Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 16/04/2026, n. 6867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6867 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03818/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2023, proposto da
Mida-Bio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pio Giuseppe Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Pio IV n. 3;
contro
la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Strykeritalia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del D.G. Area Sanità e Sociale della regione Veneto n. 172 del 13/12/2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. UI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la regione Veneto ha depositato agli atti del giudizio il decreto n. 154 del 16 ottobre 2025, con cui l’Ente ha dato atto che la società ricorrente ha eseguito il pagamento delle quote di ripiano, cd. payback per la fornitura di dispositivi medici, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nella misura ridotta prevista dall’art. 7, del d.l. n. 95/2025, convertito in legge 8 agosto 2025, n. 118;
- in ragione di ciò, successivamente alla assegnazione del ricorso al relatore, disposta con decreto del 12 dicembre 2025, con memoria del 4 marzo 2026, la Regione Veneto ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a cui ha aderito la ricorrente con successiva memoria del 7 marzo 2026;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
Considerato che:
- la cessazione della materia del contendere “ può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317) ” ( ex multis : Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 19 marzo 2021, n. 2391; Consiglio di Stato, Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227).
Ritenuto che:
- pertanto, debba dichiararsi la cessata materia del contendere, in considerazione della piena satisfattività dell’interesse di parte ricorrente derivante dall’adozione del decreto n. 154 del 16 ottobre 2025, versato agli atti del giudizio;
- sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA CA, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
UI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI EL | IA RA CA |
IL SEGRETARIO