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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 16.04.24 la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3160.2023 R.G..
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Villani, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.23 l'istante,ha convenuto in giudizio l' per CP_1 ottenere l'annullamento della nota n. 68983572469-5 del 24.10.2022, recapitata il 11.11.2022, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2008 al 31.12.2008 per l'importo complessivo di € 6.320,29, sul presupposto "dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli". Ha eccepito la violazione del giudicato, la prescrizione dei crediti, l' illegittimità delle note impugnate per genericità e contestazione dei pagamenti. Si è costituito l' ed ha rilevato di aver provveduto all'abbandono del credito, CP_1 come da allegata relazione amministrativa e provvedimento di abbandono. Parte ricorrente all'odierna udienza, preso atto dell'annullamento dell'indebito, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione del fatto che l'annullamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo tenuto conto della CP_1 limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 800,00. CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 16.04.24
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 16.04.24 la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3160.2023 R.G..
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Villani, come Parte_1 in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.23 l'istante,ha convenuto in giudizio l' per CP_1 ottenere l'annullamento della nota n. 68983572469-5 del 24.10.2022, recapitata il 11.11.2022, avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dall'1.01.2008 al 31.12.2008 per l'importo complessivo di € 6.320,29, sul presupposto "dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli". Ha eccepito la violazione del giudicato, la prescrizione dei crediti, l' illegittimità delle note impugnate per genericità e contestazione dei pagamenti. Si è costituito l' ed ha rilevato di aver provveduto all'abbandono del credito, CP_1 come da allegata relazione amministrativa e provvedimento di abbandono. Parte ricorrente all'odierna udienza, preso atto dell'annullamento dell'indebito, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. Le spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione del fatto che l'annullamento è intervenuto dopo il deposito del ricorso, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , liquidate come da dispositivo tenuto conto della CP_1 limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 800,00. CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 16.04.24
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè