Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al RGN 2326/2021 riservata in decisione all'udienza collegiale del 10.4.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
925/2021 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 7.4.2021, non notificata, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: , nata a [...] il [...] entrambi residenti Parte_2 C.F._2
a SA alla Via De Gasperi n. 14 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
Migliarotti ( , telefax 08118852637 PEC e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Umberto Cavalli (C.F.: , telefax 08118852637, PEC C.F._4
, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Mille n. 16 Email_2
Appellanti
CONTRO
(C.F. e Partita iva in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. Sig. dom.to per la carica presso la sede legale della CP_1 società in SA (NA) alla Via Marinaro n. 32 ed elettivamente dom.to in SA
e Avv. Maria Lanna C.F. che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, i quali si dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni di cancelleria presso le Caselle Pec:
, o al Email_3 Email_4
n° di fax: 0815050920
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Appellati contumaci
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONDI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con pec il 20.5.20221 i coniugi e Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. Parte_2
925/2021, pubblicata il 7.4.2021, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta dalla società nei loro confronti, nonché di Controparte_1 [...]
e avente ad oggetto gli atti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 donazione stipulati in data 23.12.2015 a rogiti Notaio Dott. e trascritti il Persona_1
14.1.2016 con cui i predetti coniugi in regime di separazione dei beni- Controparte_5 avevano trasferito a titolo gratuito ai figli e Controparte_2 Controparte_3 [...]
la proprietà degli immobili siti in SA alla via A. De Gasperi, e per CP_4
l'effetto dichiarato inefficaci gli atti di donazione limitatamente alle quote di proprietà di
[...]
, quale debitore della società attrice, e condannato i convenuti, in solido, alle Parte_1
spese di lite in favore dell'attrice.
1.1. A fondamento dell'impugnazione sono articolati due motivi.
1.1.1. Con il primo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge in merito alla sussistenza dell'eventus damni nel caso di specie, per aver il tribunale ritenuto che, con le donazioni di causa, si sarebbe verificata una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più incerto e difficile il soddisfacimento del credito della società attrice, nonostante parte attrice avesse omesso di provare la sussistenza di tale requisito. Sostengono gli appellanti che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo della regola probatoria in tema di azione revocatoria che impone al creditore di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale e che pone a carico del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, l'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Opinano che nel caso di specie, mentre la società attrice non aveva provato l'insufficienza patrimoniale di esso , Parte_1
egli, invece, nella comparsa di costituzione in primo grado, avevano dedotto di avere un cospicuo conto in banca (circa centomila euro) e una pensione di circa duemila euro.
1.1.2 Con il secondo motivo si contesta il ragionamento del tribunale per aver affermato l'esistenza di una ragione di credito dell'attrice al momento della proposizione della domanda, quando, invece, a dire dei deducenti, il credito della soc. era da CP_1
considerarsi un diritto controverso, perché oggetto di altro giudizio promosso da esso
[...]
nel quale aveva proposto domanda riconvenzionale di valore superiore alla pretesa di Pt_1 controparte, giudizio ancora pendente (innanzi la Corte d'Appello di Napoli iscritto al RGN
3114/2019).
1.1.3. Sulla base di tali ragioni i deducenti hanno chiesto, in riforma della gravata sentenza, dichiararsi inammissibile, improponibile ovvero infondata la domanda proposta dalla società in primo grado e condannarsi quest'ultima alle spese del doppio grado di CP_1
giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
2. Ha resistito al gravame la società appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello per totale infondatezza, ribadendo la sussistenza dell'eventus damni perché il Parte_1
aveva donato tutti i suoi beni immobili ai figli, sottraendoli di fatto alla garanzia patrimoniale, e rappresentando che, nelle more del presente giudizio, il credito vantato da essa appellata era stato accertato con sentenza del tribunale di Napoli n. 4191/2019 e quantificato nell'importo di euro 186.721,90 oltre interessi dalla domanda, sicché non si trattava di un credito potenziale – come sostenuto nell'appello- ma di un credito certo, liquido ed esigibile . Ha, poi, sottolineato che nel corso del primo grado il non Parte_1
aveva provato nulla riguardo alla sua situazione patrimoniale ed economica, come già rilevato dal tribunale, sicché le affermazioni sul punto svolte nell'atto di appello erano generiche ed indimostrate. Ha, infine, contestato che il avesse avanzato una Parte_1 domanda riconvenzionale in primo grado limitandosi solo a chiedere il rigetto della domanda attorea.
In ragione della temerarietà del gravame, ha invocato la condanna degli appellanti, in solido, al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
3. Gli appellati , e , che hanno Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ricevuto regolare notifica dell'atto di appello, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. Indi, la causa stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 10 aprile 2024 in esito all'udienza di pari data, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONDI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va respinto.
Sull'eventus damni.
Le ragioni di censura proposte con il primo mezzo non meritano condivisione.
Nell'affermare la ricorrenza, nella specie, dell'eventus damni, quale requisito oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, il tribunale ha svolto un ragionamento coerente con i principi ripetutamente affermati dalla Corte regolatrice secondo cui tale presupposto ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (da ultimo cfr Cass. ordinanza n. 16221/2019 che ha ritenuto sussistere l'eventus damni nel caso di sostituzione di un immobile con il denaro in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro).
In particolare, quanto a riparto probatorio, il primo giudice ha ritenuto assolto l'onere gravante sulla parte attrice in ragione della circostanza, non contestata, che per effetto degli atti donativi dedotti in causa si era procurato un depauperamento del patrimonio del
[...]
. Pt_1
Il convincimento espresso dal tribunale trova conferma nelle difese svolte dalle parti in primo grado e nella documentazione ivi depositata, da cui risulta che il con le Parte_1 donazioni di causa si è di fatto spogliato della comproprietà di tutti i suoi beni immobili, modificando la consistenza sia quantitativa che qualitativa del suo patrimonio.
In tal senso militano le visure ipocatastali prodotte nel fascicolo di parte attrice in primo grado nonché il contegno processuale del , sia in primo grado che nel presente, Parte_1
non avendo egli contestato di aver dismesso tutto il suo patrimonio immobiliare a seguito degli atti donativi in questione, limitandosi a sostenere la sufficienza del patrimonio residuo a costituire garanzia di solvibilità del credito vantato da controparte.
Senonché, va rilevato che quanto affermato a p.18 della sentenza impugnata circa la mancanza di prova della titolarità in capo al debitore, di una pensione di euro 1794,20
(indicata in appello di ammontare di circa due mila euro) e della titolarità di un conto corrente con un saldo positivo “rilevante” ( che è stato precisato in appello essere di circa cento mila euro) non risulta scalfito dalla censura degli appellanti che sul punto si sono limitati a ripetere le medesime asserzioni ma non hanno offerto argomenti per superare la valutazione del tribunale di carenza di prova.
Peraltro, quand'anche fosse stato dimostrato un patrimonio residuo del Parte_1 consistente in redditi da pensione e risparmi, tanto non avrebbe comunque escluso la ricorrenza dell'eventus damni, ricorrente anche laddove- come nella specie- alla garanzia su beni immobili si sostituisce esclusivamente quella sul denaro, stante la volatilità di quest'ultimo più facilmente cedibile rispetto all'altra tipologia di beni. In altre parole, in ogni caso si sarebbe realizzata quella rilevante modificazione qualitativa idonea ad integrare il requisito oggettivo dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Sulla ragione di credito al momento della proposizione della domanda.
Il secondo mezzo è invece inammissibile.
Con esso i deducenti ripetono una tesi difensiva già svolta in primo grado, vale a dire l'assenza di una ragione di credito al momento della domanda giudiziale, per essere la pretesa vantata dalla società attrice ancora sub iudice e quindi diritto di credito contestato.
Tale argomento è stato ampiamente superato dal tribunale spiegando, sulla base di consolidati principi affermati dalla Corte regolatrice richiamati in sentenza, che anche il credito litigioso legittima la tutela revocatoria ordinaria (v. pagg. 14,15,16, 17 qui da intendersi richiamate).
A fronte delle specifiche e condivisibili ragioni sviluppate in sentenza gli appellanti non hanno contrapposto argomenti idonei a scalfire l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione ed hanno, peraltro, riportato affermazioni che non trovano conferma in atti, laddove hanno riferito di una domanda riconvenzionale proposta da (di Parte_1 importo superiore al credito vantato dalla controparte) nel giudizio avente ad oggetto il credito della società di cui non vi è traccia negli atti prodotti nel presente CP_1 giudizio e non è menzionata nella sentenza del tribunale di Napoli n. 4191/2019 ( che ha definito quel giudizio in primo grado accertando in favore della società un credito residuo di euro 186.721,90; v. copia prodotta nel fascicolo telematico di parte appellata) e che, tra l'altro, pur essendo stata appellata dal , non è stata sospesa nella sua esecutività, Parte_1
costituendo, allo stato, titolo esecutivo ( v. ordinanza di rigetto della istanza di sospensione avanzata dall'appellante emessa il 17.2.2020 dalla Corte d'Appello di Napoli nel Parte_1
giudizio RGN 3114/2019 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4191/2019). Poiché manca la prospettazione di argomenti critici idonei a contrastare quelli posti a base della decisione, il mezzo risulta confezionato in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 342 cpc e conseguentemente va dichiarato inammissibile.
Pertanto, per le plurime ragioni sopra svolte, l'appello va integralmente disatteso.
Responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Non si ravvisano, nonostante l'esito della lite, i presupposti per la condanna dei coniugi
[...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_5
Invero, ai fini della condanna per lite temeraria, il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni sussumibile nella categoria dell'art. 2043 c.c. - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, sez. III, 06.06.2003, n. 9060).
Nel caso di specie, la prospettazione degli appellanti in ordine alla carenza del requisito dell'eventus damni quale requisito costitutivo dell'azione revocatoria non attinge al livello della temerarietà, essendo opinabile e da accertare nel caso concreto la modifica quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, sicché l'iniziativa processuale degli impugnanti non appare integrare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cassazione civile, sez. lav.,
15.02.2021, n. 3830).
Ne consegue che va disattesa l'istanza ex art. 96 cpc avanzata dalla società appellata.
Spese del grado.
In ragione della soccombenza in questo grado, le relative spese vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, a favore della società appellata costituita e liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi minimi ( per la ripetitività delle questioni dibattute rispetto al primo grado) di cui al DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito per cui si agisce in revocazione, quindi scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
Non occorre, invece, provvedere sulle spese del grado nei confronti degli appellati rimasti contumaci.
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002, in conseguenza del rigetto del loro appello proposto dopo il 31.1.2013.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado in favore della società che liquida in Controparte_1 complessivi euro 4997,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giuseppe Cirillo e Maria Lanna per dichiarato anticipo;
3) Rigetta la domanda avanzata dalla società appellata di condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti su indicati, in solido tra loro, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 13.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa