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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 13774/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/02/1984, entrambi residenti in [...], corso Magenta n. 74, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Ferrari (C.F. , P.E.C.: , Alberto C.F._3 Email_1
Colombatto (C.F. P.E.C.: C.F._4
e Paolo Bogani (C.F. , Email_2 C.F._5
P.E.C.: , con domicilio eletto in Milano, via Verdi 2/4 Email_3
(Studio Chiomenti). << > patrocinato/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COLOMBATTO ALBERTO FERRARI LUCA ( ) C.F._3
VIA VERDI, 2 20121 MILANO;
AN AO ( ); C.F._5
-PARTI RICORRENTI CONTRO
(C.F.: , in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._6
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società CP_2
(C.F. , con sede in Messina (ME), Viale Europa n° 59, pec: P.IVA_1 Email_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ketty Favazzo del foro di Messina (C.F.:
– PEC: tel: 090.716382, fax: C.F._7 Email_5
) con studio in Messina, via Ghibellina n° 48, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo domicilio digitale: giusta procura Email_5 patrocinato/a dall'Avv. FAVAZZO KETTY;
-PARTI RESISTENTI
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 01.04.2025 con il quale i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale: (i) da un lato, di accertare l'inadempimento delle resistenti all'obbligazione di restituire l'importo di € 103.000,00 versato dai ricorrenti a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione di beni mobili sottoscritto in data 28.09.2024 e di un successivo accordo modificativo del 01.10.2024 e, per l'effetto dell'invocato accertamento, di condannare i resistenti al versamento di detto importo;
(ii) dall'altro, di accertare che il canone di locazione in questione fosse stato pattuito e concordato in complessivi € 103.000,00/annui, importo, questo, da ritenersi comprensivo anche dell'IVA eventualmente dovuta. In via istruttoria i ricorrenti hanno formulato istanza di ammissione alla prova testimoniale su n. 3 capitoli di prova.2 Il tutto con condanna di e di CP_2
alle spese di lite oltre che ex art. 96, comma III, c.p.c. Controparte_1
Seguendo le allegazioni dei ricorrenti, gli stessi davano atto di aver sottoscritto con i resistenti in data 28.09.2024 un contratto di locazione di beni mobili relativo ai mobili e agli arredi (meglio identificati nell'inventario prodotto sub doc. 7) presenti nell'immobile di proprietà della Immobiliare Magentina S.r.l., sito in Milano, Corso Magenta 74, all'epoca condotto in locazione da CP_2
L'operazione complessivamente ideata dalle parti prevedeva – a fronte della risoluzione del contratto di locazione tra Immobiliare Magentina S.r.l. e – la sottoscrizione tra CP_2
i ricorrenti e Immobiliare Magentina di un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile e tra i ricorrenti e e di un contratto di CP_2 Controparte_1 locazione dei beni mobili ed arredi presenti nell'immobile. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di cassazione SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione; 2 V. le conclusioni dei ricorrenti: “In via istruttoria, si chiede che vengano sottoposti al Dott. commercialista Persona_1 presso lo di Milano, via Turati n. 40, i seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che in data 18 ottobre 2024 si è Controparte_3 svolto alla sua presenza un incontro tra i sig.ri e e la sig.ra presso lo Studio Ghiglione Parte_1 Parte_2 Controparte_1 e Ghio in via Turati n. 40 a Milano”; 2. “Vero che all'incontro del 18 ottobre 2024 tra i sig.ri e e la Parte_1 Parte_2 sig.ra presso lo Studio Ghiglione e Ghio in via Turati n. 40 a Milano, la sig.ra ha sottoposto alla Controparte_1 Controparte_1 sig.ra il testo di un accordo, affermando che si trattava dello stesso testo dell'accordo modificativo già firmato dalle Parte_2 parti, ma che doveva essere cambiato perché la data di consegna degli arredi non sarebbe avvenuta il 4 novembre 2024, come riportato in tale accordo, ma il 5 novembre 2024”; 3. “Vero che all'incontro del 18 ottobre 2024 tra i sig.ri e e Parte_1 Parte_2 la sig.ra presso lo Studio Ghiglione e Ghio in via Turati n. 40 a Milano, la sig.ra si è rifiutata di Controparte_1 Parte_2 firmare il testo sottopostole dalla sig.ra , perché questo era difforme dall'accordo modificativo sottoscritto dalle Controparte_1 parti e, nello specifico, non conteneva la clausola relativa alla restituzione del Deposito a Garanzia di Euro 103.000 prevista in quest'ultimo”. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione.”
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Per quanto di interesse in questa sede, il contratto di locazione di beni mobili sottoscritto il 28.09.2024 prevede:
- una durata di 4 anni con decorrenza dal 19.10.2024 (data prevista pure per la consegna degli arredi concessi in godimento) al 18.10.2028;
- un canone di locazione pari ad euro 103.000,00/annui da versarsi in quattro rate trimestrali anticipate di euro 25.750,00 (cfr. art. 6 del contratto: “Il canone di locazione è convenuto in euro 103.000,00 (centotremila/00) annui che i conduttori si obbligano a corrispondere alla società locatrice a mezzo bonifico bancario in 4 (quattro) rate trimestrali consecutive uguali anticipate di euro 25.750,00 (venticinquemilasettesentocinquanta/00) ciascuna da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pagina 3 di 4 trimestre […]”;
- il versamento, a carico dei conduttori, dell'importo: (i) di euro 90.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, da imputarsi – alla data di sottoscrizione del contratto – a deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto “per l'utilizzo degli arredi”; (ii) di euro 103.000,00 a garanzia per il pagamento dei canoni da versare su conto corrente bancario intestato ai locatori o in alternativa con rilascio di una “fideiussione bancaria, di primario istituto con sede in Italia, a prima richiesta, revolving per tutta la durata del contratto, di importo pari ad un anno e dunque ad € 103.000,00” (cfr. art. 12 del contratto). I ricorrenti davano atto di aver corrisposto alle locatrici l'importo di € 90.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in data 25.09.2024 (producendo a sostegno dell'allegazione la distinta del pagamento;
cfr. doc. 6) e di aver successivamente appreso che l'effettivo ingresso nell'immobile non sarebbe potuto avvenire in data 19.10.2024. In ragione dello slittamento dell'effettiva decorrenza del termine iniziale del rapporto, le parti decidevano di sottoscrivere in data 01.10.2024 un accordo modificativo del contratto di locazione del 28.09.2024 con il quale prevedevano (rinviando per tutto quanto non previsto dall'accordo in questione al contratto di locazione):
- la decorrenza del rapporto di locazione a far data dal 04.11.2024 e sino al 03.11.2028 (in luogo e a modifica dell'originaria pattuizione di cui agli artt. 4 e 5 del contratto che, come visto, prevedevano la decorrenza dal 19.10.2024 al 18.10.2024 e l'effettiva consegna dei beni concessi in locazione in data 19.10.2024);
- la modifica dell'importo del primo canone di locazione in € 24.605,00 relativo al periodo dal 04.11.2024 al 31.01.2025 (in luogo e a modifica dell'originario importo del primo canone di locazione di cui all'art. 6 del contratto che prevedeva l'importo di € 22.031,00 relativo al periodo dal 19.10.2024 al 31.12.2024)
- la modifica dell'art. 12 del contratto, relativo al versamento della garanzia di € 103.000,00 del pagamento dei canoni, modificandolo nei seguenti termini: “il Conduttore versa al Locatore, quale garanzia ai sensi dell'art. 12 del Contratto, una somma pari ad Euro 103.000 (centotremila/00) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Locatore (il "Deposito") [...] alla firma del presente Accordo. La distinta del bonifico effettuato dal Conduttore al Locatore costituirà quietanza di tale pagamento;
e - alla data di consegna dell'immobile o comunque entro 3 mesi dalla data di consegna, il conduttore si impegna a consegnare al locatore fideiussione bancaria di importo pari ad Euro 103.000 (centotremila/00), rilasciata da primario istituto con sede in Italia, a prima richiesta, revolving per tutta la durata del Contratto ed il Locatore si impegna irrevocabilmente a restituire al Conduttore - contestualmente- la somma ricevuta a titolo di Deposito (ai sensi dell'art. 1 che precede)
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che il Conduttore comunicherà al Locatore. La distinta del bonifico effettuato dal Locatore al Conduttore costituirà quietanza di tale pagamento” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente;
ns. enfasi). I conduttori davano seguito – anche in questo caso – agli impegni raggiunti con l'accordo modificativo del 01.10.2024, provvedendo in data 02.10.2024 a versare il primo canone di locazione di € 24.605,00 e in data 03.10.2024 a versare la garanzia di € 103.000,00 (cfr. le distinte prodotte sub doc. 9 e doc. 10 di parte ricorrente). Il successivo 18 ottobre 2024 era risolto il contratto di locazione dell'immobile tra CP_2
e IMMOBILIARE MAGENTINA SRL, che provvedeva a concedere in locazione
[...]
l'immobile ai ricorrenti. In tale occasione – sul dichiarato presupposto che l'effettiva Controparte_1 consegna dei mobili sarebbe avvenuta il 05.11.2024 e non il 04.11.2024 – avrebbe proposto ai ricorrenti di sottoscrivere un nuovo accordo modificativo del contratto, da intendersi integralmente sostitutivo di quello raggiunto in data 01.10.2024. Tale nuovo preteso accordo modificativo non era sottoscritto dai ricorrenti, che rilevavano come nello stesso non fosse menzionata la clausola relativa all'obbligo di restituzione della garanzia di €103.000,00 a fronte del rilascio della fideiussione bancaria. Ad ogni modo, il 05.11.2024 i ricorrenti erano immessi nel possesso dei beni mobili locati come da verbale che veniva redatto e sottoscritto, per i ricorrenti, dalla sola
[...]
(la circostanza, come si vedrà meglio oltre, non è più in contestazione tra le Parte_2 parti non avendo i ricorrenti disconosciuto la sottoscrizione apposta sul verbale prodotto in sede di costituzione dalle resistenti). Il 12.11.2024 i ricorrenti informavano i resistenti di essersi attivati per il rilascio della fideiussione di €103.000,00 prevista in contratto e nell'accordo modificativo, rendendosi disponibili a consegnarla nel giro di una settimana a fronte della contestuale restituzione dell'importo di €103.000,00 già versato (cfr. doc. 14). A fronte di tale richiesta, e , per il tramite dei propri CP_2 Controparte_1 legali, comunicavano che l'accordo integrativo del 01.10.2024 sarebbe stato da considerarsi (nella loro prospettazione almeno) “assolutamente superato” poiché nel verbale di immissione nel possesso dei beni locati le parti avrebbero richiamato solo il contratto di locazione de 28.09.2024 e non anche l'accordo modificativo del 01.10.2024 (cfr. la comunicazione dell'Avv. Maiorana prodotta sub doc. 15 prodotto dai ricorrenti: “…nel verbale di immissione nella detenzione in cui le parti hanno espressamente convenuto che “Per tutto quanto non diversamente specificato nel presente Verbale, gli accordi ed i rapporti tra le parti rimangono disciplinati dal Contratto di Locazione del 28/09/2024”). Non condividendo il rifiuto dei locatori a restituire la garanzia incamerata, i ricorrenti provvedevano a diffidarli via PEC in data 27.12.2024 allegando copia della fideiussione bancaria richiesta a (e rilasciata da) (cfr. la diffida PEC del Controparte_4
27.12.2024 e la fideiussione;
docc. 17 e 17 bis dei ricorrenti). A questo punto, contestualmente all'instaurazione, da parte dei ricorrenti, di un procedimento di mediazione (che dava esito negativo), i resistenti pretendevano che il canone di locazione fosse da corrispondersi sul conto corrente intestato a (e non su quello di CP_2
indicato nel contratto e nell'accordo modificativo) maggiorato Controparte_1 dell'IVA pari al 22%, emettendo la relativa fattura.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> I ricorrenti inviavano una nuova diffida con PEC del 13.02.2025, rinnovando la richiesta di restituzione dell'importo di €103.000,00 e contestando la pretesa di corresponsione del canone di locazione, che versavano senza la maggiorazione richiesta dell'IVA. Provvedevano, quindi, all'instaurazione del presente giudizio. Il ricorso era iscritto a ruolo al n. RG 1377/2025 ed era assegnato al Giudice che con decreto del 28.04.2025 fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 24.06.2025. Con unica memoria di costituzione e di risposta si costituivano in giudizio le resistenti e contestando e contrastando le avversarie pretese, Controparte_1 CP_2 insistendo: in via preliminare, per la loro l'inammissibilità “per carenza dei presupposti di fatto e di diritto”; nel merito, per il rigetto;
in subordine per l'accertamento della “piena legittimità” delle condotte contestate. In sintesi nessuna condotta illecita o illegittima sarebbe imputabile a Controparte_1
e né per aver – legittimamente – trattenuto il deposito cauzionale di euro Controparte_5
103.000,00, dal momento che l'accordo modificativo del 01.10.2024 sarebbe stato “superato” dal successivo verbale di immissione in possesso dei beni mobili oggetto del rapporto locatizio (cfr. memoria di costituzione, pp. 2, 3 e 4); (ii) né per aver – anche in questo caso a loro dire legittimamente – preteso di ricevere il canone di locazione maggiorato dell'IVA, sul presupposto, in questo caso, che a prescindere da una specifica pattuizione contrattuale, la richiesta di maggiorazione dell'IVA integrerebbe mero adempimento di un obbligo legale e fiscale. Dalla piena legittimità delle condotte poste in essere ne dovrebbe conseguire, a fortiori, l'assenza della mala fede imputata dai ricorrenti posta a fondamento della domanda di condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, all'udienza del 24.06.2025 le parti procedevano alla discussione della causa, all'esito della quale il Giudice procedente tratteneva la causa a sentenza per la decisione nei termini di legge.
* * * Così ricostruiti i fatti e lo svolgimento del giudizio, è ora possibile passare al merito delle domande formulate dalle parti. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Le parti resistenti peraltro non hanno proposto istanze istruttorie di prova orale né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Al riguardo occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Ciò premesso va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti asseritamente prive “dei presupposti di fatto e di diritto” (cfr. le conclusioni delle resistenti). Al di là del fatto che le resistenti non hanno allegato alcunché a supporto dell'invocata inammissibilità, nella specie sussistono i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. Sussiste infatti la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come risulta pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Sussistono anche le condizioni dell'azione, sia sotto il profilo dell'interesse ad agire (avendo i ricorrenti affermato l'avvenuta lesione del diritto sostanziale meritevole di tutela, i.e. l'inadempimento dell'obbligazione assunta dalle resistenti di restituire l'importo di € 103.000,00 versato dai ricorrenti), sia sotto quello della legittimazione (attiva e passiva) di agire, avendo i ricorrenti affermato come proprio il diritto che hanno fatto valere contro coloro nei cui confronti hanno proposto la domanda di tutela giurisdizionale. Tanto basta per rigettare l'eccezione preliminare delle resistenti di inammissibilità delle domande. Passando al merito delle domande e muovendo da quella relativa all'accertamento dell'inadempimento di e all'obbligo di restituire il CP_2 Controparte_1 deposito cauzionale versato dai resistenti in data 03.10.2024, si osserva che la stessa merita accoglimento per le ragioni che seguono. Al riguardo, vale anzitutto la pena di ricordare che nella specie non è in contestazione tra le parti: (i) né l'avvenuto versamento dell'importo in questione (ii) né l'avvenuta sottoscrizione in data 01.10.2024 dell'accordo modificativo del contratto di locazione del 28.09.2024 (che, per quel che qui rileva, prevedeva espressamente che “alla data di consegna dell'immobile o comunque entro 3 mesi dalla data di consegna, il conduttore si impegna a consegnare al locatore fideiussione bancaria di importo pari ad Euro 103.000 (centotremila/00), rilasciata da primario istituto con sede in Italia, a prima richiesta, revolving per tutta la durata del Contratto ed il Locatore si impegna irrevocabilmente a restituire al Conduttore - contestualmente- la somma ricevuta a titolo di Deposito”) (iii) né, da ultimo, che i ricorrenti abbiano richiesto ed ottenuto la fideiussione bancaria in data 06.11.2024 (e dunque nel rispetto dei termini pattuiti nell'accordo modificativo), rendendosi disponibili alla consegna
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> in originale della stessa già nel mese di novembre 2024 (disponibilità, questa, ribadita anche all'udienza del 24.06.2025). Di seguito riprodotta in copia la fideiussione ottenuta dai ricorrenti.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Si tratta, lo si ribadisce, di circostanze oggettive, pacifiche e riconosciute dalle resistenti ex
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> art. 115 c.p.c. non risultando specificatamente contestate3. 3 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta
- dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili
- è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Ciò che invece era e resta controverso tra le parti è se effettivamente, come sostenuto dalle resistenti, le parti abbiano “inteso superare” (rectius consensualmente risolvere) l'accordo modificativo del 01.10.2024. Tale preteso fatto estintivo della domanda dei ricorrenti sarebbe confermato dal fatto che nel verbale di immissione nel possesso dei beni locati del 05.11.2024 le parti avrebbero richiamato il solo contratto di locazione del 28.09.2024 e non anche l'accordo modificativo del 01.10.2024 (cfr. l'art. 3 del verbale di immissione in possesso prodotto sub doc. 2 di parti resistenti: “per tutto quanto non diversamente specificato nel presente Verbale, gli accordi ed i rapporti tra le parti rimangono disciplinati dal Contratto di Locazione del 28/09/2024.”). L'eccezione non è fondata. Al di là del fatto che non è dato di comprendere perché – dato l'evidente carattere accessorio tra il contratto di locazione del 28.09.2024 e l'accordo modificativo del 01.10.2024 – il solo mero generico richiamo al primo dovrebbe confermare l'avvenuta risoluzione (nemmeno indicata espressamente) del secondo (potendosi invece intendersi come un richiamo al primo, anche per come modificato dal secondo), resta il fatto che, all'esito del giudizio, l'allegazione circa una intervenuta risoluzione consensuale è rimasta priva di riscontri probatori. Le resistenti hanno prodotto al riguardo il verbale di consegna dei beni locati che però, da solo, non può condurre al preteso accoglimento dell'eccezione. In primis perché è oggettivo che nella specie, le parti del rapporto siano quattro (per i locatori, e;
per i conduttori e CP_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
) ed è altrettanto oggettivo che il verbale di immissione nel possesso dei beni Parte_2 locati non sia stato sottoscritto da tutte le parti contraenti ma dai locatori e, per i conduttori, dalla sola : ne deriva che anche a voler ritenere che il Parte_2 verbale in questione confermerebbe l'intervenuta risoluzione dell'accordo modificativo, dovrebbe comunque rilevarsi che la stessa non potrebbe dirsi perfezionata, per difetto dell'accordo e della sottoscrizione di almeno uno dei conduttori (qualunque asserito ed eventuale accordo risolutorio per essere valido richiederebbe il consenso espresso e formale delle stesse parti che avevano sottoscritto la convenzione pattizia che si pretenderebbe di risolvere). Né del resto si ritiene che il preteso invocato superamento dell'accordo modificativo dovrebbe desumersi dal fatto che nel verbale di immissione in possesso le parti abbiano dato atto di aver provveduto a consegnare i beni locati il 05.11.2024 (e non il 04.11.2024, data indicata nell'accordo modificativo), deponendo, invece, nel senso opposto a quello preteso dalle resistenti, il fatto che il giorno dopo l'immissione in possesso, i conduttori ottenessero il rilascio della fideiussione bancaria, in linea con (ed in adempimento alle) obbligazioni previste nell'accordo modificativo del 01.10.2024. Si deve aggiungere che le parti resistenti non hanno formulato alcuna istanza istruttoria orale a riprova e riscontro dell'asserita intervenuta risoluzione consensuale e anche per tale ragione, in applicazione del generale principio dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. – che, come noto, costituisce per il Giudice una regola di giudizio – non può dirsi raggiunta la prova di tale fatto estintivo delle pretese di parte ricorrente. Fermi i rilievi che precedono, che di per sé rivestono carattere assorbente, è appena il caso di aggiungere che nel valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti, non può non
69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> tenersi conto del fatto che le stesse, quando hanno inteso modificare le originarie pattuizioni, lo hanno fatto esplicitamente ed univocamente e nella medesima forma (scritta). In considerazione di quanto precede, deve concludersi che il complessivo rapporto negoziale tra le parti era e resta ancor oggi disciplinato dal contratto di locazione del 28.09.2024 e anche dall'accordo modificativo del 01.10.2024, le cui disposizioni restano vincolanti e obbligatorie tra tutte le parti oggi contraenti. Ne deriva che –atteso in ogni caso che l'obbligazione a carico dei ricorrenti era (e resta) quella di consegnare (come in effetti si sono già offerti di fare) ai locatori l'originale della fideiussione bancaria rilasciata dalla il 06/11/2024 n. FDI Controparte_4
295554/24 per l'importo complessivo di € 103.000,00 – i locatori vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere a e l'importo di Parte_1 Parte_2
€103.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo. Fermi tutti i rilievi che precedono, si passa all'esame dell'ulteriore domanda volta all'accertamento dell'ammontare del canone di locazione, che secondo i ricorrenti sarebbe pari ad €25.750 trimestrali (quindi pari a €103.000 annuali) compresa IVA, se dovuta. La domanda è fondata e merita accoglimento. Non è infatti condivisibile l'assunto delle resistenti per cui –anche in assenza di apposite pattuizioni– la maggiorazione dell'IVA sarebbe sempre richiedibile al conduttore: altro infatti è sostenere che l'IVA costituisce “l'adempimento di un obbligo legale e fiscale” (cfr. p. 4, mem. resistenti) altro è pretendere di far discendere da ciò l'applicazione di un asserito
“principio generale secondo cui l'imposta deve essere aggiunta al prezzo pattuito” (cfr. p. 4 mem. resistenti). Tale principio generale non può infatti derogare al diverso principio, altrettanto generale, di cui all'art. 1372 c.c. che, come noto, in assenza di una specifica pattuizione (c.d. clausole di ius variandi), non consente alle parti contraenti la modifica unilaterale del contratto. Il che è quanto occorso nel caso in esame, dove pretende di ottenere somme CP_2 aggiuntive e non concordate a titolo di canone di locazione, in contrasto con l'accordo raggiunto tra le parti. Si è detto che dall'esame del contratto risulta che “Il canone di locazione è convenuto in euro 103.000,00 (centotremila/00) annui che i conduttori si obbligano a corrispondere alla società locatrice a mezzo bonifico bancario in 4 (quattro) rate trimestrali consecutive uguali anticipate di euro 25.750,00 (venticinquemilasettesentocinquanta/00) ciascuna da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni trimestre […]”; nessun riferimento, dunque, ad eventuali maggiorazioni a titolo di IVA che pertanto dovranno (al più) ritenersi ricomprese (se dovute) nell'importo complessivo sopra espressamente specificato e pattuito tra le parti e da cui parte locatrice (al più) dovrà dedurre la relativa aliquota di legge. Ne deriva che, prescindendo in questa sede da ogni indagine circa l'effettiva esigibilità dell'IVA (ed eventualmente della sua misura), resta il fatto che la condotta di di CP_2 pretendere somme aggiuntive a quelle pattuite si pone in frontale contrasto con l'art. 1372 c.c. integrando esercizio del c.d. ius variandi di fonte negoziale che non risulta che le parti abbiano inteso riservare ai locatori, che come tale è illegittimo. In ogni caso, si osserva che all'esito del giudizio è risultato indimostrato (anzi, nemmeno allegato), il raggiungimento di un accordo per la modificazione dell'importo del canone da versarsi, il che avrebbe in ipotesi potuto legittimare una condotta della specie di quella contestata alle resistenti.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Per tali motivi si conferma l'illegittimità della pretesa di di ottenere somme ulteriori CP_2
a quelle indicate dal contratto e, per l'effetto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve accertarsi che il canone di locazione è pari ad € 103.000,00/annui da versarsi a mezzo bonifico bancario in quattro rate trimestrali anticipate di € 25.750,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni trimestre. Da ultimo, quanto alla richiesta di condanna delle resistenti ex art. 96, comma III, c.p.c. questo Giudice non ritiene sussistenti i presupposti per il suo accoglimento. L'art. 96 cpc, comma 3, (cfr. Cass. 3830/2021), prevede4 una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020). La responsabilità aggravata ai sensi del 3° comma della norma in esame, non richiede, a differenza di quella di cui ai precedenti due commi, la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. E' stato precisato che sia la malafede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912). Si ritiene che la funzione prevalente della condanna ai sensi del 3° comma sia punitiva e sanzionatoria, calibrabile su una frazione o su un multiplo delle spese di lite (Cass. civ., sez. III, ord., 4 luglio 2019, n. 17902). La questione è stata anche delibata dalla Corte Costituzionale che, con la decisione n. 152 del 2016 ha ritenuto che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 cpc comma 3, impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost, in quanto stabilisce che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anzichè dell'Erario. Introducendo tale disposizione, la L. n. 69 del 2009 ha constatato che l'istituto della responsabilità aggravata (regolato nell'art. 96 cpc commi 1 e 2), pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa, risultava scarsamente utilizzato a causa dell'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno derivante dall'illecito processuale. La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte 4 Sul punto, va ribadito che "La condanna ex art. 96 cpc, comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" Cass. 27623/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160). Ne consegue l'infondatezza della doglianza, non essendo necessario alcun accertamento circa la sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa grave, come invece sostiene parte ricorrente;
è infatti del tutto sufficiente la valutazione della pretestuosità della condotta processuale tenuta dalla parte. Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato la norma di cui all'ar. 96 c.p.c., comma 3.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso. La novella del 2009, nell'estendere a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo delineato dall'abrogato art. 385 cpc, comma 4, per la sola fase di legittimità, non presenta connotati di irragionevolezza, ma riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta. E' stato chiarito che la condanna a norma del 3° comma è volta infatti a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord., 30 marzo 2018, n. 7901 e Cass. civ., sez. III, ord., 27 febbraio 2019, n. 5725). L'invocata mala fede delle parti resistenti dovrebbe desumersi: (i) dal prospettato tentativo (che poi non sarebbe riuscito nel risultato) di di far firmare ai ricorrenti in Controparte_1 data 18.11.2024 un nuovo accordo modificativo che non prevedeva l'obbligo di restituire l'importo di €103.000,00; (ii) dall'illegittimo ed indebito rifiuto dei locatori di ricevere l'originale della fideiussione;
(iii) dalla pretesa di ottenere il canone maggiorato della IVA non contrattualmente prevista come ulteriormente dovuta. Tali elementi, pure valutati complessivamente, non appaiono sufficienti a fondare l'invocata condanna al pagamento di una somma equitativa in aggiunta ed ulteriore rispetto alla condanna ordinaria alla refusione delle spese di lite. I ricorrenti hanno richiesto in via istruttoria l'ammissione della prova testimoniale che questo Giudice ritiene di non ammettere, anche per ragioni di economia processuale, trattandosi di circostanza fattuale comunque riconosciuta dalle resistenti, giusto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (le resistenti, nella loro memoria di costituzione, si sono limitate a chiedere il rigetto delle istanze di prova orale formulate dai ricorrenti senza però prendere specifica posizione rispetto all'allegazione circa il tentativo di di Controparte_1 raggiungere un nuovo e diverso accordo modificativo in data 18.11.2024). Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione5 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 5 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa (pari a €103.000,00) considerate le quattro fasi ed un range compreso tra i valori medi ed i massimi) e della applicazione di tutti gli altri i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito6, deve ritenersi allo stato assorbita7.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 13774/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Premesso l'obbligo gravante a carico dei ricorrenti di consegnare alla CP_2
l'originale della fideiussione bancaria rilasciata dalla in Controparte_4
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 6 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
7 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> data 06/11/2024 al n. FDI 295554/24 per l'importo complessivo di €#103.000,00# condanna, per l'effetto, contestualmente le parti resistenti --in solido tra loro-- a versare in restituzione alla controparte il complessivo importo di €#103.000,00# oltre ad interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal novembre 2024 sino al saldo effettivo;
-Accerta e dichiara su domanda della parte ricorrente --ad ogni effetto di legge-- che l'importo contrattualmente e complessivamente dovuto dalle parti ricorrenti ed a titolo di canone di locazione dei mobili di cui al contratto del 28/09/2024 e accordo di modifica del 01/10/2024 è pari ad Euro €#25.750,00# trimestrali (e quindi pari a complessivi e totali €#103.000,00# annui);
-Disattende e respinge tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna le parti resistenti (C.F.: e la Controparte_1 C.F._6 società (C.F. , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_2 P.IVA_1 delle controparti delle spese legali e di lite della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#18.987,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 24/06/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/02/1984, entrambi residenti in [...], corso Magenta n. 74, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Luca Ferrari (C.F. , P.E.C.: , Alberto C.F._3 Email_1
Colombatto (C.F. P.E.C.: C.F._4
e Paolo Bogani (C.F. , Email_2 C.F._5
P.E.C.: , con domicilio eletto in Milano, via Verdi 2/4 Email_3
(Studio Chiomenti). << > patrocinato/a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COLOMBATTO ALBERTO FERRARI LUCA ( ) C.F._3
VIA VERDI, 2 20121 MILANO;
AN AO ( ); C.F._5
-PARTI RICORRENTI CONTRO
(C.F.: , in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._6
Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società CP_2
(C.F. , con sede in Messina (ME), Viale Europa n° 59, pec: P.IVA_1 Email_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ketty Favazzo del foro di Messina (C.F.:
– PEC: tel: 090.716382, fax: C.F._7 Email_5
) con studio in Messina, via Ghibellina n° 48, elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso il suo domicilio digitale: giusta procura Email_5 patrocinato/a dall'Avv. FAVAZZO KETTY;
-PARTI RESISTENTI
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 01.04.2025 con il quale i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale: (i) da un lato, di accertare l'inadempimento delle resistenti all'obbligazione di restituire l'importo di € 103.000,00 versato dai ricorrenti a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione di beni mobili sottoscritto in data 28.09.2024 e di un successivo accordo modificativo del 01.10.2024 e, per l'effetto dell'invocato accertamento, di condannare i resistenti al versamento di detto importo;
(ii) dall'altro, di accertare che il canone di locazione in questione fosse stato pattuito e concordato in complessivi € 103.000,00/annui, importo, questo, da ritenersi comprensivo anche dell'IVA eventualmente dovuta. In via istruttoria i ricorrenti hanno formulato istanza di ammissione alla prova testimoniale su n. 3 capitoli di prova.2 Il tutto con condanna di e di CP_2
alle spese di lite oltre che ex art. 96, comma III, c.p.c. Controparte_1
Seguendo le allegazioni dei ricorrenti, gli stessi davano atto di aver sottoscritto con i resistenti in data 28.09.2024 un contratto di locazione di beni mobili relativo ai mobili e agli arredi (meglio identificati nell'inventario prodotto sub doc. 7) presenti nell'immobile di proprietà della Immobiliare Magentina S.r.l., sito in Milano, Corso Magenta 74, all'epoca condotto in locazione da CP_2
L'operazione complessivamente ideata dalle parti prevedeva – a fronte della risoluzione del contratto di locazione tra Immobiliare Magentina S.r.l. e – la sottoscrizione tra CP_2
i ricorrenti e Immobiliare Magentina di un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile e tra i ricorrenti e e di un contratto di CP_2 Controparte_1 locazione dei beni mobili ed arredi presenti nell'immobile. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di cassazione SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione; 2 V. le conclusioni dei ricorrenti: “In via istruttoria, si chiede che vengano sottoposti al Dott. commercialista Persona_1 presso lo di Milano, via Turati n. 40, i seguenti capitoli di prova: 1. “Vero che in data 18 ottobre 2024 si è Controparte_3 svolto alla sua presenza un incontro tra i sig.ri e e la sig.ra presso lo Studio Ghiglione Parte_1 Parte_2 Controparte_1 e Ghio in via Turati n. 40 a Milano”; 2. “Vero che all'incontro del 18 ottobre 2024 tra i sig.ri e e la Parte_1 Parte_2 sig.ra presso lo Studio Ghiglione e Ghio in via Turati n. 40 a Milano, la sig.ra ha sottoposto alla Controparte_1 Controparte_1 sig.ra il testo di un accordo, affermando che si trattava dello stesso testo dell'accordo modificativo già firmato dalle Parte_2 parti, ma che doveva essere cambiato perché la data di consegna degli arredi non sarebbe avvenuta il 4 novembre 2024, come riportato in tale accordo, ma il 5 novembre 2024”; 3. “Vero che all'incontro del 18 ottobre 2024 tra i sig.ri e e Parte_1 Parte_2 la sig.ra presso lo Studio Ghiglione e Ghio in via Turati n. 40 a Milano, la sig.ra si è rifiutata di Controparte_1 Parte_2 firmare il testo sottopostole dalla sig.ra , perché questo era difforme dall'accordo modificativo sottoscritto dalle Controparte_1 parti e, nello specifico, non conteneva la clausola relativa alla restituzione del Deposito a Garanzia di Euro 103.000 prevista in quest'ultimo”. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione.”
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Per quanto di interesse in questa sede, il contratto di locazione di beni mobili sottoscritto il 28.09.2024 prevede:
- una durata di 4 anni con decorrenza dal 19.10.2024 (data prevista pure per la consegna degli arredi concessi in godimento) al 18.10.2028;
- un canone di locazione pari ad euro 103.000,00/annui da versarsi in quattro rate trimestrali anticipate di euro 25.750,00 (cfr. art. 6 del contratto: “Il canone di locazione è convenuto in euro 103.000,00 (centotremila/00) annui che i conduttori si obbligano a corrispondere alla società locatrice a mezzo bonifico bancario in 4 (quattro) rate trimestrali consecutive uguali anticipate di euro 25.750,00 (venticinquemilasettesentocinquanta/00) ciascuna da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni Pagina 3 di 4 trimestre […]”;
- il versamento, a carico dei conduttori, dell'importo: (i) di euro 90.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, da imputarsi – alla data di sottoscrizione del contratto – a deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto “per l'utilizzo degli arredi”; (ii) di euro 103.000,00 a garanzia per il pagamento dei canoni da versare su conto corrente bancario intestato ai locatori o in alternativa con rilascio di una “fideiussione bancaria, di primario istituto con sede in Italia, a prima richiesta, revolving per tutta la durata del contratto, di importo pari ad un anno e dunque ad € 103.000,00” (cfr. art. 12 del contratto). I ricorrenti davano atto di aver corrisposto alle locatrici l'importo di € 90.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in data 25.09.2024 (producendo a sostegno dell'allegazione la distinta del pagamento;
cfr. doc. 6) e di aver successivamente appreso che l'effettivo ingresso nell'immobile non sarebbe potuto avvenire in data 19.10.2024. In ragione dello slittamento dell'effettiva decorrenza del termine iniziale del rapporto, le parti decidevano di sottoscrivere in data 01.10.2024 un accordo modificativo del contratto di locazione del 28.09.2024 con il quale prevedevano (rinviando per tutto quanto non previsto dall'accordo in questione al contratto di locazione):
- la decorrenza del rapporto di locazione a far data dal 04.11.2024 e sino al 03.11.2028 (in luogo e a modifica dell'originaria pattuizione di cui agli artt. 4 e 5 del contratto che, come visto, prevedevano la decorrenza dal 19.10.2024 al 18.10.2024 e l'effettiva consegna dei beni concessi in locazione in data 19.10.2024);
- la modifica dell'importo del primo canone di locazione in € 24.605,00 relativo al periodo dal 04.11.2024 al 31.01.2025 (in luogo e a modifica dell'originario importo del primo canone di locazione di cui all'art. 6 del contratto che prevedeva l'importo di € 22.031,00 relativo al periodo dal 19.10.2024 al 31.12.2024)
- la modifica dell'art. 12 del contratto, relativo al versamento della garanzia di € 103.000,00 del pagamento dei canoni, modificandolo nei seguenti termini: “il Conduttore versa al Locatore, quale garanzia ai sensi dell'art. 12 del Contratto, una somma pari ad Euro 103.000 (centotremila/00) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Locatore (il "Deposito") [...] alla firma del presente Accordo. La distinta del bonifico effettuato dal Conduttore al Locatore costituirà quietanza di tale pagamento;
e - alla data di consegna dell'immobile o comunque entro 3 mesi dalla data di consegna, il conduttore si impegna a consegnare al locatore fideiussione bancaria di importo pari ad Euro 103.000 (centotremila/00), rilasciata da primario istituto con sede in Italia, a prima richiesta, revolving per tutta la durata del Contratto ed il Locatore si impegna irrevocabilmente a restituire al Conduttore - contestualmente- la somma ricevuta a titolo di Deposito (ai sensi dell'art. 1 che precede)
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che il Conduttore comunicherà al Locatore. La distinta del bonifico effettuato dal Locatore al Conduttore costituirà quietanza di tale pagamento” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente;
ns. enfasi). I conduttori davano seguito – anche in questo caso – agli impegni raggiunti con l'accordo modificativo del 01.10.2024, provvedendo in data 02.10.2024 a versare il primo canone di locazione di € 24.605,00 e in data 03.10.2024 a versare la garanzia di € 103.000,00 (cfr. le distinte prodotte sub doc. 9 e doc. 10 di parte ricorrente). Il successivo 18 ottobre 2024 era risolto il contratto di locazione dell'immobile tra CP_2
e IMMOBILIARE MAGENTINA SRL, che provvedeva a concedere in locazione
[...]
l'immobile ai ricorrenti. In tale occasione – sul dichiarato presupposto che l'effettiva Controparte_1 consegna dei mobili sarebbe avvenuta il 05.11.2024 e non il 04.11.2024 – avrebbe proposto ai ricorrenti di sottoscrivere un nuovo accordo modificativo del contratto, da intendersi integralmente sostitutivo di quello raggiunto in data 01.10.2024. Tale nuovo preteso accordo modificativo non era sottoscritto dai ricorrenti, che rilevavano come nello stesso non fosse menzionata la clausola relativa all'obbligo di restituzione della garanzia di €103.000,00 a fronte del rilascio della fideiussione bancaria. Ad ogni modo, il 05.11.2024 i ricorrenti erano immessi nel possesso dei beni mobili locati come da verbale che veniva redatto e sottoscritto, per i ricorrenti, dalla sola
[...]
(la circostanza, come si vedrà meglio oltre, non è più in contestazione tra le Parte_2 parti non avendo i ricorrenti disconosciuto la sottoscrizione apposta sul verbale prodotto in sede di costituzione dalle resistenti). Il 12.11.2024 i ricorrenti informavano i resistenti di essersi attivati per il rilascio della fideiussione di €103.000,00 prevista in contratto e nell'accordo modificativo, rendendosi disponibili a consegnarla nel giro di una settimana a fronte della contestuale restituzione dell'importo di €103.000,00 già versato (cfr. doc. 14). A fronte di tale richiesta, e , per il tramite dei propri CP_2 Controparte_1 legali, comunicavano che l'accordo integrativo del 01.10.2024 sarebbe stato da considerarsi (nella loro prospettazione almeno) “assolutamente superato” poiché nel verbale di immissione nel possesso dei beni locati le parti avrebbero richiamato solo il contratto di locazione de 28.09.2024 e non anche l'accordo modificativo del 01.10.2024 (cfr. la comunicazione dell'Avv. Maiorana prodotta sub doc. 15 prodotto dai ricorrenti: “…nel verbale di immissione nella detenzione in cui le parti hanno espressamente convenuto che “Per tutto quanto non diversamente specificato nel presente Verbale, gli accordi ed i rapporti tra le parti rimangono disciplinati dal Contratto di Locazione del 28/09/2024”). Non condividendo il rifiuto dei locatori a restituire la garanzia incamerata, i ricorrenti provvedevano a diffidarli via PEC in data 27.12.2024 allegando copia della fideiussione bancaria richiesta a (e rilasciata da) (cfr. la diffida PEC del Controparte_4
27.12.2024 e la fideiussione;
docc. 17 e 17 bis dei ricorrenti). A questo punto, contestualmente all'instaurazione, da parte dei ricorrenti, di un procedimento di mediazione (che dava esito negativo), i resistenti pretendevano che il canone di locazione fosse da corrispondersi sul conto corrente intestato a (e non su quello di CP_2
indicato nel contratto e nell'accordo modificativo) maggiorato Controparte_1 dell'IVA pari al 22%, emettendo la relativa fattura.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> I ricorrenti inviavano una nuova diffida con PEC del 13.02.2025, rinnovando la richiesta di restituzione dell'importo di €103.000,00 e contestando la pretesa di corresponsione del canone di locazione, che versavano senza la maggiorazione richiesta dell'IVA. Provvedevano, quindi, all'instaurazione del presente giudizio. Il ricorso era iscritto a ruolo al n. RG 1377/2025 ed era assegnato al Giudice che con decreto del 28.04.2025 fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 24.06.2025. Con unica memoria di costituzione e di risposta si costituivano in giudizio le resistenti e contestando e contrastando le avversarie pretese, Controparte_1 CP_2 insistendo: in via preliminare, per la loro l'inammissibilità “per carenza dei presupposti di fatto e di diritto”; nel merito, per il rigetto;
in subordine per l'accertamento della “piena legittimità” delle condotte contestate. In sintesi nessuna condotta illecita o illegittima sarebbe imputabile a Controparte_1
e né per aver – legittimamente – trattenuto il deposito cauzionale di euro Controparte_5
103.000,00, dal momento che l'accordo modificativo del 01.10.2024 sarebbe stato “superato” dal successivo verbale di immissione in possesso dei beni mobili oggetto del rapporto locatizio (cfr. memoria di costituzione, pp. 2, 3 e 4); (ii) né per aver – anche in questo caso a loro dire legittimamente – preteso di ricevere il canone di locazione maggiorato dell'IVA, sul presupposto, in questo caso, che a prescindere da una specifica pattuizione contrattuale, la richiesta di maggiorazione dell'IVA integrerebbe mero adempimento di un obbligo legale e fiscale. Dalla piena legittimità delle condotte poste in essere ne dovrebbe conseguire, a fortiori, l'assenza della mala fede imputata dai ricorrenti posta a fondamento della domanda di condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, all'udienza del 24.06.2025 le parti procedevano alla discussione della causa, all'esito della quale il Giudice procedente tratteneva la causa a sentenza per la decisione nei termini di legge.
* * * Così ricostruiti i fatti e lo svolgimento del giudizio, è ora possibile passare al merito delle domande formulate dalle parti. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Le parti resistenti peraltro non hanno proposto istanze istruttorie di prova orale né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Al riguardo occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Ciò premesso va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande formulate dai ricorrenti asseritamente prive “dei presupposti di fatto e di diritto” (cfr. le conclusioni delle resistenti). Al di là del fatto che le resistenti non hanno allegato alcunché a supporto dell'invocata inammissibilità, nella specie sussistono i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. Sussiste infatti la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come risulta pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Sussistono anche le condizioni dell'azione, sia sotto il profilo dell'interesse ad agire (avendo i ricorrenti affermato l'avvenuta lesione del diritto sostanziale meritevole di tutela, i.e. l'inadempimento dell'obbligazione assunta dalle resistenti di restituire l'importo di € 103.000,00 versato dai ricorrenti), sia sotto quello della legittimazione (attiva e passiva) di agire, avendo i ricorrenti affermato come proprio il diritto che hanno fatto valere contro coloro nei cui confronti hanno proposto la domanda di tutela giurisdizionale. Tanto basta per rigettare l'eccezione preliminare delle resistenti di inammissibilità delle domande. Passando al merito delle domande e muovendo da quella relativa all'accertamento dell'inadempimento di e all'obbligo di restituire il CP_2 Controparte_1 deposito cauzionale versato dai resistenti in data 03.10.2024, si osserva che la stessa merita accoglimento per le ragioni che seguono. Al riguardo, vale anzitutto la pena di ricordare che nella specie non è in contestazione tra le parti: (i) né l'avvenuto versamento dell'importo in questione (ii) né l'avvenuta sottoscrizione in data 01.10.2024 dell'accordo modificativo del contratto di locazione del 28.09.2024 (che, per quel che qui rileva, prevedeva espressamente che “alla data di consegna dell'immobile o comunque entro 3 mesi dalla data di consegna, il conduttore si impegna a consegnare al locatore fideiussione bancaria di importo pari ad Euro 103.000 (centotremila/00), rilasciata da primario istituto con sede in Italia, a prima richiesta, revolving per tutta la durata del Contratto ed il Locatore si impegna irrevocabilmente a restituire al Conduttore - contestualmente- la somma ricevuta a titolo di Deposito”) (iii) né, da ultimo, che i ricorrenti abbiano richiesto ed ottenuto la fideiussione bancaria in data 06.11.2024 (e dunque nel rispetto dei termini pattuiti nell'accordo modificativo), rendendosi disponibili alla consegna
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> in originale della stessa già nel mese di novembre 2024 (disponibilità, questa, ribadita anche all'udienza del 24.06.2025). Di seguito riprodotta in copia la fideiussione ottenuta dai ricorrenti.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Si tratta, lo si ribadisce, di circostanze oggettive, pacifiche e riconosciute dalle resistenti ex
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> art. 115 c.p.c. non risultando specificatamente contestate3. 3 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta
- dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili
- è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Ciò che invece era e resta controverso tra le parti è se effettivamente, come sostenuto dalle resistenti, le parti abbiano “inteso superare” (rectius consensualmente risolvere) l'accordo modificativo del 01.10.2024. Tale preteso fatto estintivo della domanda dei ricorrenti sarebbe confermato dal fatto che nel verbale di immissione nel possesso dei beni locati del 05.11.2024 le parti avrebbero richiamato il solo contratto di locazione del 28.09.2024 e non anche l'accordo modificativo del 01.10.2024 (cfr. l'art. 3 del verbale di immissione in possesso prodotto sub doc. 2 di parti resistenti: “per tutto quanto non diversamente specificato nel presente Verbale, gli accordi ed i rapporti tra le parti rimangono disciplinati dal Contratto di Locazione del 28/09/2024.”). L'eccezione non è fondata. Al di là del fatto che non è dato di comprendere perché – dato l'evidente carattere accessorio tra il contratto di locazione del 28.09.2024 e l'accordo modificativo del 01.10.2024 – il solo mero generico richiamo al primo dovrebbe confermare l'avvenuta risoluzione (nemmeno indicata espressamente) del secondo (potendosi invece intendersi come un richiamo al primo, anche per come modificato dal secondo), resta il fatto che, all'esito del giudizio, l'allegazione circa una intervenuta risoluzione consensuale è rimasta priva di riscontri probatori. Le resistenti hanno prodotto al riguardo il verbale di consegna dei beni locati che però, da solo, non può condurre al preteso accoglimento dell'eccezione. In primis perché è oggettivo che nella specie, le parti del rapporto siano quattro (per i locatori, e;
per i conduttori e CP_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
) ed è altrettanto oggettivo che il verbale di immissione nel possesso dei beni Parte_2 locati non sia stato sottoscritto da tutte le parti contraenti ma dai locatori e, per i conduttori, dalla sola : ne deriva che anche a voler ritenere che il Parte_2 verbale in questione confermerebbe l'intervenuta risoluzione dell'accordo modificativo, dovrebbe comunque rilevarsi che la stessa non potrebbe dirsi perfezionata, per difetto dell'accordo e della sottoscrizione di almeno uno dei conduttori (qualunque asserito ed eventuale accordo risolutorio per essere valido richiederebbe il consenso espresso e formale delle stesse parti che avevano sottoscritto la convenzione pattizia che si pretenderebbe di risolvere). Né del resto si ritiene che il preteso invocato superamento dell'accordo modificativo dovrebbe desumersi dal fatto che nel verbale di immissione in possesso le parti abbiano dato atto di aver provveduto a consegnare i beni locati il 05.11.2024 (e non il 04.11.2024, data indicata nell'accordo modificativo), deponendo, invece, nel senso opposto a quello preteso dalle resistenti, il fatto che il giorno dopo l'immissione in possesso, i conduttori ottenessero il rilascio della fideiussione bancaria, in linea con (ed in adempimento alle) obbligazioni previste nell'accordo modificativo del 01.10.2024. Si deve aggiungere che le parti resistenti non hanno formulato alcuna istanza istruttoria orale a riprova e riscontro dell'asserita intervenuta risoluzione consensuale e anche per tale ragione, in applicazione del generale principio dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. – che, come noto, costituisce per il Giudice una regola di giudizio – non può dirsi raggiunta la prova di tale fatto estintivo delle pretese di parte ricorrente. Fermi i rilievi che precedono, che di per sé rivestono carattere assorbente, è appena il caso di aggiungere che nel valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti, non può non
69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> tenersi conto del fatto che le stesse, quando hanno inteso modificare le originarie pattuizioni, lo hanno fatto esplicitamente ed univocamente e nella medesima forma (scritta). In considerazione di quanto precede, deve concludersi che il complessivo rapporto negoziale tra le parti era e resta ancor oggi disciplinato dal contratto di locazione del 28.09.2024 e anche dall'accordo modificativo del 01.10.2024, le cui disposizioni restano vincolanti e obbligatorie tra tutte le parti oggi contraenti. Ne deriva che –atteso in ogni caso che l'obbligazione a carico dei ricorrenti era (e resta) quella di consegnare (come in effetti si sono già offerti di fare) ai locatori l'originale della fideiussione bancaria rilasciata dalla il 06/11/2024 n. FDI Controparte_4
295554/24 per l'importo complessivo di € 103.000,00 – i locatori vanno condannati, in solido tra loro, a corrispondere a e l'importo di Parte_1 Parte_2
€103.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo. Fermi tutti i rilievi che precedono, si passa all'esame dell'ulteriore domanda volta all'accertamento dell'ammontare del canone di locazione, che secondo i ricorrenti sarebbe pari ad €25.750 trimestrali (quindi pari a €103.000 annuali) compresa IVA, se dovuta. La domanda è fondata e merita accoglimento. Non è infatti condivisibile l'assunto delle resistenti per cui –anche in assenza di apposite pattuizioni– la maggiorazione dell'IVA sarebbe sempre richiedibile al conduttore: altro infatti è sostenere che l'IVA costituisce “l'adempimento di un obbligo legale e fiscale” (cfr. p. 4, mem. resistenti) altro è pretendere di far discendere da ciò l'applicazione di un asserito
“principio generale secondo cui l'imposta deve essere aggiunta al prezzo pattuito” (cfr. p. 4 mem. resistenti). Tale principio generale non può infatti derogare al diverso principio, altrettanto generale, di cui all'art. 1372 c.c. che, come noto, in assenza di una specifica pattuizione (c.d. clausole di ius variandi), non consente alle parti contraenti la modifica unilaterale del contratto. Il che è quanto occorso nel caso in esame, dove pretende di ottenere somme CP_2 aggiuntive e non concordate a titolo di canone di locazione, in contrasto con l'accordo raggiunto tra le parti. Si è detto che dall'esame del contratto risulta che “Il canone di locazione è convenuto in euro 103.000,00 (centotremila/00) annui che i conduttori si obbligano a corrispondere alla società locatrice a mezzo bonifico bancario in 4 (quattro) rate trimestrali consecutive uguali anticipate di euro 25.750,00 (venticinquemilasettesentocinquanta/00) ciascuna da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni trimestre […]”; nessun riferimento, dunque, ad eventuali maggiorazioni a titolo di IVA che pertanto dovranno (al più) ritenersi ricomprese (se dovute) nell'importo complessivo sopra espressamente specificato e pattuito tra le parti e da cui parte locatrice (al più) dovrà dedurre la relativa aliquota di legge. Ne deriva che, prescindendo in questa sede da ogni indagine circa l'effettiva esigibilità dell'IVA (ed eventualmente della sua misura), resta il fatto che la condotta di di CP_2 pretendere somme aggiuntive a quelle pattuite si pone in frontale contrasto con l'art. 1372 c.c. integrando esercizio del c.d. ius variandi di fonte negoziale che non risulta che le parti abbiano inteso riservare ai locatori, che come tale è illegittimo. In ogni caso, si osserva che all'esito del giudizio è risultato indimostrato (anzi, nemmeno allegato), il raggiungimento di un accordo per la modificazione dell'importo del canone da versarsi, il che avrebbe in ipotesi potuto legittimare una condotta della specie di quella contestata alle resistenti.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> Per tali motivi si conferma l'illegittimità della pretesa di di ottenere somme ulteriori CP_2
a quelle indicate dal contratto e, per l'effetto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve accertarsi che il canone di locazione è pari ad € 103.000,00/annui da versarsi a mezzo bonifico bancario in quattro rate trimestrali anticipate di € 25.750,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni trimestre. Da ultimo, quanto alla richiesta di condanna delle resistenti ex art. 96, comma III, c.p.c. questo Giudice non ritiene sussistenti i presupposti per il suo accoglimento. L'art. 96 cpc, comma 3, (cfr. Cass. 3830/2021), prevede4 una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020). La responsabilità aggravata ai sensi del 3° comma della norma in esame, non richiede, a differenza di quella di cui ai precedenti due commi, la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente. E' stato precisato che sia la malafede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9912). Si ritiene che la funzione prevalente della condanna ai sensi del 3° comma sia punitiva e sanzionatoria, calibrabile su una frazione o su un multiplo delle spese di lite (Cass. civ., sez. III, ord., 4 luglio 2019, n. 17902). La questione è stata anche delibata dalla Corte Costituzionale che, con la decisione n. 152 del 2016 ha ritenuto che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 cpc comma 3, impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 cost, in quanto stabilisce che, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, anzichè dell'Erario. Introducendo tale disposizione, la L. n. 69 del 2009 ha constatato che l'istituto della responsabilità aggravata (regolato nell'art. 96 cpc commi 1 e 2), pur rappresentando in astratto un serio deterrente nei confronti delle liti temerarie e, quindi, uno strumento efficace di deflazione del contenzioso, nella prassi applicativa, risultava scarsamente utilizzato a causa dell'oggettiva difficoltà della parte vittoriosa di provare il danno derivante dall'illecito processuale. La previsione de qua ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte 4 Sul punto, va ribadito che "La condanna ex art. 96 cpc, comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta -con finalità deflattive del contenzioso- alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" Cass. 27623/2017, Rv. 646080; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160). Ne consegue l'infondatezza della doglianza, non essendo necessario alcun accertamento circa la sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa grave, come invece sostiene parte ricorrente;
è infatti del tutto sufficiente la valutazione della pretestuosità della condotta processuale tenuta dalla parte. Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato la norma di cui all'ar. 96 c.p.c., comma 3.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso. La novella del 2009, nell'estendere a tutti i gradi di giudizio lo strumento deflattivo delineato dall'abrogato art. 385 cpc, comma 4, per la sola fase di legittimità, non presenta connotati di irragionevolezza, ma riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare il beneficiario di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta. E' stato chiarito che la condanna a norma del 3° comma è volta infatti a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88, realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, ord., 30 marzo 2018, n. 7901 e Cass. civ., sez. III, ord., 27 febbraio 2019, n. 5725). L'invocata mala fede delle parti resistenti dovrebbe desumersi: (i) dal prospettato tentativo (che poi non sarebbe riuscito nel risultato) di di far firmare ai ricorrenti in Controparte_1 data 18.11.2024 un nuovo accordo modificativo che non prevedeva l'obbligo di restituire l'importo di €103.000,00; (ii) dall'illegittimo ed indebito rifiuto dei locatori di ricevere l'originale della fideiussione;
(iii) dalla pretesa di ottenere il canone maggiorato della IVA non contrattualmente prevista come ulteriormente dovuta. Tali elementi, pure valutati complessivamente, non appaiono sufficienti a fondare l'invocata condanna al pagamento di una somma equitativa in aggiunta ed ulteriore rispetto alla condanna ordinaria alla refusione delle spese di lite. I ricorrenti hanno richiesto in via istruttoria l'ammissione della prova testimoniale che questo Giudice ritiene di non ammettere, anche per ragioni di economia processuale, trattandosi di circostanza fattuale comunque riconosciuta dalle resistenti, giusto il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (le resistenti, nella loro memoria di costituzione, si sono limitate a chiedere il rigetto delle istanze di prova orale formulate dai ricorrenti senza però prendere specifica posizione rispetto all'allegazione circa il tentativo di di Controparte_1 raggiungere un nuovo e diverso accordo modificativo in data 18.11.2024). Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione5 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 5 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa (pari a €103.000,00) considerate le quattro fasi ed un range compreso tra i valori medi ed i massimi) e della applicazione di tutti gli altri i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito6, deve ritenersi allo stato assorbita7.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 13774/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Premesso l'obbligo gravante a carico dei ricorrenti di consegnare alla CP_2
l'originale della fideiussione bancaria rilasciata dalla in Controparte_4
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 6 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
7 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 13774 2025 -sentenza-pagina 1 di 15>> data 06/11/2024 al n. FDI 295554/24 per l'importo complessivo di €#103.000,00# condanna, per l'effetto, contestualmente le parti resistenti --in solido tra loro-- a versare in restituzione alla controparte il complessivo importo di €#103.000,00# oltre ad interessi nella misura di legge maturati e maturandi dal novembre 2024 sino al saldo effettivo;
-Accerta e dichiara su domanda della parte ricorrente --ad ogni effetto di legge-- che l'importo contrattualmente e complessivamente dovuto dalle parti ricorrenti ed a titolo di canone di locazione dei mobili di cui al contratto del 28/09/2024 e accordo di modifica del 01/10/2024 è pari ad Euro €#25.750,00# trimestrali (e quindi pari a complessivi e totali €#103.000,00# annui);
-Disattende e respinge tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna le parti resistenti (C.F.: e la Controparte_1 C.F._6 società (C.F. , in solido tra loro, alla refusione in favore CP_2 P.IVA_1 delle controparti delle spese legali e di lite della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#18.987,00# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 24/06/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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