Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 322
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Altro
    Illegittimità costituzionale art. 4 octies D.L. 34/2019 per violazione art. 77 Cost.

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Altro
    Abuso dell'art. 5 ter d.lgs. 218/97 per proroga strumentale dei termini di accertamento

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Altro
    Violazione art. 10 bis L. 212/2000

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Rigettato
    Violazione art. 26 quater DPR 600/1973 per assenza prova beneficiario effettivo

    La Corte ritiene che Società_1 non possa essere considerata beneficiario effettivo degli interessi, in quanto non ha superato i test di substantive business activity, dominion e business purpose. Pertanto, l'esenzione dalla ritenuta non è applicabile.

  • Altro
    Violazione art. 26 quater, comma 5, DPR 600/1973 per contestazione tasso interesse finanziamento infragruppo non a valore normale

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Altro
    Mancata applicazione esenzione da ritenuta ove Società_1 fosse ritenuta beneficiaria effettiva

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Altro
    Mancata applicazione Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Altro
    Non applicazione principio di non discriminazione

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Rigettato
    Disapplicazione sanzioni per obiettiva incertezza delle norme

    La Corte ritiene infondata la domanda, poiché l'incertezza normativa oggettiva che giustifica la non punibilità non sussiste nel caso di specie. L'onere di allegare tale incertezza grava sul contribuente.

  • Altro
    Disapplicazione sanzioni per vizio di motivazione sull'irrogazione delle sanzioni

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Rigettato
    Disapplicazione sanzioni per illegittima applicazione della recidiva

    La Corte ritiene infondata la doglianza, poiché sussistono i presupposti di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. 472/1997, dato che è stata contestata una violazione della stessa indole di quella dell'annualità precedente.

  • Rigettato
    Disapplicazione sanzioni per non applicazione del cumulo giuridico pluriennale

    La Corte ritiene infondata la richiesta, poiché l'appellante non ha allegato che il giudice adito sia l'ultimo a prendere cognizione sulla pluralità di accertamenti distinti.

  • Altro
    Disapplicazione sanzioni per difetto di dolo o colpa grave

    La Corte dichiara estinto il giudizio per conciliazione parziale e rigetta l'appello limitatamente alla parte non conciliata.

  • Accolto
    Accordo conciliativo parziale

    La Corte dichiara estinto il giudizio in relazione alla domanda d'appello concernente l'importo di € 3.295.611, oltre sanzioni, per intervenuta conciliazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 322
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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