Articolo 4 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 3Articolo 5
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21 giugno 1964
Art. 4.
Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento a liberi professionisti di incarichi per studi e progettazioni di cui al nuovo testo dell' articolo 1, n. 3, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici senza il concerto col Ministero del tesoro ed i pareri previsti dall' articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , e dagli articoli 5 , 6 , 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 21 giugno 1964