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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 27/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c. E 473 bis 47 c.p.c., per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] , residente in [...]C.F._1
Olbia, Via Latina nr. 8, rappresentato e difeso dall' Avv. Maddalena Di Paola
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via CodiceFiscale_2
Galvani nr. 50;
pagina 1 di 8 ricorrente contro
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Sanna
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via San C.F._4
Simplicio nr. 11;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ecc.mo Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25.10.2014 in Olbia come risulta dall'atto n. 73 parte I serie anno 2014 alle alle seguenti CONDIZIONI 1) disporre l'affido condiviso del figlio , Persona_1 fissando la residenza preferenziale presso la casa condotta in locazione dalla madre, in Olbia via
Confalonieri n.23; 2) il minore trascorrerà con il padre i fine settimana alternati ( dal sabato alle 15 fino alla domenica alle ore 20) e due giorni infrasettimanali, il martedì e il venerdì dalle ore 14 alle ore 20.00. in ogni caso il signor potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con le Pt_1 esigenze scolastiche. Il signor potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non Pt_1 consecutivi, durante le vacanze estive comunicando la data alla madre almeno 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno. In caso di viaggi il coniuge porterà con sè i minori e comunicherà all'altro pagina 2 di 8 località e struttura ove pernotteranno, nonché il recapito telefonico ove il figlio potrà sempre essere contattato. Il signor potrà tenere con sé il minore per 7 giorni consecutivi durante il periodo Pt_1 natalizio, compreso Natale o il Capodanno ad anni alterni, e per 3 giorni durante le vacante pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
3) ciascuno dei genitori parteciperà al mantenimento del figlio minore, in particolare per quanto riguarda il signor , quest'ultimo si Pt_1 obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensilie di € 80,00, importo rivalutato annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico su carta prepagata intestata alla Il padre inoltre corrisponderà il 50 % delle spese CP_1 straordinarie preventivamente concordate con la madre, direttamente al soggetto erogatore del servizio o in mancanza alla madre previa esibizione del documento giustificativo;
4) le parti CP_ convengono che l' versi l'importo dell'assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore direttamente sul c.c. di ciascuno di loro;
5) i coniugi stabiliscono che il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore dovrà essere rilasciato ogni qualvolta il minore debba viaggiare fuori dal territorio dello Stato Italiano;
6) ciascun genitore dovrà mantenere un rapporto educato e rispettoso dell'altro genitore e non dovrà mai danneggiare, denigrare e/o recare altro tipo di pregiudizio all'altra figura genitoriale, soprattutto in presenza del minore”.
Si costituiva la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo
Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto in Olbia tra le parti in data 25 ottobre 2024, atto 73 parte I serie 2014 alle seguenti condizioni: 1) affidare il figlio minore in Per_2 maniera condivisa a entrambi i genitori, fissando la residenza preferenziale presso l'abitazione materna in Olbia, Via Confalonieri n. 23. 2) disporre che il minore trascorra con il padre i fine settimana alternati (dal sabato alle 15 sino alla domenica alle 20) e due giorni infrasettimanali, il martedì e il venerdì dalle 14 alle 20. 3) disporre che il Sig. tenga con sé il figlio per 15 Pt_1 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive comunicando la data alla madre almeno 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno. In caso di viaggi il coniuge che porterà con sé il minore dovrà comunicare all'altro località e struttura ove pernotteranno, nonché il recapito telefonico ove il figlio potrà sempre essere contattato. 4)Autorizzare il sig. a tenere con sé il minore per 7 giorni Pt_1 consecutivi durante il periodo natalizio, compreso Natale o il Capodanno ad anni alterni, e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. In via riconvenzionale 5) Disporre che ciascuno dei genitori contribuisca al mantenimento del figlio
, in particolare, per quanto riguarda il sig. , dovrà Persona_3 Parte_1 versare a titolo di contributo per il mantenimento un assegno mensile pari ad € 400,00, importo pagina 3 di 8 rivalutato annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico su carta prepagata intestata alla sig.ra Sarà inoltre dovuto alla madre il 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute in favore del figlio, debitamente documentate, tra cui libri scolastici e spese mediche;
6) disporre il pagamento di quanto non versato dal Ricorrente a titolo di assegno di mantenimento al figlio dalla data del deposito del ricorso per separazione consensuale dei coniugi all'attualità per un totale di Euro 6.250,00 e quelle maturande, oltre il 50% delle spese straordinarie per tutti i motivi di cui in espositiva;
7) disporre che l'assegno unico venga interamente corrisposto alla madre nella misura del 100%, non avendo il sig. mai provveduto al versamento Pt_1 integrale dell'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie obbligatorie;
8) autorizzare il figlio a svolgere qualunque tipo di lavoro scelto dal minore durante la stagione estiva Persona_1 avendo egli già compiuto 17 anni nel mese di agosto c.a.; 9) disporre che ciascun genitore mantenga un rapporto educato e rispettoso con l'altro genitore senza mai danneggiare, denigrare e/o recare altro tipo di pregiudizio all'altra figura genitoriale, soprattutto in presenza del minore”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, le stesse si presentavano personalmente, ed il Giudice Relatore esperiva il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Dopo ampia discussione sui fatti di causa, le parti si dichiaravano disponibili a definire in via consensuale il presente procedimento e, in via congiunta, chiedevano di omologare le seguenti condizioni: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile ad Olbia, il 25 ottobre 2014; il figlio , nato il [...], resterà affidato, in via Persona_1 condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, in Olbia via Confalonieri nr. 23; il potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, e tenuto conto Pt_1 della volontà e delle esigenze di vita del figlio, ormai prossimo al compimento della maggiore età. Le modalità degli incontri proseguiranno secondo la consuetudine del nucleo familiare, fermo restando che gli incontri padre/figlio presso l'abitazione della resistente potranno avvenire secondo la sua disponibilità e discrezionalità. In caso di impossibilità (o indisponibilità) per la resistente di ospitare il
, quest'ultimo si impegnerà a reperire luogo idoneo presso il quale potrà trascorrere del Pt_1 tempo insieme al figlio. Nei periodi di permanenza presso l'abitazione della resistente, il si Pt_1 impegna a rispettare l'ambiente domestico ordinato e pulito, nel rispetto della resistente, e del figlio;
il si impegna a rilasciare la propria autorizzazione affinché il figlio possa svolgere lavori Pt_1 stagionali, scelti dal figlio, purché con regolare contratto;
il verserà, a titolo di Pt_1 mantenimento in favore del figlio, l'importo mensile complessivamente pari ad € 180,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sull'IBAN già in uso alla resistente, oltre pagina 4 di 8 al 50% delle spese straordinarie necessarie per le esigenze di vita del figlio, come disciplinato dalle
Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017; l'assegno unico (o altri emolumenti di medesima natura) spetterà nella misura del 100% alla resistente e, pertanto, il ricorrente autorizza la ad CP_1 adempiere alle pratiche necessarie per garantire tale condizione;
in quest'ottica conciliativa, parte resistente dichiara di rinunciare a tutte le altre domande formalizzate nella comparsa, si riserva eventuali azioni nelle sedi opportune in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte del , Pt_1 ed altresì con riferimento al recupero di quanto non versato in passato dal a titolo di Pt_1 mantenimento in favore del figlio;
le spese di lite restano compensate tra le parti”.
Visto il raggiunto accordo, le parti chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la decisione, dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, il Collegio prende atto del mutamento della natura del presente procedimento, da giudiziale, a consensuale.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata, e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti, come indicate nel verbale di udienza del 3 dicembre 2025, e riportate in premessa, possono essere integralmente omologate e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse rispondenti all'interesse della prole.
pagina 5 di 8 Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come indicato dalle stesse nelle condizioni del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Olbia il 25.10.2014, da e iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 73, Parte I, Serie;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
conferma le seguenti condizioni:
“- il figlio , nato il [...], resterà affidato, in via condivisa, ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, in Olbia via Confalonieri nr. 23;
- il potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, e tenuto conto della volontà e delle Pt_1 esigenze di vita del figlio, ormai prossimo al compimento della maggiore età. Le modalità degli incontri proseguiranno secondo la consuetudine del nucleo familiare, fermo restando che gli incontri padre/figlio presso l'abitazione della resistente potranno avvenire secondo la sua disponibilità e discrezionalità. In caso di impossibilità (o indisponibilità) per la resistente di ospitare il , Pt_1 quest'ultimo si impegnerà a reperire luogo idoneo presso il quale potrà trascorrere del tempo insieme al figlio. Nei periodi di permanenza presso l'abitazione della resistente, il si impegna a Pt_1
pagina 6 di 8 rispettare l'ambiente domestico ordinato e pulito, nel rispetto della resistente, e del figlio;
- il si impegna a rilasciare la propria autorizzazione affinché il figlio possa svolgere lavori Pt_1 stagionali, scelti dal figlio, purché con regolare contratto;
- il verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio, l'importo mensile Pt_1 complessivamente pari ad € 180,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sull'IBAN già in uso alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le esigenze di vita del figlio, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017;
- l'assegno unico (o altri emolumenti di medesima natura) spetterà nella misura del 100% alla resistente e, pertanto, il ricorrente autorizza la NT ad adempiere alle pratiche necessarie per garantire tale condizione;
- in quest'ottica conciliativa, parte resistente dichiara di rinunciare a tutte le altre domande formalizzate nella comparsa, si riserva eventuali azioni nelle sedi opportune in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte del , ed altresì con riferimento al recupero di quanto non Pt_1 versato in passato dal a titolo di mantenimento in favore del figlio;
Pt_1
- le spese di lite restano compensate tra le parti”;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 7 di 8 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 27/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c. E 473 bis 47 c.p.c., per lo scioglimento del matrimonio”, promosso da:
, nato ad [...] il [...] , residente in [...]C.F._1
Olbia, Via Latina nr. 8, rappresentato e difeso dall' Avv. Maddalena Di Paola
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via CodiceFiscale_2
Galvani nr. 50;
pagina 1 di 8 ricorrente contro
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Sanna
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via San C.F._4
Simplicio nr. 11;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ecc.mo Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25.10.2014 in Olbia come risulta dall'atto n. 73 parte I serie anno 2014 alle alle seguenti CONDIZIONI 1) disporre l'affido condiviso del figlio , Persona_1 fissando la residenza preferenziale presso la casa condotta in locazione dalla madre, in Olbia via
Confalonieri n.23; 2) il minore trascorrerà con il padre i fine settimana alternati ( dal sabato alle 15 fino alla domenica alle ore 20) e due giorni infrasettimanali, il martedì e il venerdì dalle ore 14 alle ore 20.00. in ogni caso il signor potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con le Pt_1 esigenze scolastiche. Il signor potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non Pt_1 consecutivi, durante le vacanze estive comunicando la data alla madre almeno 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno. In caso di viaggi il coniuge porterà con sè i minori e comunicherà all'altro pagina 2 di 8 località e struttura ove pernotteranno, nonché il recapito telefonico ove il figlio potrà sempre essere contattato. Il signor potrà tenere con sé il minore per 7 giorni consecutivi durante il periodo Pt_1 natalizio, compreso Natale o il Capodanno ad anni alterni, e per 3 giorni durante le vacante pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni;
3) ciascuno dei genitori parteciperà al mantenimento del figlio minore, in particolare per quanto riguarda il signor , quest'ultimo si Pt_1 obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensilie di € 80,00, importo rivalutato annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico su carta prepagata intestata alla Il padre inoltre corrisponderà il 50 % delle spese CP_1 straordinarie preventivamente concordate con la madre, direttamente al soggetto erogatore del servizio o in mancanza alla madre previa esibizione del documento giustificativo;
4) le parti CP_ convengono che l' versi l'importo dell'assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore direttamente sul c.c. di ciascuno di loro;
5) i coniugi stabiliscono che il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore dovrà essere rilasciato ogni qualvolta il minore debba viaggiare fuori dal territorio dello Stato Italiano;
6) ciascun genitore dovrà mantenere un rapporto educato e rispettoso dell'altro genitore e non dovrà mai danneggiare, denigrare e/o recare altro tipo di pregiudizio all'altra figura genitoriale, soprattutto in presenza del minore”.
Si costituiva la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo
Tribunale adito dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto in Olbia tra le parti in data 25 ottobre 2024, atto 73 parte I serie 2014 alle seguenti condizioni: 1) affidare il figlio minore in Per_2 maniera condivisa a entrambi i genitori, fissando la residenza preferenziale presso l'abitazione materna in Olbia, Via Confalonieri n. 23. 2) disporre che il minore trascorra con il padre i fine settimana alternati (dal sabato alle 15 sino alla domenica alle 20) e due giorni infrasettimanali, il martedì e il venerdì dalle 14 alle 20. 3) disporre che il Sig. tenga con sé il figlio per 15 Pt_1 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive comunicando la data alla madre almeno 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno. In caso di viaggi il coniuge che porterà con sé il minore dovrà comunicare all'altro località e struttura ove pernotteranno, nonché il recapito telefonico ove il figlio potrà sempre essere contattato. 4)Autorizzare il sig. a tenere con sé il minore per 7 giorni Pt_1 consecutivi durante il periodo natalizio, compreso Natale o il Capodanno ad anni alterni, e per 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. In via riconvenzionale 5) Disporre che ciascuno dei genitori contribuisca al mantenimento del figlio
, in particolare, per quanto riguarda il sig. , dovrà Persona_3 Parte_1 versare a titolo di contributo per il mantenimento un assegno mensile pari ad € 400,00, importo pagina 3 di 8 rivalutato annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da corrispondere entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico su carta prepagata intestata alla sig.ra Sarà inoltre dovuto alla madre il 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute in favore del figlio, debitamente documentate, tra cui libri scolastici e spese mediche;
6) disporre il pagamento di quanto non versato dal Ricorrente a titolo di assegno di mantenimento al figlio dalla data del deposito del ricorso per separazione consensuale dei coniugi all'attualità per un totale di Euro 6.250,00 e quelle maturande, oltre il 50% delle spese straordinarie per tutti i motivi di cui in espositiva;
7) disporre che l'assegno unico venga interamente corrisposto alla madre nella misura del 100%, non avendo il sig. mai provveduto al versamento Pt_1 integrale dell'assegno di mantenimento ed alle spese straordinarie obbligatorie;
8) autorizzare il figlio a svolgere qualunque tipo di lavoro scelto dal minore durante la stagione estiva Persona_1 avendo egli già compiuto 17 anni nel mese di agosto c.a.; 9) disporre che ciascun genitore mantenga un rapporto educato e rispettoso con l'altro genitore senza mai danneggiare, denigrare e/o recare altro tipo di pregiudizio all'altra figura genitoriale, soprattutto in presenza del minore”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, le stesse si presentavano personalmente, ed il Giudice Relatore esperiva il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Dopo ampia discussione sui fatti di causa, le parti si dichiaravano disponibili a definire in via consensuale il presente procedimento e, in via congiunta, chiedevano di omologare le seguenti condizioni: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile ad Olbia, il 25 ottobre 2014; il figlio , nato il [...], resterà affidato, in via Persona_1 condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, in Olbia via Confalonieri nr. 23; il potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, e tenuto conto Pt_1 della volontà e delle esigenze di vita del figlio, ormai prossimo al compimento della maggiore età. Le modalità degli incontri proseguiranno secondo la consuetudine del nucleo familiare, fermo restando che gli incontri padre/figlio presso l'abitazione della resistente potranno avvenire secondo la sua disponibilità e discrezionalità. In caso di impossibilità (o indisponibilità) per la resistente di ospitare il
, quest'ultimo si impegnerà a reperire luogo idoneo presso il quale potrà trascorrere del Pt_1 tempo insieme al figlio. Nei periodi di permanenza presso l'abitazione della resistente, il si Pt_1 impegna a rispettare l'ambiente domestico ordinato e pulito, nel rispetto della resistente, e del figlio;
il si impegna a rilasciare la propria autorizzazione affinché il figlio possa svolgere lavori Pt_1 stagionali, scelti dal figlio, purché con regolare contratto;
il verserà, a titolo di Pt_1 mantenimento in favore del figlio, l'importo mensile complessivamente pari ad € 180,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sull'IBAN già in uso alla resistente, oltre pagina 4 di 8 al 50% delle spese straordinarie necessarie per le esigenze di vita del figlio, come disciplinato dalle
Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017; l'assegno unico (o altri emolumenti di medesima natura) spetterà nella misura del 100% alla resistente e, pertanto, il ricorrente autorizza la ad CP_1 adempiere alle pratiche necessarie per garantire tale condizione;
in quest'ottica conciliativa, parte resistente dichiara di rinunciare a tutte le altre domande formalizzate nella comparsa, si riserva eventuali azioni nelle sedi opportune in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte del , Pt_1 ed altresì con riferimento al recupero di quanto non versato in passato dal a titolo di Pt_1 mantenimento in favore del figlio;
le spese di lite restano compensate tra le parti”.
Visto il raggiunto accordo, le parti chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la decisione, dichiarando di rinunciare ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, il Collegio prende atto del mutamento della natura del presente procedimento, da giudiziale, a consensuale.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata, e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b) L.
1.12.70 nr. 898 (e successive modifiche), essendo decorso già il lasso temporale, richiesto dalla legge, dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti, come indicate nel verbale di udienza del 3 dicembre 2025, e riportate in premessa, possono essere integralmente omologate e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse rispondenti all'interesse della prole.
pagina 5 di 8 Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come indicato dalle stesse nelle condizioni del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Olbia il 25.10.2014, da e iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 73, Parte I, Serie;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
conferma le seguenti condizioni:
“- il figlio , nato il [...], resterà affidato, in via condivisa, ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, in Olbia via Confalonieri nr. 23;
- il potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, e tenuto conto della volontà e delle Pt_1 esigenze di vita del figlio, ormai prossimo al compimento della maggiore età. Le modalità degli incontri proseguiranno secondo la consuetudine del nucleo familiare, fermo restando che gli incontri padre/figlio presso l'abitazione della resistente potranno avvenire secondo la sua disponibilità e discrezionalità. In caso di impossibilità (o indisponibilità) per la resistente di ospitare il , Pt_1 quest'ultimo si impegnerà a reperire luogo idoneo presso il quale potrà trascorrere del tempo insieme al figlio. Nei periodi di permanenza presso l'abitazione della resistente, il si impegna a Pt_1
pagina 6 di 8 rispettare l'ambiente domestico ordinato e pulito, nel rispetto della resistente, e del figlio;
- il si impegna a rilasciare la propria autorizzazione affinché il figlio possa svolgere lavori Pt_1 stagionali, scelti dal figlio, purché con regolare contratto;
- il verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio, l'importo mensile Pt_1 complessivamente pari ad € 180,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sull'IBAN già in uso alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le esigenze di vita del figlio, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017;
- l'assegno unico (o altri emolumenti di medesima natura) spetterà nella misura del 100% alla resistente e, pertanto, il ricorrente autorizza la NT ad adempiere alle pratiche necessarie per garantire tale condizione;
- in quest'ottica conciliativa, parte resistente dichiara di rinunciare a tutte le altre domande formalizzate nella comparsa, si riserva eventuali azioni nelle sedi opportune in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte del , ed altresì con riferimento al recupero di quanto non Pt_1 versato in passato dal a titolo di mantenimento in favore del figlio;
Pt_1
- le spese di lite restano compensate tra le parti”;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 7 di 8 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8