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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3916/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3916 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano De Paolini, giusta delega in atti;
attrice e
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina
convenuto
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di , nubile e senza Parte_1
figli, affetta da incongruenza di genere, di rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile pagina 1 di 4 a maschile, di modifica del nome in e di autorizzazione al trattamento medico- Per_1
chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al genere maschile.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di aver manifestato Parte_1
atteggiamenti tipici del sesso maschile;
di aver intrapreso un percorso di transizione presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, (servizio per CP_1
l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica); di aver altresì intrapreso una terapia ormonale virilizzante, ancora in essere.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Come insegna la Suprema Corte "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'ar t. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univ ocità
del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario,
di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138 del 20 luglio 2015).
La Suprema Corte ha, quindi, escluso che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L.
n.162 del 1984 conduca a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari.
Di conseguenza, il procedimento in esame non è più bifasico, in quanto, non richiede,
dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una volta all'autorizzazione sopra indicata e l'altra finalizzata alla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Ciò posto, dalla relazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma,
è emerso che è affetta da incongruenza di genere. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 Alla luce delle valutazioni endocrinologica e psicologica in atti, gli interventi richiesti devono essere autorizzati.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, la terapia ormonale alla quale parte attrice si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico) e la decisione di sottoporsi a intervento chirurgico di (ri)attribuz ione di sesso dimostrano la già consolidata convinzione di di appartenenza al genere Parte_1
maschile.
Conclusivamente, la domanda merita accoglimento.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere di , Parte_1
ATTRIBUISCE a , nata a [...] il [...] il sesso maschile e il Parte_1
nome ; Per_1
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome, e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
nata a [...] il [...], all'intervento chirurgico Controparte_2
di (ri)attribuzione di sesso maschile;
NULLA sulle spese.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott. ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3916 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano De Paolini, giusta delega in atti;
attrice e
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Latina
convenuto
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di , nubile e senza Parte_1
figli, affetta da incongruenza di genere, di rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile pagina 1 di 4 a maschile, di modifica del nome in e di autorizzazione al trattamento medico- Per_1
chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al genere maschile.
A sostegno della domanda, ha dedotto: di aver manifestato Parte_1
atteggiamenti tipici del sesso maschile;
di aver intrapreso un percorso di transizione presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, (servizio per CP_1
l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica); di aver altresì intrapreso una terapia ormonale virilizzante, ancora in essere.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Come insegna la Suprema Corte "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'ar t. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univ ocità
del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario,
di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. n. 15138 del 20 luglio 2015).
La Suprema Corte ha, quindi, escluso che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L.
n.162 del 1984 conduca a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari.
Di conseguenza, il procedimento in esame non è più bifasico, in quanto, non richiede,
dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n.150 del 2011, due pronunce: una volta all'autorizzazione sopra indicata e l'altra finalizzata alla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Ciò posto, dalla relazione dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma,
è emerso che è affetta da incongruenza di genere. CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 Alla luce delle valutazioni endocrinologica e psicologica in atti, gli interventi richiesti devono essere autorizzati.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione.
Invero, la diagnosi di incongruenza di genere, la terapia ormonale alla quale parte attrice si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico) e la decisione di sottoporsi a intervento chirurgico di (ri)attribuz ione di sesso dimostrano la già consolidata convinzione di di appartenenza al genere Parte_1
maschile.
Conclusivamente, la domanda merita accoglimento.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere di , Parte_1
ATTRIBUISCE a , nata a [...] il [...] il sesso maschile e il Parte_1
nome ; Per_1
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome, e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
nata a [...] il [...], all'intervento chirurgico Controparte_2
di (ri)attribuzione di sesso maschile;
NULLA sulle spese.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4