Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2021, proposto da:
Comune di Mottafollone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottone Martelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES NE in Catanzaro, viale De Filippis 214;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;
nei confronti
Di Comune di Roghudi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. RT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Mottafollone agisce per l’annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020, nella parte cui la domanda di finanziamento dal medesimo proposta è stata giudicata “ ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse ” e collocata al posto n. 333 della graduatoria definitiva con il punteggio di 16,20, chiedendo altresì la caducazione degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati.
Il ricorrente espone che l’istanza ha riguardato l’ammissione all’agevolazione prevista dall’avviso pubblico, contenuto nel decreto n. 6918 del 29.06.2018, per la realizzazione di interventi relativi alla valorizzazione turistica e culturale dei Borghi della Calabria 2014-2020, rispetto ai quali il Comune e la Regione il 15.11.2019 avevano perfezionato un verbale di intesa preordinato ad un finanziamento dell’importo di euro 300.000,00.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità degli atti avversati per violazione degli artt. 3, 11, 12 L. n. 241/1990, 26 D. Lgs. n. 33/2013 e per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita la Regione Calabria, che con articolata memoria ha eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, concludendo per il suo rigetto.
3. Con ordinanza n. 241/2021, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dal vaglio dei rilievi processuali della difesa regionale, risultando il ricorso infondato nel merito.
5.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia l’illegittimità dell’avversato decreto n. 14118/2020, sostenendo che i verbali della commissione inerenti alla valutazione delle domande presentate si fondino sui criteri determinati dal medesimo soggetto che ha redatto l’avviso, mentre gli stessi avrebbero dovuto essere previsti ed elaborati dall’organo politico dell’amministrazione e contenuti in un apposito regolamento.
L’assunto va disatteso.
Per come osservato in sede cautelare, la doglianza è inammissibile, non risultando impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, il quale, in attuazione dell’art. 12 L. n. 241 del 1990, indica i parametri per l’attribuzione dei contributi, le modalità di espletamento della procedura e i criteri di valutazione delle proposte. Nello specifico, l’art. 12 della lex specialis prevede, ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione delle domande mediante l’attribuzione di punteggi numerici, fissando i singoli criteri di giudizio e i relativi indicatori con il punteggio massimo attribuibile per ciascuno di essi.
Sotto concorrente profilo, poi, non sono formulate censure attinenti alla deviazione rispetto agli stessi criteri.
Per altro verso, la procedura selettiva e la relativa disciplina integrano un atto gestionale, come tale riconducibile nella sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico. Nello specifico, il decreto di approvazione dell’avviso si fonda sulla delibera di Giunta n. 143/2011 di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013, poi approvato anche dal Consiglio regionale della Calabria con la delibera n. 140 del 7.11.2011 e poi prorogato con delibera di Giunta n. 234 del 30.05.2014.
5.2. Per mezzo della seconda doglianza il Comune lamenta la violazione dell’art. 11 L. n. 241/1990, in quanto la Regione non avrebbe rispettato il verbale di intesa per il riconoscimento di un finanziamento di 300.000,00 euro, perfezionato con l’Ente locale.
La censura non è fondata.
Giova premettere che l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale di ogni procedimento ad evidenza pubblica, nella specie relativo all’erogazione di contributi economici agli enti locali per i progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Rispetto ad esso il verbale di intesa sottoscritto tra le parti non può determinare a monte alcun vincolo ovvero interferenza con la procedura selettiva, pena un’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione di valutazione e una violazione dei precetti della lex specialis e del principio di imparzialità cui la medesima è informata.
Non risulta, poi, conferente il richiamo all’art. 11 L. n. 241/1990, relativo agli accordi tra pubblica amministrazione e privato e, in ogni caso, l’asserita intesa tra Regione e Comune non è comunque qualificabile alla stregua di accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 L. n. 241/1990 preordinato all’erogazione del finanziamento, proprio nella misura in cui quest’ultimo può essere riconosciuto ed concesso solo in esito allo svolgimento della procedura selettiva in conformità alle previsione di legge e alla disciplina evincibile dalla lex specialis .
5.3. Con l’ultima doglianza l’esponente prospetta l’inidoneità del mero punteggio attribuito dalla commissione ad esprimere un motivato giudizio sul progetto presentato dal Comune.
Rileva, poi, che tale progetto prevedeva il recupero e la rifunzionalizzazione di edifici da destinare a spazi espositivi degli antichi mestieri ed al marketing territoriale, la sistemazione del verde pubblico e dell’arredo urbano con restyling dei percorsi e abbattimento delle barriere architettoniche, l’ottimizzazione della mobilità interni, parcheggi, piazzi, percorsi pedonali e tattili, laboratorio didattico per la promozione e fruizione del territorio.
Al contrario, gli interventi presentati dai Comuni controinteressati sarebbero privi degli stessi requisiti del progetto del ricorrente, nonché estranei alle finalità perseguite all’avviso pubblico, come per il caso del Comune di Roghudi, collocato al primo posto in graduatoria con un punteggio di 70,32 con un progetto di massima che prevede interventi edilizi ed infrastrutturali, e come anche per i Comuni di Samo, Serrastretta, Varapodio, Cotronei, Girifalco, Francavilla Angitola, Cinquefrondi, Gizzeria, Molochio, Cicala, Amaroni e Benestare, tutti privi di riconoscimenti istituzionali o marchi di qualità turistica ambientale o territoriale a livello nazionale o internazionale.
Le deduzioni non sono suscettibili di favorevole valutazione.
In ordine al primo dei profili indicati, giova osservare che nelle procedure selettive “ il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione nel momento in cui l'apparato delle voci e sotto-voci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e rendere comprensibile l'iter logico seguito ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 giugno 2023, n. 843).
Nella fattispecie l’amministrazione ha individuato in modo puntuale una serie di criteri e sub-criteri con il relativo punteggio massimo attribuibile, come tali adeguati a integrare una motivazione dei giudizi espressi.
Riguardo al residuo rilievo, le deduzioni afferenti ai punteggi assegnati agli altri Comuni si risolvono in un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, costituendo una non consentita sovrapposizione sugli apprezzamenti compiuti dalla stessa, non ravvisandosi ictu oculi , da uno scrutinio ab externo , evidenze di irragionevolezza o di illogicità nell’operato dell’organo di valutazione (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 dicembre 2023 n. 1583).
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AL, Presidente
IAgiovanna Amorizzo, Consigliere
RT AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AT | IA BA AL |
IL SEGRETARIO