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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO NI, Presidente
ER NZ, EL
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2705/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230000251117000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il Dr. Nominativo_1 si riporta agli atti di parte e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 ha impugnato un cartella di pagamento recante N. 139 2023 00002511 17, notificata in data 23/02/2023 Periodo d'imposta: 2017, scaturente dalla comunicazione di irregolarità 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017, avente ad oggetto il recupero del totale importo di euro 14.380,34 - di cui euro 9.314,00, a titolo di “Imposta e minor credito da versare”, euro 931,40, a titolo di sanzioni, ed euro 923,58, a titolo di interessi. (cfr allegata com irreg.); - di cui euro 156,62, a titolo di imposta Ires a debito, oltre 11,91 a titolo di interessi. Nel ricorso, non sono oggetto di contestazione l'Ires a debito di euro 156,62 e gli interessi per euro 11,91. Per quanto riguarda gli altri importi oggetto della comunicazione di irregolarità, ossia euro 9.314,00, a titolo di “Imposta e minor credito da versare”, oltre sanzioni ed interessi, il contribuente pur riconoscendo di non possedere il credito utilizzato in compensazione per il pagamento asserisce l'illegittimità della comunicazione. Nel ricorso di primo grado la parte ha dedotto quali motivi della dedotta illegittimità della comunicazione di irregolarità e del conseguente provvedimento impugnato: 1) l'esistenza di un contratto di accollo con il contribuente Società_1 SRL (accollante ed effettivo titolare del credito di imposta utilizzato per il pagamento del debito di imposta della ricorrente);
2.l'Illegittimità e infondatezza della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e conseguente nullità della cartella di pagamento – difetto di motivazione della cartella di pagamento e della pregressa comunicazione – in 3 ogni caso, inapplicabilità dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e/o dell'accertamento “automatico” al caso di specie – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73. 3. l'Illegittimità della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e conseguente nullità della cartella di pagamento – Violazione dell'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311; 4. la nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale in violazione dell'art. 41 - Carta dei diritti fondamentali UE, dei principi di diritto sanciti dalla Cgue (sent. del 3.07.2014 - cause riunite c129/13 e c-130/13; causa c-277/11 del
2012 e causa c-349/07 del 2008);
5. l'Ammissibilità dell'accollo in materia tributaria e, in particolare nel caso di specie – compensazioni in mod. F24 del 14.7.2017. Vi era costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate che replicava alle eccezioni e deduzioni difensive d controparte, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna delle spese di lite. La CGT di VI EN con la sentenza n. 33.01.2024, depositata il 15.1.2024, rigettava il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi di appello: “1. Motivazione assente e/o meramente apparente della sentenza gravata in ordine al difetto di motivazione della cartella gravata e sull'inapplicabilità dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e/o dell'accertamento “automatico” al caso di specie – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600/73; 2. Omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e violazione dell'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311; 3. Omessa pronuncia - nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale in violazione dell'art. 41 -Carta dei diritti fondamentali UE, 4 dei principi di diritto sanciti dalla Cgue (sent. del 3.07.2014 - cause riunite c129/13 e c-130/13; causa c-277/11 del 2012 e causa c-349/07 del 2008);
4. Erroneità della sentenza gravata - Ammissibilità dell'accollo in materia tributaria e della successiva compensazione, in particolare nel caso di specie - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 della Legge n. 212/2000 e 17 del D. Lgs.
n. 241/1997; 5. Omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni – annullamento in parte quale dalla cartella impugnata.” La cartella di pagamento, scaturita dalla comunicazione di irregolarità n. 0029935618601 elaborata il 26.11.2021 con codice atto n. 44085441812, sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017. 8 La predetta comunicazione di irregolarità, prodromica alla cartella impugnata, richiedeva legittimamente al contribuente il pagamento dei seguenti importi: euro
9.314,00, a titolo di “Imposta e minor credito da versare”, euro 931,40, a titolo di sanzioni, ed euro 923,58,
a titolo di interessi. (cfr allegata com irreg); euro 156,62, a titolo di imposta Ires a debito, oltre 11,91 a titolo di interessi. Tale richiesta, come noto al contribuente, viene effettuata a seguito di controllo formale sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017, dal quale discendono le seguenti variazioni al Quadro RN
RU RX: Quadro RN modulo 1 - Determinazione dell'IRES Importi in EURO converti in £ dato Pervenuto dato Variato RN001 202 Reddito 11.298 11.298 RN006 002 Reddito 11.298 11.298 RN006 010 Reddito imponibile 11.298 11.298 RN008 001 Imponibile soggetto ad aliquota del 24% 11.298 11.298 RN008 002
Imposta risultante 2.712 2.712 RN009 001 Imposta corrispondente al reddito imponibile 2.712 2.712
RN011 003 Imposta Netta 2.712 2.712 RN017 001 IRES dovuta o differenza favore contribuente 2.712
2.712 RN020 001 Eccedenza d'imposte risult. prec. dich. F24 - 158 RN022 002 Acconti Versati 1.228
1.224 RN022 006 Acconti totali 1.228 1.224 RN023 003 Imposta a debito 1.484 1.646 Quadro RU modulo
1 - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Importi in EURO converti in £ dato Pervenuto dato
Variato RU001 001 Sez.I Codice credito A9 A9 RU003 001 Sez.I Credito d'imposta ricevuto (rip. VIA)
9.314 9.314 RU006 001 Credito utilizz. in compensazione con F24 9.314 9.314 9 RU050 001 Sez.IV
Cred.util. con mod. F24 - 2007 - 9.314 RU501 001 Sezione VI-A-Codice credito A9 A9 RU501 002
Sezione VI-A-Natura cessione 1 1 RU501 003 Sezione VI-A-Anno di riferimento 2017 2017 RU501 004 Sezione VI-A-Codice fiscale sogg. cedente P.IVA_2 RU501 005 Sezione VI-A- Importo ricevuto 9.314 9.314 Quadro RX modulo 1 - Risultato della dichiarazione Importi in EURO converti in £ dato Pervenuto dato Variato RX001 001 IRES -Imp.a debito presente dichiaraz. 1.484 1.646
In particolare, da tale dettaglio delle variazioni, emergeva chiaramente, e non era contestato in alcun modo dal ricorrente, che la controparte non possedesse quale proprio credito l'importo di euro 9.314,00 utilizzato in compensazione per il pagamento dei propri debiti fiscali, di cui al rigo RU06. Credito quest'ultimo non già del ricorrente Ricorrente_1 S.r.l., ma della Società_1 SRL ( effettiva titolare del credito di imposta utilizzato per il pagamento dei debiti di imposta del ricorrente ed, a suo dire, accollante di tali debiti). Ne discendeva la conseguente legittimità della pretesa di cui alla comunicazione di irregolarità e conseguente cartella di pagamento. -. Contrariamente a quanto assunto dal contribuente circa la necessità dell'utilizzo da parte dell'Ufficio di un atto di recupero del credito in luogo del controllo formale e conseguente cartella di pagamento (cfr. pag.
2 -8 del ricorso, 10 motivi n. 1 e 2 ), deve ribadirsi che la liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è operata sulla base delle dichiarazioni, presentate dal contribuente nei vari anni d'imposta, mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili senza la necessità quindi di alcuna istruttoria, che l'Amministrazione finanziaria ha il potere dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso. Infatti il potere attribuito agli
Uffici finanziari, in base all'art. 36 bis, è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile “ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate e non sia necessaria un'indagine interpretativa di quanto dichiarato. Non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di cui all'art. 6 della L. 212/00, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie, nessuna incertezza né questione interpretativa è sorta atteso che il ruolo è derivato dal controllo automatizzato sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017, e riguarda il recupero di imposta a debito e conseguente minor credito da versare, oltre sanzioni ed interessi. In altre parole, gli Ermellini hanno ricordato che è legittimo il disconoscimento del credito d'imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali dalla dichiarazione dei redditi – ex multis Ord. n.
12469/2020 – o quando l'Amministrazione finanziaria rilevi che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente abbia illegittimamente utilizzato un credito d'imposta che venga a tradursi in un debito di quest'ultimo idoneo a legittimare la pretesa di recupero dell'importo. 11 E nel caso de quo è certo e non è contestato che il debito di imposta da Quadro RU scaturisce da errore del contribuente che ha illegittimamente utilizzato come proprio un credito di imposta altrui (!?!), che ha determinato un conseguente debito di imposta ed un minor credito. In ragione dei predetti elementi si riteneva dunque legittimo l'operato dell'ufficio in quanto i versamenti effettuati in compensazione non trovano riscontro in base all'incrocio dei dati effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73. Inoltre, i due controlli, automatico
(al termine del quale può essere emessa la comunicazione di irregolarità – c.d. “avviso bonario”) e sostanziale (l'avviso di recupero del credito), non sono sovrapponibili essendo diversi per finalità e natura, senza che il secondo superi o assorba il primo. Mentre il controllo automatico investe soltanto la liquidazione delle imposte effettuata direttamente dal contribuente con le diverse tipologie di dichiarazioni, il controllo sostanziale ha invece un obiettivo più complessivo, tendente a verificare i redditi dichiarati e la posizione contabile nella sua interezza al fine di individuare eventuali omissioni, elusioni o evasioni. In merito al preteso obbligo di motivazione, si evidenziava che, tra l'altro, è stato stato precisato dalla
Suprema Corte che la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente: spettando, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 27140 del 16/12/2011). 12 Né tanto meno può profilarsi, nel caso di specie, una lesione del diritto di difesa del contribuente in quanto questi si vedrebbe preclusa la possibilità di fornire chiarimenti, considerato che nel caso concreto la parte ha spontaneamente presentato ricorso avverso la cartella di pagamento e non risulta prova di eventuali chiarimenti richiesti all'Ufficio dopo la notifica in data
6.11.2021, come confermato dal ricorrente a pag 2 del ricorso, della prodromica comunicazione di irregolarità e prima della presentazione del ricorso. - Del resto le deduzioni difensive di controparte sulla legittimità della compensazione effettuata, di cui al motivo n. 4 del ricorso, erano assolutamente pretestuose ed infondate in ragione di quanto di seguito esposto. L'accollo è un istituto espressamente disciplinato dal codice civile che all'art. 1273 cc stabilisce espressamente: «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta». Pertanto, con l'accollo un soggetto assume negozialmente l'obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all'accordo. L'istituto dell'accollo nell'ordinamento tributario ha una caratteristica specifica in quanto il
Legislatore ha stabilito, ad esempio, che il contribuente (debitore originario) non sarà mai liberato dal debito. Del resto, come chiarito anche dalla giurisprudenza espressasi in argomento, assumere volontariamente l'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o 13 coobbligato) in forza di titolo negoziale», tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti «i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale» (con queste parole Cass. S.U. n.
28162 del 2008). Con la risoluzione n 140 E della Direzione Centrale Normativa Agenzia Entrate viene quindi chiarito che la circostanza che il contribuente/soggetto passivo del rapporto tributario, al pari del credito fiscale che è tenuto ex lege a soddisfare, rimanga sempre il medesimo comporta che nell'accollo disciplinato dall'articolo 8 della L. n. 212, non possano trovare applicazione in favore dell'accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione . La compensazione, infatti, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. La giurisprudenza di legittimità già a partire dal 2006 aveva precisato come in materia tributaria la compensazione fosse ammessa, “in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente"), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti
(demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato,
a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello 14 stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore” (Cass. 30 giugno 2006, n. 15123). Tale interpretazione è stata, peraltro, successivamente confermata (Cass. nn. 14874 e 18788 del 2016). A tal fine si evidenzia anche la Sentenza n. 29870/2018; in tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla fattispecie oggetto del suo esame, precisa, tra l'altro, quanto segue “…Trattasi, peraltro, di operazione fiscalmente illecita e penalmente rilevante. In sostanza, detta operazione prevede che il debito del contribuente (accollato) venga pagato da una terza società (accollante), che lo onora non pagandolo direttamente bensì mediante compensazione con un proprio credito, credito che a sua volta l'accollante ha acquistato da soggetti che, per varie ragioni, non potevano monetizzarlo. Nel modello F24, vengono indicati due codici fiscali, inserendo il codice "62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito" (ris. Agenzia delle Entrate
22 dicembre 2009 n. 286). Infine, il contribuente (accollato) corrisponde all'accollante una percentuale del valore del proprio debito, risparmiando così la differenza. Come rammentato più volte dalla giurisprudenza, peraltro, l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente. Si è infatti affermato che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002 (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17001 del 09/07/2013, Rv. 627180 - 01; Sez. 5,
Sentenza n. 10207 del 18/05/2016. Rv. 639988 - 01). Dunque, non essendo tale modalità consentita dalla legge, l'operazione è illecita e, nei casi come quello qui esaminato, assume anche rilevanza penale, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'istituto dell'abuso del diritto di cui alla L. 27 luglio
2000, n. 212, art. 10-bis, che, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 1, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione 16 falsa di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicchè esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (v., sul punto: Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015 - dep. 07/10/2015, Mocali, Rv. 264950;
Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017 - dep. 31/07/2017, Ferrari, Rv. 270550). “ Anche di recente, la Suprema
Corte ha ribadito che “in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione” (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27673). E' pertanto evidente che il documento di prassi (Risoluzione n. 140/E), non fa altro che confermare e far propria una consolidata interpretazione giurisprudenziale, poi confermata con un provvedimento normativo ad hoc, ossia D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che ha ribadito che il debito oggetto di accollo non possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. Del resto, su altri casi analoghi alla fattispecie concreta la
Corte di Giusitizia Tributaria di primo grado di VI EN (già Commissione tributaria provinciale) si era già pronunciata con sentenze favorevoli all'Ufficio (ex multis sentenze nn. 190/01/2021; 278/01/2021;
279/01/2021; 654/01/2021 passate in giudicato). Inoltre, in merito al medesimo contribuente, per l'anno di imposta 2018 e per la questione controversa dell'accollo, si evidenziava che era stata emessa sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di VI EN , favorevole all'Ufficio, n. 653/01/2021, depositata il
13/09/2021, confermata anche dopo l'appello del contribuente dall'On.le Corte di giustizia di secondo grado della 17 Calabria con sentenza n. 3703/02/2022, depositata il 29/11/2022, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Da ultimo, si segnalava, in merito a tale questione controversa, una recente pronuncia della Corte di Giustizia di primo grado di VI EN, la n.
701/01/2022 depositata il 03.11.2022, favorevole all'Ufficio.(allegato 6 delle controdeduzioni di primo grado). - L'Ufficio, in merito al motivo n. 3) del ricorso, dove la controparte denunciava un'asserita “nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale”, contestava l'eccezione di parte, non applicabile nel caso di specie, considerato, tra l'altro, che la parte prima della notifica della cartella di pagamento ha anche ricevuto la prodromica comunicazione di irregolarità (cfr. pag 2 del ricorso ed allegato 7 delle controdeduzioni) ed ha volontariamente ritenuto di non dover chiedere alcun chiarimento all'Ufficio prima dell'emissione e notifica della cartella di pagamento. Ne derivava che tutte le deduzioni ed eccezioni difensive della parte fossero assolutamente infondate. *** Le tesi difensive della scrivente Agenzia sono state confermate anche dalla sentenza del primo grado di giudizio che ha correttamente motivato il rigetto del ricorso come integralmente si trascrive. “L'ampia ricostruzione sopra operata, all'esito del riepilogo delle tesi spese dalla ricorrente, consente di ritenere illuminato il quadro e offre la soluzione delle questioni sollevate dal Wend Illuminazione S.r.l. Appare in ogni caso necessario ricordare che si è a cospetto di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, giusta verificata omissione di versamento di somme portate da autodichiarazione e a fronte di disconoscimento di efficacia del contratto di accollo con invocata compensazione dei debiti, così come 18 disposto da atti in tal senso emessi, poi seguiti da una comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis DPR 633/1972. La censura legata alla procedura seguita – così come compendiata nei primi tre motivi di ricorso – non appare dotata di pregio, Invero, si è a cospetto di voci di debito indicate dallo stesso contribuente e in ordine alle quali era già stato disposto “il disconoscimento” della compensazione con apposito provvedimento. Risulta ancora che la notifica della cartella – secondo quanto dalla stessa parte ricorrente rilevato – era stata preceduta da comunicazione di rilevata irregolarità. Ne consegue, in tutta evidenza, che si è a cospetto di procedura legittima. Mette conto osservare che se non è in contestazione la possibilità per il debitore di concludere contratti di accollo dei propri debiti tributari, deve però ricordarsi che la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, come ogni deduzione, sono regolate da norme specifiche (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 29 ottobre 2019, n. 27673; id. 30 giugno 2006, n. 15123). A tanto occorre aggiungere che, per come ricordato da recente pronuncia (Cass.
Civ. Sez. V, Ordinanza 8 febbraio 2023 n. 6207) “in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può 19 ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (Cass., 22 giugno
2021, n. 17836; Cass., 7 maggio 2021, n. 12136)”. Principio che rende privo di pregio tutto l'articolato argomentare della ricorrente, non potendosi riconoscere efficacia – sulla scorta delle regole vigenti nell'Ordinamento nascenti da norme primarie – di valenza estintiva dell'obbligazione dell'accollato (nel caso di specie la EMME 430 S.r.l. titolare di crediti verso l'erario) mediante compensazione delle somme portate a credito dall'accollante allorquando si sia a cospetto di debiti tributari. Non incide, in senso contrario, il fatto che lo specifico divieto sia stato poi posto, apertis verbis, con disposizione introdotta dal
D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella legge num. 157 del 19 dicembre 2019; l'introduzione della norma non vale a provare che un divieto di tal fatta non sussistesse all'esito del coordinamento del dettato delle norme in precedenza poste. Parimenti privo di pregio è l'assunto a mente del quale l'art.
2- quater del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con L. 11 aprile 2023, n. 38, avrebbe operato l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 20 luglio 1997, n. 241 nel senso di ritenere ammissibile ed efficace l'operazione conclusa nei sensi di quanto indicato dal ricorrente.
Questo il testo della norma in rilievo: “- 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”. Il riferimento decisivo è offerto dal richiamo a “enti impositori diversi”; in altri termini la norma ha validato la interpretazione che crediti e debiti tributari di un medesimo soggetto possano essere oggetto di compensazione anche qualora gli enti impositori siano diversi e non già allorquando diversi siano anche i soggetti sottoposti ad imposizione. Si impone, allora, il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
vengono liquidate come da dispositivo.” Dalla lettura delle motivazioni della sentenza emerge che tutti i cinque motivi di appello dove la parte appellante formula censure sulla presunta erroneità della sentenza per omessa e carente motivazione sono chiaramente infondati e palesemente strumentali. *** Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza di primo grado, e contrariamente a quanto genericamente e confusamente lamentato e non provato dall'appellante, alcuna carenza o omessa motivazione hanno commesso i giudici di prime cure
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO NI, Presidente
ER NZ, EL
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2705/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 33/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230000251117000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il Dr. Nominativo_1 si riporta agli atti di parte e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 ha impugnato un cartella di pagamento recante N. 139 2023 00002511 17, notificata in data 23/02/2023 Periodo d'imposta: 2017, scaturente dalla comunicazione di irregolarità 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017, avente ad oggetto il recupero del totale importo di euro 14.380,34 - di cui euro 9.314,00, a titolo di “Imposta e minor credito da versare”, euro 931,40, a titolo di sanzioni, ed euro 923,58, a titolo di interessi. (cfr allegata com irreg.); - di cui euro 156,62, a titolo di imposta Ires a debito, oltre 11,91 a titolo di interessi. Nel ricorso, non sono oggetto di contestazione l'Ires a debito di euro 156,62 e gli interessi per euro 11,91. Per quanto riguarda gli altri importi oggetto della comunicazione di irregolarità, ossia euro 9.314,00, a titolo di “Imposta e minor credito da versare”, oltre sanzioni ed interessi, il contribuente pur riconoscendo di non possedere il credito utilizzato in compensazione per il pagamento asserisce l'illegittimità della comunicazione. Nel ricorso di primo grado la parte ha dedotto quali motivi della dedotta illegittimità della comunicazione di irregolarità e del conseguente provvedimento impugnato: 1) l'esistenza di un contratto di accollo con il contribuente Società_1 SRL (accollante ed effettivo titolare del credito di imposta utilizzato per il pagamento del debito di imposta della ricorrente);
2.l'Illegittimità e infondatezza della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e conseguente nullità della cartella di pagamento – difetto di motivazione della cartella di pagamento e della pregressa comunicazione – in 3 ogni caso, inapplicabilità dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e/o dell'accertamento “automatico” al caso di specie – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73. 3. l'Illegittimità della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e conseguente nullità della cartella di pagamento – Violazione dell'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311; 4. la nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale in violazione dell'art. 41 - Carta dei diritti fondamentali UE, dei principi di diritto sanciti dalla Cgue (sent. del 3.07.2014 - cause riunite c129/13 e c-130/13; causa c-277/11 del
2012 e causa c-349/07 del 2008);
5. l'Ammissibilità dell'accollo in materia tributaria e, in particolare nel caso di specie – compensazioni in mod. F24 del 14.7.2017. Vi era costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate che replicava alle eccezioni e deduzioni difensive d controparte, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna delle spese di lite. La CGT di VI EN con la sentenza n. 33.01.2024, depositata il 15.1.2024, rigettava il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi di appello: “1. Motivazione assente e/o meramente apparente della sentenza gravata in ordine al difetto di motivazione della cartella gravata e sull'inapplicabilità dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e/o dell'accertamento “automatico” al caso di specie – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600/73; 2. Omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e violazione dell'art. 1, comma 421, della L. 30 dicembre 2004, n. 311; 3. Omessa pronuncia - nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale in violazione dell'art. 41 -Carta dei diritti fondamentali UE, 4 dei principi di diritto sanciti dalla Cgue (sent. del 3.07.2014 - cause riunite c129/13 e c-130/13; causa c-277/11 del 2012 e causa c-349/07 del 2008);
4. Erroneità della sentenza gravata - Ammissibilità dell'accollo in materia tributaria e della successiva compensazione, in particolare nel caso di specie - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 della Legge n. 212/2000 e 17 del D. Lgs.
n. 241/1997; 5. Omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni – annullamento in parte quale dalla cartella impugnata.” La cartella di pagamento, scaturita dalla comunicazione di irregolarità n. 0029935618601 elaborata il 26.11.2021 con codice atto n. 44085441812, sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017. 8 La predetta comunicazione di irregolarità, prodromica alla cartella impugnata, richiedeva legittimamente al contribuente il pagamento dei seguenti importi: euro
9.314,00, a titolo di “Imposta e minor credito da versare”, euro 931,40, a titolo di sanzioni, ed euro 923,58,
a titolo di interessi. (cfr allegata com irreg); euro 156,62, a titolo di imposta Ires a debito, oltre 11,91 a titolo di interessi. Tale richiesta, come noto al contribuente, viene effettuata a seguito di controllo formale sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017, dal quale discendono le seguenti variazioni al Quadro RN
RU RX: Quadro RN modulo 1 - Determinazione dell'IRES Importi in EURO converti in £ dato Pervenuto dato Variato RN001 202 Reddito 11.298 11.298 RN006 002 Reddito 11.298 11.298 RN006 010 Reddito imponibile 11.298 11.298 RN008 001 Imponibile soggetto ad aliquota del 24% 11.298 11.298 RN008 002
Imposta risultante 2.712 2.712 RN009 001 Imposta corrispondente al reddito imponibile 2.712 2.712
RN011 003 Imposta Netta 2.712 2.712 RN017 001 IRES dovuta o differenza favore contribuente 2.712
2.712 RN020 001 Eccedenza d'imposte risult. prec. dich. F24 - 158 RN022 002 Acconti Versati 1.228
1.224 RN022 006 Acconti totali 1.228 1.224 RN023 003 Imposta a debito 1.484 1.646 Quadro RU modulo
1 - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Importi in EURO converti in £ dato Pervenuto dato
Variato RU001 001 Sez.I Codice credito A9 A9 RU003 001 Sez.I Credito d'imposta ricevuto (rip. VIA)
9.314 9.314 RU006 001 Credito utilizz. in compensazione con F24 9.314 9.314 9 RU050 001 Sez.IV
Cred.util. con mod. F24 - 2007 - 9.314 RU501 001 Sezione VI-A-Codice credito A9 A9 RU501 002
Sezione VI-A-Natura cessione 1 1 RU501 003 Sezione VI-A-Anno di riferimento 2017 2017 RU501 004 Sezione VI-A-Codice fiscale sogg. cedente P.IVA_2 RU501 005 Sezione VI-A- Importo ricevuto 9.314 9.314 Quadro RX modulo 1 - Risultato della dichiarazione Importi in EURO converti in £ dato Pervenuto dato Variato RX001 001 IRES -Imp.a debito presente dichiaraz. 1.484 1.646
In particolare, da tale dettaglio delle variazioni, emergeva chiaramente, e non era contestato in alcun modo dal ricorrente, che la controparte non possedesse quale proprio credito l'importo di euro 9.314,00 utilizzato in compensazione per il pagamento dei propri debiti fiscali, di cui al rigo RU06. Credito quest'ultimo non già del ricorrente Ricorrente_1 S.r.l., ma della Società_1 SRL ( effettiva titolare del credito di imposta utilizzato per il pagamento dei debiti di imposta del ricorrente ed, a suo dire, accollante di tali debiti). Ne discendeva la conseguente legittimità della pretesa di cui alla comunicazione di irregolarità e conseguente cartella di pagamento. -. Contrariamente a quanto assunto dal contribuente circa la necessità dell'utilizzo da parte dell'Ufficio di un atto di recupero del credito in luogo del controllo formale e conseguente cartella di pagamento (cfr. pag.
2 -8 del ricorso, 10 motivi n. 1 e 2 ), deve ribadirsi che la liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è operata sulla base delle dichiarazioni, presentate dal contribuente nei vari anni d'imposta, mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili senza la necessità quindi di alcuna istruttoria, che l'Amministrazione finanziaria ha il potere dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso. Infatti il potere attribuito agli
Uffici finanziari, in base all'art. 36 bis, è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile “ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate e non sia necessaria un'indagine interpretativa di quanto dichiarato. Non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di cui all'art. 6 della L. 212/00, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di specie, nessuna incertezza né questione interpretativa è sorta atteso che il ruolo è derivato dal controllo automatizzato sul Modello Unico 2018, anno di imposta 2017, e riguarda il recupero di imposta a debito e conseguente minor credito da versare, oltre sanzioni ed interessi. In altre parole, gli Ermellini hanno ricordato che è legittimo il disconoscimento del credito d'imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali dalla dichiarazione dei redditi – ex multis Ord. n.
12469/2020 – o quando l'Amministrazione finanziaria rilevi che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente abbia illegittimamente utilizzato un credito d'imposta che venga a tradursi in un debito di quest'ultimo idoneo a legittimare la pretesa di recupero dell'importo. 11 E nel caso de quo è certo e non è contestato che il debito di imposta da Quadro RU scaturisce da errore del contribuente che ha illegittimamente utilizzato come proprio un credito di imposta altrui (!?!), che ha determinato un conseguente debito di imposta ed un minor credito. In ragione dei predetti elementi si riteneva dunque legittimo l'operato dell'ufficio in quanto i versamenti effettuati in compensazione non trovano riscontro in base all'incrocio dei dati effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73. Inoltre, i due controlli, automatico
(al termine del quale può essere emessa la comunicazione di irregolarità – c.d. “avviso bonario”) e sostanziale (l'avviso di recupero del credito), non sono sovrapponibili essendo diversi per finalità e natura, senza che il secondo superi o assorba il primo. Mentre il controllo automatico investe soltanto la liquidazione delle imposte effettuata direttamente dal contribuente con le diverse tipologie di dichiarazioni, il controllo sostanziale ha invece un obiettivo più complessivo, tendente a verificare i redditi dichiarati e la posizione contabile nella sua interezza al fine di individuare eventuali omissioni, elusioni o evasioni. In merito al preteso obbligo di motivazione, si evidenziava che, tra l'altro, è stato stato precisato dalla
Suprema Corte che la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente: spettando, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 27140 del 16/12/2011). 12 Né tanto meno può profilarsi, nel caso di specie, una lesione del diritto di difesa del contribuente in quanto questi si vedrebbe preclusa la possibilità di fornire chiarimenti, considerato che nel caso concreto la parte ha spontaneamente presentato ricorso avverso la cartella di pagamento e non risulta prova di eventuali chiarimenti richiesti all'Ufficio dopo la notifica in data
6.11.2021, come confermato dal ricorrente a pag 2 del ricorso, della prodromica comunicazione di irregolarità e prima della presentazione del ricorso. - Del resto le deduzioni difensive di controparte sulla legittimità della compensazione effettuata, di cui al motivo n. 4 del ricorso, erano assolutamente pretestuose ed infondate in ragione di quanto di seguito esposto. L'accollo è un istituto espressamente disciplinato dal codice civile che all'art. 1273 cc stabilisce espressamente: «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta». Pertanto, con l'accollo un soggetto assume negozialmente l'obbligo di estinguere il debito altrui, con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all'accordo. L'istituto dell'accollo nell'ordinamento tributario ha una caratteristica specifica in quanto il
Legislatore ha stabilito, ad esempio, che il contribuente (debitore originario) non sarà mai liberato dal debito. Del resto, come chiarito anche dalla giurisprudenza espressasi in argomento, assumere volontariamente l'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o 13 coobbligato) in forza di titolo negoziale», tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti «i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale» (con queste parole Cass. S.U. n.
28162 del 2008). Con la risoluzione n 140 E della Direzione Centrale Normativa Agenzia Entrate viene quindi chiarito che la circostanza che il contribuente/soggetto passivo del rapporto tributario, al pari del credito fiscale che è tenuto ex lege a soddisfare, rimanga sempre il medesimo comporta che nell'accollo disciplinato dall'articolo 8 della L. n. 212, non possano trovare applicazione in favore dell'accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione . La compensazione, infatti, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. La giurisprudenza di legittimità già a partire dal 2006 aveva precisato come in materia tributaria la compensazione fosse ammessa, “in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (c.d. "statuto dei diritti del contribuente"), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti
(demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato,
a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello 14 stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore” (Cass. 30 giugno 2006, n. 15123). Tale interpretazione è stata, peraltro, successivamente confermata (Cass. nn. 14874 e 18788 del 2016). A tal fine si evidenzia anche la Sentenza n. 29870/2018; in tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla fattispecie oggetto del suo esame, precisa, tra l'altro, quanto segue “…Trattasi, peraltro, di operazione fiscalmente illecita e penalmente rilevante. In sostanza, detta operazione prevede che il debito del contribuente (accollato) venga pagato da una terza società (accollante), che lo onora non pagandolo direttamente bensì mediante compensazione con un proprio credito, credito che a sua volta l'accollante ha acquistato da soggetti che, per varie ragioni, non potevano monetizzarlo. Nel modello F24, vengono indicati due codici fiscali, inserendo il codice "62", denominato "soggetto diverso dal fruitore del credito" (ris. Agenzia delle Entrate
22 dicembre 2009 n. 286). Infine, il contribuente (accollato) corrisponde all'accollante una percentuale del valore del proprio debito, risparmiando così la differenza. Come rammentato più volte dalla giurisprudenza, peraltro, l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente. Si è infatti affermato che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, (cd. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002 (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17001 del 09/07/2013, Rv. 627180 - 01; Sez. 5,
Sentenza n. 10207 del 18/05/2016. Rv. 639988 - 01). Dunque, non essendo tale modalità consentita dalla legge, l'operazione è illecita e, nei casi come quello qui esaminato, assume anche rilevanza penale, atteso che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'istituto dell'abuso del diritto di cui alla L. 27 luglio
2000, n. 212, art. 10-bis, che, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 1, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione 16 falsa di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, cosicchè esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (v., sul punto: Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015 - dep. 07/10/2015, Mocali, Rv. 264950;
Sez. 3, n. 38016 del 21/04/2017 - dep. 31/07/2017, Ferrari, Rv. 270550). “ Anche di recente, la Suprema
Corte ha ribadito che “in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione” (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27673). E' pertanto evidente che il documento di prassi (Risoluzione n. 140/E), non fa altro che confermare e far propria una consolidata interpretazione giurisprudenziale, poi confermata con un provvedimento normativo ad hoc, ossia D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, che ha ribadito che il debito oggetto di accollo non possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. Del resto, su altri casi analoghi alla fattispecie concreta la
Corte di Giusitizia Tributaria di primo grado di VI EN (già Commissione tributaria provinciale) si era già pronunciata con sentenze favorevoli all'Ufficio (ex multis sentenze nn. 190/01/2021; 278/01/2021;
279/01/2021; 654/01/2021 passate in giudicato). Inoltre, in merito al medesimo contribuente, per l'anno di imposta 2018 e per la questione controversa dell'accollo, si evidenziava che era stata emessa sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di VI EN , favorevole all'Ufficio, n. 653/01/2021, depositata il
13/09/2021, confermata anche dopo l'appello del contribuente dall'On.le Corte di giustizia di secondo grado della 17 Calabria con sentenza n. 3703/02/2022, depositata il 29/11/2022, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Da ultimo, si segnalava, in merito a tale questione controversa, una recente pronuncia della Corte di Giustizia di primo grado di VI EN, la n.
701/01/2022 depositata il 03.11.2022, favorevole all'Ufficio.(allegato 6 delle controdeduzioni di primo grado). - L'Ufficio, in merito al motivo n. 3) del ricorso, dove la controparte denunciava un'asserita “nullità per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale”, contestava l'eccezione di parte, non applicabile nel caso di specie, considerato, tra l'altro, che la parte prima della notifica della cartella di pagamento ha anche ricevuto la prodromica comunicazione di irregolarità (cfr. pag 2 del ricorso ed allegato 7 delle controdeduzioni) ed ha volontariamente ritenuto di non dover chiedere alcun chiarimento all'Ufficio prima dell'emissione e notifica della cartella di pagamento. Ne derivava che tutte le deduzioni ed eccezioni difensive della parte fossero assolutamente infondate. *** Le tesi difensive della scrivente Agenzia sono state confermate anche dalla sentenza del primo grado di giudizio che ha correttamente motivato il rigetto del ricorso come integralmente si trascrive. “L'ampia ricostruzione sopra operata, all'esito del riepilogo delle tesi spese dalla ricorrente, consente di ritenere illuminato il quadro e offre la soluzione delle questioni sollevate dal Wend Illuminazione S.r.l. Appare in ogni caso necessario ricordare che si è a cospetto di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, giusta verificata omissione di versamento di somme portate da autodichiarazione e a fronte di disconoscimento di efficacia del contratto di accollo con invocata compensazione dei debiti, così come 18 disposto da atti in tal senso emessi, poi seguiti da una comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis DPR 633/1972. La censura legata alla procedura seguita – così come compendiata nei primi tre motivi di ricorso – non appare dotata di pregio, Invero, si è a cospetto di voci di debito indicate dallo stesso contribuente e in ordine alle quali era già stato disposto “il disconoscimento” della compensazione con apposito provvedimento. Risulta ancora che la notifica della cartella – secondo quanto dalla stessa parte ricorrente rilevato – era stata preceduta da comunicazione di rilevata irregolarità. Ne consegue, in tutta evidenza, che si è a cospetto di procedura legittima. Mette conto osservare che se non è in contestazione la possibilità per il debitore di concludere contratti di accollo dei propri debiti tributari, deve però ricordarsi che la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, come ogni deduzione, sono regolate da norme specifiche (cfr. Cass. Civ. Sez. V, 29 ottobre 2019, n. 27673; id. 30 giugno 2006, n. 15123). A tanto occorre aggiungere che, per come ricordato da recente pronuncia (Cass.
Civ. Sez. V, Ordinanza 8 febbraio 2023 n. 6207) “in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. Né tale principio può 19 ritenersi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997,n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore (Cass., 22 giugno
2021, n. 17836; Cass., 7 maggio 2021, n. 12136)”. Principio che rende privo di pregio tutto l'articolato argomentare della ricorrente, non potendosi riconoscere efficacia – sulla scorta delle regole vigenti nell'Ordinamento nascenti da norme primarie – di valenza estintiva dell'obbligazione dell'accollato (nel caso di specie la EMME 430 S.r.l. titolare di crediti verso l'erario) mediante compensazione delle somme portate a credito dall'accollante allorquando si sia a cospetto di debiti tributari. Non incide, in senso contrario, il fatto che lo specifico divieto sia stato poi posto, apertis verbis, con disposizione introdotta dal
D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella legge num. 157 del 19 dicembre 2019; l'introduzione della norma non vale a provare che un divieto di tal fatta non sussistesse all'esito del coordinamento del dettato delle norme in precedenza poste. Parimenti privo di pregio è l'assunto a mente del quale l'art.
2- quater del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con L. 11 aprile 2023, n. 38, avrebbe operato l'interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 20 luglio 1997, n. 241 nel senso di ritenere ammissibile ed efficace l'operazione conclusa nei sensi di quanto indicato dal ricorrente.
Questo il testo della norma in rilievo: “- 1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi”. Il riferimento decisivo è offerto dal richiamo a “enti impositori diversi”; in altri termini la norma ha validato la interpretazione che crediti e debiti tributari di un medesimo soggetto possano essere oggetto di compensazione anche qualora gli enti impositori siano diversi e non già allorquando diversi siano anche i soggetti sottoposti ad imposizione. Si impone, allora, il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite;
vengono liquidate come da dispositivo.” Dalla lettura delle motivazioni della sentenza emerge che tutti i cinque motivi di appello dove la parte appellante formula censure sulla presunta erroneità della sentenza per omessa e carente motivazione sono chiaramente infondati e palesemente strumentali. *** Pertanto, alla luce delle motivazioni della sentenza di primo grado, e contrariamente a quanto genericamente e confusamente lamentato e non provato dall'appellante, alcuna carenza o omessa motivazione hanno commesso i giudici di prime cure
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta