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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/01/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 1046/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1046/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZAMPIERI NICOLA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Schio ricorrente contro
C/O Controparte_1
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA Rappresentata e difesa nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliato presso l'
[...]
Controparte_2 resistente
conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 30/01/2024. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- La ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale docente precaria in forza di diversi contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici a.s. 2017/18 e 2018/19, senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili, e dal 01/03/2018 € 174,50), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/03/2001, che il corrisponde esclusivamente ai docenti di ruolo CP_3
e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di pagina 1 di 4 durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio prestati in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto al pagamento della CP_1 somma complessiva di euro 1.932,54, ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal che porta ad escludere la spettanza della CP_3 retribuzione professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1), e “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi” (comma 4);
- il convenuto eccepisce preliminarmente la prescrizione per i CP_1 crediti maturati prima del 4/10/2018, essendo stato notificato il ricorso (unico evento interruttivo del decorso del termine) in data 4/10/2023. Quanto al merito della pretesa, l'Amministrazione convenuta non contesta quanto rappresentato in fatto dalla ricorrente ed i relativi conteggi, in ordine ai quali deduce unicamente che le somme determinate in ricorso sono da considerarsi, comunque, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege, sostenendo tuttavia la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per pagina 2 di 4 l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.
- In sede di discussione, parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di prescrizione, ha ridotto la domanda chiedendo la condanna del CP_1 al pagamento delle retribuzioni dovute a far data dal 4/10/2018, quantificandole in euro 1443,36 oltre interessi.
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e la domanda della ricorrente, come ridotta in sede di discussione, deve essere accolta. Sulla questione si è espressa la Suprema Corte con consolidato orientamento, con Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo con Ord. 6293/20. A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 Disp. Att. c.p.c., lo scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene, ed in particolare non avendo il resistente allegato CP_1 alcuna circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dalla ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale.
pagina 3 di 4 - Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 1443,36, corrispondente alle differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, secondo il conteggio effettuato dalla ricorrente, che non è stato contestato, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 dell'importo lordo di euro 1.443,36, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 649,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 30/01/2024. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1046/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZAMPIERI NICOLA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Schio ricorrente contro
C/O Controparte_1
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA Rappresentata e difesa nel presente giudizio dalle dott.sse MORBIOLI NICOLETTA e FUCCI CHIARA e domiciliato presso l'
[...]
Controparte_2 resistente
conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 30/01/2024. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- La ricorrente rappresenta di aver prestato servizio quale docente precaria in forza di diversi contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici a.s. 2017/18 e 2018/19, senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili, e dal 01/03/2018 € 174,50), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15/03/2001, che il corrisponde esclusivamente ai docenti di ruolo CP_3
e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di pagina 1 di 4 durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento di detta voce retributiva per i periodi di servizio prestati in qualità di docente, e la conseguente condanna del convenuto al pagamento della CP_1 somma complessiva di euro 1.932,54, ritenendo che l'interpretazione del CCNL adottata dal che porta ad escludere la spettanza della CP_3 retribuzione professionale nei casi come quello in esame, contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1), e “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi” (comma 4);
- il convenuto eccepisce preliminarmente la prescrizione per i CP_1 crediti maturati prima del 4/10/2018, essendo stato notificato il ricorso (unico evento interruttivo del decorso del termine) in data 4/10/2023. Quanto al merito della pretesa, l'Amministrazione convenuta non contesta quanto rappresentato in fatto dalla ricorrente ed i relativi conteggi, in ordine ai quali deduce unicamente che le somme determinate in ricorso sono da considerarsi, comunque, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege, sostenendo tuttavia la legittimità dell'esclusione della citata retribuzione dagli emolumenti spettanti ai docenti precari destinatari di supplenze temporanee non annuali, in tal senso disponendo il citato CCNL che richiama l'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, il quale, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: “a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per pagina 2 di 4 l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche”, con ciò non prevedendo – e quindi escludendo dal novero dei beneficiari - la categoria del personale docente a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Chiede pertanto l'Amministrazione convenuta il rigetto del ricorso.
- In sede di discussione, parte ricorrente, preso atto dell'eccezione di prescrizione, ha ridotto la domanda chiedendo la condanna del CP_1 al pagamento delle retribuzioni dovute a far data dal 4/10/2018, quantificandole in euro 1443,36 oltre interessi.
Ritenuto che:
- il ricorso è fondato e la domanda della ricorrente, come ridotta in sede di discussione, deve essere accolta. Sulla questione si è espressa la Suprema Corte con consolidato orientamento, con Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018 della Sez. L - (Rv. 650043 - 01), così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”, e da ultimo con Ord. 6293/20. A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 Disp. Att. c.p.c., lo scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene, ed in particolare non avendo il resistente allegato CP_1 alcuna circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dalla ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale.
pagina 3 di 4 - Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento CP_1 della somma di euro 1443,36, corrispondente alle differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, secondo il conteggio effettuato dalla ricorrente, che non è stato contestato, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 dell'importo lordo di euro 1.443,36, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 649,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Vicenza, 30/01/2024. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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