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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, AT
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2369/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 12 e pubblicata il 22/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB037F00222/2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: come precisato nella memoria conclusiva;
Appellato: come precisato nella memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado.
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 SR agiva in giudizio davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Lombardia avverso l'avviso di accertamento n. TMB037F00222-2020, chiedendone l'annullamento.
In particolare, la ricorrente chiedeva:
1) che il provvedimento fosse dichiarato nullo per decadenza del termine di accertamento, attesa l'illegittimità costituzionale di cui all'art. 4 octies D.L. 34/2019, per violazione dell'art. 77 Cost., ovvero per abuso dell'art. 5 ter d.lgs. 218/97, applicato strumentalmente per ottenere la proroga dei termini dell'accertamento, ovvero per violazione dell'art. 10 bis L. 212/2000;
2) che il provvedimento fosse annullato per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973, in quanto
Società_1, consociata belga, era la beneficiaria effettiva degli interessi, gestendo autonomamente l'attività di finanziamento e avendo disponibilità del reddito;
3) che il provvedimento fosse annullato per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973 con riferimento alla contestazione del tasso di interesse del finanziamento infragruppo;
4) che l'avviso di accertamento fosse dichiarato nullo per non aver provveduto all'applicazione dell'esenzione da ritenuta, ove Società_1 fosse stata ritenuta beneficiaria effettiva;
5) che l'avviso di accertamento fosse dichiarato nullo per non essere stata applicata la Convenzione Italia-
Paesi Bassi contro le doppie imposizioni;
6) che l'avviso di accertamento fosse dichiarato nullo per non avere applicato il principio di non discriminazione;
7) che fosse accertata l'erroneità del provvedimento sanzionatorio e fosse disposta la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza delle norme, per vizio di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni, per illegittima applicazione della recidiva e per non applicazione del cumulo giuridico pluriennale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 2369/12/2022, depositata il 22.08.2022, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
2. Giudizio di appello.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 SR ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia in merito all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 10 bis L. 212/2000;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973, per assenza di prova della pretesa impositiva in merito all'assenza dei requisiti in capo a Società_1 , perché la stessa possa essere considerata beneficiaria effettiva degli interessi;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater, comma 5, DPR 600/1973 con riferimento alla contestazione del tasso di interesse del finanziamento infragruppo, non a valore normale;
4) erroneità della sentenza per omessa disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, erronea non applicazione del cumulo giuridico ed erronea applicazione della recidiva.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza dell'8.11.2024, su istanza congiunta delle parti, la controversia è stata rinviata a nuovo ruolo, congiuntamente a un'altra controversia pendente tra le stesse parti ai fini IRES, per consentire lo svolgimento delle trattative di conciliazione in corso.
Nelle more, le parti hanno, quindi, sottoscritto due accordi conciliativi in data 1.08.2025 e in data 23.10.2025, precisando che la controversia sarebbe dovuta proseguire solo con riguardo alla contestata mancanza dei presupposti (c.d. beneficial ownership) per l'applicazione dell'esenzione ex art. 26 quater DPR 600/1973, ovvero per l'importo di € 3.093.171,00 oltre sanzioni, con estinzione del giudizio limitatamente alle ritenute conciliate pari a € 3.295.611, oltre sanzioni.
Limitatamente a tale oggetto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, all'udienza del 3.11.2025, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, a fronte delle conciliazioni intervenute, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda d'appello concernente l'importo di € 3.295.611, oltre sanzioni, e, di conseguenza, il presente giudizio di appello deve essere limitato al recupero delle ritenute pari a € 3.093.171,00 oltre sanzioni, non versate per assenza del beneficiario effettivo in capo a Società_1 (Società_1
) in violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973 e ai solo motivi riguardanti tale contestazione.
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973.
Secondo l'appellante sarebbe errata la decisione dei giudici di primo grado di non dichiarare la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973, ritenendo che in tale atto l'Ufficio, dopo avere correttamente osservato che i requisiti per la sussistenza della qualifica di “beneficiario effettivo” in capo al soggetto percettore di interessi si sostanzia nella presenza di un potere di decidere sulla produzione o realizzo dei redditi e di un potere di disporre dei redditi prodotti e realizzati, nella fattispecie concreta ha, poi, errato nel negare la sussistenza di tali condizioni sulla base di una interpretazione “distorta” dei fatti.
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato, non operando, nel caso di specie, l'esenzione invocata da parte appellante, ex art. 26 quater DPR 600/1973.
Tale disposizione, infatti, prevede che: “Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:
a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364 bis e 2479 bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
[…] b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare,
i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
[…] 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'"impôt des non-residents/belasting der niet- verblijfhouders", in Spagna all'"impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale”.
In forza di tale disposizione, dunque, in relazione all'onere probatorio gravante sul fisco o sul contribuente in tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex art. 26 quater, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la Corte ritiene, alla luce dei principi della Cassazione, che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetti alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il
“beneficiario effettivo”. A tal fine, pertanto, è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva;
(ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli a un soggetto terzo;
(iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale (cfr.
Cass. 6005/2023).
Nel caso di specie, tali test non appaiono pienamente superati.
La Corte osserva, infatti, che, sebbene sia circostanza pacifica che Società_1 (Società_1
) abbia una propria struttura operativa in quanto è stata interposta da Società_2 ( Società_2) nel rapporto di finanziamento infragruppo diretto a Ricorrente_1 (Ricorrente_1 SR), non è possibile ritenere che essa sia l'effettiva destinataria degli interessi, alla luce di una pluralità di circostanze.
Al fine di meglio valutare se la Società_1 sia il soggetto beneficiario effettivo, la Corte ritiene necessario analizzare il Multi Currency Subordinated Profit Participating Loan Facility Agreement (di seguito anche “PPL”), con efficacia dal 28 marzo 2011, ossia il contratto stipulato tra la Società_2 (DE) e la Società_1 (RO), della durata di 51 anni, da cui risulta che il lender è l'azionista di maggioranza (99,99% del capitale) del borrower. Con tale accordo, infatti, il Gruppo Gruppo_1 ha inteso centralizzare le proprie attività finanziarie in una società specializzata appartenente allo stesso Gruppo.
In particolare, è stato previsto che, al fine di fornire i fondi necessari e, quindi, per dare la possibilità alla società belga di finanziare altre società del Gruppo, il DE debba mettere a disposizione del RO dei fondi fino a un ammontare massimo di € 5.000.000.000,00 (“Maximum PPL Amount”), sulla base di una
Funds Call (richiesta al lender di fondi aggiuntivi), i quali devono, comunque, essere esclusivamente impiegati allo scopo di finanziare l'attività del Gruppo.
Il contratto distingue, per quanto riguarda il calcolo degli interessi, tra finanziamenti nella valuta utilizzata dal RO nei propri conti annuali (euro) e quelli effettuati in altra valuta, come nella ipotesi pacificamente accertata in sede di istruttoria effettuata dall'Ufficio in cui il soggetto belga ha erogato finanziamenti anche a consociate statunitensi.
In particolare, risulta che, in questo secondo caso, gli interessi dovuti sull'importo messo a disposizione devono essere pari a quelli dell'attività finanziaria sottostante, diminuiti dello 0,125% (ex art.
4.1. del contratto:
“Interest on a PPL Amount Drawn in a Currency other than the Functional Currency for a certain financial year equals the interest on the Financing Assets denominated in such Currency and funded by such PPL
Amount Drawn less 12.5 basis points of such PPL Amount Drawn, calculated in such year from time to time on the basis of a 360-day year consisting of 12 months of 30 days”), prevedendo che essi siano dovuti e pagati nella stessa valuta al momento del ricevimento degli interessi sull'attività finanziaria sottostante (ex art.
4.2. del contratto).
Per quanto concerne, invece, gli interessi dovuti sull'importo messo a disposizione nella stessa valuta
(Functional Currency), utilizzata dal RO nei propri conti annuali, è stato previsto che essi siano pari al profitto di riferimento rettificato (Adjusted Reference Profit), diminuito dello 0,125% (ex art. del contratto).
Detti interessi devono essere dovuti e pagati nella stessa valuta al momento dell'approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio di amministrazione dello stesso RO (ex art.
4.4. del contratto).
Per quanto riguarda la definizione dell'Adjusted Reference Profit, come riportato nelle “interpretation”
(definizioni) all'interno del contratto in commento, per Profitto di Riferimento (Reference profit) s'intende l'importo annuale dei finanziamenti oggetto del PPL (Debito medio finanziario) rapportato alla media ponderata delle attività finanziarie sottostanti (quindi i crediti della società belga, con esclusione degli interessi sulle stesse), moltiplicato per l'utile annuale del RO derivante dalle attività finanziarie di Gruppo ante imposte e interessi passivi, da corrispondere al DE sulla base del PPL (“Reference Profit” “means the
Annual Amount Drawn divided by the weighted average of the Financing Assets excluding accrued interest and calculated based upon the number of calendar days a certain assets is held by the RO during a certain financial year and converted into the Functional Currency as per year end, multiplied by the borrower's annual profit from group financing activities before income tax and the interest, determined in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles”).
Per Profitto di Riferimento Rettificato s'intende, invece, il Reference Profit diminuito dell'interesse sulle attività finanziarie detenute in valuta diversa dalla Functional Currency, incluso nell'utile del borrower (“Adjusted
Reference Profit” means the Reference Profit less the interest on the Financing Assets denominated in a
Currency other than the Functional Currency as included in the borrower's profit for a certain financial year, determined in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles”).
Nel testo contrattuale è stato, altresì, previsto che, se l'Adjusted Reference Profit dell'esercizio finanziario risulta negativo, il relativo ammontare è corrisposto dal DE al RO alla data di approvazione del bilancio annuale di quest'ultimo (ex art.
4.5 del contratto), che gli interessi (passivi) non possono eccedere il profitto annuale anteimposte ovvero, nella sostanza, non possono eccedere gli interessi attivi (ex art.
4.6 del contratto) e, infine, che, se i pagamenti degli interessi fatti durante un determinato anno eccedono l'utile annuale del RO, la differenza è dovuta dal DE al RO alla data di approvazione del bilancio di quest'ultimo (ex art.
4.7 del contratto).
In sede di PPL, è stato disposto che il rimborso dell'importo da parte del RO può essere fatto solo durante il Repayment Period (tale è il periodo di trenta giorni che seguono la fine dell'anno finanziario) sulla base di una Repayment Notice (comunicazione scritta dal RO al DE con la quale il primo chiede l'autorizzazione del DE ad accettare il rimborso, in tutto o in parte, dell'importo del “PPL Amount Drawn”), accettata dal DE, a meno che i crediti finanziari, che sono parte dei Financing Assets, finanziati dal PPL
Amount Drawn, siano rimborsati. In quest'ultimo caso il rimborso non incide sul diritto del RO di effettuare ulteriori Funds Calls sino a capienza dell'importo massimo finanziabile (ex art.
5.1 del contratto).
Il rimborso dell'importo del PPL e di qualsiasi ammontare di interessi può essere effettuato da parte del
RO alla prima tra (i) la data di scadenza (Maturity Date: 51 anni dopo la fine dell'anno nel quale i fondi sono resi disponibili dal DE al RO a seguito di Funds Calls) e (ii) entro il mese successivo alla chiusura del contratto sulla base dell'art. 6.1 (caso di fallimento o liquidazione del RO), senza pregiudizio alla subordinazione prevista dall'art. 7.
Il rimborso della somma deve essere effettuato immediatamente (freely transferable cleared funds), nella valuta del PPL Amount.
L'accordo può essere chiuso dal DE con effetto immediato o con effetto da qualsiasi giorno successivamente indicato, con una comunicazione scritta al RO e senza che sia necessario un intervento prioritario di un giudice.
Il punto 7 del contratto prevede esplicitamente una clausola di subordinazione: stabilisce infatti che i pagamenti dovuti dal RO in virtù di questo contratto devono essere subordinati a tutti i suoi altri debiti e devono avere la precedenza rispetto a tutti gli altri importi dovuti dal RO a titolo di rimborso di capitale.
Tra le altre previsioni contrattuali è stabilito, inoltre, che il DE non può trasferire il PPL senza trasferire, allo stesso tempo, una quota della sua partecipazione nel RO, pari alla quota della parte di PPL trasferita;
viceversa, il DE non potrà trasferire le sue quote di partecipazione nel RO senza trasferire allo stesso tempo una parte del PPL, uguale alla quota delle azioni del RO detenute dal DE, che devono essere trasferite (ex art.
8.3 e art. 8.4).
Delineati i rapporti contrattuali tra le parti, la Corte ritiene che, al fine di identificare se Società_1 sia l'effettiva beneficiaria degli interessi corrisposti, è essenziale individuare a chi spetta il potere decisionale, nonché la disponibilità del reddito e l'assunzione dei rischi tra la società belga e la società olandese.
Non è, innanzitutto, contestato che la società belga sia controllata al 99,99% dalla società olandese e che tre dei cinque amministratori della Società_1 ricoprono posizioni di vertice nella capogruppo olandese e sono entrati a far parte del consiglio d'amministrazione della società belga a partire dal 2011.
Anche esaminando lo stato patrimoniale, il quale è composto come l'attivo soltanto da partecipazioni e crediti, la maggior parte dei quali iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, e come passivo prevalentemente da debiti di natura finanziaria, nella forma di prestiti subordinati, si deve rilevare che la disponibilità del reddito e i tipici rischi dell'impresa risultano sempre posti a carico della controllante.
Sotto tale profilo, è, innanzitutto, non contestato che il subentro della società belga Società_1 nel rapporto finanziario con Ricorrente_1 non abbia generato alcuna modifica contrattuale rispetto a quanto concordato in precedenza con la controllante olandese Società_2, non risultando, alla luce del contratto sottoscritto, alcun potere di negoziazione/decisionale da parte della consociata belga nel momento in cui sono state fissate le condizioni contrattuali con la società Ricorrente_1 SR (tasso d'interesse, importi massimi finanziabili, termini di pagamento, durata del finanziamento, etc.). Rilevante è anche la posizione assunta dalla Società_1 nel rapporto con la società olandese (fonte di finanziamenti). Si rileva, infatti, alla luce delle clausole contrattuali del PPL, che i rischi tipici connessi all'attività finanziaria, quali il rischio di credito, di cambio, di tasso d'interesse, ricadono sempre sulla capogruppo.
Significativa sul punto è la previsione contrattuale per cui, nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario sia negativo, non è dovuto il pagamento di alcun interesse passivo, dovendole, anzi, corrispondere dei fondi sufficienti a coprire le perdite, ex art. 4.5, con la conseguenza che la capogruppo è tenuta, di fatto, a tutelare la controllata belga da circostanze avverse che possano verificarsi.
Rilevante è anche la previsione di cui al punto 4.7, il quale dispone che, nel caso in cui i pagamenti periodici di interessi liquidati durante un anno dovessero eccedere l'utile annuale del RO, la differenza deve essere pagata dal DE al RO (“To the extent that payments of Interests made during a certain financial year exceed the RO's annual profit, determined in accordance with Belgian Generally Accepted
Accounting Principles, the difference as calculated in the Functional. Currency is due and payable by the
DE to the RO as from the date of adoption of the RO's annual accounts for such year by the Board of Directors of the RO”), mentre, gli interessi passivi (per Società_1), calcolati per un certo esercizio, non devono mai eccedere l'utile annuale del RO prima delle imposte ovvero, nella sostanza, gli interessi attivi di Società_1 (“Interest calculated for a certain financial year in accordance with this Article 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, and 4.5 shall not exceed the RO's annual profit of such financial year before income tax and the
Interest, determinate in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles”).
Significativa è anche la scelta di fissare una percentuale “minima” di remunerazione per l'attività finanziaria resa dalla società belga, pari allo 0,125%, misura che è molto più conforme a quella di un agente/intermediario che non alla remunerazione di un soggetto con funzioni e rischi propri di una società finanziaria. Alla luce di ciò, pertanto, non è dirimente la circostanza che tale margine (0,125%), che si crea in capo alla società belga Società_1, sia, poi, assoggettato a tassazione sulla base dell'aliquota e della disciplina sugli interessi finanziari previste in Belgio.
L'assenza di disponibilità del reddito percepito dalla società belga emerge, inoltre, dalla stretta correlazione, rinvenibile dalle disposizioni contrattuali, tra i finanziamenti erogati da Società_1 a consociate del Gruppo (tra cui, anche Ricorrente_1) e i fondi messi a disposizione dalla controllante Società_2 (nel “PPL”, al punto 2.2, si legge che
“i fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per lo scopo di finanziare l'attività finanziaria del Gruppo”).
È, infatti, evidente che, in tal modo, la società controllata non eserciti un vero e proprio controllo sulle risorse finanziarie, non avendo alcuna possibilità di orientare tali risorse in un modo diverso da quanto contrattualmente stabilito.
Sul punto sono rilevanti le condizioni relative al rimborso dei fondi erogati dalla società olandese alla belga
Società_1, essendo stato previsto che il rimborso debba avvenire mediante comunicazione scritta dal RO al DE con la quale il primo chiede l'autorizzazione del DE ad accettare il rimborso.
Alla luce di tale analisi funzionale delle attività svolte e dei rischi assunti dalla società belga, in considerazione dei poteri in concreto esercitati o potenzialmente esercitabili dal soggetto percipiente, la Corte ritiene che sia evidente che si sia in presenza di un soggetto interposto, non possedendo Società_1 alcuna delle funzioni proprie di una società finanziaria, tra cui la raccolta di fondi tra una pluralità di controparti e la connessa valutazione circa la convenienza dell'investimento, la concessione dei finanziamenti mediante la valutazione del rischio di controparte, la c.d. trasformazione delle scadenze (raccogliere risorse rimborsabili “a vista”, trasformandole in attività finanziarie meno liquide), la diversificazione dei rischi di credito in base alla tipologia di controparte, ossia funzioni proprie che permettono a un “normale” soggetto finanziario di accrescere le risorse.
La Società_1, infatti, raccogliendo i proventi dalle singole consociate estere e “trasferendoli” alla controllante olandese (mediante il meccanismo contrattuale “PPL” di cui sopra), opera evidentemente quale “veicolo” nella concessione di finanziamenti verso le consociate, tra cui Ricorrente_1, e quindi nell'erogazione, verso Società_2, dei proventi percepiti, trattenendo sugli stessi una remunerazione prefissata nella misura dello 0,125%.
In conclusione, alla luce della motivazione che precede, la Corte ritiene che l'esenzione dalla ritenuta sulla quota di interessi riferibili al PPL Olanda corrisposti dalla Ricorrente_1 srl non possa trovare applicazione nel rapporto con la società belga, poiché quest'ultima non può essere considerata beneficiario effettivo dei redditi in questione, in virtù di quanto prescritto dall'art. 26 quater comma 4, lett. c), d.P.R. 600/73).
2. Erroneità della sentenza per omessa disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, per non applicazione del cumulo giuridico e per applicazione della recidiva.
Passando, poi, ad analizzare i motivi di appello subordinati in materia di sanzioni proposte, la Corte evidenzia che parte appellante ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa in relazione al concetto di beneficiario effettivo e per totale assenza di motivazione in ordine al fatto che Ricorrente_1 sarebbe responsabile della condotta asseritamente posta in essere da un terzo e, infine, per contrasto con gli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997, essendo le sanzioni state irrogate in difetto di dolo o colpa grave. In via ulteriormente subordinata è stato chiesto l'annullamento della recidiva e l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Parte appellante ha, infine, evidenziato che, nelle more del giudizio, vi è stata una riduzione delle sanzioni previste per la violazione di infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 471/1997.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene, in primo luogo, che non sia fondata la domanda volta a una disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa in relazione al concetto di beneficiario effettivo. Si ritiene, infatti, che l'art. 10, comma 2, della legge 212/2000 sancisce che il principio di non punibilità possa operare solo nel caso in cui la violazione tributaria amministrativa dipenda da obiettive condizioni di incertezza, circostanza che non si ritiene ricorra nel caso di specie. Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, che l'incertezza normativa oggettiva, che, ai sensi dell'art 8 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 6, comma 2, dlgs. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3,
L. 212/2000, costituisce causa di esenzione del contribuente della responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, riferibile non già a un generico contribuente, o a quei contribuenti che per loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno l'Ufficio finanziario, ma al a giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 3277/2019). In altre parole, l'incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare le sanzioni, è solo la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente ed in sé accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza e univocamente, al termine di un processo interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito, quindi in "senso oggettivo", con conseguente esclusione di qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali, atteso che l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti.
L'incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria (Cass. 19638/2009). Inoltre, trattandosi di un'esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova, ex art 2697 c.c.. Nella fattispecie in esame, in realtà, non sussiste alcuna difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili che giustifichi la non applicazione delle sanzioni, né, tanto meno, si ravvisano i presupposti per configurarsi un errore incolpevole sul fatto.
La Corte ritiene, inoltre, infondata la richiesta di applicazione del cumulo giuridico, previsto dall'art. 12 D.
Lgs. 472/1997, atteso che, allo stato, parte appellante non ha allegato, come era suo onere, che il giudice adito è l'ultimo a prendere cognizione sulla pluralità di accertamenti, che hanno interessato le parti, i quali sono stati oggetto di distinte decisioni giudiziarie.
Il Collegio ritiene, infine, che sia infondata anche la doglianza relativa alla illegittima applicazione della recidiva, sussistendo i presupposti di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 472/1997, il quale prevede: “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo
5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità”. Nel caso in esame è, infatti, circostanza pacifica che per l'annualità 2015 oggetto del contendere sia stata contestata una violazione della stessa indole di quella dell'annualità precedente (2014), con conseguente legittimo aumento del 10% alla misura minima edittale.
3. Spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa oggetto del decisum, come indicato dalle parti (€ 3.093.171,00 oltre sanzioni), dell'attività effettivamente svolta, applicando per tutte le fasi i parametri medi, fatta eccezione della fase cautelare e di quella istruttoria, non configurabili nel presente giudizio, provvedendo a una riduzione del
20%, ex art. 15, comma 2 sexies d.lgs. 546/1992, già tenuto conto delle spese generali determinate nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia così decide:
- dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda d'appello concernente l'importo di € 3.295.611, oltre sanzioni per intervenuta conciliazione;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata limitatamente alla domanda precisata dalle parti di € 3.093.171,00, oltre sanzioni e interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Ricorrente_1 SR al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.912,56 per compensi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente LI ZZ IA SA EY
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
FAZZINI ELISA, AT
DE RENTIIS LAURA, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2369/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 12 e pubblicata il 22/08/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB037F00222/2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: come precisato nella memoria conclusiva;
Appellato: come precisato nella memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Giudizio di primo grado.
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 SR agiva in giudizio davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Lombardia avverso l'avviso di accertamento n. TMB037F00222-2020, chiedendone l'annullamento.
In particolare, la ricorrente chiedeva:
1) che il provvedimento fosse dichiarato nullo per decadenza del termine di accertamento, attesa l'illegittimità costituzionale di cui all'art. 4 octies D.L. 34/2019, per violazione dell'art. 77 Cost., ovvero per abuso dell'art. 5 ter d.lgs. 218/97, applicato strumentalmente per ottenere la proroga dei termini dell'accertamento, ovvero per violazione dell'art. 10 bis L. 212/2000;
2) che il provvedimento fosse annullato per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973, in quanto
Società_1, consociata belga, era la beneficiaria effettiva degli interessi, gestendo autonomamente l'attività di finanziamento e avendo disponibilità del reddito;
3) che il provvedimento fosse annullato per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973 con riferimento alla contestazione del tasso di interesse del finanziamento infragruppo;
4) che l'avviso di accertamento fosse dichiarato nullo per non aver provveduto all'applicazione dell'esenzione da ritenuta, ove Società_1 fosse stata ritenuta beneficiaria effettiva;
5) che l'avviso di accertamento fosse dichiarato nullo per non essere stata applicata la Convenzione Italia-
Paesi Bassi contro le doppie imposizioni;
6) che l'avviso di accertamento fosse dichiarato nullo per non avere applicato il principio di non discriminazione;
7) che fosse accertata l'erroneità del provvedimento sanzionatorio e fosse disposta la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza delle norme, per vizio di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni, per illegittima applicazione della recidiva e per non applicazione del cumulo giuridico pluriennale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 2369/12/2022, depositata il 22.08.2022, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
2. Giudizio di appello.
Contro tale sentenza, Ricorrente_1 SR ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza per omessa pronuncia in merito all'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 10 bis L. 212/2000;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973, per assenza di prova della pretesa impositiva in merito all'assenza dei requisiti in capo a Società_1 , perché la stessa possa essere considerata beneficiaria effettiva degli interessi;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater, comma 5, DPR 600/1973 con riferimento alla contestazione del tasso di interesse del finanziamento infragruppo, non a valore normale;
4) erroneità della sentenza per omessa disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, erronea non applicazione del cumulo giuridico ed erronea applicazione della recidiva.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza dell'8.11.2024, su istanza congiunta delle parti, la controversia è stata rinviata a nuovo ruolo, congiuntamente a un'altra controversia pendente tra le stesse parti ai fini IRES, per consentire lo svolgimento delle trattative di conciliazione in corso.
Nelle more, le parti hanno, quindi, sottoscritto due accordi conciliativi in data 1.08.2025 e in data 23.10.2025, precisando che la controversia sarebbe dovuta proseguire solo con riguardo alla contestata mancanza dei presupposti (c.d. beneficial ownership) per l'applicazione dell'esenzione ex art. 26 quater DPR 600/1973, ovvero per l'importo di € 3.093.171,00 oltre sanzioni, con estinzione del giudizio limitatamente alle ritenute conciliate pari a € 3.295.611, oltre sanzioni.
Limitatamente a tale oggetto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, all'udienza del 3.11.2025, a seguito di discussione, ha deciso la causa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, a fronte delle conciliazioni intervenute, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alla domanda d'appello concernente l'importo di € 3.295.611, oltre sanzioni, e, di conseguenza, il presente giudizio di appello deve essere limitato al recupero delle ritenute pari a € 3.093.171,00 oltre sanzioni, non versate per assenza del beneficiario effettivo in capo a Società_1 (Società_1
) in violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973 e ai solo motivi riguardanti tale contestazione.
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata dichiarata la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973.
Secondo l'appellante sarebbe errata la decisione dei giudici di primo grado di non dichiarare la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 26 quater DPR 600/1973, ritenendo che in tale atto l'Ufficio, dopo avere correttamente osservato che i requisiti per la sussistenza della qualifica di “beneficiario effettivo” in capo al soggetto percettore di interessi si sostanzia nella presenza di un potere di decidere sulla produzione o realizzo dei redditi e di un potere di disporre dei redditi prodotti e realizzati, nella fattispecie concreta ha, poi, errato nel negare la sussistenza di tali condizioni sulla base di una interpretazione “distorta” dei fatti.
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato, non operando, nel caso di specie, l'esenzione invocata da parte appellante, ex art. 26 quater DPR 600/1973.
Tale disposizione, infatti, prevede che: “Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:
a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364 bis e 2479 bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
[…] b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare,
i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
[…] 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'"impôt des non-residents/belasting der niet- verblijfhouders", in Spagna all'"impuesto sobre la Renta de no Residentes" ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale”.
In forza di tale disposizione, dunque, in relazione all'onere probatorio gravante sul fisco o sul contribuente in tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex art. 26 quater, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la Corte ritiene, alla luce dei principi della Cassazione, che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetti alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il
“beneficiario effettivo”. A tal fine, pertanto, è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva;
(ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli a un soggetto terzo;
(iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale (cfr.
Cass. 6005/2023).
Nel caso di specie, tali test non appaiono pienamente superati.
La Corte osserva, infatti, che, sebbene sia circostanza pacifica che Società_1 (Società_1
) abbia una propria struttura operativa in quanto è stata interposta da Società_2 ( Società_2) nel rapporto di finanziamento infragruppo diretto a Ricorrente_1 (Ricorrente_1 SR), non è possibile ritenere che essa sia l'effettiva destinataria degli interessi, alla luce di una pluralità di circostanze.
Al fine di meglio valutare se la Società_1 sia il soggetto beneficiario effettivo, la Corte ritiene necessario analizzare il Multi Currency Subordinated Profit Participating Loan Facility Agreement (di seguito anche “PPL”), con efficacia dal 28 marzo 2011, ossia il contratto stipulato tra la Società_2 (DE) e la Società_1 (RO), della durata di 51 anni, da cui risulta che il lender è l'azionista di maggioranza (99,99% del capitale) del borrower. Con tale accordo, infatti, il Gruppo Gruppo_1 ha inteso centralizzare le proprie attività finanziarie in una società specializzata appartenente allo stesso Gruppo.
In particolare, è stato previsto che, al fine di fornire i fondi necessari e, quindi, per dare la possibilità alla società belga di finanziare altre società del Gruppo, il DE debba mettere a disposizione del RO dei fondi fino a un ammontare massimo di € 5.000.000.000,00 (“Maximum PPL Amount”), sulla base di una
Funds Call (richiesta al lender di fondi aggiuntivi), i quali devono, comunque, essere esclusivamente impiegati allo scopo di finanziare l'attività del Gruppo.
Il contratto distingue, per quanto riguarda il calcolo degli interessi, tra finanziamenti nella valuta utilizzata dal RO nei propri conti annuali (euro) e quelli effettuati in altra valuta, come nella ipotesi pacificamente accertata in sede di istruttoria effettuata dall'Ufficio in cui il soggetto belga ha erogato finanziamenti anche a consociate statunitensi.
In particolare, risulta che, in questo secondo caso, gli interessi dovuti sull'importo messo a disposizione devono essere pari a quelli dell'attività finanziaria sottostante, diminuiti dello 0,125% (ex art.
4.1. del contratto:
“Interest on a PPL Amount Drawn in a Currency other than the Functional Currency for a certain financial year equals the interest on the Financing Assets denominated in such Currency and funded by such PPL
Amount Drawn less 12.5 basis points of such PPL Amount Drawn, calculated in such year from time to time on the basis of a 360-day year consisting of 12 months of 30 days”), prevedendo che essi siano dovuti e pagati nella stessa valuta al momento del ricevimento degli interessi sull'attività finanziaria sottostante (ex art.
4.2. del contratto).
Per quanto concerne, invece, gli interessi dovuti sull'importo messo a disposizione nella stessa valuta
(Functional Currency), utilizzata dal RO nei propri conti annuali, è stato previsto che essi siano pari al profitto di riferimento rettificato (Adjusted Reference Profit), diminuito dello 0,125% (ex art. del contratto).
Detti interessi devono essere dovuti e pagati nella stessa valuta al momento dell'approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio di amministrazione dello stesso RO (ex art.
4.4. del contratto).
Per quanto riguarda la definizione dell'Adjusted Reference Profit, come riportato nelle “interpretation”
(definizioni) all'interno del contratto in commento, per Profitto di Riferimento (Reference profit) s'intende l'importo annuale dei finanziamenti oggetto del PPL (Debito medio finanziario) rapportato alla media ponderata delle attività finanziarie sottostanti (quindi i crediti della società belga, con esclusione degli interessi sulle stesse), moltiplicato per l'utile annuale del RO derivante dalle attività finanziarie di Gruppo ante imposte e interessi passivi, da corrispondere al DE sulla base del PPL (“Reference Profit” “means the
Annual Amount Drawn divided by the weighted average of the Financing Assets excluding accrued interest and calculated based upon the number of calendar days a certain assets is held by the RO during a certain financial year and converted into the Functional Currency as per year end, multiplied by the borrower's annual profit from group financing activities before income tax and the interest, determined in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles”).
Per Profitto di Riferimento Rettificato s'intende, invece, il Reference Profit diminuito dell'interesse sulle attività finanziarie detenute in valuta diversa dalla Functional Currency, incluso nell'utile del borrower (“Adjusted
Reference Profit” means the Reference Profit less the interest on the Financing Assets denominated in a
Currency other than the Functional Currency as included in the borrower's profit for a certain financial year, determined in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles”).
Nel testo contrattuale è stato, altresì, previsto che, se l'Adjusted Reference Profit dell'esercizio finanziario risulta negativo, il relativo ammontare è corrisposto dal DE al RO alla data di approvazione del bilancio annuale di quest'ultimo (ex art.
4.5 del contratto), che gli interessi (passivi) non possono eccedere il profitto annuale anteimposte ovvero, nella sostanza, non possono eccedere gli interessi attivi (ex art.
4.6 del contratto) e, infine, che, se i pagamenti degli interessi fatti durante un determinato anno eccedono l'utile annuale del RO, la differenza è dovuta dal DE al RO alla data di approvazione del bilancio di quest'ultimo (ex art.
4.7 del contratto).
In sede di PPL, è stato disposto che il rimborso dell'importo da parte del RO può essere fatto solo durante il Repayment Period (tale è il periodo di trenta giorni che seguono la fine dell'anno finanziario) sulla base di una Repayment Notice (comunicazione scritta dal RO al DE con la quale il primo chiede l'autorizzazione del DE ad accettare il rimborso, in tutto o in parte, dell'importo del “PPL Amount Drawn”), accettata dal DE, a meno che i crediti finanziari, che sono parte dei Financing Assets, finanziati dal PPL
Amount Drawn, siano rimborsati. In quest'ultimo caso il rimborso non incide sul diritto del RO di effettuare ulteriori Funds Calls sino a capienza dell'importo massimo finanziabile (ex art.
5.1 del contratto).
Il rimborso dell'importo del PPL e di qualsiasi ammontare di interessi può essere effettuato da parte del
RO alla prima tra (i) la data di scadenza (Maturity Date: 51 anni dopo la fine dell'anno nel quale i fondi sono resi disponibili dal DE al RO a seguito di Funds Calls) e (ii) entro il mese successivo alla chiusura del contratto sulla base dell'art. 6.1 (caso di fallimento o liquidazione del RO), senza pregiudizio alla subordinazione prevista dall'art. 7.
Il rimborso della somma deve essere effettuato immediatamente (freely transferable cleared funds), nella valuta del PPL Amount.
L'accordo può essere chiuso dal DE con effetto immediato o con effetto da qualsiasi giorno successivamente indicato, con una comunicazione scritta al RO e senza che sia necessario un intervento prioritario di un giudice.
Il punto 7 del contratto prevede esplicitamente una clausola di subordinazione: stabilisce infatti che i pagamenti dovuti dal RO in virtù di questo contratto devono essere subordinati a tutti i suoi altri debiti e devono avere la precedenza rispetto a tutti gli altri importi dovuti dal RO a titolo di rimborso di capitale.
Tra le altre previsioni contrattuali è stabilito, inoltre, che il DE non può trasferire il PPL senza trasferire, allo stesso tempo, una quota della sua partecipazione nel RO, pari alla quota della parte di PPL trasferita;
viceversa, il DE non potrà trasferire le sue quote di partecipazione nel RO senza trasferire allo stesso tempo una parte del PPL, uguale alla quota delle azioni del RO detenute dal DE, che devono essere trasferite (ex art.
8.3 e art. 8.4).
Delineati i rapporti contrattuali tra le parti, la Corte ritiene che, al fine di identificare se Società_1 sia l'effettiva beneficiaria degli interessi corrisposti, è essenziale individuare a chi spetta il potere decisionale, nonché la disponibilità del reddito e l'assunzione dei rischi tra la società belga e la società olandese.
Non è, innanzitutto, contestato che la società belga sia controllata al 99,99% dalla società olandese e che tre dei cinque amministratori della Società_1 ricoprono posizioni di vertice nella capogruppo olandese e sono entrati a far parte del consiglio d'amministrazione della società belga a partire dal 2011.
Anche esaminando lo stato patrimoniale, il quale è composto come l'attivo soltanto da partecipazioni e crediti, la maggior parte dei quali iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, e come passivo prevalentemente da debiti di natura finanziaria, nella forma di prestiti subordinati, si deve rilevare che la disponibilità del reddito e i tipici rischi dell'impresa risultano sempre posti a carico della controllante.
Sotto tale profilo, è, innanzitutto, non contestato che il subentro della società belga Società_1 nel rapporto finanziario con Ricorrente_1 non abbia generato alcuna modifica contrattuale rispetto a quanto concordato in precedenza con la controllante olandese Società_2, non risultando, alla luce del contratto sottoscritto, alcun potere di negoziazione/decisionale da parte della consociata belga nel momento in cui sono state fissate le condizioni contrattuali con la società Ricorrente_1 SR (tasso d'interesse, importi massimi finanziabili, termini di pagamento, durata del finanziamento, etc.). Rilevante è anche la posizione assunta dalla Società_1 nel rapporto con la società olandese (fonte di finanziamenti). Si rileva, infatti, alla luce delle clausole contrattuali del PPL, che i rischi tipici connessi all'attività finanziaria, quali il rischio di credito, di cambio, di tasso d'interesse, ricadono sempre sulla capogruppo.
Significativa sul punto è la previsione contrattuale per cui, nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario sia negativo, non è dovuto il pagamento di alcun interesse passivo, dovendole, anzi, corrispondere dei fondi sufficienti a coprire le perdite, ex art. 4.5, con la conseguenza che la capogruppo è tenuta, di fatto, a tutelare la controllata belga da circostanze avverse che possano verificarsi.
Rilevante è anche la previsione di cui al punto 4.7, il quale dispone che, nel caso in cui i pagamenti periodici di interessi liquidati durante un anno dovessero eccedere l'utile annuale del RO, la differenza deve essere pagata dal DE al RO (“To the extent that payments of Interests made during a certain financial year exceed the RO's annual profit, determined in accordance with Belgian Generally Accepted
Accounting Principles, the difference as calculated in the Functional. Currency is due and payable by the
DE to the RO as from the date of adoption of the RO's annual accounts for such year by the Board of Directors of the RO”), mentre, gli interessi passivi (per Società_1), calcolati per un certo esercizio, non devono mai eccedere l'utile annuale del RO prima delle imposte ovvero, nella sostanza, gli interessi attivi di Società_1 (“Interest calculated for a certain financial year in accordance with this Article 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, and 4.5 shall not exceed the RO's annual profit of such financial year before income tax and the
Interest, determinate in accordance with Belgian Generally Accepted Accounting Principles”).
Significativa è anche la scelta di fissare una percentuale “minima” di remunerazione per l'attività finanziaria resa dalla società belga, pari allo 0,125%, misura che è molto più conforme a quella di un agente/intermediario che non alla remunerazione di un soggetto con funzioni e rischi propri di una società finanziaria. Alla luce di ciò, pertanto, non è dirimente la circostanza che tale margine (0,125%), che si crea in capo alla società belga Società_1, sia, poi, assoggettato a tassazione sulla base dell'aliquota e della disciplina sugli interessi finanziari previste in Belgio.
L'assenza di disponibilità del reddito percepito dalla società belga emerge, inoltre, dalla stretta correlazione, rinvenibile dalle disposizioni contrattuali, tra i finanziamenti erogati da Società_1 a consociate del Gruppo (tra cui, anche Ricorrente_1) e i fondi messi a disposizione dalla controllante Società_2 (nel “PPL”, al punto 2.2, si legge che
“i fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per lo scopo di finanziare l'attività finanziaria del Gruppo”).
È, infatti, evidente che, in tal modo, la società controllata non eserciti un vero e proprio controllo sulle risorse finanziarie, non avendo alcuna possibilità di orientare tali risorse in un modo diverso da quanto contrattualmente stabilito.
Sul punto sono rilevanti le condizioni relative al rimborso dei fondi erogati dalla società olandese alla belga
Società_1, essendo stato previsto che il rimborso debba avvenire mediante comunicazione scritta dal RO al DE con la quale il primo chiede l'autorizzazione del DE ad accettare il rimborso.
Alla luce di tale analisi funzionale delle attività svolte e dei rischi assunti dalla società belga, in considerazione dei poteri in concreto esercitati o potenzialmente esercitabili dal soggetto percipiente, la Corte ritiene che sia evidente che si sia in presenza di un soggetto interposto, non possedendo Società_1 alcuna delle funzioni proprie di una società finanziaria, tra cui la raccolta di fondi tra una pluralità di controparti e la connessa valutazione circa la convenienza dell'investimento, la concessione dei finanziamenti mediante la valutazione del rischio di controparte, la c.d. trasformazione delle scadenze (raccogliere risorse rimborsabili “a vista”, trasformandole in attività finanziarie meno liquide), la diversificazione dei rischi di credito in base alla tipologia di controparte, ossia funzioni proprie che permettono a un “normale” soggetto finanziario di accrescere le risorse.
La Società_1, infatti, raccogliendo i proventi dalle singole consociate estere e “trasferendoli” alla controllante olandese (mediante il meccanismo contrattuale “PPL” di cui sopra), opera evidentemente quale “veicolo” nella concessione di finanziamenti verso le consociate, tra cui Ricorrente_1, e quindi nell'erogazione, verso Società_2, dei proventi percepiti, trattenendo sugli stessi una remunerazione prefissata nella misura dello 0,125%.
In conclusione, alla luce della motivazione che precede, la Corte ritiene che l'esenzione dalla ritenuta sulla quota di interessi riferibili al PPL Olanda corrisposti dalla Ricorrente_1 srl non possa trovare applicazione nel rapporto con la società belga, poiché quest'ultima non può essere considerata beneficiario effettivo dei redditi in questione, in virtù di quanto prescritto dall'art. 26 quater comma 4, lett. c), d.P.R. 600/73).
2. Erroneità della sentenza per omessa disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, per non applicazione del cumulo giuridico e per applicazione della recidiva.
Passando, poi, ad analizzare i motivi di appello subordinati in materia di sanzioni proposte, la Corte evidenzia che parte appellante ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa in relazione al concetto di beneficiario effettivo e per totale assenza di motivazione in ordine al fatto che Ricorrente_1 sarebbe responsabile della condotta asseritamente posta in essere da un terzo e, infine, per contrasto con gli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997, essendo le sanzioni state irrogate in difetto di dolo o colpa grave. In via ulteriormente subordinata è stato chiesto l'annullamento della recidiva e l'applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Parte appellante ha, infine, evidenziato che, nelle more del giudizio, vi è stata una riduzione delle sanzioni previste per la violazione di infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 471/1997.
Tali motivi sono infondati.
La Corte ritiene, in primo luogo, che non sia fondata la domanda volta a una disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa in relazione al concetto di beneficiario effettivo. Si ritiene, infatti, che l'art. 10, comma 2, della legge 212/2000 sancisce che il principio di non punibilità possa operare solo nel caso in cui la violazione tributaria amministrativa dipenda da obiettive condizioni di incertezza, circostanza che non si ritiene ricorra nel caso di specie. Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, che l'incertezza normativa oggettiva, che, ai sensi dell'art 8 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 6, comma 2, dlgs. 472/1997 e dell'art. 10, comma 3,
L. 212/2000, costituisce causa di esenzione del contribuente della responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, riferibile non già a un generico contribuente, o a quei contribuenti che per loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno l'Ufficio finanziario, ma al a giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 3277/2019). In altre parole, l'incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare le sanzioni, è solo la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente ed in sé accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza e univocamente, al termine di un processo interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito, quindi in "senso oggettivo", con conseguente esclusione di qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali, atteso che l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti.
L'incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria (Cass. 19638/2009). Inoltre, trattandosi di un'esimente prevista dalla legge a favore del contribuente, l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, qualora effettivamente esistenti, grava sul contribuente secondo le regole generali in materia di onere della prova, ex art 2697 c.c.. Nella fattispecie in esame, in realtà, non sussiste alcuna difficoltà di individuazione delle disposizioni normative applicabili che giustifichi la non applicazione delle sanzioni, né, tanto meno, si ravvisano i presupposti per configurarsi un errore incolpevole sul fatto.
La Corte ritiene, inoltre, infondata la richiesta di applicazione del cumulo giuridico, previsto dall'art. 12 D.
Lgs. 472/1997, atteso che, allo stato, parte appellante non ha allegato, come era suo onere, che il giudice adito è l'ultimo a prendere cognizione sulla pluralità di accertamenti, che hanno interessato le parti, i quali sono stati oggetto di distinte decisioni giudiziarie.
Il Collegio ritiene, infine, che sia infondata anche la doglianza relativa alla illegittima applicazione della recidiva, sussistendo i presupposti di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 472/1997, il quale prevede: “Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo
5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità”. Nel caso in esame è, infatti, circostanza pacifica che per l'annualità 2015 oggetto del contendere sia stata contestata una violazione della stessa indole di quella dell'annualità precedente (2014), con conseguente legittimo aumento del 10% alla misura minima edittale.
3. Spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa oggetto del decisum, come indicato dalle parti (€ 3.093.171,00 oltre sanzioni), dell'attività effettivamente svolta, applicando per tutte le fasi i parametri medi, fatta eccezione della fase cautelare e di quella istruttoria, non configurabili nel presente giudizio, provvedendo a una riduzione del
20%, ex art. 15, comma 2 sexies d.lgs. 546/1992, già tenuto conto delle spese generali determinate nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della regione Lombardia così decide:
- dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda d'appello concernente l'importo di € 3.295.611, oltre sanzioni per intervenuta conciliazione;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata limitatamente alla domanda precisata dalle parti di € 3.093.171,00, oltre sanzioni e interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Ricorrente_1 SR al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.912,56 per compensi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente LI ZZ IA SA EY