Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 581/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 581/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CATANIA SIMONA, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via
Bezzecca n. 1;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TOMASINO GIORGIO, con domicilio presso il suo studio sito in Trezzano Sul Naviglio
(MI), Viale Leonardo da Vinci n. 97;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TT TI (MI), in data
08/09/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TT TI alla Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 2007; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La CASA CONIUGALE in TT TI (MI), via Nidasio n. 12, verrà assegnata alla ORa che continuerà ad abitarla con le figlie ed Il OR Parte_1 Per_1 Per_2
lascerà la casa coniugale all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, e il CP_1
box entro un mese da tale data.
pag. 1 di 6
3) Le SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE relative alla casa coniugale saranno interamente a carico della ORa a partire dal mese successivo a quello Parte_1
del rilascio della stessa da parte del OR , così come le UTENZE ad essa CP_1
relative, che verranno volturate a suo nome.
4) Le SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE e il relativi alla casa CP_2
coniugale saranno a carico dei ORi e nella misura del 50% Parte_1 CP_1
ciascuno a partire da quelle approvate o scadute dal mese successivo a quello del rilascio della stessa da parte del OR . La ORa trasmetterà al OR CP_1 Parte_1
eventuali delibere approvative di spese straordinarie con relativo piano di CP_1
riparto, entro i sette giorni successivi a quello in cui la stessa li avrà ricevuti dall'amministratore del condominio. Il OR corrisponderà alla ORa CP_1
la sua quota di competenza, bonificandole il relativo importo entro il giorno Parte_1
11 del mese successivo a quello in cui ne avrà ricevuto la richiesta.
5) saranno AFFIDATE IN MODO CONDIVISO ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
e le decisioni di maggiore interesse per la loro istruzione, la loro educazione e la loro salute, saranno prese di comune accordo tra essi, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
6) Il padre contribuirà al MANTENIMENTO ORDINARIO delle figlie, versando ogni mese alla ORa – in via anticipata, entro il giorno 11, e a mezzo bonifico Parte_1
sul conto corrente IBAN [...] presso FinecoBank – euro
250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna figlia, e quindi complessivamente EURO
500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione annuale Istat, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e Nei mesi in cui il padre non avrà Per_1 Per_2
accompagnato alla stazione ferroviaria di Abbiategrasso affinché la ragazza Per_1
possa ivi prendere il treno per recarsi a scuola, il contributo paterno al mantenimento sarà aumentato dell'importo di EURO 50,00, o del minor importo calcolato nella misura di EURO 2,50 per ogni giorno in cui arà stata accompagnata dalla madre. Per_1
pag. 2 di 6 7) L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE INPS, ad oggi pari a EURO 390,80, spetterà interamente alla ORa il OR vi rinuncia anche per sostenere Parte_1 CP_1
le spese extra-assegno di trasporto scolastico delle figlie.
8) Il padre contribuirà al MANTENIMENTO STRAORDINARIO delle figlie, versando ogni mese alla ORa il 50% di quanto dalla stessa sostenuto nel mese Parte_1
precedente per le ragazze, secondo la regolamentazione che segue.
8.A) Spese che NON richiedono il preventivo accordo:
• spese mediche: ticket per esami, terapie e visite specialistiche presso strutture pubbliche, prescritti dal pediatra o dal medico di base;
spese farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritte dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
occhiali e lenti prescritti dal medico, rimborsabili nel limite del preventivo più basso ottenuto dai genitori.
• spese di istruzione: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche, fino al primo anno fuori corso compreso;
libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dall'istituto scolastico.
• altre spese: pre-scuola e dopo scuola, se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
centri estivi, se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto, se il mezzo è stato acquistato previo accordo tra i genitori;
patente, con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta.
8.B) Spese che richiedono il preventivo accordo:
• spese mediche: esami, terapie e visite specialistiche, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
occhiali e lenti non prescritti dal medico.
• spese di istruzione: tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università private;
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da università pubbliche a partire dal secondo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
corsi di recupero e ripetizioni private;
gite e uscite scolastiche con pernottamento;
alloggio e utenze presso la sede universitaria.
pag. 3 di 6 • altre spese: corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica e di teatro), attività sportive, ricreative e ludiche, e relativi attrezzature e abbigliamento;
baby sitter in caso di malattia del minore, se necessitata da esigenze lavorative dei genitori;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
soggiorni estivi, di studio, sportivi, e stage sportivi;
acquisto automobile o moto;
cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare, che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa che richiede il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche tramite mail, WhatsApp, o simili);
l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa s'intenderà approvata. Nel caso di tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intenderà comunque dar corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso;
in questo caso la scelta dovrà essere demandata al Giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore il relativo giustificativo, e il pagamento dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione del giustificativo sia avvenuta entro il giorno 20 del mese precedente.
Per quanto non espressamente regolato, le parti rinviano comunque al Protocollo tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine Avvocati del 9 novembre 2016.
9) IL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE alle figlie sarà così regolamentato:
• il padre trascorrerà con le figlie il pomeriggio del mercoledì dalle ore 19.00, e le riaccompagnerà a casa entro le ore 22.30, compatibilmente con le esigenze e gli impegni, anche sportivi, delle stesse;
• il padre terrà con sé le figlie, a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 22.30, compatibilmente con le esigenze e gli impegni, anche sportivi, delle stesse;
• salvo diversi accordi, il padre terrà con sé le figlie durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi nei mesi estivi, da concordare con la madre entro la metà di giugno di ogni anno e sentite le figlie;
pag. 4 di 6 • trascorreranno il 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, Per_1 Per_2
ad anni alterni;
• trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta Per_1 Per_2
con la madre, ad anni alterni.
10) Gli accordi patrimoniali di separazione sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e i ORi e danno Parte_1 CP_1
atto di aver definito, con le pattuizioni di cui al presente atto, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.2.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
pag. 5 di 6 Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 08/09/2007, in TT TI Controparte_1
(MI), in data 08/09/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di TT TI alla Parte II, Serie A, n. 11, dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6