Articolo 48 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 47Articolo 49
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24 ottobre 1942
Art. 48. Poteri degli organi di polizia tributaria.

Salve le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, per quanto concerne le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti della polizia tributaria, gli ispettori e gli altri funzionari incaricati dall'Amministrazione dei Monopoli possono sempre accedere negli stabilimenti o locali di lavorazione, depositi e magazzini situati nei territori non soggetti a monopolio e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942