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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 708/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il 02/06/1986, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. TOSCANO STEFANIA e l'Avv. LOPEZ
FRANCESCO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 14/06/2014, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.33, parte I, dell'anno
2014; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 20.7.2014; Persona_1
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Cuneo del 30.5.2024;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14/06/2014 in CUNEO da , nato a Parte_1
HE (ROMANIA) il 05/10/1981, e da nata a [...] il Parte_2
pagina 2 di 4 02/06/1986, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CUNEO al N. 33, parte I dell'anno 2014, alle seguenti
CONDIZIONI
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, che si occuperà della medesima e menterrà la residenza anagrafica in Cuneo, via Castelletto Stura n. 90;
2) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ed al riguardo i genitori danno atto di aver letto e confermato il contenuto del Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 per la regolamentazione, Protocollo di cui hanno una copia ciascuno;
3) la minore trascorrerà mezza giornata con la mamma e mezza giornata con il papà a seconda dei turni dei genitori (che vengono definiti annualmente) e così sarà anche nei fine settimana;
4) dato che la figlia minore trascorrerà pari tempo sia con la madre che con il padre, i ricorrenti concordemente stabiliscono che non corrisponderanno alcun assegno di mantenimento per la minore;
5) la figlia trascorrerà alternativamente metà delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre, comprensive un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno;
allo stesso modo trascorreranno alternativamente le feste pasquali;
6) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, alternative con il padre e con la madre. I signori e si impegnano a concordare entro il Parte_1 Parte_3
31 maggio di ciascun anno il calendario delle vacanze estive tenendo anche conto delle esigenze della minore di partecipare ad attività quali estate ragazzi, campeggi estivi;
7) eventuali assegni familiari, ovvero il c.d. “assegno unico” sarà percepito al 50% da entrambi i genitori così come le eventuali detrazioni per la figlia;
8) i signori e danno atto di aver già regolato ogni pendenza Parte_3 Parte_1
economica tra gli stessi e che non vi sarà il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore di uno di essi;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 10/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 708/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il 02/06/1986, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. TOSCANO STEFANIA e l'Avv. LOPEZ
FRANCESCO che li rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 4 di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 14/06/2014, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.33, parte I, dell'anno
2014; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 20.7.2014; Persona_1
che i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Cuneo del 30.5.2024;
che sin dalla separazione la convivenza si è interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14/06/2014 in CUNEO da , nato a Parte_1
HE (ROMANIA) il 05/10/1981, e da nata a [...] il Parte_2
pagina 2 di 4 02/06/1986, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CUNEO al N. 33, parte I dell'anno 2014, alle seguenti
CONDIZIONI
1) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, che si occuperà della medesima e menterrà la residenza anagrafica in Cuneo, via Castelletto Stura n. 90;
2) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno ed al riguardo i genitori danno atto di aver letto e confermato il contenuto del Protocollo del Consiglio
Nazionale Forense del 29.11.2017 per la regolamentazione, Protocollo di cui hanno una copia ciascuno;
3) la minore trascorrerà mezza giornata con la mamma e mezza giornata con il papà a seconda dei turni dei genitori (che vengono definiti annualmente) e così sarà anche nei fine settimana;
4) dato che la figlia minore trascorrerà pari tempo sia con la madre che con il padre, i ricorrenti concordemente stabiliscono che non corrisponderanno alcun assegno di mantenimento per la minore;
5) la figlia trascorrerà alternativamente metà delle vacanze natalizie con la madre e metà con il padre, comprensive un anno del giorno di Natale e l'anno successivo del giorno di Capodanno;
allo stesso modo trascorreranno alternativamente le feste pasquali;
6) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà due settimane, anche non consecutive, alternative con il padre e con la madre. I signori e si impegnano a concordare entro il Parte_1 Parte_3
31 maggio di ciascun anno il calendario delle vacanze estive tenendo anche conto delle esigenze della minore di partecipare ad attività quali estate ragazzi, campeggi estivi;
7) eventuali assegni familiari, ovvero il c.d. “assegno unico” sarà percepito al 50% da entrambi i genitori così come le eventuali detrazioni per la figlia;
8) i signori e danno atto di aver già regolato ogni pendenza Parte_3 Parte_1
economica tra gli stessi e che non vi sarà il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento a favore di uno di essi;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 10/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
pagina 3 di 4 Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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