Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32015
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Ordinanza 11 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, il 25 novembre 2024. Le parti coinvolte sono l'INPS, ricorrente, e un'intimata, che ha contestato la legittimità di un precetto emesso nei suoi confronti. L'INPS ha richiesto la dichiarazione di nullità del precetto, sostenendo l'insussistenza del credito e l'improcedibilità dell'opposizione a precetto, mentre l'intimata ha eccepito l'inammissibilità delle domande aggiuntive e ha difeso la legittimità della pretesa creditoria.

Il giudice ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo relativo alla sospensione straordinaria dei termini processuali a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La Corte ha argomentato che il Tribunale di Foggia non ha considerato la sospensione dei termini nel calcolo della tempestività dell'appello, il quale, in virtù delle disposizioni normative, risultava effettivamente tempestivo. Pertanto, la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e la causa è stata rinviata al Tribunale di Foggia per un nuovo esame, evidenziando l'importanza della corretta applicazione delle norme processuali in contesti emergenziali.

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Massime1

Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32015
    Data del deposito : 11 dicembre 2024

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