutazione funzionale veniva riammesso al lavoro, addetto alla funzione di vigilanza;
- che l' riconosceva la natura di infortunio sul lavoro dell'evento CP_1 rilevando una inabilità temporanea fino al 13/03/2024 ma nessuna menomazione all'integrità psicofisica;
- che in data 14/05/24, avverso tale valutazione, proponeva opposizione;
- che nessun esito sortiva la proposta opposizione, in quanto l' con nota del 06/06/2024 confermava il CP_1 parere già espresso non disponendo la visita collegiale (Cfr. All.to 6 al ricorso). Il ricorrente contestando la valutazione dell'Ente conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni chiedendo: - di accertare e CP_1 dichiarare che dall'infortunio occorso il 25/09/2023 sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 12% ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, con contestuale condanna dell'Istituto a corrispondere il dovuto indennizzo, vinte le spese di lite. Si costituiva l' sostenendo la correttezza della valutazione CP_1 operata dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 25/09/ 2023, e già riconosciuto dall' ad CP_1 eziologia professionale, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale.
Quindi, sulle conclusioni indicate, nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
È utile premettere in diritto che, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa CP_1 violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In linea di fatto, risulta dai documenti di causa che parte ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro nel 2023 rispetto al quale l' ha CP_1 rilevato una inabilità temporanea fino al 13/03/2024, ma, nessuna menomazione all'integrità psicofisica. Nella visita disposta a seguito di domanda di riconoscimento di postumi permanenti, l'Istituto ha confermato la precedente valutazione; di contro, parte ricorrente sostiene che dall'evento occorso in data 25/09/2023, qualificabile come infortunio sul lavoro, siano residuati postumi permanenti del 12% (cfr. relazione medico legale, Dr. , (Cfr. Per_3 all.7 al ricorso). Il CTU Dott. nell'esaminare il ricorrente, ha accertato la Per_4 sussistenza di un danno biologico permanente in capo al ricorrente nella misura che segue: “gli esami strumentali (in specie RM ) hanno evidenziato la presenza di un'ernia discale in sede L5-S1 in un contesto di iniziali degenerazioni discali nemmeno troppo eclatante e comunque compatibile con l'età (50 anni al momento dei fatti) del lavoratore e tenuto conto anche che egli ha iniziato a lavorare all'età di 14 anni. E' quindi del tutto plausibile che un trauma concussivo sulla colonna, sopravvenuto per improvviso cedimento del pavimento e maggiorato dal carico di una bara portata a spalla, abbia potuto in termini concausali efficienti determinare la fuoriuscita di un ernia in una colonna solo modestamente già degenerata. La residua menomazione consiste in una radicolopatia da compressione in sede L5- S1, bilaterale ma maggiore a sinistra, e ciò è in accordo con i segni clinici rilevati in sede peritale quali il Lasegue marcatamente positivo, il deficit della dorsiflessione dell'alluce ecc.”. Quindi, il Dott. facendo richiamo alla n° 213 (ernia discale del Per_4 tratto lombare con disturbi troficosensitivi persistenti: fino a 12%) della tabella delle menomazioni di cui al Dlgs 38/2000, ha proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura del
6% con decorrenza dalla ripresa dell'attività lavorativa in data 13/03/2024.
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa.
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6%, dalla data della ripresa lavorativa del 13/03/2024 fino al soddisfo.
Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per l'infortunio occorso in data 25/09/2023 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della ripresa dell'attività lavorativa del
13/03/2024 al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Lì 22 maggio 2025
Il giudice Manuela Olivieri