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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3729/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026516838000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6359/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.07.2025 Rappresentante_1 legale rappresentante della Ricorrente_1 srl proponeva opposizione a Cartella di pagamento n. 10020250026516838000 notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 18/04/2025.
Deduceva al primo motivo la omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, con conseguente invalidità dell'atto oggi impugnato.
Al secondo motivo eccepiva la intervenuta prescrizione triennale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.09.2025 la Corte rigettava la istanza di sospensione.
Alla udienza del 18.12.2025 la Corte riservava la decisione con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato ed assorbente del secondo.
In diritto va richiamato il principio secondo cui in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
E tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (v. SS.UU. 5791/2008, SS.UU. n.10012/21 ).
E' principio di diritto che ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 35822 del 2023).
Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. (v. da ultima Cass. n. 18163/25).
Orbene nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982 (e nel caso di specie.) non si realizza alcuna consegna dell'atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle
Leggi, la Suprema Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario;
- al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n.
10012 del 15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (v SS.UU.
n.10012/21).
Nel caso di specie dagli atti si evince la sussistenza degli avvisi di accertamento n. 064152278492 e n.
064264562965 notificati presso la sede della Società con emissione di avviso di giacenza del 15.07.2023
e compiuta giacenza del 22.08.2023, ma non la spedizione e ricezione della CAD.
Pertanto non essendovi prova del perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti come sopra indicati il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed
€ 280,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa con attribuzione all'Avv. Difensore_1. Salerno 18.12.2025.
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CRESPI ORNELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3729/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026516838000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6359/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.07.2025 Rappresentante_1 legale rappresentante della Ricorrente_1 srl proponeva opposizione a Cartella di pagamento n. 10020250026516838000 notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 18/04/2025.
Deduceva al primo motivo la omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, con conseguente invalidità dell'atto oggi impugnato.
Al secondo motivo eccepiva la intervenuta prescrizione triennale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.09.2025 la Corte rigettava la istanza di sospensione.
Alla udienza del 18.12.2025 la Corte riservava la decisione con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato ed assorbente del secondo.
In diritto va richiamato il principio secondo cui in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
E tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (v. SS.UU. 5791/2008, SS.UU. n.10012/21 ).
E' principio di diritto che ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 35822 del 2023).
Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. (v. da ultima Cass. n. 18163/25).
Orbene nel caso dell'art. 8, legge 890 del 1982 (e nel caso di specie.) non si realizza alcuna consegna dell'atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce delle pronunce del Giudice delle
Leggi, la Suprema Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140 c.p.c. tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario;
- al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n.
10012 del 15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (v SS.UU.
n.10012/21).
Nel caso di specie dagli atti si evince la sussistenza degli avvisi di accertamento n. 064152278492 e n.
064264562965 notificati presso la sede della Società con emissione di avviso di giacenza del 15.07.2023
e compiuta giacenza del 22.08.2023, ma non la spedizione e ricezione della CAD.
Pertanto non essendovi prova del perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti come sopra indicati il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed
€ 280,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa con attribuzione all'Avv. Difensore_1. Salerno 18.12.2025.
Il Presidente G.M.
Dott.ssa Ornella Crespi