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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/12/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1349/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1349/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BOTTA ATTILIO, Parte_1 ricorrente
E
, contumace Controparte_1 resistente
, avv. BOVE ANTONIO CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.02.2019 la parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente come operaia addetta alle pulizie dal 14.07.2014 all'08.02.2016, data dell'immediato licenziamento orale;
• di aver svolto l'attività dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00;
• di aver ricevuto solo una retribuzione mensile di € 300,00;
• di non aver mai avuto un contratto regolare e di non aver ricevuto la corretta retribuzione diretta, indiretta o differita nè i dovuti contributi.
Tanto premesso chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad € 14.446,71 come da conteggi allegati al ricorso oltre regolarizzazione contributiva.
Non si costituiva la parte resistente rimanendo contumace.
1 Si costituiva l' ai soli fini della eventuale regolarizzazione contributiva nei CP_2 limiti della prescrizione.
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa
2) Il ricorso va parzialmente accolto.
3) Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono, dunque, la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava, dunque, sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza 2 di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
4) Nel caso di specie risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa a carattere subordinato nel periodo indicato.
Ed invero entrambi i testi ascoltati confermano di aver visto lavorare la parte ricorrente alle dipendenze della parte resistente.
La parte ricorrente, infatti, si recava al mattino alla macelleria all'ingrosso gestita dalla parte resistente ed era l'unica dipendente addetta alle pulizie.
I testi confermano sia il periodo di lavoro sia le mansioni svolte.
Risulta, dunque, provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente nel periodo indicato e con le mansioni di operaia addetta alle pulizie.
A tal proposito si consideri che “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part - time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. 1375/2018, Cass.
5518/2004, Cass. 2033/2000). Sul punto, però, è la stessa parte ricorrente a limitare la propria pretesa ad un lavoro a tempo parziale a 20 ore settimanali come, peraltro, confermato dai testi.
In relazione alle ferie è pur vero che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (cfr. Cass.
8521/2015). Nel caso di specie, però, non risultano indicati specificamente in quali giorni la parte ricorrente avrebbe goduto delle ferie impedendo, dunque, il sorgere del relativo onere probatorio circa lo svolgimento dell'attività 3 lavorativa nonostante il formale godimento di ferie. In assenza, dunque, di giorni indicati dal datore di lavoro come destinati a ferie, spetta l'indennità sostitutiva per l'intero monte ferie che non risultano in alcun modo godute.
5) Accertato, dunque, un rapporto di lavoro a carattere subordinato dal
14.07.2014 all'08.02.2016, con 20 ore settimanali, con qualifica di operaia addetta alle pulizie, occorre procedere con la corretta individuazione dell'adeguata retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. non trattandosi di un caso di applicazione diretta di un CCNL tra le parti.
A tal proposito è stato chiarito che “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (cfr. Cass. 944/2021).
Può, dunque, utilizzarsi quale parametro di raffronto il CCNL invocato da parte ricorrente con il relativo inquadramento e conseguenti conteggi in atti.
Dai conteggi occorre, pertanto, ritenere non solo la paga giornaliera dovuta, ma anche la tredicesima e l'indennità di ferie come già indicato.
Non può che considerarsi, però, quanto spettante al lordo con detrazione del netto percepito in quanto “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a
4 carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 18044/15).
Spetta, dunque, alla parte ricorrente la somma lorda di € 11.125,41 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima ed indennità di ferie avendo detratto quanto già percepito. Il TFR spettante ammonta, invece, ad € 1.268,55 considerando l'intera retribuzione dovuta.
Spetta, poi, l'intera contribuzione relativa alle somme indicate in quanto la costituzione dell' risulta avvenuta in data 28.05.2019 entro il quinquennio CP_2 di prescrizione dei contributi relativi all'intero periodo di lavoro.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento (limitato ai contributi dovuti per le spese dell' ), con riduzione considerata l'attività CP_2 svolta, la natura della controversia e le ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso;
b. accerta lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro alle dipendenze della parte resistente dal 14.07.2014 all'08.02.2016, con 20 ore settimanali, con qualifica di operaia addetta alle pulizie;
c. condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 11.125,41 a titolo di differenze retributive come indicate in motivazione ed € 1.268,55 a titolo di TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
d. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c., nella misura di € 2.695,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al
15%) ed al pagamento delle spese processuali dell' che liquida nella CP_2 misura di € 1.312,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 14/12/2025 Il Giudice del Lavoro
MA NO OI
5
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA NO OI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1349/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BOTTA ATTILIO, Parte_1 ricorrente
E
, contumace Controparte_1 resistente
, avv. BOVE ANTONIO CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.02.2019 la parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente come operaia addetta alle pulizie dal 14.07.2014 all'08.02.2016, data dell'immediato licenziamento orale;
• di aver svolto l'attività dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00;
• di aver ricevuto solo una retribuzione mensile di € 300,00;
• di non aver mai avuto un contratto regolare e di non aver ricevuto la corretta retribuzione diretta, indiretta o differita nè i dovuti contributi.
Tanto premesso chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad € 14.446,71 come da conteggi allegati al ricorso oltre regolarizzazione contributiva.
Non si costituiva la parte resistente rimanendo contumace.
1 Si costituiva l' ai soli fini della eventuale regolarizzazione contributiva nei CP_2 limiti della prescrizione.
Verificata l'impossibilità di procedere ad una composizione bonaria della lite, acquisita la documentazione, assunte le prove orali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa
2) Il ricorso va parzialmente accolto.
3) Ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono, dunque, la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”.
Grava, dunque, sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione.
In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova dell'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico ed al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza 2 di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. 15 giugno
1999 n. 5960).
4) Nel caso di specie risulta provato lo svolgimento di attività lavorativa a carattere subordinato nel periodo indicato.
Ed invero entrambi i testi ascoltati confermano di aver visto lavorare la parte ricorrente alle dipendenze della parte resistente.
La parte ricorrente, infatti, si recava al mattino alla macelleria all'ingrosso gestita dalla parte resistente ed era l'unica dipendente addetta alle pulizie.
I testi confermano sia il periodo di lavoro sia le mansioni svolte.
Risulta, dunque, provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della parte resistente nel periodo indicato e con le mansioni di operaia addetta alle pulizie.
A tal proposito si consideri che “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part - time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa” (cfr. Cass. 1375/2018, Cass.
5518/2004, Cass. 2033/2000). Sul punto, però, è la stessa parte ricorrente a limitare la propria pretesa ad un lavoro a tempo parziale a 20 ore settimanali come, peraltro, confermato dai testi.
In relazione alle ferie è pur vero che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.” (cfr. Cass.
8521/2015). Nel caso di specie, però, non risultano indicati specificamente in quali giorni la parte ricorrente avrebbe goduto delle ferie impedendo, dunque, il sorgere del relativo onere probatorio circa lo svolgimento dell'attività 3 lavorativa nonostante il formale godimento di ferie. In assenza, dunque, di giorni indicati dal datore di lavoro come destinati a ferie, spetta l'indennità sostitutiva per l'intero monte ferie che non risultano in alcun modo godute.
5) Accertato, dunque, un rapporto di lavoro a carattere subordinato dal
14.07.2014 all'08.02.2016, con 20 ore settimanali, con qualifica di operaia addetta alle pulizie, occorre procedere con la corretta individuazione dell'adeguata retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. non trattandosi di un caso di applicazione diretta di un CCNL tra le parti.
A tal proposito è stato chiarito che “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità” (cfr. Cass. 944/2021).
Può, dunque, utilizzarsi quale parametro di raffronto il CCNL invocato da parte ricorrente con il relativo inquadramento e conseguenti conteggi in atti.
Dai conteggi occorre, pertanto, ritenere non solo la paga giornaliera dovuta, ma anche la tredicesima e l'indennità di ferie come già indicato.
Non può che considerarsi, però, quanto spettante al lordo con detrazione del netto percepito in quanto “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a
4 carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 18044/15).
Spetta, dunque, alla parte ricorrente la somma lorda di € 11.125,41 a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima ed indennità di ferie avendo detratto quanto già percepito. Il TFR spettante ammonta, invece, ad € 1.268,55 considerando l'intera retribuzione dovuta.
Spetta, poi, l'intera contribuzione relativa alle somme indicate in quanto la costituzione dell' risulta avvenuta in data 28.05.2019 entro il quinquennio CP_2 di prescrizione dei contributi relativi all'intero periodo di lavoro.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento (limitato ai contributi dovuti per le spese dell' ), con riduzione considerata l'attività CP_2 svolta, la natura della controversia e le ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. accoglie parzialmente il ricorso;
b. accerta lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro alle dipendenze della parte resistente dal 14.07.2014 all'08.02.2016, con 20 ore settimanali, con qualifica di operaia addetta alle pulizie;
c. condanna la parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma lorda di € 11.125,41 a titolo di differenze retributive come indicate in motivazione ed € 1.268,55 a titolo di TFR, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
d. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93
c.p.c., nella misura di € 2.695,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al
15%) ed al pagamento delle spese processuali dell' che liquida nella CP_2 misura di € 1.312,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese al 15%).
Trani, 14/12/2025 Il Giudice del Lavoro
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