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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente-
Dott. Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Mastrobattista e Sara Molinaro, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv.ti Fabrizio Proietti e Luca Parisella, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Moretti, CP_2
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 587/2022 del Tribunale di Latina, sez. lavoro, pubblicata in data 24/05/2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di avere prestato attività lavorativa subordinata, con qualifica di viaggiatore Parte_1
e paiz, alle dipendenze della società dal 5.5.2011 fino al 18.8.2019, Controparte_1
giorno del suo licenziamento per superamento del periodo di comporto;
di essere rimasto vittima di una rapina verificatasi all'interno del magazzino della società in data 30.5.2018 e di avere riportato lesioni alla propria integrità psico- fisica, essendo stato colpito da un proiettile alla gamba;
di avere riportato un danno biologico nella misura del 20% ed un danno morale pari al 33% del danno biologico, un danno esistenziale ed un danno patrimoniale per spese sostenute e trattamenti terapeutici-diagnostici prevedibili;
di essersi verificato l'episodio criminoso in quanto il magazzino era privo delle necessarie misure atte a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, l' e la società CP_2 formulando le seguenti conclusioni: “1) Accertare l'assenza di misure Controparte_1
di sicurezza a tutela dei dipendenti presso il magazzino della società Controparte_1
sito in Fondi via Domenico Cimarosa n. 4; 2) Accertare che il ricorrente, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 30.10.2018, è stato vittima di danno biologico pari al 20%, ovvero nella percentuale e/o misura maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 3) Accertare che il ricorrente, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 30.10.2018, è stato vittima di un danno esistenziale in misura pari al
33,3% del danno biologico ovvero nella percentuale e/o misura maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 4) Accertare che il ricorrente, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 30.10.2018, è stato vittima di un danno morale in misura pari al 33,3% del danno biologico ovvero nella percentuale e/o misura maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
l'ammissione; 5) Accertare che il ricorrente, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 30.10.2018, è stato vittima di un danno patrimoniale pari ad euro 506.533,00, oltre all'intero importo della busta paga, detratto quanto già corrisposto dall' per l'intero periodo di comporto CP_2
ovvero nella percentuale e/o misura maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 6) Accertare il nesso eziologico tra l'episodio del
30.05.2018 e il danno morale, esistenziale, patrimoniale e biologico subito dal signor Parte_1 come indicato ovvero nella percentuale e/o misura maggiore o minore che risulterà a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio; 7) Per l'effetto: • condannare l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore e la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento dei benefici economici, indennità e/o rendita, dipendenti e/o connessi al danno biologico subito nella misura del 20% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e moratori rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
• condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno morale subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, pari al 33,3% del danno biologico o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e moratori rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
• condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno esistenziale subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, pari al 33,3% del danno biologico o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e moratori rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
• condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in euro 506.533,00, oltre all'intero importo della busta paga, detratto quanto già corrisposto dall' per l'intero periodo CP_2
di comporto o nella percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, oltre interessi legali e moratori rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Il Tribunale di Latina, nella resistenza della società convenuta, preso atto della definizione in via amministrativa della domanda nei confronti dell' ha così disposto: “dichiara cessata la materia CP_2 del contendere tra il ricorrente e l' rigetta per il resto il ricorso;
condanna l' alla rifusione, CP_2 CP_2
in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00, oltre accessori come per legge;
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.400,00 oltre accessori come per legge”.
Il primo giudice ha argomentato che: i) il procedimento di opposizione amministrativa si era concluso ancora prima della celebrazione della prima udienza con il riconoscimento in favore del ricorrente di un danno biologico nella misura del 16% e doveva, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' ii) nella fattispecie in giudizio in cui la parte ricorrente CP_2 aveva agito nei confronti del proprio datore di lavoro per ottenere l'integrale ristoro dei pregiudizi subiti in conseguenza di un'aggressione con arma da fuoco mentre stava svolgendo la sua attività professionale, lamentando che il datore di lavoro non avesse adottato misure idonee a garantire la scurezza della propria sede aziendale, non erano stati esplicitati i profili del superamento della regola dell'esonero dalla responsabilità civile del datore per un danno coperto da assicurazione obbligatoria e della pretesa superiorità del risarcimento del danno liquidato secondo le regole civilistiche rispetto all'indennizzo liquidato dall' iii) il ricorrente non aveva offerto alcun elemento nella descrizione CP_2 dell'aggressione subita impedendo al giudicante di valutare l'effettiva sussistenza di una colpevole omissione precauzionale a carico della società convenuta, né erano stati enucleati i tratti caratterizzanti le fattispecie incriminatrici penali né era stata indicata la norma cautelare, anche di carattere generico, violata dal datore di lavoro;
iv) il ricorrente avrebbe dovuto allegare, prima ancora che provare, il fatto inadempimento, la verificazione di un danno risarcibile- il danno differenziale rispetto alla copertura il nesso di derivazione causale, e tali carenze assertive non potevano che CP_2
condurre al rigetto della domanda.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della gravata Parte_1
sentenza per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio per mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati;
2) nullità della sentenza per contraddittorietà, incongruità e illogicità della motivazione, errata valutazione del materiale probatorio, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio, reiterando anche le richieste istruttorie.
Si è costituito l' chiedendo la conferma della sentenza relativamente alla statuizione della CP_2
cessazione della materia del contendere.
Si è costituita la società resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per l'evidente connessione logica, sono infondati mentre le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
Preliminarmente si osserva che non ha formato oggetto di impugnazione il capo della sentenza con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere tra l'appellante e l' per cui l'ambito di CP_2 cognizione del presente gravame è limitato all'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 per la mancata adozione delle misure di sicurezza atte a scongiurare eventi come quello verificatosi, esclusa dal giudice di prime cure.
Come è noto, il c.d. danno differenziale consiste nel pregiudizio risarcibile subito dal lavoratore, calcolato nella differenza tra quanto versato dall' a titolo di indennizzo (per infortunio sul CP_2
lavoro o malattia professionale) e quanto liquidabile a titolo di danno biologico in sede civilistica, sul presupposto della possibile inferiore quantificazione dell'indennizzo rispetto al risarcimento
CP_2 liquidabile a titolo di danno biologico. Diversi sono i presupposti dell'indennizzo e del
CP_2 risarcimento da danno differenziale, in quanto nel primo caso l' eroga le prestazioni in ragione CP_3 del mero verificarsi dell'infortunio, mentre il risarcimento del danno sorge in capo al datore di lavoro unicamente qualora, al prodursi dell'evento dannoso, si aggiunga un comportamento colposo del datore di lavoro o di terzi ad esso eziologicamente collegabile. Una diversità strutturale e funzionale individuata altresì dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento
CP_2 del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'
CP_2
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019).
L'assicurato che non si ritiene soddisfatto dalle erogazioni ex art. 13 d.lgs n. 38/2000 (cd danno differenziale, che dopo la riforma del 2000 involge non solo il danno patrimoniale, ma anche il danno biologico) e/o rivendichi danni estranei alla copertura assicurativa (cd danni complementari) può agire in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere l'integrale ristoro dei pregiudizi sofferti, non operando in tali casi l'esonero di responsabilità di cui all'art. 10 TU n. 1124/1965. In queste ipotesi, però, escluso che l'art. 2087 c.c. configuri una forma di responsabilità oggettiva e in applicazione dei princìpi generali in materia di responsabilità contrattuale, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (ex plurimis Cass. n. 24742/2018, Cass. 8911/2019 e altre). Anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “La formulazione dell'art. 2087 cod. civ…… non implica, infatti, un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a 'rischio zero' quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile;
egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (Cass. 27/02/ 2017, n. 4970; Cass.
22/01/2014, n. 1312). Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/06/2016,
n. 12347; Cass. 10/06/ 2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”; “la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte……, ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. 07/05/2015, n. 9209, in motivazione;
Cass., 23/12/2014, n.
27364, in motivazione;
Cass. 10/06/2014, n. 13863 in motivazione;
Cass. 11/04/ 2013, n. 8855; Cass.
07/11/2000 n. 14469)” (Cass. n. 29909/2021). Un diverso e più rigoroso onere della prova, invece, sussiste nell'ipotesi in cui si agisca non ex art. 1218 c.c., bensì ex art. 2043 c.c., dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare la sussistenza della colpa e del dolo oltre al danno e al nesso causale.
E' ben noto al Collegio il principio secondo cui, in riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento (cfr, Cass., nn. 12089/2013; 15350/2001; 11710/1998). La Corte di
Cassazione si è più volte pronunciata in casi di lavoratori vittime di rapina, con conseguenti pregiudizi non patrimoniali di tipo biologico e morale. Il principio da cui muove la Suprema Corte (cfr. Cass. n.
9496/2013) è appunto quello per cui la responsabilità del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 2087 c.c.), se è vero che non può essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti a seguito di eventi criminosi, giacché altrimenti diverrebbe una sorta di responsabilità oggettiva e come tale non prevista dal nostro ordinamento, deve, tuttavia, essere affermata ogni qualvolta sia accertata la violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale, ovvero suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento. Il Giudice di legittimità ha quindi specificato che gli obblighi fissati dall'art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono anche all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.
Pertanto spetta allo stesso datore di lavoro valutare se l'attività presenti rischi extra-lavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione.
Tanto premesso e alla luce dei principi richiamati i motivi di gravame devo essere disattesi.
Lamenta l'appellante, con il primo motivo di impugnazione, che il giudice di prime cure non aveva ammesso nessuno dei capitoli di prova articolati nel ricorso, tutti afferenti la mancata adozione delle misure di sicurezza ed il nesso eziologico con l'episodio criminoso occorso e, con il secondo motivo di impugnazione, censura invece la decisione di primo grado per avere sostenuto che il ricorrente non aveva offerto elementi idonei a “lumeggiare quale sia stata la concreta dinamica dell'aggressione” laddove “ è nella logica delle cose che chi subisce una rapina e viene addirittura sparato in una parte vitale, non può che raccontare quanto ha percepito…il resto dovrebbe riferire chi ha investigato”.
Osserva il Collegio che nel ricorso introduttivo l'appellante si è limitato ad allegare: i) “che la mattina del 30.5.2018…, mentre stava svolgendo le proprie mansioni lavorative, secondo le direttive impostegli dal datore di lavoro, è stato vittima di una rapina verificatasi ai danni del magazzino della società “che a seguito ed in conseguenza dell'episodio criminoso è Parte_2 stata gravemente compromessa l'integrità psico-fisica del lavoratore, colpito direttamente da un proiettile esploso da un'arma da fuoco di grosso calibro, mentre un secondo colpo sparato ad altezza degli organi vitali lo ha miracolosamente mancato..; “…che l'episodio criminoso si è verificato in quanto il magazzino era privo delle necessarie misure atte a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, il cui volume di affari lo rendono soggetto ad apprezzabili rischi;
che infatti si tratta di un esercizio commerciale in cui si trovano in giacenza notevoli quantità di contanti, pertanto è sempre potenzialmente esposto al rischio rapine”. Nel ricorso non viene però descritta la relativa dinamica né tantomeno viene fatto il benché minimo cenno a profili di responsabilità della società datrice di lavoro non evincendosi, ed anzi potendo escludersi, che vi sia stato un effettivo tentativo di rapina, come dedotto dalla società convenuta nella memoria di costituzione in cui viene affermato che la porta del magazzino dove, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non vi era una cassa e quindi movimentazione di contanti, venne aperta dal che fu subito attinto da un colpo di arma Pt_1 da fuoco e che “Nessuna irruzione risultò fatta né tentata nei locali per sottrarre beni, merci, denaro né alcuna azione di minaccia, danneggiamento o violenza fu eseguita ai danni di altri lavoratori presenti in quel momento sul posto né contro il titolare della società, sig. che Persona_1 era vicino al sig. al momento dell'aggressione. XII. Si sottolinea che l'irruzione Parte_1 avvenne nei locali adibiti al magazzino e da cui, tramite un'unica porta comunicante interna, si accede sia agli uffici della società, sia al negozio presso cui si esercita la vendita al dettaglio. In sostanza i due ambienti, benché distinti, sono un tutt'uno su un unico livello a pianterreno facendovi ingresso dalla strada anche se con accessi diversi. Il negozio antistante, presso cui si esercita la vendita al dettaglio e presso cui erano in servizio le commesse, è dotato di vetrine antisfondamento, blindate e con alta resistenza secondo le norme da oltre 20 anni. Nessun bene aziendale è stato oggetto di danneggiamento o aggressione neanche tentata, né altra persona collegata alla società, sia esso il titolare lì presente e testimone del fatto sia esso altro lavoratore/collaboratore/fornitore”.
Ricostruzione dei fatti che non è stata in alcun modo contestata dall'odierno appellante.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha quindi ritenuto che la mancanza di ogni elemento, nel ricorso introduttivo del giudizio, “idoneo a lumeggiare quale sia stata la concreta dinamica dell'aggressione subita” precludeva, in radice, “qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva sussistenza di una colpevole omissione precauzionale a carico della società convenuta”. Carenza di allegazione che caratterizza anche il ricorso in appello che non contiene alcuna descrizione della dinamica dell'episodio criminoso verificatosi il 30 maggio 2018, cui non poteva di certo supplire la richiesta della prova testimoniale, in ogni caso ultronea quanto ai primi due capitoli e del tutto generica quanto al terzo, e correttamente non ammessa dal giudice di prime cure.
Alla luce delle argomentazioni espresse e dell'ulteriore considerazione del difetto di allegazioni anche in merito a specifici rischi cui il magazzino sarebbe stato esposto (ad esempio perché già oggetto di rapine), che avrebbero dovuto indurre il datore di lavoro all'adozione di particolari accorgimenti e cautele, non ritenute invece necessarie in relazione al tipo di attività esercitata, l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre sono integralmente compensate quelle tra la parte appellante e l' CP_2
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della società che si liquidano in complessivi € 3.500,00, Controparte_1
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge, Compensa integralmente tra la parte appellante e l' le spese del presente grado di giudizio. Sussistono le CP_2 condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
Roma, 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa