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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8470 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Sole Mossa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/02/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/07/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare in Quartu Sant'Elena, CA, Via Manara, n. 69, piano 3°, rimarrà nella piena disponibilità della Sig.ra la quale vi abiterà con Pt_1 entrambi i figli e con tutto quanto l'arreda.
3. L'affidamento della minore sarà condiviso e, attesa l'età, il padre potrà Per_1 esercitare il suo diritto di visita compatibilmente con le sue esigenze scolastiche - ludico - ricreative e comunque secondo i suoi desideri.
4. Anche le vacanze Natalizie, Pasquali ed estive, compleanni, anniversari, saranno regolati da una sostanziale libertà di scelta secondo le esigenze di padre e figli.
5. Il corrisponderà la somma di € 450,00 a titolo di mantenimento per la CP_1 minore figlia e per , studente universitario, maggiorenne ma non Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficiente, ogni 10 del mese mediante bonifico bancario su conto corrente le cui coordinate bancarie saranno di seguito specificate, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate nel precipuo interesse di entrambi i figli.
6. La corrisponderà al Sig. la somma di € 20.000,00 a tacitazione di Pt_1 CP_1 ogni pretesa sull'immobile, (appartamento ad uso civile abitazione) sito in
Quartu Sant'Elena, Via Manara, n. 69 piano terra, distinto al NCT al foglio 53, particella 4345 (ex 482), sub 5, categoria A/2, classe 3, vani 3, rendita catastale
201,42, e sull'immobile (posto auto di pertinenza del predetto immobile) sito in Quartu Sant'Elena, Via Luciano Manara, n. 67, piano S1, distinto al NCT al foglio 53, particella 4345 (ex 482), sub. 41, cat. C/6, classe 1, mq 27, rendita
47,41, cantina pertinenza del predetto immobile sito in Quartu Sant'Elena (CA)
Via Manara, n. 69, superficie di 7 mq, foglio 53, particella 4345, sub 47, Cat.
C/2, classe 5, rendita catastale euro 33,98, tutti di proprietà esclusiva 1/1 della sig.ra acquistati in regime di separazione dei beni, secondo le seguenti Pt_1
Pag. 2 di 3 modalità: € 5.000,00 alla data della omologa del presente accordo ed i restanti € 15.000,00 in ratei d'importo pari ad € 200,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico bancario e/o postale intestato al CP_1
7. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e di non aver null'altro reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
8. I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8470 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Sole Mossa, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/02/1969, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Statzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/07/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno legalmente separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare in Quartu Sant'Elena, CA, Via Manara, n. 69, piano 3°, rimarrà nella piena disponibilità della Sig.ra la quale vi abiterà con Pt_1 entrambi i figli e con tutto quanto l'arreda.
3. L'affidamento della minore sarà condiviso e, attesa l'età, il padre potrà Per_1 esercitare il suo diritto di visita compatibilmente con le sue esigenze scolastiche - ludico - ricreative e comunque secondo i suoi desideri.
4. Anche le vacanze Natalizie, Pasquali ed estive, compleanni, anniversari, saranno regolati da una sostanziale libertà di scelta secondo le esigenze di padre e figli.
5. Il corrisponderà la somma di € 450,00 a titolo di mantenimento per la CP_1 minore figlia e per , studente universitario, maggiorenne ma non Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficiente, ogni 10 del mese mediante bonifico bancario su conto corrente le cui coordinate bancarie saranno di seguito specificate, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate nel precipuo interesse di entrambi i figli.
6. La corrisponderà al Sig. la somma di € 20.000,00 a tacitazione di Pt_1 CP_1 ogni pretesa sull'immobile, (appartamento ad uso civile abitazione) sito in
Quartu Sant'Elena, Via Manara, n. 69 piano terra, distinto al NCT al foglio 53, particella 4345 (ex 482), sub 5, categoria A/2, classe 3, vani 3, rendita catastale
201,42, e sull'immobile (posto auto di pertinenza del predetto immobile) sito in Quartu Sant'Elena, Via Luciano Manara, n. 67, piano S1, distinto al NCT al foglio 53, particella 4345 (ex 482), sub. 41, cat. C/6, classe 1, mq 27, rendita
47,41, cantina pertinenza del predetto immobile sito in Quartu Sant'Elena (CA)
Via Manara, n. 69, superficie di 7 mq, foglio 53, particella 4345, sub 47, Cat.
C/2, classe 5, rendita catastale euro 33,98, tutti di proprietà esclusiva 1/1 della sig.ra acquistati in regime di separazione dei beni, secondo le seguenti Pt_1
Pag. 2 di 3 modalità: € 5.000,00 alla data della omologa del presente accordo ed i restanti € 15.000,00 in ratei d'importo pari ad € 200,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico bancario e/o postale intestato al CP_1
7. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura economica e di non aver null'altro reciprocamente da pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
8. I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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