Sentenza 14 maggio 2010
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 14/05/2010, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01894/2010 REG.SEN.
N. 00694/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2008, proposto da D’NO CO & FI s.a.s., UI D’NO, UI BU, EP D’NO, OM D’NO, LL D’NO, LO D’NO, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Tarantino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Sportelli in Bari, via Re David 1/E;
contro
Comune di Corato, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Notaristefano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Crispi 6;
per la condanna
del Comune di Corato al risarcimento dei danni nella misura di euro 14.627.411 oltre interessi e rivalutazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Salvatore Tarantino e Giacomo Valla (per delega di Giovanni Notaristefano);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di essere proprietari di un terreno di mq. 37.800 nel Comune di Corato, delimitato da via Ruvo, via Lago Baione e la ferrovia Bari Nord, che affermano essere classificato urbanisticamente in zona di espansione “C” con indice di fabbricabilità di 4 mc/mq (senza allegare a comprova alcun documento o certificato utile).
Con delibera consiliare n. 235 del 30.10.1982, il Comune di Corato approvò il progetto per la realizzazione, su detto terreno, di un Istituto Statale d’Arte e di una scuola media. L’opera fu portata a termine nel volgere di pochi anni, ma i provvedimenti di dichiarazione della pubblica utilità e di occupazione d’urgenza furono annullati da questo Tribunale, su ricorso dei proprietari, con sentenza n. 906 del 28.11.1984, poi confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 654 del 6.10.1986.
Successivamente, con delibera n. 98 del 21.7.1989, il Comune approvò il piano particolareggiato riguardante la “ maglia comparto di zona del P.R.G. sita tra via Ruvo, via Largo Baione e ferrovia Bari Nord ”.
Anche detto piano, su ricorso di CO D’NO, fu annullato da questo Tribunale con sentenza n. 1700 del 16.5.2001 (passata in giudicato), in accoglimento di due distinte censure:
a) lo strumento attuativo era stato approvato oltre i cinque anni decorrenti dall’entrata in vigore del piano regolatore generale, in violazione dell’art. 2 della legge n. 1107 del 1968;
b) l’area utilizzata anni addietro dal Comune (illegittimamente) per la costruzione dell’edificio scolastico non poteva essere computata, ai fini del conteggio degli standards per attrezzature collettive relativi a tutti i comparti edificatori, così gravando sul solo lotto edificabile di proprietà del ricorrente.
Con atto notificato al Comune di Corato il 3.6.2002 (e prodotto nel presente giudizio), CO D’NO premetteva che “ … da numerosi anni giace presso l’Amministrazione il Piano di Lottizzazione in nota evidenza, redatto dal Dott. Ing. Benedetto D’NO, con la applicazione degli indici normativi di zona e nel rispetto del P.R.G. e delle norme attuative dello stesso ”, che il suo esame era stato ripetutamente sollecitato nel corso degli ultimi anni e che, a seguito dell’annullamento della delibera n. 98 del 21.7.1989 di approvazione del piano particolareggiato, non era più tollerabile alcun ritardo nell’attuazione del comparto. Diffidava pertanto il Comune a pronunciarsi entro trenta giorni sulla proposta di piano di lottizzazione, riservandosi di quantificare il danno patrimoniale causato dall’ingiustificata inerzia.
La richiesta risarcitoria veniva successivamente formalizzata con lettera del difensore del 30.6.2003 ed allegata perizia contabile, che quantificava il pregiudizio economico nella misura di euro 14.627.411.
2. Con il ricorso in esame, notificato in data 12.5.2008, i proprietari dell’area lamentano l’inerzia del Comune di Corato che, dopo la sentenza n. 1700/2001 di questo Tribunale, avrebbe omesso di predisporre un nuovo piano particolareggiato e non si sarebbe mai pronunciato sul piano di lottizzazione di iniziativa privata, così comprimendo illegittimamente il loro diritto di edificare. Chiedono pertanto la condanna del Comune al risarcimento del danno cagionato dal 1982 ad oggi, così quantificandolo:
- euro 2.892.757 a titolo di rivalutazione ed interessi sul capitale corrispondente al valore di mercato delle aree;
- euro 8.010.670 a titolo di mancato guadagno dalla costruzione di immobili, tenuto conto della destinazione edificatoria dei suoli;
- euro 176.738 per la restituzione dell’imposta comunale sugli immobili versata fino al 2008;
- euro 3.457.246 quali oneri finanziari correlati all’immobilizzo del capitale investito nell’acquisto dei terreni.
3. Il Comune di Corato si è costituito per chiedere il rigetto della domanda ed ha depositato memoria dalla quale si apprendono ulteriori circostanze della vicenda, di cui i ricorrenti non avevano fatto cenno e su cui non hanno controdedotto.
Quanto all’area occupata sine titulo per la costruzione dell’edificio scolastico, il Comune afferma di aver già corrisposto ai proprietari, per effetto della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Bari n. 288/2003, la somma complessiva di lire 2.757.362.613 + euro 759.371,80 quale risarcimento del danno per la perdita della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato.
La difesa comunale ha inoltre prodotto la sentenza di questo Tribunale n. 4190 del 2.12.2006 (confermata in appello dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3805 del 28.6.2007), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla D’NO CO & FI s.a.s., ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, avverso il silenzio serbato dal Comune di Corato sulle “ domande di adozione di variante allo strumento urbanistico generale, al fine di regolarizzare la situazione di fatto venutasi a creare nell’ambito del comparto urbanistico delimitato dalle vie Ruvo, Teano, Quasimodo, lago Baione e Ferrovia Bari nord, mediante destinazione a zona F delle aree occupate dall’esistente edificio scolastico, ed a zona C della contigua area, già tipizzata F, attualmente da considerarsi a tutti gli effetti zona bianca ”.
A quanto è dato comprendere dalla motivazione della sentenza di rigetto, la società ricorrente aveva affermato l’obbligo del Comune di approntare una variante al piano regolatore che trasformasse l’area attualmente classificata “F” in area “C” edificabile, al fine di regolarizzare la situazione creatasi per effetto della occupazione usurpativa del suolo originariamente incluso in zona “C”, su cui è sorto l’edificio scolastico (mentre l’area classificata “F” è rimasta nella disponibilità dei proprietari). Il ricorso è stato respinto, sul rilievo che la destinazione urbanistica ad attrezzature ed impianti di interesse generale non ha carattere espropriativo, in quanto non priva il proprietario della facoltà di godimento e di utilizzo del bene, ma rientra nella categoria dei vincoli meramente conformativi non soggetti a decadenza.
La decisione d’appello, resa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ha confermato il rigetto ed ha inoltre precisato che l’avvenuto annullamento (con la ricordata sentenza di questo Tribunale n. 1700/2001) della delibera comunale n. 98 del 21.7.1989 di approvazione dello strumento attuativo riguarda un vincolo di tipo procedimentale, la cui eliminazione “ … di per sé non pregiudica, ma semmai potrebbe agevolare, la realizzazione di iniziative edificatorie da parte del privato. D’altra parte, le difficoltà e gli inconvenienti addotti dalla interessata, in relazione alla attuale mancanza di precisi parametri ed indici urbanistici per disciplinare la realizzazione spontanea da parte privata di attrezzature di interesse generale, non può ritenersi equivalente alla privazione della facoltà di godimento e di utilizzazione del bene, e non vale, quindi, a dimostrare la attuale esistenza di un vincolo di assoluta inedificabilità, parificabile ad un vincolo espropriativo soggetto alla decadenza nel termine quinquennale stabilito dall’anzidetta legge n. 1187 del 1968 ”.
4. Così ricostruita la vicenda, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Invero, secondo il normale riparto in materia di responsabilità extra-contrattuale, incombe sulla parte attrice l’onere di provare i fatti costitutivi posti a base della pretesa azionata.
Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno assolto a tale onere, neppure allegando un principio di prova a supporto della domanda di risarcimento del danno.
In linea teorica, duplice potrebbe essere il fatto illecito imputabile al Comune di Corato ed idoneo a produrre conseguenze risarcitorie: l’inerzia mantenuta a fronte della proposta di piano di lottizzazione e l’adozione della delibera n. 98 del 21.7.1989, annullata da questo Tribunale.
4.1. Sotto il primo profilo, se può astrattamente ammettersi che l’ente debba rispondere dell’ingiustificato silenzio protrattosi per molti anni in ordine alle proposte di piano attuativo avanzate dai proprietari di un’aera edificabile, tuttavia sono questi ultimi ad avere l’onere, in sede processuale, di dimostrare che una proposta vi è stata, di specificarne il contenuto e di dimostrare i vantaggi patrimoniali che ne avrebbero ricavato, in caso di esito positivo dell’istruttoria avviata dall’ente.
Gli odierni ricorrenti si sono invece limitati a riferire, nell’ambito della diffida stragiudiziale inviata il 3.6.2002 e depositata in giudizio, di una imprecisata proposta di piano di lottizzazione, redatta da tale ing. Benedetto D’NO, senza produrne copia e senza indicare la data della formale presentazione al Comune ed il suo contenuto (indici di fabbricabilità, norme di attuazione, eventuale proposta di convenzione, etc.).
Dagli atti di causa non è dato comprendere altro. Non vi sono planimetrie né certificati di destinazione urbanistica da cui si possa ricostruire la potenzialità edificatoria del terreno di proprietà dei ricorrenti, che peraltro la difesa comunale sostiene essere attualmente classificato per la maggior parte in zona “F” – attrezzature collettive (affermazione quest’ultima ugualmente non provata, ma non contraddetta da parte ricorrente, che non ha replicato sul punto).
A fronte dell’assoluto difetto di prova circa i fatti costitutivi del diritto azionato, non è consentito al giudice di supplire mediante la consulenza tecnica d’ufficio che, in materia risarcitoria, non può essere utilizzata per rimediare alla mancata allegazione di atti e documenti che rientrano nella piena disponibilità dei ricorrenti, come in questo caso.
A ciò si aggiunga che, quanto meno in ordine all’assenza dell’obbligo del Comune di ritipizzare l’area dei ricorrenti mediante variante al piano regolatore generale, si è formato il giudicato per effetto della richiamata pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3805/2007, che non solo ha definitivamente escluso la sussistenza di un’inerzia illegittima da parte del Comune, ma ha altresì chiarito che l’attuale disciplina urbanistica comunale consente ai proprietari immediate iniziative edificatorie, senza la necessità di attendere l’approvazione di un piano particolareggiato.
4.2. Ad uguale conclusione deve giungersi con riguardo al piano particolareggiato approvato nel 1989 dal Comune di Corato ed annullato con la sentenza di questo Tribunale n. 1700/2001.
La difesa dei ricorrenti si è infatti limitata a depositare copia della sentenza, senza altro chiarire sul contenuto puntuale dello strumento attuativo vittoriosamente impugnato, in quella occasione, dal solo CO D’NO. Non si comprende quale fosse la concreta portata lesiva del piano particolareggiato di iniziativa comunale, del quale non vi è traccia agli atti della presente causa.
Dunque, deve essere respinta la domanda risarcitoria anche in relazione alla delibera del 1989 annullata con la sentenza n. 1700/2001, per assoluto difetto di prova in ordine all’ an ed al quantum del pregiudizio che ne sarebbe scaturito.
5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto, per le ragioni innanzi esposte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 5.000 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge a favore del Comune di Corato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 – 10 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO