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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2348/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2348/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con provvedimento del 6.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.12.1962, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmela Iemulo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Carmela Iemulo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
pagina 1 di 3 Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 14.2.1991.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio in data 14.2.1991 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione nascevano i figli (il 6.5.1991) e (il 9.9.1997) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con verbale in data 2.10.2019, omologato con decreto n. 371/2019 del 17.10.2019 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio senza la previsione di ulteriori condizioni, essendo entrambi economicamente indipendenti, dichiarando che tra di loro non è intervenuta alcuna riconciliazione.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 6.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Siracusa il 14.2.1991
(Anno 1991 – n. 14 – Parte I).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando in camera di consiglio: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14.2.1991, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1991 (Anno 1991 – n. 14 – Parte I); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2348/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con provvedimento del 6.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.12.1962, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmela Iemulo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato
Carmela Iemulo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
pagina 1 di 3 Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 14.2.1991.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio in data 14.2.1991 in Comune di Siracusa;
- che dall'unione nascevano i figli (il 6.5.1991) e (il 9.9.1997) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con verbale in data 2.10.2019, omologato con decreto n. 371/2019 del 17.10.2019 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte, le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio senza la previsione di ulteriori condizioni, essendo entrambi economicamente indipendenti, dichiarando che tra di loro non è intervenuta alcuna riconciliazione.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 6.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Siracusa il 14.2.1991
(Anno 1991 – n. 14 – Parte I).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando in camera di consiglio: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14.2.1991, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno
1991 (Anno 1991 – n. 14 – Parte I); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3