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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19111 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39473/2023, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Monica Femiano e dall'avv.to Stefano Nardone
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in data Parte_1 Parte_2
21 giugno 2008 e che dall'unione sono nati i figli (16 agosto 2010) e (28 gennaio Per_1 Per_2
2014), hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale deducendo, a sostegno della domanda, che l'affetto originario era venuto meno;
chiedevano altresì pronunciarsi, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con sentenza non definitiva n. 6479/2024 pubblicata il 55 aprile 2024, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nell'accordo e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che hanno chiesto confermarsi le condizioni congiunte della separazione che di seguito si trascrivono:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della Legge 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
4. stabilire che i figli minori e saranno in affido condiviso tra i genitori Per_1 Per_2
e con collocamento prevalente presso la madre e nella Parte_1 Parte_2 abitazione acquistata in comproprietà con il marito sita in Via Giorgio Vigolo 40 al quinto piano;
il marito continuerà a vivere nella abitazione di sua esclusiva proprietà;
5. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
6. per quanto concerne tempi e modalità di visita genitoriale paterna, le parti convengono che il Sig. vedrà e terrà con sé i figli liberamente e con seguenti Pt_2 modalità salvo diverso accordo: nel fine settimana a settimane alternate dal sabato sera sino al martedì mattina con riaccompagno a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale (il lunedì) dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno la mattina a scuola;
festività natalizie alternando negli anni il 24 ed il 25 ed i periodi dalla fine della scuola (22 o 23 dicembre) al 27 dicembre, dal 28 dicembre al 2 gennaio, dal 3 gennaio al rientro scolastico;
da concordare/comunicare entro il 31 marzo per metà delle vacanze scolastiche estive alternando ogni 15 giorni per i mesi di luglio e agosto, alternando negli anni i periodi dalla fine della scuola al 30 giugno e dal 1 settembre al rientro scolastico;
alternando negli anni i periodi di Pasqua e Pasquetta, alternando negli anni ogni altra festività (ad oggi Festa della liberazione del 25 aprile, Festa del lavoro 1 maggio, Festa della Repubblica 2 giugno, Ognissanti 1 novembre, Immacolata 8 dicembre, Santo Patrono di Roma 29 giugno); il giorno del compleanno del padre con pari diritto per la madre, il compleanno dei figli verrà trascorso possibilmente insieme altrimenti alternato negli anni tra i genitori ed in pari diritto;
7. nel caso venga meno la condivisione e l'accordo sugli aspetti educativi e di svago, i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
8. il padre corrisponderà alla madre l'importo di euro Parte_2 Parte_1
300,00 mensili per ciascun figlio quale contributo per il mantenimento dei medesimi, che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla entro Parte_1 il 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale;
9. l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, istituito con Legge Delega 46/2021, di comune accordo tra i ricorrenti, sarà corrisposto interamente alla Sig.ra Parte_1
10. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre, secondo le modalità del Protocollo del Tribunale di Roma anno 2014”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 21 giugno 2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, può disporsi in conformità.
Spese compensate vista la domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 21 giugno
2008 tra nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Parte_2
l'1 dicembre 1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00884, Parte 2, Serie A01, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39473/2023, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv.to Monica Femiano e dall'avv.to Stefano Nardone
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e premesso di aver contratto matrimonio in Roma in data Parte_1 Parte_2
21 giugno 2008 e che dall'unione sono nati i figli (16 agosto 2010) e (28 gennaio Per_1 Per_2
2014), hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la loro separazione personale deducendo, a sostegno della domanda, che l'affetto originario era venuto meno;
chiedevano altresì pronunciarsi, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con sentenza non definitiva n. 6479/2024 pubblicata il 55 aprile 2024, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nell'accordo e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che hanno chiesto confermarsi le condizioni congiunte della separazione che di seguito si trascrivono:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della Legge 898/70, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
4. stabilire che i figli minori e saranno in affido condiviso tra i genitori Per_1 Per_2
e con collocamento prevalente presso la madre e nella Parte_1 Parte_2 abitazione acquistata in comproprietà con il marito sita in Via Giorgio Vigolo 40 al quinto piano;
il marito continuerà a vivere nella abitazione di sua esclusiva proprietà;
5. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
6. per quanto concerne tempi e modalità di visita genitoriale paterna, le parti convengono che il Sig. vedrà e terrà con sé i figli liberamente e con seguenti Pt_2 modalità salvo diverso accordo: nel fine settimana a settimane alternate dal sabato sera sino al martedì mattina con riaccompagno a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale (il lunedì) dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno la mattina a scuola;
festività natalizie alternando negli anni il 24 ed il 25 ed i periodi dalla fine della scuola (22 o 23 dicembre) al 27 dicembre, dal 28 dicembre al 2 gennaio, dal 3 gennaio al rientro scolastico;
da concordare/comunicare entro il 31 marzo per metà delle vacanze scolastiche estive alternando ogni 15 giorni per i mesi di luglio e agosto, alternando negli anni i periodi dalla fine della scuola al 30 giugno e dal 1 settembre al rientro scolastico;
alternando negli anni i periodi di Pasqua e Pasquetta, alternando negli anni ogni altra festività (ad oggi Festa della liberazione del 25 aprile, Festa del lavoro 1 maggio, Festa della Repubblica 2 giugno, Ognissanti 1 novembre, Immacolata 8 dicembre, Santo Patrono di Roma 29 giugno); il giorno del compleanno del padre con pari diritto per la madre, il compleanno dei figli verrà trascorso possibilmente insieme altrimenti alternato negli anni tra i genitori ed in pari diritto;
7. nel caso venga meno la condivisione e l'accordo sugli aspetti educativi e di svago, i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
8. il padre corrisponderà alla madre l'importo di euro Parte_2 Parte_1
300,00 mensili per ciascun figlio quale contributo per il mantenimento dei medesimi, che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla entro Parte_1 il 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale;
9. l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, istituito con Legge Delega 46/2021, di comune accordo tra i ricorrenti, sarà corrisposto interamente alla Sig.ra Parte_1
10. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre, secondo le modalità del Protocollo del Tribunale di Roma anno 2014”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 21 giugno 2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, può disporsi in conformità.
Spese compensate vista la domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 21 giugno
2008 tra nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Parte_2
l'1 dicembre 1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00884, Parte 2, Serie A01, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi