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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 946/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 946/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
17/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Gaudio e dall'Avv. Massimiliano Matera, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Andria, Via Trani, n. 3/P, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Caputi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Faccendi, sito in Grosseto, Via Oriana Fallaci, n. 17;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: cessione del credito.
Conclusioni: all'udienza del 17/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2021 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_1
36.600,00.
Parte opponente esponeva in fatto che: in sede Controparte_1 monitoria, assumeva di essere creditrice nei confronti della società della Controparte_2 complessiva somma pari ad € 319.586,49; -in particolare, nell'ambito della stessa procedura l'opposta chiedeva il pagamento da parte della società Parte_1 della somma pari ad € 36.600,00, in forza di un contratto di anticipazione contro cessione del credito stipulato dalla società con Controparte_2 Controparte_1
-la società non ha mai avuto alcun rapporto con la
[...] Parte_1 [...]
bensì aveva stipulato, in data 16.10.2018, un contratto con Controparte_1 per la realizzazione di alcune opere presso il proprio caseificio per un Controparte_2 ammontare complessivo di € 150.000,00, oltre IVA;
-in seguito ad un sopralluogo dell'11.04.2019, veniva stabilita una riduzione dell'importo pattuito, pari ad €
120.000,00, oltre IVA, la quale veniva comunicata in data 12.04.2019 da Controparte_2 all'opponente; -nella stessa data emetteva una nota di credito per € Controparte_2
36.600,00 a copertura totale della fattura del 03.10.2019, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto;
-la fattura in questione era emessa in virtù di lavori futuri;
- in data
25.07.2019 veniva pattuita un'ulteriore riduzione dei lavori per un ammontare complessivo di € 110.000,00; -dunque, la società comunicava Parte_1 tali circostanze alla con pec del 25.03.2021. Controparte_1
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudice del Tribunale di Grosseto adito, reiectis adversis:
1) In via preliminare, autorizzare, l'opponente alla chiamata in causa, e quindi all'integrazione del contraddittorio, della in persona del proprio Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cinigiano (GR) – Località Borgo Santa
Rita, 30 (P.Iva , nonché Voglia il G.I. differire la prima udienza di P.IVA_2 comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Nel merito, per quanto di ragione, accertare l'infondatezza e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni rappresentate nella narrativa del presente atto e, per la qual cosa, revocare il decreto ingiuntivo n. 50/2021 del 26.01.2021, in
- 2 -
considerazione dell'inesistenza del credito asseritamente vantato nei confronti della
Parte_2
3) Nell'eventualità di conferma, totale o parziale (per la quota che consta alla
[...]
del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la terza chiamata in Parte_2 causa, tenuta a manlevare e garantire gli odierni convenuti da Controparte_3 ogni e qualsiasi pronuncia pregiudizievole agli stessi rinveniente dal presente giudizio, il tutto in virtù dell'obbligo restitutorio gravante sulla medesima, considerato tutto quanto argomentato nella narrativa del presente atto;
4) In ogni caso, vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: -in data 25.01.2013 la accendeva Controparte_2 presso la filiale di Follonica di il conto corrente n. Controparte_1
1001034, assistito da apertura di credito;
-in data 22.11.2016 la prima stipulava il contratto di finanziamento n. 161767, per la complessiva somma di € 500.000,00; -per le obbligazioni assunte dalla debitrice prestava garanzia fideiussoria il sig. Parte_3
C
nell'ambito della sua attività di impresa ed a garanzia del
[...] Controparte_2 credito ottenuto dall'opposta concludeva con quest'ultima un contratto di anticipazione contro cessione del credito e cedeva la fattura del 31.12.2018 di € 28.060,00 emessa ad
A.E.G. s.r.l. e la fattura di € 36.600,00 emessa all'opponente alla Controparte_1
-la cessione avveniva pro solvendo ed a garanzia dell'apertura di credito
[...] concessa dalla stessa alla società -la debitrice principale si rendeva Controparte_2 inadempiente, ragion per cui la comunicava la risoluzione dei rapporti con invito al CP_5 pagamento di quanto dovuto.
Per tali motivi parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto, infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti.
IN VIA SUBORDINATA
- 3 -
- Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente alla somma indicata nel decreto ingiuntivo o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
ANCORA IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui l'onorevole Giudicante accolga la domanda di manleva operata dall'opponente, condannare al pagamento della somma;
CP_2
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 23.11.2021 il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo di parte opponente e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 13.07.2022 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 17.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è il rapporto sussistente tra Controparte_1
e la società sorto in virtù di una cessione del credito
[...] Parte_1 intercorsa tra la prima e la società Controparte_2
Quest'ultima, infatti, cedeva, a garanzia delle obbligazioni esistenti nei confronti di
[...] in forza di un contratto di anticipazione, il credito vantato Controparte_1 verso la società odierna opponente, in virtù di un contratto di Parte_1 appalto.
La cessione del credito veniva notificata nei confronti dell'opponente, debitrice ceduta, nel mese di ottobre 2018.
Parte opponente deduce che, successivamente, alla notifica dell'avvenuta cessione del credito a favore dell'opposta da parte di pattuiva con quest'ultima una Controparte_2 serie di riduzioni del prezzo dovuto, in ragione delle quali veniva emessa una nota di
- 4 -
credito, in data 12.04.2019, pari ad € 36.600,00, a totale copertura della fattura azionata in sede monitoria nei confronti della società Parte_1
Per tali ragioni, l'opponente sostiene di non dovere alcunché nei confronti della cessionaria, odierna opposta.
Risulta essenziale, in tale sede, principiare da alcune premesse giuridiche.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss c.c., è una vicenda modificativa soggettiva dei rapporti giuridici dal lato attivo. Il creditore, infatti, può trasferire a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Trattasi, pertanto, di una vicenda traslativa comportante la circolazione di una situazione giuridica soggettiva attiva, ossia un diritto di credito, da un soggetto creditore cedente ad altro soggetto cessionario (“Per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc”, Cass. Civ., n. 9810/2024).
La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che lo stesso si perfeziona con il mero scambio di volontà tra cedente e cessionario, anche in assenza della notifica al debitore ceduto (Tribunale L'Aquila, n. 597/2023).
In tale operazione, quindi, la volontà del debitore ceduto non assume rilevanza, posto che per lo stesso risulta indifferente adempiere nei confronti dell'uno o dell'altro creditore, avendo interesse perlopiù all'effetto liberatorio dal vincolo giuridico, ad eccezione dei casi in cui il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia contra legem.
La posizione del debitore ceduto assume centralità unicamente sul piano dell'efficacia dell'operazione traslativa. L'art. 1264 c.c. stabilisce, infatti, che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. La legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore ceduto consegue, quindi, alla notifica o all'accettazione della cessione (“Quindi, ai fini del perfezionamento della cessione, è sufficiente l'accordo tra il cedente ed il cessionario che determina effetti traslativi immediati della posizione di credito, mentre la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione incidono soltanto al fine di escludere l'efficacia
- 5 -
liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario”, Tribunale Torino, n. 3418/2023).
Questi ultimi sono atti a forma libera, essendo sufficiente l'idoneità degli stessi a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio (“La notificazione al debitore ceduto prevista dall'art. 1264 c.c. può essere fatta in qualsiasi forma, essendo atto non soggetto a particolari discipline o formalità e, come tale, può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, Tribunale Catania, n. 3487/2023).
Per quel che rileva nel caso di specie, inoltre, in tema di cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ma – qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito -, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto;
il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi. Ne consegue che il successivo riconoscimento da parte del cedente della riduzione dell'importo del credito originario non può essere opposta dal debitore al cessionario (Cass. Civ. n. 8373/2009; Corte appello Venezia, n. 430/2022).
Alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, risulta evidente che l'opponente, nella sua veste di debitrice ceduta, non può opporre nei confronti dell'opposta, cessionaria del credito, le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del credito ceduto posteriori alla notizia della cessione comunicata. Dunque, l'avvenuta pattuita riduzione dell'importo del credito originario da parte dell'opponente con la cedente, e la Controparte_2 conseguente emissione della nota di credito, non può essere in alcun modo fatta valere nei confronti di Controparte_1
Ciò in quanto, l'atto estintivo del credito ovvero la nota di credito di pari importo della fattura, per stessa ammissione di parte opponente è del 12.04.2019, ossia quasi un anno dopo il perfezionamento e la notifica del contratto di cessione di credito SBF, avvenuta nel mese di ottobre 2018.
- 6 -
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato nei confronti di limitatamente alla somma di € 36.600,00, in forza Parte_1 del contratto di anticipazione contro cessione del credito sbf con il quale è stata ceduta la fattura del 03.10.2018.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 50/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto il 26.01.2021 nei confronti di limitatamente alla somma di € 36.600,00, già Parte_1 provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, per compensi, oltre I.V.A.
[...]
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 946/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
17/06/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Gaudio e dall'Avv. Massimiliano Matera, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Andria, Via Trani, n. 3/P, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Caputi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Faccendi, sito in Grosseto, Via Oriana Fallaci, n. 17;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: cessione del credito.
Conclusioni: all'udienza del 17/06/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2021 con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_1
36.600,00.
Parte opponente esponeva in fatto che: in sede Controparte_1 monitoria, assumeva di essere creditrice nei confronti della società della Controparte_2 complessiva somma pari ad € 319.586,49; -in particolare, nell'ambito della stessa procedura l'opposta chiedeva il pagamento da parte della società Parte_1 della somma pari ad € 36.600,00, in forza di un contratto di anticipazione contro cessione del credito stipulato dalla società con Controparte_2 Controparte_1
-la società non ha mai avuto alcun rapporto con la
[...] Parte_1 [...]
bensì aveva stipulato, in data 16.10.2018, un contratto con Controparte_1 per la realizzazione di alcune opere presso il proprio caseificio per un Controparte_2 ammontare complessivo di € 150.000,00, oltre IVA;
-in seguito ad un sopralluogo dell'11.04.2019, veniva stabilita una riduzione dell'importo pattuito, pari ad €
120.000,00, oltre IVA, la quale veniva comunicata in data 12.04.2019 da Controparte_2 all'opponente; -nella stessa data emetteva una nota di credito per € Controparte_2
36.600,00 a copertura totale della fattura del 03.10.2019, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto;
-la fattura in questione era emessa in virtù di lavori futuri;
- in data
25.07.2019 veniva pattuita un'ulteriore riduzione dei lavori per un ammontare complessivo di € 110.000,00; -dunque, la società comunicava Parte_1 tali circostanze alla con pec del 25.03.2021. Controparte_1
Per tali ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Giudice del Tribunale di Grosseto adito, reiectis adversis:
1) In via preliminare, autorizzare, l'opponente alla chiamata in causa, e quindi all'integrazione del contraddittorio, della in persona del proprio Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cinigiano (GR) – Località Borgo Santa
Rita, 30 (P.Iva , nonché Voglia il G.I. differire la prima udienza di P.IVA_2 comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Nel merito, per quanto di ragione, accertare l'infondatezza e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni rappresentate nella narrativa del presente atto e, per la qual cosa, revocare il decreto ingiuntivo n. 50/2021 del 26.01.2021, in
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considerazione dell'inesistenza del credito asseritamente vantato nei confronti della
Parte_2
3) Nell'eventualità di conferma, totale o parziale (per la quota che consta alla
[...]
del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la terza chiamata in Parte_2 causa, tenuta a manlevare e garantire gli odierni convenuti da Controparte_3 ogni e qualsiasi pronuncia pregiudizievole agli stessi rinveniente dal presente giudizio, il tutto in virtù dell'obbligo restitutorio gravante sulla medesima, considerato tutto quanto argomentato nella narrativa del presente atto;
4) In ogni caso, vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Controparte_1 fatto e in diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: -in data 25.01.2013 la accendeva Controparte_2 presso la filiale di Follonica di il conto corrente n. Controparte_1
1001034, assistito da apertura di credito;
-in data 22.11.2016 la prima stipulava il contratto di finanziamento n. 161767, per la complessiva somma di € 500.000,00; -per le obbligazioni assunte dalla debitrice prestava garanzia fideiussoria il sig. Parte_3
C
nell'ambito della sua attività di impresa ed a garanzia del
[...] Controparte_2 credito ottenuto dall'opposta concludeva con quest'ultima un contratto di anticipazione contro cessione del credito e cedeva la fattura del 31.12.2018 di € 28.060,00 emessa ad
A.E.G. s.r.l. e la fattura di € 36.600,00 emessa all'opponente alla Controparte_1
-la cessione avveniva pro solvendo ed a garanzia dell'apertura di credito
[...] concessa dalla stessa alla società -la debitrice principale si rendeva Controparte_2 inadempiente, ragion per cui la comunicava la risoluzione dei rapporti con invito al CP_5 pagamento di quanto dovuto.
Per tali motivi parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto, infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti.
IN VIA SUBORDINATA
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- Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente alla somma indicata nel decreto ingiuntivo o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
ANCORA IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi in cui l'onorevole Giudicante accolga la domanda di manleva operata dall'opponente, condannare al pagamento della somma;
CP_2
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 23.11.2021 il giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa di terzo di parte opponente e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 13.07.2022 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 17.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
Orbene, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è il rapporto sussistente tra Controparte_1
e la società sorto in virtù di una cessione del credito
[...] Parte_1 intercorsa tra la prima e la società Controparte_2
Quest'ultima, infatti, cedeva, a garanzia delle obbligazioni esistenti nei confronti di
[...] in forza di un contratto di anticipazione, il credito vantato Controparte_1 verso la società odierna opponente, in virtù di un contratto di Parte_1 appalto.
La cessione del credito veniva notificata nei confronti dell'opponente, debitrice ceduta, nel mese di ottobre 2018.
Parte opponente deduce che, successivamente, alla notifica dell'avvenuta cessione del credito a favore dell'opposta da parte di pattuiva con quest'ultima una Controparte_2 serie di riduzioni del prezzo dovuto, in ragione delle quali veniva emessa una nota di
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credito, in data 12.04.2019, pari ad € 36.600,00, a totale copertura della fattura azionata in sede monitoria nei confronti della società Parte_1
Per tali ragioni, l'opponente sostiene di non dovere alcunché nei confronti della cessionaria, odierna opposta.
Risulta essenziale, in tale sede, principiare da alcune premesse giuridiche.
La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss c.c., è una vicenda modificativa soggettiva dei rapporti giuridici dal lato attivo. Il creditore, infatti, può trasferire a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Trattasi, pertanto, di una vicenda traslativa comportante la circolazione di una situazione giuridica soggettiva attiva, ossia un diritto di credito, da un soggetto creditore cedente ad altro soggetto cessionario (“Per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc”, Cass. Civ., n. 9810/2024).
La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che lo stesso si perfeziona con il mero scambio di volontà tra cedente e cessionario, anche in assenza della notifica al debitore ceduto (Tribunale L'Aquila, n. 597/2023).
In tale operazione, quindi, la volontà del debitore ceduto non assume rilevanza, posto che per lo stesso risulta indifferente adempiere nei confronti dell'uno o dell'altro creditore, avendo interesse perlopiù all'effetto liberatorio dal vincolo giuridico, ad eccezione dei casi in cui il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia contra legem.
La posizione del debitore ceduto assume centralità unicamente sul piano dell'efficacia dell'operazione traslativa. L'art. 1264 c.c. stabilisce, infatti, che la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. La legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore ceduto consegue, quindi, alla notifica o all'accettazione della cessione (“Quindi, ai fini del perfezionamento della cessione, è sufficiente l'accordo tra il cedente ed il cessionario che determina effetti traslativi immediati della posizione di credito, mentre la notifica al debitore ceduto o la sua accettazione incidono soltanto al fine di escludere l'efficacia
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liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario”, Tribunale Torino, n. 3418/2023).
Questi ultimi sono atti a forma libera, essendo sufficiente l'idoneità degli stessi a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio (“La notificazione al debitore ceduto prevista dall'art. 1264 c.c. può essere fatta in qualsiasi forma, essendo atto non soggetto a particolari discipline o formalità e, come tale, può concretarsi in qualsiasi atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, Tribunale Catania, n. 3487/2023).
Per quel che rileva nel caso di specie, inoltre, in tema di cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore ma – qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito -, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto;
il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi. Ne consegue che il successivo riconoscimento da parte del cedente della riduzione dell'importo del credito originario non può essere opposta dal debitore al cessionario (Cass. Civ. n. 8373/2009; Corte appello Venezia, n. 430/2022).
Alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, risulta evidente che l'opponente, nella sua veste di debitrice ceduta, non può opporre nei confronti dell'opposta, cessionaria del credito, le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del credito ceduto posteriori alla notizia della cessione comunicata. Dunque, l'avvenuta pattuita riduzione dell'importo del credito originario da parte dell'opponente con la cedente, e la Controparte_2 conseguente emissione della nota di credito, non può essere in alcun modo fatta valere nei confronti di Controparte_1
Ciò in quanto, l'atto estintivo del credito ovvero la nota di credito di pari importo della fattura, per stessa ammissione di parte opponente è del 12.04.2019, ossia quasi un anno dopo il perfezionamento e la notifica del contratto di cessione di credito SBF, avvenuta nel mese di ottobre 2018.
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In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato nei confronti di limitatamente alla somma di € 36.600,00, in forza Parte_1 del contratto di anticipazione contro cessione del credito sbf con il quale è stata ceduta la fattura del 03.10.2018.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione fino a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 50/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto il 26.01.2021 nei confronti di limitatamente alla somma di € 36.600,00, già Parte_1 provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00, per compensi, oltre I.V.A.
[...]
e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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