Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito dell'udienza del 13.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1163 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Francesco Mazzotta Parte_1
appellante
E
, in persona del pro tempore, con l'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 11.11.21 esponeva: a) di aver presentato domanda di Parte_1 inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 per l'Ambito Territoriale di Cosenza;
b) che nella domanda aveva indicato, ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, l'avvenuto svolgimento del servizio militare quale volontario in ferma breve dal 27.8.03 al 26.8.06; c) che l'amministrazione scolastica, in sede di formazione della graduatoria definitiva, aveva riconosciuto per il servizio militare svolto il punteggio di 1,80 (0,60 x 3 anni presso il ). Controparte_3
2) Denunciava la illegittimità di tale punteggio che l'amministrazione scolastica aveva attribuito sulla base del Decreto Ministeriale 50/2021 e dell'art. 15, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale n.
60/2020, a loro volta illegittimi nella parte in cui si prevedeva che il servizio militare di leva e i servizi
Richiamava inoltre l'art. 2050 del D. Lgs. n° 662010, sostenendo l'obbligo per l'amministrazione scolastica di una valutazione piena ed effettiva del servizio militare prestato dall'interessato, anche se ciò sia avvenuto prima dell'instaurazione di un qualsivoglia rapporto con l'istituzione scolastica in generale, a condizione che esso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini della nomina in ambito scolastico. Ciò comportava che i tre anni di servizio militare svolto dovevano essere valutati come prestati in costanza di nomina con assegnazione di punti 6 per ciascuno dei tre anni, dunque con un punteggio complessivo di 18, a fronte di punti 1,80 riconosciuti dal . Controparte_1
3) Concludeva affinché, previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e dell'O.M. n. 60/2020, venisse dichiarato il suo diritto, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, al maggior punteggio spettantegli per il servizio militare prestato per il periodo dal 27.08.2003 al 26.08.2006, con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato ed alla conseguente correzione della graduatoria, nonché ogni altro provvedimento idoneo a tutelare i diritti del ricorrente.
4) Nella resistenza del , con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza Controparte_1 ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“…. L'assunto non può essere condiviso. Premesso che il precedente di legittimità richiamato afferisce ad una ipotesi nella quale l'art. 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994 (e quindi, la valutabilità del servizio di leva solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro) era stato ritenuto riferibile solo alle procedure concorsuali e non anche ai casi di inserimento delle graduatorie ad esaurimento, e che i precedenti di merito citati riguardano vicende nelle quali il servizio di leva svolto non in costanza di nomina non era stato tout court valutato dall'Amministrazione – e dunque a fattispecie del tutto diverse da quella che qui ci occupa, nella quale detto servizio è stato, comunque, valutato seppure in misura (ritenuta) non corretta dal ricorrente – si osserva che, nella specie, non pare ravvisarsi il lamentato contrasto del D.M. n. 50/2021 con la normativa primaria invocata. Ed invero, anche a voler ritenere applicabile estensivamente alla odierna fattispecie l'art. 485 D. Lgs. citato (che, propriamente, riguarda il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente immesso in ruolo) va, anzitutto, rilevato che il servizio militare svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto di impiego, lungi dal non essere stato valutato, ha dato luogo all'attribuzione del punteggio complessivo di punti n. 1,80 (0,60 per ciascuno dei tre anni di servizio svolto) essendo stato considerato quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La disposizione che, invece, considera il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego come servizio effettivo reso nella medesima qualifica (con l'attribuzione, dunque, di un maggiore punteggio) appare, ad avviso del giudice, connotata da razionalità avendo quale ratio quella tutelare la posizione di quegli aspiranti che, già contrattualizzati con l'amministrazione scolastica in uno dei profili del personale ATA, verrebbero penalizzati per il fatto di dover lasciare l'impiego e dover svolgere il servizio militare di leva.
Si tratta, dunque, di situazioni differenti, l'una riguardante il caso del personale già immesso in ruolo (e per il quale si pone l'esigenza di tutela prima menzionata) e l'altra riguardante il caso del soggetto che con l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA aspira alle convocazioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato (e per il quale il riconoscimento del servizio militare prestato avviene con l'attribuzione di un punteggio in misura inferiore essendo valutato come reso alle dipendenze delle amministrazioni statali). L'operato dell'Amministrazione convenuta non è, pertanto, censurabile. A tanto consegue il rigetto del ricorso…..”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello evidenziando che se, per come Parte_1 affermato dal tribunale, appare corretto attribuire un vantaggio compensativo a colui che abbia svolto il servizio militare in costanza di nomina, considerando pregiudizievole l'assenza dal lavoro nella prospettiva di una sua progressione di carriera, appare altrettanto ragionevole e doveroso approntare una tutela rafforzata anche per colui che abbia prestato il servizio militare non in costanza di nomina, in quanto non è meno meritevole di attenzione il soggetto che abbia dovuto rinunciare alla ricerca di un lavoro durante il periodo del servizio militare. Anche in tale ultima circostanza, infatti, appare equo riconoscere l'attribuzione di un punteggio maggiore come vantaggio compensativo per il soggetto che, solo successivamente all'espletamento del servizio militare, abbia chiesto l'inserimento nelle graduatorie scolastiche. Ad avviso dell'appellante, siffatta interpretazione appare, d'altronde, l'unica in grado di evitare applicazioni distorte dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale, tanto sia in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. - si finirebbe, infatti, per trattare in maniera ingiustificatamente differente due situazioni fattuali identiche - sia e soprattutto in relazione al principio sancito dall'art. 52 co. 2 Cost., per il quale L'ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE NON DEVE PREGIUDICARE LA POSIZIONE DI LAVORO DEL
, ciò che comporta, dunque, la necessità di tutelare la prestazione del servizio militare CP_4
IN SÉ E PER SÉ CONSIDERATA, indipendentemente dal fatto che sia avvenuta, o meno, in costanza di nomina. Le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 50/2021, dunque, in punto di valutazione del punteggio da assegnare al candidato che abbia prestato servizio militare non in costanza di nomina (cui si assegnano 0.6 anziché 6 punti per ciascun anno), risultano del tutto illegittime in quanto contrastanti con gli artt. 3 e 52 della Costituzione, nonché con tutte le altre disposizioni di legge ordinaria che equiparano il servizio militare al servizio scolastico, anche se prestato prima della nomina o dell'accesso all'Amministrazione. L'appellante ha quindi riproposto le argomentazioni di cui alla domanda giudiziale, ivi compresi i profili di illegittimità della normativa secondaria adottata dall'amministrazione scolastica per l'assegnazione del punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di nomina nella redazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024.
6) Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
7) All'udienza di discussione del 13.3.25 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa
è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) L'appello è infondato.
9) Con riferimento a fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio (riconoscimento del servizio militare in sede di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata), la Corte di Cassazione, con pronuncia n° 22429/24 alle cui motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha definitivamente chiarito che: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”. 10) A ciò si aggiunga che dalle stesse allegazioni del ricorrente emerge che il suo periodo di servizio militare non è stato svolto come leva obbligatoria, ma quale volontario in ferma breve triennale, sicché anche sotto tale profilo la sua domanda risulta infondata, non risultando conferente il richiamo all'art. 52, comma 2, Costituzione e all'art. 2050 D. Lgs. n° 66/2010, il cui comma 2 fa riferimento ai periodi di tempo trascorsi come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
11) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia dichiarato dallo stesso appellante, seguono la soccombenza, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n° 852/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale