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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12618/2024 r.g., introdotta da
(RM), 23/04/1955 ), Parte_1 Pt_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BILECI GIUSEPPINA;
(ROMA (RM), 30/01/1963 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. BILECI GIUSEPPINA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 1993 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni di cui al ricorso e, precisamente:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a il 6 aprile 1987, tra gli stessi Signori e , Pt_2 Parte_1 CP_1
trascritto sul Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune (Anno 1987,
Atto n. 00220, Parte 2, Serie A05), ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre che la Signora e il Signor Parte_1 CP_1
provvederanno ciascuno per proprio conto al loro mantenimento;
3) compensare tra le Parti le spese di giudizio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/04/1987, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12618/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 06/04/1987 tra ROMA (RM), 23/04/1955) Pt_2 Parte_1
e OMA (RM), 30/01/1963) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Anno 1987, Atto n. 00220, Pt_2 Parte 2, Serie A05, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12618/2024 r.g., introdotta da
(RM), 23/04/1955 ), Parte_1 Pt_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. BILECI GIUSEPPINA;
(ROMA (RM), 30/01/1963 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. BILECI GIUSEPPINA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 1993 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni di cui al ricorso e, precisamente:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a il 6 aprile 1987, tra gli stessi Signori e , Pt_2 Parte_1 CP_1
trascritto sul Registro degli Atti di matrimonio di tale Comune (Anno 1987,
Atto n. 00220, Parte 2, Serie A05), ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) disporre che la Signora e il Signor Parte_1 CP_1
provvederanno ciascuno per proprio conto al loro mantenimento;
3) compensare tra le Parti le spese di giudizio.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06/04/1987, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12618/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 06/04/1987 tra ROMA (RM), 23/04/1955) Pt_2 Parte_1
e OMA (RM), 30/01/1963) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Anno 1987, Atto n. 00220, Pt_2 Parte 2, Serie A05, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi