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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da (CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 17/08/1970 e ivi residente in [...], rappresento e difeso, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Calogero Buscarino (CF: ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: C.F._2 ; Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_2
,) e RUSSO CARMELO (CF , in forza C.F._3 C.F._4 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso gli indirizzi PEC: e;
Email_2 Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 24/06/2024, il sig. ha contestato le risultanze della consulenza espletata in sede Parte_1 di ATP che ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per accedere sia alle prestazioni di cui alla L. 222/1984 sia all'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971. Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, ritenendola affetta da erronee valutazioni diagnostiche e da una sottovalutazione del proprio quadro morboso. I rilievi critici sono stati veicolati attraversa una perizia di parte a firma della dott.ssa in cui è stato evidenziato quanto segue: <non è chiaro il motivo per per_2 cui ctu non ha minimamente tenuto conto del grado di disabilità che stato assegnato dal centro presso egli stesso in cura. leggendo la stessa documentazione riportata dalla ctu, si ossrva un'evoluzione sulla disabilità, patita OR , contrasta con quanto pt_1 affermato dott. circa stabilizzazione quadro, sovvertendo senza per_3
1 avere specifica ciò che invece viene asserito dal Centro specializzato per questo tipo di patologie. Nella bozza peritale il CTU riporta quanto segue “consulenza neurologica del Dott. F. del 16/06/2021 sclerosi multipla forma recidivante-remittente. Per_4 EDSS2.0 relazione day-service neurologico del 21/09/2022: sclerosi multipla RR, in trattamento con Aubagio, EDSS 2,5. Consulenza neurologica del 07/04/2023: Sclerosi multipla RR, EDSS 3,5. Ma nel riportare queste notizie egli trascura molti aspetti clinici descritti in tali documenti che sarebbero stati utili alla formulazione del giudizio. In data 20/07/2022, il trattamento riabilitativo prescritto è stato dettato dalla seguente motivazione clinica presente nella scheda di riabilitazione personalizzata:”difficoltà deambulatoria, debolezza agli arti inferiori e disequilibrio”. Oltre a questo il CTU non ha attenzionato che alla visita neurologica del 21/09/2022 è stata rilevata, all'esame clinico, una difficoltà bilaterale del tandem gait e hoppimg (eseguire i movimenti in coppia e saltellare). Né tantomeno ha attenzionato il valore di disabilità 3,5 emerso dal certificato del 07/04/2023, confermando la progressione della malattia che ha portato il soggetto ad avere un quadro, descritto dagli specialisti, di deambulazione con appoggio per lunghi tragitti, difficoltà sulle punte, facile faticabilità e Romberg positive. Ebbene senza nulla togliere alle competenze generiche del Dott. Per_3 mi sembra che egli abbia trascurato un aspetto fondamentale nella diagnosi di un soggetto affetto da sclerosi multipla recidivante e remittente. Infatti nel periodo più recente nel caso che si tratta, ha prevalso l'aspetto recidivante della malattia, visto che da un EDSS di 2 il sig. è poi passato, Pt_1 nell'arco di pochissimi anni, ad un valore di 3.5. E su quest'ultimo dato va sollevata una contestazione al dott. perché non si comprende che valore medico- Per_3 legale egli abbia dato a quest' evoluzione delle disabilità dell'assistito. Sappiamo che la scala di disabilità è l'EDSS, la quale va da 0 a 10 e rappresenta un parametro di notevole importanza per i clinici nel collocare il soggetto in un quadro di difficoltà motorie, ma anche mentali. Ciò significa che assume una notevole importanza in campo medico-legale perché il valore della disabilità va a definire quello di invalidità e, nello specifico caso che si tratta, lo stato di invalidità per le attitudini lavorative del soggetto. Il CTU avrebbe dovuto focalizzare la sua attenzione su questi dati, anziché sulla sua personale visita neurologica, che senza nulla togliere al dott. Per_3 non può avere la valenza di uno specialista neurologo e soprattutto della malattia trattata. […] Il sig. presente 13 lesioni tra encefalo e midollo ed ha difficoltà Pt_1 motorie che sono state indagate dagli specialisti del campo, tanto da collocare la sua disabilità a 3.5. ….Per essere più chiari, l'EDSS citato in precedenza, ha un range di valori che va da 0 a 10. Si tratta di una scala che permette di valutare l'evoluzione della malattia, oltre all'efficacia della terapia in atto. Il valore 0 corrisponde all'assenza di manifestazioni neurologiche, mentre il valore 10 corrisponde alla morte del soggetto. Entrando nel particolare del caso in esame, il valore 3.5 corrisponde alla presenza di deficit neurologici in alcuni sistemi funzionali di grado moderato con parziale impatto sull'autonomia del soggetto. E' chiaro che il sig. , il quale ha attitudini prevalentemente manuali, ha perso Pt_1 delle abilità lavorative in attività che oltre a movimenti ripetuti si caratterizzano si movimentazione dei carichi. Al contrario, la ctu inverte la preponderanza delle due espressioni lavorative, indicando come occasionale la movimentazione. Vorremmo
2 ricordare al CTU che l'attività di trasportatore e di montaggio di mobili (e in alcuni casi di cucine), ha rappresentato un gravame non indifferente, considerando che il montaggio dei mobili, in genere, comprende la movimentazione degli stessi, e soprattutto delle cucine provviste di elettrodomestici, il cui peso è estremamente rilevante. Per le motivazioni sopraesposte, la consulenza si presenta povera sul piano sia clinico che medico-legale, non comprendendo e non personalizzando le categorie che caratterizzano la concessione e quindi il riconoscimento dello stato invalidante con assegnazione del beneficio economico. Per quanto riguarda il caso del OR , di certo oggi non abbiamo un quadro di inabilità ma sicuramente Pt_2 uno di invalidità, per il quale si prevede un residuo di validità lavorativa ma che, a causa delle abilità e dell'età del soggetto, difficilmente potranno essere utilizzate . Pertanto, si precisa che l'assegno ordinario viene concesso anche in presenza di residuo lavorativo, il quale deve tener conto nella concessione del beneficio dell'usura che le attività possono produrre sullo stato patologico del soggetto ma soprattutto sulla continuità lavorativa atta a garantire un'adeguata produttività economica. Nel caso del OR sono state colpite proprio quelle abilità che Pt_2 per lo stesso rappresentavano la fonte di maggior guadagno per lui e per la sua famiglia. Egli non può assicurare la propria continuità lavorativa in quanto affetto da patologie evolutive con lunghi periodi di arresto funzionale e di evoluzione in peggioramento come si è chiaramente osservato e l'attività ha carattere usurante per le patologie presentate. È doveroso che al OR venga riconosciuto quel Pt_1 minimo indispensabile che gli possa permettere di vivere dignitosamente e non sottoporsi a stress fisici deleteri per la malattia da cui è affetto. Pertanto l'assistito ha diritto di beneficiare di quanto previsto dalla legge 222/1984 in ambito di invalidità pensionabile, rappresentato dall'assegno ordinario che non coincide, questo va detto per inciso, alla pensione ma ad un ristoro economico nelle more dell'impossibilità di prestare in maniera adeguata al fabbisogno la propria attività. Il CTU ha sottovalutato sia la patologia che gli aspetti nocivi delle attività lavorative verso cui il OR mostra attitudine. Inoltre, ha trascurato l'effettiva gravità Pt_1 di una malattia chiaramente in evoluzione e che ha già sviluppato l'invalidità che, come descritto dal valore della disabilità che il soggetto presenta, sta incidendo anche sulla sua autonomia e non soltanto sulle attività lavorative. Nella perizia definitiva, il CTU non solo non ha preso posizione sui rilevi specifici e puntuali presentati dal ricorrente ma ha concluso sostenendo che “gli elementi oggettivi ovvero l'esito della RMN e dell'esame elettrofisiologico indicano una sostanziale stabilità e in particolare l'elettromiografia non mostra un risentimento motorio significativo. Le condizioni cliniche del periziato, pur in presenza di una disabilità neurologica con caratteri di possibile aggravamento futuro sono ancor oggi compatibili con l'espletamento di una attività lavorativa di cui lo stesso ha attitudine in quanto le manifestazioni cliniche come documentate in fase peritale hanno una incidenza sulle capacità di lavoro del sig. ma ancor oggi non riducono a meno Pt_1 di 1/3 del normale le sue capacità lavorative attitudinali e pertanto si conferma il giudizio espresso”. In conclusione, il CTU ha evitato di entrare nel merito delle note critiche, limitandosi sostanzialmente ad affermare una presunta stabilità senza risentimento motorio significativo. Tale conclusione appare errata, illogica, priva di riscontro obiettivo e carente sotto il profilo medico scientifico. Anche sotto il profilo della valutazione della documentazione medica allegata, il CTU ha errato per non avere considerato il certificato del 10/10/2023 depositato successivamente al ricorso per ATP. Da tale certificato si evince in maniera chiara che il valore EDSS è pari a 4,5.>> [doc. 13 ric.].
3 Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa avversaria. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 29/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio, richiamando per relationem le considerazioni critiche articolate dal consulente di parte, contesta in modo specifico le conclusioni cui è giunto il CTU, evidenziando come la gravità del complesso morboso nonché le pesanti ricadute funzionali prodotte dell'interazione delle diverse patologie restituiscano una situazione compatibile con il riconoscimento dell'invalidità pensionabile (o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza). Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. È stata espletata nuova CTU medico legale. Il CTU ha relazionato nei seguenti termini: <discussione clinica e considerazioni medico legali dallo studio degli atti processuali , dall'ananmesi dall'esame obiettivo dagli accertamenti specialistici annessi agli atti, si perviene alla seguente diagnosi : slerosi multipla di tipo rr con disabilità edss 4.5 in uomo anni 54 che svolge l'attività lavorativa trasportatore montatore mobili . il complesso morboso sopra descritto atto incide maniera significativa sulla capacità specifica del periziando, poiché l'esame eseguito occasione presente ctu gli clinici mostrano una condizione generale progressivo peggioramento la patologia indicata appare evoluzione peggiorativa nonostante terapia farmacologica praticata follow – up presso centro provinciale riferimento per cura della sclerosi caltanissetta conferma quanto evidenziato;
ovvero ad ogni controllo evidenzia un dei sintomi segni tanto l'ultima certificazione 16 4 2024 referta quadro neurologico
4.5 decisamente peggiorato rispetto al controllo del 7/4/2023 che mostrava un quadro EDSS 3.5 . è l'acronimo della scala di valutazione circa la disabilità CP_3 che produce la malattia , essa prevede un punteggio compreso tra 0 e 10 dove lo zero esprime un quadro neurofunzionale assolutamente normale e 10 la morte per la patologia . Un punteggio compreso tra 1 e 3.5 esprime una disabilità di grado lieve
– moderato , già un punteggio di 4.5 esprime una patologia certamente avanzata che comporta un grado di invalidità significativo ovvero secondo le tabelle di riferimento esso è compreso tra 61 e 80% . Nel caso in esame siamo in presenza di un punteggio EDSS pari a 4.5 ovvero espressione di una disabilità più che moderata che limita in maniera significativa l'attività lavorativa specifica del sig. , attività Parte_1 lavorativa che si ricorda essere di tipo manuale che necessita di buona prestanza fisica e di equilibrio , si sollevano pesi , si assumono posizioni accovacciate a terra, si ha la necessità di salire su delle scale trasportando pezzi di mobili e/o elettrodomestici da montare , attività queste che il periziando in atto non può più svolgere . Pertanto egli ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ai
4 sensi della Legge n° 222/84 , poiché per le disabilità accertate il sig. Parte_1 di anni 54 non è più in grado di svolgere proficuamente l'attività lavorativa di trasportatore e montatore di mobili . Per quanto attiene la decorrenza della condizione di invalido civile con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, sulla scorta della documentazione clinica annessa al fascicolo , possiamo affermare con certezza che esso potrà decorrere dal mese di aprile 2024 , facendo riferimento all'ultimo controllo clinico che mostra un EDSS pari a 4.5 in netto peggioramento rispetto al precedente controllo . CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro come segue : il complesso morboso accertato in sede peritale in atto assume gravità tale da rendere il periziando di anni 54 invalido con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini a meno di 1/3 della norma ai sensi della legge N° 222/84 con diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità a far data dal mese di aprile 2024 epoca in cui si è appalesato e documentato un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche generali ed in particolare di quelle neuro funzionali.>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su una corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Gli esiti della perizia non sono stati investiti da alcun rilievo ad opera delle parti e dei propri ctp. Alla luce delle risultanze peritali: i) la domanda azionata in via principale e volta al riconoscimento della pensione di inabilità va respinta;
l'indagine del CTU ha escluso la sussistenza di una totale inabilità lavorativa;
ii) la domanda azionata in via subordinata merita accoglimento;
deve dunque dichiararsi che il ricorrente, a far data dal mese di aprile 2024 [epoca a cui risale la certificazione medica ove si attesta un quadro neurologico EDSS di 4.5 decisamente peggiorato rispetto a quello risultante dal controllo del 07/04/2023 che mostrava un quadro EDSS di 3.5], si trova nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984; iii) rimane invece assorbita la pretesa riferita all'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971, fatta valere in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto chiesto sub ii).
4. Nell'ambito della proprie conclusioni, la difesa attorea, oltre a chiedere l'accertamento dei requisiti sanitari, ha invocato il riconoscimento dei requisiti reddituali rispetto a ciascuna delle prestazioni per cui è causa. Sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
5 La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. Le spese di lite vanno regolate tenendo conto che:
- l'indagine peritale non ha riscontrato i presupposti sanitari della prestazione chiesta in via principale [pensione di inabilità];
6 - il CTU ha ancorato l'insorgenza dei requisiti dell'assegno ordinario di invalidità a partire da una data successiva alla visita medico-legale dell' e al CP_1 ricorso per ATP, sebbene anteriore all'introduzione dell'odierno giudizio di merito;
- il ricorrente ha infondatamente richiesto l'accertamento dei requisiti reddituali per ottenere il pagamento delle prestazioni azionate sebbene l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. sia perimetrato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP. In forza di quanto evidenziato, appare equo operare una compensazione degli esborsi di causa pari a due terzi. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c., di talché, per le rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci. Applicando tali regole al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione pari a due terzi sopra indicata, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 1300.
6. Le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , stante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. CP_1 cpc e prodotta sub doc. 16).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il sig.
[...]
a far data dal mese di aprile 2024, si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 richieste per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984; b) respinge per il resto il ricorso;
c) compensa per due terzi le spese di lite;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese di lite alla ricorrente, frazione che liquida nella somma complessiva di € 1300 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Caltanissetta, 12/07/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 29/05/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da (CF: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 17/08/1970 e ivi residente in [...], rappresento e difeso, in forza di procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. Calogero Buscarino (CF: ), con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: C.F._2 ; Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF CP_2
,) e RUSSO CARMELO (CF , in forza C.F._3 C.F._4 di procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso gli indirizzi PEC: e;
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- convenuto - CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 24/06/2024, il sig. ha contestato le risultanze della consulenza espletata in sede Parte_1 di ATP che ha ritenuto insussistenti le condizioni sanitarie richieste per accedere sia alle prestazioni di cui alla L. 222/1984 sia all'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971. Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, ritenendola affetta da erronee valutazioni diagnostiche e da una sottovalutazione del proprio quadro morboso. I rilievi critici sono stati veicolati attraversa una perizia di parte a firma della dott.ssa in cui è stato evidenziato quanto segue: <non è chiaro il motivo per per_2 cui ctu non ha minimamente tenuto conto del grado di disabilità che stato assegnato dal centro presso egli stesso in cura. leggendo la stessa documentazione riportata dalla ctu, si ossrva un'evoluzione sulla disabilità, patita OR , contrasta con quanto pt_1 affermato dott. circa stabilizzazione quadro, sovvertendo senza per_3
1 avere specifica ciò che invece viene asserito dal Centro specializzato per questo tipo di patologie. Nella bozza peritale il CTU riporta quanto segue “consulenza neurologica del Dott. F. del 16/06/2021 sclerosi multipla forma recidivante-remittente. Per_4 EDSS2.0 relazione day-service neurologico del 21/09/2022: sclerosi multipla RR, in trattamento con Aubagio, EDSS 2,5. Consulenza neurologica del 07/04/2023: Sclerosi multipla RR, EDSS 3,5. Ma nel riportare queste notizie egli trascura molti aspetti clinici descritti in tali documenti che sarebbero stati utili alla formulazione del giudizio. In data 20/07/2022, il trattamento riabilitativo prescritto è stato dettato dalla seguente motivazione clinica presente nella scheda di riabilitazione personalizzata:”difficoltà deambulatoria, debolezza agli arti inferiori e disequilibrio”. Oltre a questo il CTU non ha attenzionato che alla visita neurologica del 21/09/2022 è stata rilevata, all'esame clinico, una difficoltà bilaterale del tandem gait e hoppimg (eseguire i movimenti in coppia e saltellare). Né tantomeno ha attenzionato il valore di disabilità 3,5 emerso dal certificato del 07/04/2023, confermando la progressione della malattia che ha portato il soggetto ad avere un quadro, descritto dagli specialisti, di deambulazione con appoggio per lunghi tragitti, difficoltà sulle punte, facile faticabilità e Romberg positive. Ebbene senza nulla togliere alle competenze generiche del Dott. Per_3 mi sembra che egli abbia trascurato un aspetto fondamentale nella diagnosi di un soggetto affetto da sclerosi multipla recidivante e remittente. Infatti nel periodo più recente nel caso che si tratta, ha prevalso l'aspetto recidivante della malattia, visto che da un EDSS di 2 il sig. è poi passato, Pt_1 nell'arco di pochissimi anni, ad un valore di 3.5. E su quest'ultimo dato va sollevata una contestazione al dott. perché non si comprende che valore medico- Per_3 legale egli abbia dato a quest' evoluzione delle disabilità dell'assistito. Sappiamo che la scala di disabilità è l'EDSS, la quale va da 0 a 10 e rappresenta un parametro di notevole importanza per i clinici nel collocare il soggetto in un quadro di difficoltà motorie, ma anche mentali. Ciò significa che assume una notevole importanza in campo medico-legale perché il valore della disabilità va a definire quello di invalidità e, nello specifico caso che si tratta, lo stato di invalidità per le attitudini lavorative del soggetto. Il CTU avrebbe dovuto focalizzare la sua attenzione su questi dati, anziché sulla sua personale visita neurologica, che senza nulla togliere al dott. Per_3 non può avere la valenza di uno specialista neurologo e soprattutto della malattia trattata. […] Il sig. presente 13 lesioni tra encefalo e midollo ed ha difficoltà Pt_1 motorie che sono state indagate dagli specialisti del campo, tanto da collocare la sua disabilità a 3.5. ….Per essere più chiari, l'EDSS citato in precedenza, ha un range di valori che va da 0 a 10. Si tratta di una scala che permette di valutare l'evoluzione della malattia, oltre all'efficacia della terapia in atto. Il valore 0 corrisponde all'assenza di manifestazioni neurologiche, mentre il valore 10 corrisponde alla morte del soggetto. Entrando nel particolare del caso in esame, il valore 3.5 corrisponde alla presenza di deficit neurologici in alcuni sistemi funzionali di grado moderato con parziale impatto sull'autonomia del soggetto. E' chiaro che il sig. , il quale ha attitudini prevalentemente manuali, ha perso Pt_1 delle abilità lavorative in attività che oltre a movimenti ripetuti si caratterizzano si movimentazione dei carichi. Al contrario, la ctu inverte la preponderanza delle due espressioni lavorative, indicando come occasionale la movimentazione. Vorremmo
2 ricordare al CTU che l'attività di trasportatore e di montaggio di mobili (e in alcuni casi di cucine), ha rappresentato un gravame non indifferente, considerando che il montaggio dei mobili, in genere, comprende la movimentazione degli stessi, e soprattutto delle cucine provviste di elettrodomestici, il cui peso è estremamente rilevante. Per le motivazioni sopraesposte, la consulenza si presenta povera sul piano sia clinico che medico-legale, non comprendendo e non personalizzando le categorie che caratterizzano la concessione e quindi il riconoscimento dello stato invalidante con assegnazione del beneficio economico. Per quanto riguarda il caso del OR , di certo oggi non abbiamo un quadro di inabilità ma sicuramente Pt_2 uno di invalidità, per il quale si prevede un residuo di validità lavorativa ma che, a causa delle abilità e dell'età del soggetto, difficilmente potranno essere utilizzate . Pertanto, si precisa che l'assegno ordinario viene concesso anche in presenza di residuo lavorativo, il quale deve tener conto nella concessione del beneficio dell'usura che le attività possono produrre sullo stato patologico del soggetto ma soprattutto sulla continuità lavorativa atta a garantire un'adeguata produttività economica. Nel caso del OR sono state colpite proprio quelle abilità che Pt_2 per lo stesso rappresentavano la fonte di maggior guadagno per lui e per la sua famiglia. Egli non può assicurare la propria continuità lavorativa in quanto affetto da patologie evolutive con lunghi periodi di arresto funzionale e di evoluzione in peggioramento come si è chiaramente osservato e l'attività ha carattere usurante per le patologie presentate. È doveroso che al OR venga riconosciuto quel Pt_1 minimo indispensabile che gli possa permettere di vivere dignitosamente e non sottoporsi a stress fisici deleteri per la malattia da cui è affetto. Pertanto l'assistito ha diritto di beneficiare di quanto previsto dalla legge 222/1984 in ambito di invalidità pensionabile, rappresentato dall'assegno ordinario che non coincide, questo va detto per inciso, alla pensione ma ad un ristoro economico nelle more dell'impossibilità di prestare in maniera adeguata al fabbisogno la propria attività. Il CTU ha sottovalutato sia la patologia che gli aspetti nocivi delle attività lavorative verso cui il OR mostra attitudine. Inoltre, ha trascurato l'effettiva gravità Pt_1 di una malattia chiaramente in evoluzione e che ha già sviluppato l'invalidità che, come descritto dal valore della disabilità che il soggetto presenta, sta incidendo anche sulla sua autonomia e non soltanto sulle attività lavorative. Nella perizia definitiva, il CTU non solo non ha preso posizione sui rilevi specifici e puntuali presentati dal ricorrente ma ha concluso sostenendo che “gli elementi oggettivi ovvero l'esito della RMN e dell'esame elettrofisiologico indicano una sostanziale stabilità e in particolare l'elettromiografia non mostra un risentimento motorio significativo. Le condizioni cliniche del periziato, pur in presenza di una disabilità neurologica con caratteri di possibile aggravamento futuro sono ancor oggi compatibili con l'espletamento di una attività lavorativa di cui lo stesso ha attitudine in quanto le manifestazioni cliniche come documentate in fase peritale hanno una incidenza sulle capacità di lavoro del sig. ma ancor oggi non riducono a meno Pt_1 di 1/3 del normale le sue capacità lavorative attitudinali e pertanto si conferma il giudizio espresso”. In conclusione, il CTU ha evitato di entrare nel merito delle note critiche, limitandosi sostanzialmente ad affermare una presunta stabilità senza risentimento motorio significativo. Tale conclusione appare errata, illogica, priva di riscontro obiettivo e carente sotto il profilo medico scientifico. Anche sotto il profilo della valutazione della documentazione medica allegata, il CTU ha errato per non avere considerato il certificato del 10/10/2023 depositato successivamente al ricorso per ATP. Da tale certificato si evince in maniera chiara che il valore EDSS è pari a 4,5.>> [doc. 13 ric.].
3 Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' che ha resistito contestando i fatti ed eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa avversaria. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del giorno 29/05/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio, richiamando per relationem le considerazioni critiche articolate dal consulente di parte, contesta in modo specifico le conclusioni cui è giunto il CTU, evidenziando come la gravità del complesso morboso nonché le pesanti ricadute funzionali prodotte dell'interazione delle diverse patologie restituiscano una situazione compatibile con il riconoscimento dell'invalidità pensionabile (o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza). Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
3. È stata espletata nuova CTU medico legale. Il CTU ha relazionato nei seguenti termini: <discussione clinica e considerazioni medico legali dallo studio degli atti processuali , dall'ananmesi dall'esame obiettivo dagli accertamenti specialistici annessi agli atti, si perviene alla seguente diagnosi : slerosi multipla di tipo rr con disabilità edss 4.5 in uomo anni 54 che svolge l'attività lavorativa trasportatore montatore mobili . il complesso morboso sopra descritto atto incide maniera significativa sulla capacità specifica del periziando, poiché l'esame eseguito occasione presente ctu gli clinici mostrano una condizione generale progressivo peggioramento la patologia indicata appare evoluzione peggiorativa nonostante terapia farmacologica praticata follow – up presso centro provinciale riferimento per cura della sclerosi caltanissetta conferma quanto evidenziato;
ovvero ad ogni controllo evidenzia un dei sintomi segni tanto l'ultima certificazione 16 4 2024 referta quadro neurologico
4.5 decisamente peggiorato rispetto al controllo del 7/4/2023 che mostrava un quadro EDSS 3.5 . è l'acronimo della scala di valutazione circa la disabilità CP_3 che produce la malattia , essa prevede un punteggio compreso tra 0 e 10 dove lo zero esprime un quadro neurofunzionale assolutamente normale e 10 la morte per la patologia . Un punteggio compreso tra 1 e 3.5 esprime una disabilità di grado lieve
– moderato , già un punteggio di 4.5 esprime una patologia certamente avanzata che comporta un grado di invalidità significativo ovvero secondo le tabelle di riferimento esso è compreso tra 61 e 80% . Nel caso in esame siamo in presenza di un punteggio EDSS pari a 4.5 ovvero espressione di una disabilità più che moderata che limita in maniera significativa l'attività lavorativa specifica del sig. , attività Parte_1 lavorativa che si ricorda essere di tipo manuale che necessita di buona prestanza fisica e di equilibrio , si sollevano pesi , si assumono posizioni accovacciate a terra, si ha la necessità di salire su delle scale trasportando pezzi di mobili e/o elettrodomestici da montare , attività queste che il periziando in atto non può più svolgere . Pertanto egli ha diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ai
4 sensi della Legge n° 222/84 , poiché per le disabilità accertate il sig. Parte_1 di anni 54 non è più in grado di svolgere proficuamente l'attività lavorativa di trasportatore e montatore di mobili . Per quanto attiene la decorrenza della condizione di invalido civile con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità, sulla scorta della documentazione clinica annessa al fascicolo , possiamo affermare con certezza che esso potrà decorrere dal mese di aprile 2024 , facendo riferimento all'ultimo controllo clinico che mostra un EDSS pari a 4.5 in netto peggioramento rispetto al precedente controllo . CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro come segue : il complesso morboso accertato in sede peritale in atto assume gravità tale da rendere il periziando di anni 54 invalido con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini a meno di 1/3 della norma ai sensi della legge N° 222/84 con diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità a far data dal mese di aprile 2024 epoca in cui si è appalesato e documentato un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche generali ed in particolare di quelle neuro funzionali.>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e su una corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. Gli esiti della perizia non sono stati investiti da alcun rilievo ad opera delle parti e dei propri ctp. Alla luce delle risultanze peritali: i) la domanda azionata in via principale e volta al riconoscimento della pensione di inabilità va respinta;
l'indagine del CTU ha escluso la sussistenza di una totale inabilità lavorativa;
ii) la domanda azionata in via subordinata merita accoglimento;
deve dunque dichiararsi che il ricorrente, a far data dal mese di aprile 2024 [epoca a cui risale la certificazione medica ove si attesta un quadro neurologico EDSS di 4.5 decisamente peggiorato rispetto a quello risultante dal controllo del 07/04/2023 che mostrava un quadro EDSS di 3.5], si trova nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984; iii) rimane invece assorbita la pretesa riferita all'assegno mensile di assistenza di cui agli artt. 2 e 13 L. 118/1971, fatta valere in via ulteriormente subordinata rispetto a quanto chiesto sub ii).
4. Nell'ambito della proprie conclusioni, la difesa attorea, oltre a chiedere l'accertamento dei requisiti sanitari, ha invocato il riconoscimento dei requisiti reddituali rispetto a ciascuna delle prestazioni per cui è causa. Sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
5 La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass., 6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. Le spese di lite vanno regolate tenendo conto che:
- l'indagine peritale non ha riscontrato i presupposti sanitari della prestazione chiesta in via principale [pensione di inabilità];
6 - il CTU ha ancorato l'insorgenza dei requisiti dell'assegno ordinario di invalidità a partire da una data successiva alla visita medico-legale dell' e al CP_1 ricorso per ATP, sebbene anteriore all'introduzione dell'odierno giudizio di merito;
- il ricorrente ha infondatamente richiesto l'accertamento dei requisiti reddituali per ottenere il pagamento delle prestazioni azionate sebbene l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. sia perimetrato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP. In forza di quanto evidenziato, appare equo operare una compensazione degli esborsi di causa pari a due terzi. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, antistatari. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c., di talché, per le rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci. Applicando tali regole al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione pari a due terzi sopra indicata, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 1300.
6. Le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , stante la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. CP_1 cpc e prodotta sub doc. 16).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il sig.
[...]
a far data dal mese di aprile 2024, si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 richieste per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984; b) respinge per il resto il ricorso;
c) compensa per due terzi le spese di lite;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese di lite alla ricorrente, frazione che liquida nella somma complessiva di € 1300 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Caltanissetta, 12/07/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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