TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 588
TAR
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
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Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità dei criteri di valutazione

    La doglianza è inammissibile poiché non è stato impugnato l'avviso pubblico che conteneva i criteri di valutazione. Inoltre, la procedura selettiva rientra nella sfera di attribuzioni dell'amministrazione attiva.

  • Rigettato
    Violazione del verbale di intesa

    Il verbale di intesa non può vincolare la procedura selettiva. La censura è infondata poiché l'art. 11 L. n. 241/1990 non è pertinente e l'intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Inidoneità del punteggio a motivare il giudizio

    Il punteggio numerico è sufficiente motivazione quando i criteri di valutazione sono chiari e analitici. Le deduzioni sui punteggi assegnati ad altri comuni costituiscono un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 588
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 588
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo