TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3195/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, sig.ra , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, con sede in Comiso, in via Francesco Crispi n. 40 C.F._1
(P.IVA: ), rappresentata e difesa per mandato in calce P.IVA_1 all'opposizione dall'Avv. Sebastiano Sallemi, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Ragusa, via Roma n. 200
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, P.I. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale a Catania, in Corso Italia n. 104, rappresentata e difesa per procura generale alle liti del 26/10/2016, Notaio dott. da Catania, rep. n. 279178, allegata ex art. 83 Persona_1
c.p.c. in forma telematica al presente fascicolo, dall'Avv. Alessandro
Carbonaro, ed elettivamente domiciliata a Pozzallo (RG), in via Magenta n. 4
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1128/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 20.9.2023, notificato il 22.9.2023, in forza del quale, su istanza della Controparte_1
, era stato intimato alla stessa il pagamento della
[...] complessiva somma di € 34.218,15, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. Chiedeva l'opponente “nel merito accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa. Con riserva di operare ulteriori produzioni documentali e richiedere mezzi di prova anche in relazione alle avverse repliche e difese. Con vittoria delle spese da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la Controparte_1
, la quale chiedeva “nel merito, rigettare l'opposizione
[...]
e le domande proposte dall'attore perché inammissibili, indimostrate ed infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1128/2023 del Tribunale di Ragusa;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali del giudizio di opposizione”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, assolutamente generiche e indeterminate appaiono le contestazioni sollevate dalla parte opponente, la quale ha in primo luogo 4
eccepito la carenza di documentazione tesa a comprovare l'effettiva sussistenza del credito vantato dalla società opposta.
Tale asserzione è con evidenza confutata dalle risultanze documentali in atti, essendo il decreto ingiuntivo opposto fondato sulla domanda di finanziamento pubblico per il credito per la formazione di scorte, recante data 04.01.2012, per l'importo di euro 30.000,00, da rimborsarsi in 24 mesi, recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società opposta, che non ha contestato specificamente la sussistenza del contratto, nè tanto meno la firma ivi apposta.
Nell'ambito del presente giudizio di opposizione, poi, è stato prodotto il modulo di accredito del finanziamento del 04.01.2012 – nello specifico sono state depositate le contabili di accredito della somma oggetto del finanziamento sul conto corrente intestato all'opposta medesima, a mezzo di operazioni di bonifico, in due tranches, per euro 22.132,00, in data 09.08.2012, ed euro 7.328,00, in data 15.01.2013 -, oltre al piano di ammortamento e all'estratto di fido.
Ne consegue che il credito vantato dalla società opposta deve intendersi pienamente provato, a fronte delle contestazioni del tutto generiche e vaghe di controparte, che non ha specificamente contestato alcuno dei documenti prodotti dalla società creditrice.
Altrettanto generiche e inconsistenti devono intendersi le ulteriori contestazioni di parte opponente relative al metodo di calcolo e alla presunta usurarietà degli interessi applicati, per superamento del tasso – soglia, nonchè al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., essendosi la parte interessata limitata a delle disquisizioni meramente teoriche, senza, tuttavia, calarle nel caso concreto.
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell' art. 2697 c.c., [ma lo stesso principio è applicabile agli interessi corrispettivi] si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto 5
ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare
e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cass., S.U.,
18/09/2020 n. 19597).
Contrariamente alla giurisprudenza citata, nel caso di specie la società
[...]
ha solo genericamente lamentato il carattere usurario degli Pt_1 interessi, senza neppure indicare il tasso soglia di riferimento e il tasso d'interesse, corrispettivo e/o moratorio, concretamente pattuito.
Sotto il profilo del contestato tasso di mora applicato, poi, occorre precisare che nella stessa domanda di finanziamento, sottoscritta dal debitore per accedere ed ottenere il finanziamento pubblico de quo (disciplinato ex art. 16 L.R. 6/2009 e dal D.D.G. n. 726 del 28/03/2011), veniva espressamente convenuto che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di tre punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
Nessuna allegazione specifica e circoscritta, riferita al caso concreto, è stata effettuata dalla parte opponente neppure in riferimento all'asserito anatocismo, non avendo la stessa specificato se e in che termini, e relativamente a quale arco temporale, in concreto, sarebbe ravvisabile il contestato anatocismo.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame va rigettata, e il decreto impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Accoglibile, infine, deve intendersi l'istanza di parte opposta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avuto riguardo al tenore delle difese rappresentate dall'opponente in seno ai propri scritti difensivi, come già detto assolutamente generiche e inconsistenti, e aventi un carattere palesemente pretestuoso e dilatorio.
Si reputa congruo quantificarsi in via equitativa la somma dovuta a tale titolo risarcitorio da parte della società in euro 500,00, Parte_1 stante la natura e il valore della presente causa. 6
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, proposta dalla Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1128/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il
19.09.2023, depositato il 20.09.2023, nell'ambito del procedimento n.
2679/2023 R.G., e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, Controparte_1
, da liquidarsi in euro 2.000,00 a titolo di
[...] compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Condanna l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei confronti della parte opposta, da determinarsi in via equitativa in euro
500,00.
Così deciso, in Ragusa il 18 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo