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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4444/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. SA IE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4444/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/10/2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Mariano d'Ayala n. 18, presso lo studio dell'Avv. Buccino Grimaldi Giuliano (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti C.F._1 depositata in atti telematicamente e da intendersi in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
E (c.f.: ) CP_1 C.F._2
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 839/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 11/02/2024, depositata in Cancelleria in data 22/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1133/2019 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note e comparse conclusionali depositate telematicamente per l'udienza del 20/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la Parte_1 CP_3 sentenza n. 839/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 11/02/2024, depositata in Cancelleria in data 22/02/2024, all'esito del giudizio iscritto al n.
1133/2019 r.g. con cui era stata accolta la domanda ivi proposta da in CP_1 relazione al sinistro stradale verificatosi il 21/12/2015 alle ore 13.45 circa in Giugliano in Campania (NA) alla Via Santa Maria a Cubito.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo il veicolo di proprietà del Audi modello A4 tg. EA103WT, nel CP_1 procedere in direzione di Qualiano, veniva tamponato da tergo dall'autovettura di nazionalità estera Audi modello SR3 tg. 3SL17E, di proprietà della società CP_2
e coperta per la RCA obbligatoria con contratto di polizza estera;
per effetto
[...] dell'urto, l'auto dell'odierno appellato riportava danni diretti alla parte posteriore e danni indiretti alla parte anteriore, a causa della collisione con il veicolo Fiat modello
Panda tg. EP286GS che la precedeva durante la marcia.
All'esito del giudizio di primo grado l'odierna appellante veniva condannata al risarcimento del danno nei confronti dell'attore, quantificato in euro 2.459,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.260,00 per diritti e onorari, ed euro 600,00 per spese (di cui 400,00 per spese CTU), oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: (i) l'avere errato il Giudice di Pace nel ritenere proponibile e procedibile l'avversa domanda sulla base della sola lettera di messa in mora inviata dall'attore, nonostante né dalla denuncia del sinistro, né dall'atto di citazione fossero indicati la nazionalità del veicolo estero presunto danneggiante, e che la fosse effettivamente la proprietaria di detta Controparte_2 vettura;
(ii) l'errata affermazione, da parte della sentenza di primo grado, della legittimazione passiva in capo all' non essendo stato accertato né provato in CP_3 quale Paese estero fosse stata immatricolata la targa 3SL17E del presunto veicolo danneggiante;
— (iii) l'ingiusta condanna alle spese di lite come conseguenza dell'errata declaratoria di legittimazione passiva dell' CP_3
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello CP_3 di:
“1) in limine litis , sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., fissando all'uopo una udienza
a breve per la discussione sulla inibitoria;
2) in via preliminare di rito, dichiarare la improponibilità ed improcedibilità della Cont domanda di nei confronti dell' CP_1
3) in via pregiudiziale di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva Cont dell' per mancanza dei presupposti indicati negli artt. 125 e 126 Dlgs.
209\2005, per l'effetto mandarlo assolto da ogni e qualsiasi domanda di CP_1
odierno appellato, nei suoi confronti;
[...]
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
4) nella malaugurata e non creduta ipotesi di esecuzione della sentenza impugnata
e\o di non sospensione della esecutorietà della stessa, condannarsi a CP_1 Cont restituire all' quanto da questi eventualmente corrisposto per la sorta con interessi e rivalutazione, nonché l'avv. Riccardo Ventrella (dichiaratosi anticipatario) alla restituzione delle spese legali dallo stesso eventualmente percepite;
5) in ogni ipotesi, condannarsi l'appellato al pagamento in favore CP_1 Cont dell' delle spese legali del giudizio di primo grado, nonché del presente grado di giudizio. ”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti degli appellati e questi ultimi non si CP_1 Controparte_2 costituivano nel presente giudizio, cosicché degli stessi ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 07/10/2024.
Nel prosieguo del giudizio, sospesa, su istanza di parte appellante, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in virtù di tutto quanto osservato nell'ordinanza resa in data 07/10/2024), rilevato che, nonostante i numerosi solleciti, non veniva acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ma preso atto, tuttavia, che parte appellante risulta aver versato in atti copia integrale dei verbali di causa del giudizio di primo grado e ritenuto, dunque, di poter decidere anche sulla base di detta documentazione, sulle conclusioni rassegnate da parte appellante nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 20/10/2025, con provvedimento del 22/10/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Ancora in rito deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione proposti;
allo scopo, infatti, non sono richieste formule sacramentali, bastando, piuttosto, che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., SS.UU. Civili, n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Nel merito, si è rivelato fondato il secondo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri, per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, come già eccepito dall'odierna appellante sin Parte_1 dal giudizio di primo grado, all'esito di quel giudizio non sono emersi concreti elementi di prova da cui derivare la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla predetta parte.
In proposito, va, infatti, sottolineato che il giudice di prime cure ha reso sul punto una motivazione meramente apparente, essendosi limitato ad affermare “Risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti sia documentalmente”, in alcun modo indicando, tuttavia, le fonti e gli elementi concreti sul quale ha basato il proprio apodittico convincimento.
Giova osservare in merito che il risarcimento per danni provocati in Italia da veicoli immatricolati all'estero è regolato dal D.Lgs. 209/2005, col quale è stato attuato il riordino delle numerose norme che negli anni si sono succedute per regolare l'assicurazione ed il risarcimento per danni provocati in Italia da veicoli immatricolati all'estero. Per quanto in questa sede strettamente interessa, gli artt. 125
e 126, D.Lgs. cit. si occupano di disciplinare i casi in cui la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' Parte_1
prevedendo, in particolare, che ciò avvenga in due ipotesi: (a) quando il veicolo
[...] in parola sia stato immatricolato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno Stato "terzo" rispetto all'Unione Europea con il quale lo Stato Italiano abbia concluso apposito accordo in forza dei quale l'obbligo assicurativo si considera assolto per il solo fatto che il veicoli sia stato immatricolato nello Stato estero;
(b) quando per il veicolo straniero coinvolto nel sinistro sia stato rilasciato dalla competente autorità straniera certificato internazionale di assicurazione (anche detto certa verde) attestante l'esistenza della assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea. Contr In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' on l'azione diretta.
A ciò aggiungasi che l'art. 283, D.Lgs. 209/2005 (così come modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e in vigore dal 24/11/2007 e, dunque, ratione temporis pienamente applicabile al caso di specie), al suo comma d-ter) dispone espressamente che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, del risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale risponde il Fondo Garanzie Vittime della Strada.
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
Venendo al caso di specie, ed uniformandosi ai parametri normativi innanzi illustrati, l'odierna parte appellata (attore del giudizio di primo grado) non risulta aver mai chiarito (e provato), sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia negli atti stragiudiziali che lo hanno preceduto, né l'effettiva riconducibilità della targa del veicolo presunto danneggiante ad una nazione estera, né la precisa nazione di appartenenza della stessa, essendosi limitata ad asserire sul punto la mera e generica “nazionalità estera” del veicolo modello Audi targata
3SL17E.
Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni che possano fondare la legittimazione passiva
(id est la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) in capo all' è stato CP_3 pacificamente osservato che esso spetta alla parte che agisce in giudizio, con la conseguenza che chi voglia convenire in giudizio l' dovrà quindi, CP_3 alternativamente, allegare elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, sub specie: esistenza di valida Carta Verde, stipulazione di una polizza di frontiera, immatricolazione del veicolo in questione in un Paese membro della Cee, ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l' si sia reso garante per i danni provocati in Parte_1
Italia da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.
Alcuna di tali condizioni, invece, l'attore del giudizio di primo grado (e odierno appellato) ha provato nel caso di specie.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, in accoglimento del secondo motivo di gravame, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, conseguentemente, la domanda proposta da parte attrice — odierno appellato —, nell'ambito di quel giudizio, va CP_1 integralmente rigettata.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore CP_1
(odierno appellato), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della appellante (essendo, invece, rimasta Parte_1 contumace, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel presente giudizio di gravame, l'ulteriore appellata . Controparte_4
Inoltre, quanto alle spese della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, per gli stessi motivi che precedono, le stesse vanno poste, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico della medesima parte soccombente CP_1
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla rifusione delle dette spese in favore dell'appellante CP_1
Parte_1
Nulla per le spese anche per il presente giudizio di gravame, invece, per l'ulteriore appellata non costituita. Controparte_4
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause da euro 1.100,01 ad euro 5.200,01, secondo il decisum della impugnata sentenza, qui riformata) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
SA IE, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 4444/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
839/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 11/02/2024, depositata in
Cancelleria in data 22/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1133/2019 r.g.", pendente tra - appellante - e Parte_1
e – appellati contumaci -, ogni contraria CP_1 Controparte_2 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di gravame, con conseguente assorbimento dei restanti, e in conseguente integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore (odierno CP_1 appellato) nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna il predetto appellato, al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U. nominato in primo grado, pone le spese della detta C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, odierno appellato, CP_1
con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto
[...] già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.; 4. condanna, inoltre, l'appellato al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante in persona del legale Parte_1
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 2.290,00 (duemiladuecentonovanta/00), di cui euro
290,00 (duecentonovanta/00) per spese ed euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 22/12/2025
IL GIUDICE
(dott. SA IE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. SA IE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4444/2024 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 20/10/2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Mariano d'Ayala n. 18, presso lo studio dell'Avv. Buccino Grimaldi Giuliano (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti C.F._1 depositata in atti telematicamente e da intendersi in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
E (c.f.: ) CP_1 C.F._2
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 839/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di
Napoli in data 11/02/2024, depositata in Cancelleria in data 22/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1133/2019 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note e comparse conclusionali depositate telematicamente per l'udienza del 20/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
(da ora e in prosieguo , impugnava la Parte_1 CP_3 sentenza n. 839/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 11/02/2024, depositata in Cancelleria in data 22/02/2024, all'esito del giudizio iscritto al n.
1133/2019 r.g. con cui era stata accolta la domanda ivi proposta da in CP_1 relazione al sinistro stradale verificatosi il 21/12/2015 alle ore 13.45 circa in Giugliano in Campania (NA) alla Via Santa Maria a Cubito.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo il veicolo di proprietà del Audi modello A4 tg. EA103WT, nel CP_1 procedere in direzione di Qualiano, veniva tamponato da tergo dall'autovettura di nazionalità estera Audi modello SR3 tg. 3SL17E, di proprietà della società CP_2
e coperta per la RCA obbligatoria con contratto di polizza estera;
per effetto
[...] dell'urto, l'auto dell'odierno appellato riportava danni diretti alla parte posteriore e danni indiretti alla parte anteriore, a causa della collisione con il veicolo Fiat modello
Panda tg. EP286GS che la precedeva durante la marcia.
All'esito del giudizio di primo grado l'odierna appellante veniva condannata al risarcimento del danno nei confronti dell'attore, quantificato in euro 2.459,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.260,00 per diritti e onorari, ed euro 600,00 per spese (di cui 400,00 per spese CTU), oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva: (i) l'avere errato il Giudice di Pace nel ritenere proponibile e procedibile l'avversa domanda sulla base della sola lettera di messa in mora inviata dall'attore, nonostante né dalla denuncia del sinistro, né dall'atto di citazione fossero indicati la nazionalità del veicolo estero presunto danneggiante, e che la fosse effettivamente la proprietaria di detta Controparte_2 vettura;
(ii) l'errata affermazione, da parte della sentenza di primo grado, della legittimazione passiva in capo all' non essendo stato accertato né provato in CP_3 quale Paese estero fosse stata immatricolata la targa 3SL17E del presunto veicolo danneggiante;
— (iii) l'ingiusta condanna alle spese di lite come conseguenza dell'errata declaratoria di legittimazione passiva dell' CP_3
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello CP_3 di:
“1) in limine litis , sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., fissando all'uopo una udienza
a breve per la discussione sulla inibitoria;
2) in via preliminare di rito, dichiarare la improponibilità ed improcedibilità della Cont domanda di nei confronti dell' CP_1
3) in via pregiudiziale di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva Cont dell' per mancanza dei presupposti indicati negli artt. 125 e 126 Dlgs.
209\2005, per l'effetto mandarlo assolto da ogni e qualsiasi domanda di CP_1
odierno appellato, nei suoi confronti;
[...]
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
4) nella malaugurata e non creduta ipotesi di esecuzione della sentenza impugnata
e\o di non sospensione della esecutorietà della stessa, condannarsi a CP_1 Cont restituire all' quanto da questi eventualmente corrisposto per la sorta con interessi e rivalutazione, nonché l'avv. Riccardo Ventrella (dichiaratosi anticipatario) alla restituzione delle spese legali dallo stesso eventualmente percepite;
5) in ogni ipotesi, condannarsi l'appellato al pagamento in favore CP_1 Cont dell' delle spese legali del giudizio di primo grado, nonché del presente grado di giudizio. ”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti degli appellati e questi ultimi non si CP_1 Controparte_2 costituivano nel presente giudizio, cosicché degli stessi ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 07/10/2024.
Nel prosieguo del giudizio, sospesa, su istanza di parte appellante, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in virtù di tutto quanto osservato nell'ordinanza resa in data 07/10/2024), rilevato che, nonostante i numerosi solleciti, non veniva acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ma preso atto, tuttavia, che parte appellante risulta aver versato in atti copia integrale dei verbali di causa del giudizio di primo grado e ritenuto, dunque, di poter decidere anche sulla base di detta documentazione, sulle conclusioni rassegnate da parte appellante nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 20/10/2025, con provvedimento del 22/10/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Ancora in rito deve darsi atto dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione proposti;
allo scopo, infatti, non sono richieste formule sacramentali, bastando, piuttosto, che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., SS.UU. Civili, n. 27199 del 16.11.2017, a mente della quale “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
tenuto conto della permanente natura di ”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Nel merito, si è rivelato fondato il secondo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri, per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, come già eccepito dall'odierna appellante sin Parte_1 dal giudizio di primo grado, all'esito di quel giudizio non sono emersi concreti elementi di prova da cui derivare la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla predetta parte.
In proposito, va, infatti, sottolineato che il giudice di prime cure ha reso sul punto una motivazione meramente apparente, essendosi limitato ad affermare “Risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti sia documentalmente”, in alcun modo indicando, tuttavia, le fonti e gli elementi concreti sul quale ha basato il proprio apodittico convincimento.
Giova osservare in merito che il risarcimento per danni provocati in Italia da veicoli immatricolati all'estero è regolato dal D.Lgs. 209/2005, col quale è stato attuato il riordino delle numerose norme che negli anni si sono succedute per regolare l'assicurazione ed il risarcimento per danni provocati in Italia da veicoli immatricolati all'estero. Per quanto in questa sede strettamente interessa, gli artt. 125
e 126, D.Lgs. cit. si occupano di disciplinare i casi in cui la gestione del sinistro nel quale sia coinvolto un veicolo straniero spetta all' Parte_1
prevedendo, in particolare, che ciò avvenga in due ipotesi: (a) quando il veicolo
[...] in parola sia stato immatricolato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno Stato "terzo" rispetto all'Unione Europea con il quale lo Stato Italiano abbia concluso apposito accordo in forza dei quale l'obbligo assicurativo si considera assolto per il solo fatto che il veicoli sia stato immatricolato nello Stato estero;
(b) quando per il veicolo straniero coinvolto nel sinistro sia stato rilasciato dalla competente autorità straniera certificato internazionale di assicurazione (anche detto certa verde) attestante l'esistenza della assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea. Contr In mancanza di tali requisiti il danneggiato non potrà agire nei confronti dell' on l'azione diretta.
A ciò aggiungasi che l'art. 283, D.Lgs. 209/2005 (così come modificato dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 e in vigore dal 24/11/2007 e, dunque, ratione temporis pienamente applicabile al caso di specie), al suo comma d-ter) dispone espressamente che qualora il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, del risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale risponde il Fondo Garanzie Vittime della Strada.
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
Venendo al caso di specie, ed uniformandosi ai parametri normativi innanzi illustrati, l'odierna parte appellata (attore del giudizio di primo grado) non risulta aver mai chiarito (e provato), sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia negli atti stragiudiziali che lo hanno preceduto, né l'effettiva riconducibilità della targa del veicolo presunto danneggiante ad una nazione estera, né la precisa nazione di appartenenza della stessa, essendosi limitata ad asserire sul punto la mera e generica “nazionalità estera” del veicolo modello Audi targata
3SL17E.
Quanto all'onere della prova della sussistenza, in capo al veicolo presunto danneggiante, di una delle condizioni che possano fondare la legittimazione passiva
(id est la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso) in capo all' è stato CP_3 pacificamente osservato che esso spetta alla parte che agisce in giudizio, con la conseguenza che chi voglia convenire in giudizio l' dovrà quindi, CP_3 alternativamente, allegare elementi che facciano ritenere assolto da parte del conducente del veicolo presunto danneggiante l'obbligo assicurativo, sub specie: esistenza di valida Carta Verde, stipulazione di una polizza di frontiera, immatricolazione del veicolo in questione in un Paese membro della Cee, ovvero terzo, ma a condizione che con tale ultimo stato terzo sia intervenuto un accordo in base al quale l' si sia reso garante per i danni provocati in Parte_1
Italia da un mezzo munito di targa allo stesso appartenente.
Alcuna di tali condizioni, invece, l'attore del giudizio di primo grado (e odierno appellato) ha provato nel caso di specie.
Per tutti i motivi che precedono, dunque, in accoglimento del secondo motivo di gravame, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, conseguentemente, la domanda proposta da parte attrice — odierno appellato —, nell'ambito di quel giudizio, va CP_1 integralmente rigettata.
Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellante le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore CP_1
(odierno appellato), questi, in virtù del principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della appellante (essendo, invece, rimasta Parte_1 contumace, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel presente giudizio di gravame, l'ulteriore appellata . Controparte_4
Inoltre, quanto alle spese della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, per gli stessi motivi che precedono, le stesse vanno poste, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico della medesima parte soccombente CP_1
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla rifusione delle dette spese in favore dell'appellante CP_1
Parte_1
Nulla per le spese anche per il presente giudizio di gravame, invece, per l'ulteriore appellata non costituita. Controparte_4
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause da euro 1.100,01 ad euro 5.200,01, secondo il decisum della impugnata sentenza, qui riformata) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
SA IE, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 4444/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
839/2024 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 11/02/2024, depositata in
Cancelleria in data 22/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1133/2019 r.g.", pendente tra - appellante - e Parte_1
e – appellati contumaci -, ogni contraria CP_1 Controparte_2 istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di gravame, con conseguente assorbimento dei restanti, e in conseguente integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore (odierno CP_1 appellato) nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna il predetto appellato, al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U. nominato in primo grado, pone le spese della detta C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico di parte attrice, odierno appellato, CP_1
con il conseguente diritto delle altre parti di ripetere dalla prima quanto
[...] già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.; 4. condanna, inoltre, l'appellato al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante in persona del legale Parte_1
n. 4444/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 4444/2024 R.G.A.C.
rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 2.290,00 (duemiladuecentonovanta/00), di cui euro
290,00 (duecentonovanta/00) per spese ed euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 22/12/2025
IL GIUDICE
(dott. SA IE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
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