Art. 39. (Incompatibilita- Diffida)
L'operaio non puo' assumere Impegni privati ne' prestare la propria opera presso ditte private; non puo' esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, ne' accettare cariche in societa' costituite a scopo di lucro.
L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.
La risoluzione del rapporto di lavoro e' dichiarata con decreto del Ministro.
L'operaio non puo' assumere Impegni privati ne' prestare la propria opera presso ditte private; non puo' esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, ne' accettare cariche in societa' costituite a scopo di lucro.
L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.
La risoluzione del rapporto di lavoro e' dichiarata con decreto del Ministro.