Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 18/07/2025, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03605/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3605 del 2024, proposto da AR IA SO, rappresentata e difesa dagli avvocati Zina Scotti e Patrizia Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio - non costituito in giudizio;
nei confronti
PO MA - non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“a) Dell’ordinanza di demolizione n. 3 adottata il 15.04.2024, dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio con cui veniva Ordinato alla ricorrente (in elenco insieme ad altri proprietari dell’immobile) la demolizione delle opere abusive immobile viale dei Pini 14, notificata il 06.05.2024.
b) Di tutti gli atti connessi e anteriori, compresa la relazione tecnica redatta dal Settore Gestione del Territorio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio prot. n. 319 del 8.01.2024, a seguito dell’eseguito sopralluogo sull’immobile di viale dei Pini 14 sebbene non conosciuta al pari di tutti gli altri atti connessi e/o prodromici.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1614 del 5 settembre 2024, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che:
- nella specie è stata contestata alla ricorrente la realizzazione – presso un fabbricato condominiale di quattro piani fuori terra sito in San Sebastiano al Vesuvio al Viale dei Pini n. 14, in difformità/variazione essenziale alla licenza edilizia in sopraelevazione n. 132 del 31 agosto 1968 e in zona soggetta a vincoli di tipo paesaggistico ed ambientale – di una serie di interventi incidenti sulla complessiva consistenza planivolumetrica dell’edificio. Di qui l’irrogazione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, della sanzione demolitoria finalizzata alla rimozione delle opere abusive, resa con ordinanza del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 3 del 15 aprile 2024, con la quale la ricorrente è stata chiamata in causa, insieme agli altri condomini, in qualità di proprietaria “in relazione alle unità immobiliari di rispettiva proprietà” ;
- la ricorrente impugna la suddetta ordinanza deducendo una serie di vizi attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nonché estendendo l’impugnativa alla relazione tecnica prot. n. 319 dell’8 gennaio 2024 ivi richiamata;
CONSIDERATO che il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
RILEVATO, in punto di fatto, che:
- il costrutto motivazionale dell’ordinanza comunale n. 3/2024 poggia sull’assunto che l’intero fabbricato sarebbe stato realizzato in difformità rispetto al progetto assentito con la licenza edilizia n. 132/1968, la quale, superando l’originaria licenza edilizia n. 32 del 23 novembre 1964, avrebbe contemplato la realizzazione di tre abitazioni, un locale cantinato e un locale posteggio/garage, per un totale di cinque unità immobiliari;
- le riscontrate difformità sarebbero consistite: i) nella realizzazione di ulteriori quattro unità immobiliari – oltre il piano attico di cui al terzo piano costruito successivamente ed oggetto di domanda di condono edilizio ancora in itinere – accompagnata dal cambio di destinazione d’uso di parte della precedente unità immobiliare adibita a garage, trasformata in abitazione; ii) nel maggiore ingombro della pianta del fabbricato pari a circa 6 cm. e nella minore altezza dello stesso di 25 cm. (10,25 m. a fronte dei 10,50 m. di progetto), calcolando l’elevazione dell’immobile dall’estradosso del piano seminterrato fino all’estradosso del solaio del primo piano; iii) nella chiusura di alcuni balconi al primo e al secondo piano e nella creazione di due verande rispettivamente al piano terra (o rialzato) e al secondo piano;
- tutti i suddetti interventi ricevevano, nella parte motiva dell’ordinanza, la seguente valutazione di illiceità: “Pertanto dalla comparazione dell’attuale stato dei luoghi con quanto riportato nell’elaborato grafico allegato alla predetta Licenza per sopraelevazione n° 132/1968 sono emerse differenze in termini di sagoma, prospetti, consistenza superficiale e volumetrica nonché un differente numero di unità immobiliari e mutamento di destinazioni d’uso di parte del garage ad abitazione. Dette difformità, da considerarsi variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. hanno generato un organismo edilizio diverso da quello assentito con la predetta Licenza Edilizia, e pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. n° 31 comma 1 del medesimo D.P.R.” ;
RILEVATO, in via preliminare, che:
- il Collegio deve circoscrivere l’ambito dell’odierna cognizione al provvedimento effettivamente lesivo per la posizione della ricorrente, ossia all’ordinanza comunale n. 3/2024, tralasciando di pronunciare sul merito della relazione tecnica prot. n. 319 dell’8 gennaio 2024: infatti, la sua impugnativa si presenta inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di mero atto endoprocedimentale non lesivo destinato ad essere recepito nel provvedimento demolitorio finale;
- pertanto, il Collegio si occuperà nel prosieguo solo dello scrutinio della succitata ordinanza;
CONSIDERATO, quanto all’ordinanza comunale n. 3/2024, che:
- si palesa fondata la censura di carenza istruttoria e motivazionale articolata nel primo motivo di gravame, con cui la ricorrente stigmatizza l’indeterminatezza dell’oggetto dell’ordine di demolizione, che non consentirebbe di distinguere le specifiche unità immobiliari interessate dalle pretese difformità dal titolo edilizio e, pertanto, di cogliere le posizioni abusive individuali, non evincendosi dal contenuto dell’ordinanza quali parti dell’edificio risulterebbero assentite e quali parti risulterebbero invece difformi, tenuto conto che “la realizzazione del fabbricato si avvale di ben due licenze edilizie e precisamente la n. 32 del 1964 e la n. 132 del 1968 in sopraelevazione”, di cui la prima “inverosimilmente ritenuta superata”;
- infatti, è dirimente osservare che nel testo dell’ordinanza non si rinviene alcuna indicazione idonea a mettere in grado i condomini destinatari del provvedimento di comprendere quali, tra le diverse unità immobiliari facenti parte del fabbricato, siano effettivamente difformi dal titolo edilizio e quali siano i rispettivi addebiti di responsabilità, con conseguenti indeterminatezza ed impraticabilità dell’irrogata sanzione demolitoria, anche alla luce del dato che il terzo piano dell’edificio, allo stato, non potrebbe subire alcuna compromissione strutturale stante la pendenza dell’istanza di condono (cfr. in termini, per un caso analogo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016 n. 2963);
- analogamente, l’ordinanza si profila generica ed approssimativa nel rilevare, semplicemente e senza addurre concreti elementi di fatto, che la licenza edilizia n. 132/1968 avrebbe superato per successione temporale l’originaria licenza n. 32/1964, tanto più che la seconda licenza del 1968 sembra atteggiarsi a titolo edilizio integrativo della prima licenza del 1964, essendo stata rilasciata in vista della “costruzione di n. 2 appartamenti in sopraelevazione” al fabbricato in parola, appunto dato per già esistente;
RITENUTO, in conclusione, che:
- deriva da quanto esposto che l’ordinanza comunale n. 3 del 15 aprile 2024 va dichiarata illegittima per eccesso di potere da difetto di istruttoria e di motivazione, con la conseguenza che merita di essere rimossa dal mondo giuridico, restando assorbite le rimanenti censure meno invasive qui non esaminate;
- il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra precisati, mediante l’annullamento della succitata ordinanza, mentre le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 3 del 15 aprile 2024 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio.
Condanna il Comune di San Sebastiano al Vesuvio al pagamento di complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AR Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo AR Liguori |
IL SEGRETARIO