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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5303 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5084 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA Codice Fiscale e P. IVA n. e difesa dall'Avv. Parte_1 PartitaIVA_1 Alfonso Quintarelli per procura in atti;
APPELLANTE E
, , C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2 [...]
, C.F. C.F. e CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
, , rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. rappresentati e CodiceFiscale_5 difesi dall'avvocato Fabrizio Mandato;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di riassunzione ex art. 38 c.p.c. e art. 125 disp att. C.p.c ., di ricorso ex art. 702bis c.p.c., proposto nei confronti della unitamente al decreto di fissazione di udienza) i Signori Parte_1
ed , in proprio e in qualità CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 di eredi del Sig. adivano il Tribunale di Benevento per ivi rassegnare le seguenti Persona_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto del rapporto tra parte istante e Banca convenuta (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;
2) accertare l'illegittimità delle somme percepite dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione infrannuale operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto condannare la banca alla restituzione, in favore dell'stante, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come indicate in perizia o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, occorrendo a mezzo ctu, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
3) condannare l'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, così come si trae dalla ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso legale, operata nella consulenza contabile allegata, o la maggior o minor somma accertata in corso di causa, occorrendo a mezzo ctu, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
4) condannare la convenuta alla restituzione di quanto preteso per CMS e spese di tenuta del conto, come da conti scalare, nella misura indicata in perizia o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa occorrendo a mezzo ctu;
5) condannare l'istituto al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione con l'applicazione del tasso legale, così come si trae dalla ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso legale, così come quantificato nella consulenza contabile allegata, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, occorrendo a mezzo ctu, oltre interessi legali dalla richiesta dell'effettivo integrale soddisfo;
6) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, per le causali in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'istante dei danni patrimoniali e di reputazione, la cui determinazione è lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del giudice adito;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, antistatari”.
Si costituiva in giudizio la la quale così concludeva: Parte_1
“-in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Benevento, indicando quale foro competente il Tribunale di Roma o, in alternativa il Tribunale di Tivoli;
-in sede istruttoria: disporre la conversione del presente giudizio dal rito sommario a quello ordinario;
respingere le avverse richieste istruttorie;
- In sede decisoria: dichiarare il difetto di legittimazione alla causa dei ricorrenti;
in ogni caso, respingere in ogni loro parte tutte le domande formulate dai ricorrenti;
-vittoria di spese, anche generali, competenze, onorari, IVA, e CAP del presente giudizio”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU contabile, ha così deciso:
“ A conferma delle statuizioni e del contenuto della ordinanza ex art. 186 quater, ultimo comma,
c.p.c., condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido fra loro, della Parte_1 somma complessiva pari ad € 210.557,42, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di ricezione della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.( e del pedissequo decreto di fissazione di udienza) sino alla data di effettivo soddisfo.
Condanna la a rifondere in favore dei ricorrenti e, per essi, nei confronti dei Parte_1 procuratori distrattari, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 13.430,00 oltre rimborso forfettario spese generali compenso 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pone in via definitiva a carico della società resistente il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Deve essere rammentato che il presente giudizio era stato precedentemente incardinato innanzi al Tribunale di
Benevento, ufficio che, scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome sollevata dalla Banca convenuta ed, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'anzidetta banca, siccome opposta, in memoria 183
c.p.c. dagli attori eredi, emetteva ordinanza, il 15.10.2014, con cui:
- accertava la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , in qualità di Controparte_6 mandataria della;
Parte_1
- dichiarava la propria incompetenza per territorio e contestualmente declinandola alternativamente al Tribunale di Roma ovvero a quello di Tivoli.
Il giudizio veniva pertanto riassunto ed incardinato innanzi all'intestato ufficio..
Incardinatasi la lite, con ordinanza resa all'udienza del 27 ottobre 2015, sul rilievo che la complessità delle questioni dedotte imponesse una istruttoria non sommaria, si disponeva procedersi nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
indi, acquisita documentazione conferente, all'udienza del 27 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Nel corso dell'espletamento della, impropriamente detta, prima “fase” del giudizio, poi conclusasi con sentenza non definitiva, le parti sottoponevano al vaglio del decidente le seguenti questioni: 1) a decorrere dall'anno 1990, aveva intrattenuto con la – Filiale di Tivoli, un rapporto Persona_1 Parte_1 di conto corrente di corrispondenza, chiuso in data 6 aprile 2009; segnatamente, il conto corrente acceso da presso la sebbene nel tempo avesse assunto Persona_1 Parte_1 diverse “numerazioni”, costituiva certamente un rapporto unitario;
e così detto conto, inizialmente contrassegnato dal n.
03080/1, poi rinumerato 3080/56, risultava chiuso il 3 ottobre 1995 ma il relativo saldo creditore, pari a lire 240.514.762, in forza di una mera operazione di giroconto, era stato trasferito venendo a costituire il saldo iniziale del conto n. 65010658; sul conto n. 65010658 erano, altresì, confluiti, in data 6 ottobre 1995, il saldo del conto n. 2238837, ed, in data
6 marzo 1996, il saldo del conto n. 65013550 pari a lire 170.000.000;
2)indi, in data 30 aprile 2002, il saldo debitore del conto n. 65010658, pari ad euro 53.931,65 era stato “girocontato” sul conto n. 66040658, quale saldo iniziale dello stesso (poi estinto il 6 aprile 2009).
Ciò premesso, i ricorrenti evidenziavano e lamentavano che in violazione dell'art. 117 TUB, il contratto di apertura del conto corrente non era stato stipulato in forma scritta;
in particolare, non erano state pattuite per iscritto le condizioni applicabili a tale rapporto;
3)la ridetta circostanza poteva inferirsi dal fatto che, nonostante le reiterate richieste, la non aveva inteso Parte_1 consegnare loro copia del contratto, non ottemperando neppure all'ordine impartito dal Garante della Privacy;
pertanto, in difetto di valida pattuizione si palesava del tutto illegittima l'applicazione di tassi ultra-legali per il computo degli interessi debitori;
inoltre, in difetto di diversa valida convenzione, anche gli interessi creditori dovevano essere corrisposti al tasso legale tempo per tempo vigente;
4)risultava del pari illegittima la postergazione delle valute per le operazioni in accredito e l'antergazione per gli addebiti, sia in quanto operata in difetto di pattuizione sia perché, in sé, priva di giustificazione causale;
5)parimenti indebite, per difetto di pattuizione, risultavano le pretese della afferenti spese varie e Parte_1 competenze a carico del correntista. 6) , , , e lamentavano ancora che, nel corso CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 dell'intero rapporto dedotto in lite, la Banca convenuta aveva operato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed addebitato in conto commissioni di massimo scoperto pur in difetto di valida previsione contrattuale e giustificazione causale. I ricorrenti deducevano, infine, che, in forza degli addebiti illegittimi operati dalla Parte_1
si era trovato a subire illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia con
[...] Persona_1 conseguente lesione della sua reputazione e pregiudizi patrimoniali;
rassegnavano, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, si costituiva la Controparte_7 (poi ridenominata , in qualità di mandataria della che preliminarmente eccepiva: CP_8 Parte_1 1) il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Benevento adito, in favore del Tribunale di Roma;
2) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
3) la nullità della domanda per “difetto di allegazione del suo oggetto”; 4) la prescrizione delle pretese restitutorie azionate.
Le anzidette questioni, in data 13.02.2018, venivano risolte con sentenza non definitiva del 12 febbraio 2018.
Il decidente illo tempore così motivava:
1) quanto al difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, siccome sollevata dalla banca convenuta:
“si palesa infondata l'eccezione di parte convenuta volta a far valere il difetto di legittimazione attiva degli odierni istanti, sul presupposto che gli stessi non rivestano la qualità di eredi di . Persona_1 Segnatamente, atteso che , , , e hanno dedotto di CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 agire in proprio, oltre che nella qualità di eredi di , va rilevato che allo stato – ed in difetto di più specifiche Persona_1 deduzioni ed allegazioni – non è dato ravvisare un titolo che legittimi gli attori ad agire iure proprio per far valere, ai fini della ripetizione, il carattere indebito degli addebiti operati dalla in relazione ai rapporti dedotti in lite, Parte_1 intestati ed intrattenuti dal solo . Persona_1 Ed invece, , , , e devono ritenersi senz'altro CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 legittimati ad agire iure hereditatis, avendo adeguatamente dimostrato la propria qualità di eredi del correntista defunto.
Invero, gli odierni istanti hanno prodotto il verbale di pubblicazione del testamento olografo con il quale , Persona_1 revocata ogni precedente disposizione testamentaria, ha disposto dei propri beni, mortis causa, in loro favore.
Non va taciuto, poi, che , , , e hanno, altresì, CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 documentato la propria qualità di legittimari ed eredi necessari di , in quanto, rispettivamente, figli (i primi Persona_1 quattro) e coniuge (l'ultima) del correntista deceduto.
Pertanto, anche ove si volesse ritenere – come asserito dalla convenuta - che con il testamento olografo di cui sopra
[...] abbia inteso disporre dei propri beni in favore degli odierni attori a titolo di legato, è indubbio che, in difetto di Per_1 istituzione di eredi per testamento, si sarebbe comunque aperta la successione legittima in favore degli attori, con conseguente subentro degli Stessi nei rapporti già facenti capo al de cuius (e non oggetto di disposizione testamentaria), tra cui quelli dedotti in lite.
Del tutto privo di pregio è, poi, l'assunto della convenuta secondo cui , , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e dovrebbero considerarsi meri chiamati all'eredità di , non risultando l'accettazione CP_4 CP_5 Persona_1 da parte degli Stessi.
Ed infatti, anche a voler prescindere dalla valenza della dichiarazione resa dai innanzi al Notaio all'esito della Per_2 pubblicazione del testamento, è certo che , , , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 hanno posto in essere svariati atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità di – ed implicanti, Persona_1 invece, accettazione tacita di detta eredità – tra cui, non ultimo, l'esercizio della presente azione con la spendita della qualità e per far valere diritti che ad Essi potevano e possono competere solo iure hereditatis.
2) Quanto all'eccezione di prescrizione pur sollevata dalla banca convenuta:
“ l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta non appare allo stato idonea a condurre alla definizione del giudizio neppure limitatamente a taluno dei conti - o, meglio, dei “segmenti” di rapporto di conto corrente – dedotti in lite.
In proposito deve rilevarsi che, alla luce delle emergenze in atti, appaiono fondate le deduzioni di parte attrice secondo cui il conto corrente documentato e dedotto in lite, pur se contrassegnato nel tempo da diverse numerazioni, va, in realtà, riguardato come rapporto unitario.
Ed infatti – come evidenziato da condivisa giurisprudenza di merito – l'operazione di giroconto, cui consegua lo spostamento dell'intero saldo di chiusura di un rapporto su altro conto costituisce serio elemento a sostegno della qualificazione unitaria dei due rapporti (cfr., ex plurimis, Tribunale di Siracusa, 19 ottobre 2015, n. 1968; Tribunale di
Lecce, 16 gennaio 2013, n. 163).
In altri termini, laddove, per effetto di mere operazioni contabili di giroconto, transitino da un conto ad un altro non singole poste ma l'intero saldo di chiusura di un conto, si è in presenza di un rapporto unitario, per modo che, ad ogni effetto, la durata del rapporto in questione va computata avendo riguardo alla accensione del primo dei conti ed alla data di chiusura ed estinzione dell'ultimo dei rapporti coinvolti nelle operazioni in contestazione.
Del resto anche la Suprema Corte ha affermato che la permanenza dell'unico, originario rapporto tra banca e cliente sussiste anche nel caso di trasferimento del conto da una agenzia ad un'altra dello stesso Istituto, atteso che, in tema di novazione ex art. 1230 c.c., l'estinzione dell'obbligazione originaria e la sua sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso postula che la volontà delle parti risulti in modo non equivoco (cfr. Cass. 4730/2001). Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti - ed essendo, peraltro, incontestato - che i saldi di chiusura dei conti più risalenti intestati a , in forza di mere operazioni di giroconto, sono transitati su conti successivamente accesi Persona_1 (in taluni casi quale saldo iniziale del “nuovo conto”) fino alla chiusura del rapporto, è ben dato ritenere che, nonostante le diverse numerazioni, i cennati conti integrassero un rapporto unitario;
e ciò tanto più ove si consideri che non risulta neppure prospettata una qualche volontà concorde delle parti di novazione del rapporto in occasione della apertura dei conti successivi su cui sono transitati i saldi di chiusura dei precedenti.
Del resto la cennata unicità ed unitarietà di rapporti risulta ammessa dalla stessa società convenuta che, con la comparsa di risposta, ha dedotto, tra l'altro, quanto segue: “A questo punto sono utili le seguenti precisazioni: a) i numeri di conto che controparte indica come 03080/1 e 3080/5 sono, in realtà, l'unico conto n. 3080 il quale, successivamente, ha assunto il n. 650106/05 e, infine, il n. 660406/05” (n.d.r. conto poi chiuso nel 2009); b) il conto n. 660362 è stato chiuso ed estinto il 20.05.2005”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra appare priva di pregio l'assunto della convenuta secondo cui la prescrizione eccepita coprirebbe tutti gli addebiti lamentati come illegittimi sui conti n. 3080/1, n. 22388 e n. 650135/05 in quanto “chiusi anteriormente al decennio dalla citazione”.
Neppure può ritenersi – come pure dedotto dalla convenuta – che non essendo stato dedotto che i conti oggetto di causa fossero affidati dovrebbero ritenersi necessariamente solutorie tutte le rimesse operate dal correntista su detti conti, con conseguente decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data di ciascuna rimessa asseritamente indebita.
Ed infatti gli odierni attori, fin dall'atto introduttivo del giudizio hanno dedotto che l'unitario rapporto di conto corrente in contestazione era assistito da apertura di credito per elasticità di cassa (cfr, pag 4 dell'atto di riassunzione). Del resto, l'esame degli estratti di conto corrente versati in atti consente di enucleare una serie di indici ed elementi che depongono univocamente nel senso della esistenza, nella fattispecie concreta, di un affidamento di fatto, con quanto ne consegue ai fini della qualificazione delle rimesse operate dal correntista.
Pertanto, non potendosi ritenere, sic et simpliciter, la prescrizione delle pretese restitutorie per taluni dei conti in contestazione o per periodi determinati di sviluppo dei rapporti dedotti in lite, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di C.T.U. ai fini della individuazione e quantificazione dell'indebito oggetto di domanda di ripetizione”;
3) domanda di risarcimenti danni per illegittima segnalazione alla centrale dei Rischi:
“Invero gli attori, pur gravati dall'onere di specifica allegazione e prova, hanno svolto sul punto doglianze del tutto generiche omettendo la produzione di qualunque estratto e visura della Centrale Rischi tale da consentire di apprezzare l'effettiva e concreta portata lesiva della condotta addebitata alla inoltre gli attori non hanno offerto Parte_1 elemento alcuno per l'apprezzamento, nell'an e nel quantum dei danni asseritamente sofferti.
Pertanto, deve pervenirsi al rigetto della cennata domanda risarcitoria”.
Contestualmente veniva emessa ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. di natura contabile. Nelle more e successivamente al deposito dell'elaborato peritale, gli attori chiedevano emettersi ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., posto che dall'anzidetto, in effetti, emergeva l'esistenza di un credito a favore degli attori.
A tal proposito, l'intestato Tribunale, scrutinata la fondatezza della pertinente domanda, emetteva la richiesta ordinanza il 10.02.2022.
Successivamente, in data 28.02.2022 la Banca convenuta notificava ricorso ex art. 186 quater ai fini della prosecuzione del giudizio”. Il Tribunale, poi, ha così proseguito nella delibazione della controversia:
“In via preliminare, par d'uopo precisare che le questioni preliminari e pregiudiziali, siccome avanzate dalle odierne parti in giudizio, risultano già ampiamente risolte, giusta sentenza non definitiva su integralmente riportata, di tal guisa che ritiene il decidente, nulla debba più disporsi in proposito.
Nel merito la domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione ed in ossequio a quanto già statuito nella ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal giudicante.
Ed invero, mette conto rammentare che, espletata la c.t.u. di natura contabile, il nominato esperto ha constatato che il rapporto di dare/avere attinente ai contratti di c/c (senz'altro riconducibili ad un rapporto unitario tra banca e cliente) risultasse essere a credito del correntista.
Ed infatti, sulla scorta delle risultanze peritali, siccome riversate in atti, i ricorrenti hanno richiesto emettersi ordinanza ex art. 186 quater c.p.c..
Segnatamente il decidente ha ritenuto, alla luce delle risultanze della documentazione acquisita e sulla scorta degli esiti della C.T.U. espletata, di dover accordare, sia pur per il minor importo di seguito indicato, l'emissione di ordinanza anticipatoria di condanna, ex art. 186 quater c.p.c., avanzata da , , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e in qualità di eredi di . CP_4 CP_5 Persona_1 Par d'uopo necessario riportare il contenuto della parte motiva dell'anzidetta ordinanza, in ossequio, peraltro, al pregnante valore che ad essa viene conferito dal medesimo art. 186 quater c.p.c.
Ed invero, il giudicante ha avuto modo di chiarire che appaiono indubbiamente fondate le doglianze di parte attrice in merito al difetto di valida pattuizione dei tassi di interesse ultra-legali e delle ulteriori condizioni economiche in concreto applicate con riferimento ai vari conti dedotti in lite. Al riguardo mette conto rammentare che, ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92, qualunque pattuizione che contemplasse il computo degli interessi a tasso ultra-legale non poteva essere validamente stipulata se non in forma scritta.
E tanto in forza dell'inequivoco disposto dell'art. 1284, c.c. a mente del quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Va, ancora, considerato che il legislatore, da ultimo, con l'art. 117 d.lgs. n. 385/93 ha previsto la forma scritta ad substantiam per i contratti di conto corrente, disciplinando anche il contenuto minimo degli stessi.
Segnatamente, la richiamata disposizione, dopo aver stabilito, ai commi 1° e 3° - che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al comma 4° ha esplicitato il contenuto minimo del documento contrattuale prevedendo che i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il successivo comma 7° dispone poi che in caso di inosservanza del comma 4°, si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari..”.
Orbene da quanto sopra si ricava che nelle ipotesi di cui al comma 3° dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto, con conseguente totale del rapporto) non è prevista l'applicabilità del tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nelle ipotesi di inosservanza del comma 4°.
Del resto il 7° comma dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto, redatto per iscritto, vi sia. Pertanto nella diversa ipotesi di nullità totale del rapporto, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, viene privata in radice di effetti l'intera operazione di autonomia privata impostata dai contraenti;
ciò determina, come conseguenza, esclusivamente effetti restitutori con riferimento a tutte le prestazioni eseguite dalle parti, ai sensi degli art. 2033 c.c.
Resta inteso che, in forza del combinato disposto degli artt. 1282 e 1284 c.c. e del principio della normale produttività del denaro, sulle somme tanto a debito che a credito della parte correntista sono dovuti, in ogni caso, gli interessi al tasso legale.
Operate le superiori considerazioni, con riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che gli odierni ricorrenti, fin dall'avvio del presente giudizio, hanno lamentato specificamente la mancata pattuizione dei tassi di interesse nonché delle commissioni, spese ed ulteriori condizioni (capitalizzazione periodica degli interessi, antergazione e postergazione della valuta) applicate con riferimento ai conti dedotti in lite;
hanno, in particolare, allegato che, nonostante le reiterate richieste, la Banca convenuta non aveva consegnato loro alcun documento contrattuale relativo ai suddetti conti, neppure dopo che l'ordine in questione era stato impartito dal Garante della Privacy.
Orbene, a fronte delle cennate, specifiche allegazioni e doglianze, era specifico onere della in qualità di CP_8 mandataria della formulare contestazioni specifiche e circostanziate, nonché provare con la produzione Parte_1 dei documenti contrattuali – l'esistenza di valida pattuizione delle condizioni economiche applicate in relazione ai conti per cui è causa.
Senonché la predetta resistente, lungi all'ottemperare dall'onere di cui sopra, si è limitata sostanzialmente ad eccepire che era onere della parte attrice fornire la prova di quanto lamentato, omettendo di considerare che , CP_1 CP_2
, , e a fondamento delle domande proposte, hanno allegato non
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 l'invalidità di singole clausole del contratto di conto corrente, bensì il difetto di pattuizione. La società resistente, peraltro, al fine contrastare l'avversa doglianza, afferente al difetto di legittimazione, ha allegato di aver provveduto all'invio periodico dei documenti di sintesi riportanti le condizioni applicate in relazione ai conti oggetto di causa nonché le comunicazioni di modifica unilaterale di dette condizioni, tacitamente accettate dal de cuius.
Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che la nullità prevista dalle disposizioni richiamate rientra nel novero delle cd. nullità di protezione, al pari di quella prevista dall'art. 23 T.U.F. in tema di contratto di intermediazione finanziaria;
invero l'art. 127 TUB precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice (ma solo a beneficio del cliente).
Da quanto sopra discende, dunque, che il contratto bancario deve ritenersi nullo, per vizio di forma, non solo quando manchi del tutto un documento contrattuale di apertura del rapporto, ma anche allorquando tale documento, pur presente e predisposto dalla Banca, non rechi la sottoscrizione del “cliente” e non risulti essere stato consegnato a quest'ultimo. In tale ordine di concetti appare, dunque, ben arduo ritenere che possano valere come equipollente del contratto non concluso in forma scritta i documenti di sintesi con indicazione delle condizioni economiche applicate, predisposti dalla
Banca nel corso del rapporto ed inviati alla controparte a fini informativi.
Non va taciuto, poi, che il valido esercizio dello ius variandi presuppone, innanzitutto, che il diritto di modifica unilaterale sia stato validamente pattuito e disciplinato, e che, comunque, le condizioni oggetto di modifica fossero state validamente concordate.
Infine, atteso che la Banca convenuta, al fine di contrastare le pretese azionate dagli attori, ha versato in atti una missiva a firma del de cuius contenente una dichiarazione di riconoscimento del debito, giova rimarcare che, in Persona_1 forza del disposto dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito comporta la mera astrazione processuale della causa debendi e non vale certamente quale titolo costitutivo di un nuovo rapporto;
pertanto il debitore che abbia effettuato la dichiarazione di ricognizione o i suoi aventi causa possono sempre far valere la inesistenza o nullità del rapporto sottostante.
In conclusione, dunque, nel contesto richiamato appare univocamente fondata la pretesa degli attori volta ad ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione con applicazione del tasso legale per il computo degli interessi sia debitori che creditori, senza la capitalizzazione trimestrale e con l'espunzione degli addebiti per commissioni e spese non pattuite (ovvero operando riferimento alla ipotesi di ricalcolo n. 2, indicata nell'elaborato peritale).
Atteso, poi, che la in qualità di mandataria della ha sollevato tempestiva eccezione di CP_8 Parte_1 prescrizione deve, in primo luogo, rimarcarsi che, come già osservato con la richiamata sentenza non definitiva, il conto corrente documentato e dedotto in lite, pur se contrassegnato nel tempo da diverse numerazioni, va, in realtà, riguardato come rapporto unitario. In proposito giova osservare che, in adesione a costante indirizzo giurisprudenziale, l'operazione di giroconto, cui consegua lo spostamento dell'intero saldo di chiusura di un rapporto su altro conto, costituisce serio elemento a sostegno della qualificazione unitaria dei due rapporti (cfr., ex plurimis, Tribunale di Siracusa, 19 ottobre 2015, n. 1968; Tribunale di Lecce, 16 gennaio 2013, n. 163).
In altri termini, laddove, per effetto di mere operazioni contabili di giroconto, transitino da un conto corrente ad un altro non singole poste ma l'intero saldo di chiusura di un conto, si è in presenza di un rapporto unitario, per modo che, ad ogni effetto, la durata del rapporto in questione deve essere computata avendo riguardo alla accensione del primo dei conti ed alla data di chiusura ed estinzione dell'ultimo dei rapporti coinvolti nelle operazioni in contestazione.
Del resto, anche la Suprema Corte ha affermato che la permanenza dell'unico originario rapporto tra banca e cliente sussiste anche nel caso di trasferimento del conto da un'agenzia ad un'altra dello stesso istituto, atteso che in tema di novazione, ex art. 1230 c.c., l'estinzione dell'obbligazione originaria e la sua sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso postula che la volontà delle parti risulti in modo non equivoco (cfr. Cass. Civ. n°4730/2001).
Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che i saldi di chiusura dei conti più risalenti intestati a , in Persona_1 forza di mere operazioni di giroconto, sono transitati su conti successivamente accesi (in taluni casi quale saldo iniziale del nuovo conto) fino a chiusura del rapporto, è ben dato ritenere che, nonostante le diverse numerazioni, i cennati conti integrassero un rapporto unitario;
e ciò tanto più ove si consideri che non risulta neppure prospettata una qualche volontà concorde delle parti di novazione del rapporto in occasione della apertura dei conti successivi su cui sono transitati i saldi di chiusura dei precedenti.
Peraltro, la cennata unicità ed unitarietà di rapporti risulta ammessa dalla stessa società convenuta che, con la comparsa di risposta, ha dedotto, tra l'altro quanto segue: “a questo punto sono utili le seguenti precisazioni: a) i numeri di conto corrente che controparte indica come 03080/1 e 3080/5 sono, in realtà, l'unico conto n. 3080 il quale, successivamente, ha assunto il n. 650106/05 e infine il n. 660406/05” (n.d.r. conto poi chiuso nel 2009); b) il conto n. 660362/è stato chiuso ed estinto il 20.02.2005).
Ebbene sulla scorta di quanto sopra appare priva di pregio l'assunto della resistente secondo cui la prescrizione eccepita coprirebbe tutti gli addebiti lamentati come illegittimi sui conti n. 308/1, n. 22388 e n. 650135/05 in quanto “chiusi anteriormente al decennio dalla citazione”.
Neppure può ritenersi, come pure asserito dalla resistente, che, non essendo stato dedotto che i conti oggetto di causa fossero affidati, dovrebbero ritenersi necessariamente solutorie tutte le rimesse operate dal correntista su detti conti, con conseguente decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data di ciascuna rimessa asseritamente indebita. Ed infatti gli odierni resistenti, fin dall'atto introduttivo del giudizio, hanno dedotto che l'unitario rapporto di conto corrente in contestazione fosse assistito da apertura di elasticità di cassa (cfr. pag. 4 dell'atto di riassunzione).
Né va taciuto che l'esame degli estratti di conto corrente versati in atti consenta di enucleare una serie di indici ed elementi che depongono univocamente nel senso della esistenza, nella fattispecie concreta, di un affidamento di fatto, con quanto ne consegue ai fini della qualificazione delle rimesse operate dal correntista. Ciò posto deve preliminarmente rammentarsi che al correntista, il quale lamenti l'insussistenza di valido titolo a fondamento degli addebiti operati in conto corrente, richiedendo la restituzione o il riaccredito di quanto illegittimamente versato alla Banca, deve essere applicato l'ordinario termine di prescrizione decennale e non, invece, quello quinquennale.
Quanto al dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione deve essere evidenziato che, per considerevole arco temporale, la Suprema Corte, traendo argomenti dal concetto di unitarietà del rapporto di conto corrente, aveva affermato che il termine di prescrizione decennale per far valere qualsiasi pretesa restitutoria relativa allo stesso (con la sola eccezione degli errori, omissioni e duplicazioni di cui all'art. 1832, comma secondo, c.c.) decorresse dalla chiusura definitiva del conto (Cass., Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10127; Cass., Sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262).
Tuttavia, tale orientamento è stato modificato nel 2010, quando le Sezioni Unite della Cassazione con la nota Sentenza n.
24418/2010, hanno, invece, affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, che, per le rimesse cd. ripristinatorie ovvero per i versamenti che abbiano avuto la sola funzione di ricostituzione della provvista, decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere - ove ritenuto indebito - il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr. in termini Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n.
24418). Per converso nel caso di rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dalle date dei singoli pagamenti indebiti.
In altri termini, laddove sulla base degli accertamenti contabili si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria, potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito. La pronuncia sopra richiamata muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento; non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (in tal senso, Cass., Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418; conf., ex plurimis,
Cass., Sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31927).
Posta dunque l'esistenza di una apertura di credito la stessa spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie;
deve in proposito rimarcarsi - anche in ragione delle argomentazioni svolte dalla convenuta- che è ben vero che, a fronte dell'avversa eccezione di prescrizione, giova senz'altro sul correntista l'onere di provare che il contratto di conto corrente fosse e sia assistito da un'apertura di credito.
Tuttavia, è parimenti vero che per i rapporti accesi nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154/92)
- nel quale, ai fini della validità di un contratto di apertura di credito non era affatto richiesta la stipula dello stesso in forma scritta, essendo, anzi, consentita la conclusione di un siffatto contratto non solo mediante accordo verbale ma anche per facta concludentia – l'onere della prova gravante sul correntista che a fronte dell'avversa eccezione di prescrizione, voglia dimostrare il carattere meramente ripristinatorio delle rimesse, non va assolto necessariamente con la produzione del documento contrattuale da cui risulti l'apertura di credito accordata dalla banca, che, invece, l'esistenza del fido può desumersi anche da prove indirette quali i report della Centrale Rischi, o specifiche annotazioni negli estratti conto o nei riassunti scalari (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. sez. I, 24 giugno 2008, n. 17090; Corte d'appello di Torino, 2013, n. 902; Corte d'appello di Bari, sez, II, 3 agosto 2020, n. 1462).
Non va taciuto, poi, che come allegato dagli odierni ricorrenti - la nullità per vizio di forma dei contratti bancari possa essere fatta valere soltanto dal cliente o rilevata circostanza che lo stesso non risulti da valido contratto scritto per inferirne conclusioni (in ordine alla natura delle rimesse, ai fini della prescrizione), in danno del correntista.
Per tale ragione si ritengono del tutto condivisibili gli accertamenti e le conclusioni del C.T.U. anche in punto di prescrizione ed individuazione delle rimesse solutorie, non suscettibili di ripetizione.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte questo Giudice ritiene di condividere a fare propria la ricostruzione dei rapporti dare/avere e la quantificazione del saldo operate dal C.T.U. come ipotesi n. 2.
Segnatamente, il CTU ha innanzitutto rimarcato quanto segue: “il CTU non ha riscontrato nella documentazione agli atti l'esistenza di pattuizioni contrattuali relative ai rapporti di conto corrente oggetto di causa;
dall'esame della documentazione agli atti ha inoltre verificato la sussistenza di un affidamento di fatto dei rapporti esaminati salvo in un caso riferito al conto 3080-“; ai fini della prescrizione ha, anche, evidenziato che il primo atto interruttivo doveva rinvenirsi nella notifica del ricorso ex art. 702
c.p.c., effettuata il 15 luglio 2014, non avendo rinvenuto in atti “documentazione di messa in mora antecedente a detta data”. Indi l'ausiliario del giudice- attenendosi alle indicazioni di cui al quesito- ha provveduto alla ricostruzione del dare/avere assumendo come unitario il rapporto dedotto in lite;
ha, quindi, rideterminato il saldo del rapporto applicando il tasso legale per il computo degli interessi sia debitori che creditori, escludendo tutti gli addebiti per c.m.s., spese ed ulteriori competenza, riconducendo la valuta alla data di effettiva esecuzione dell'operazione fonte di addebito o accredito ed eliminando gli effetti della capitalizzazione illegittima. Il C.T.U., poi, in merito alla prescrizione, ha rilevato il carattere meramente ripristinatorio (e la conseguente ripetibilità) della quasi totalità delle rimesse effettuate dal correntista in epoca antecedente al 15 luglio 2004, salvo che per quelle effettuate nel primo e secondo trimestre del 1990 sul conto 03080-1, per il rispettivo ammontare di lire 2.533.278 e di lire
4.627.328.
Infine il Consulente d'Ufficio, con valutazioni che questo Giudice ritiene di condividere e fare proprie ha concluso evidenziando che, applicando i criteri di ricalcolo sopra richiamati, il saldo rettificato e corretto del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla data di chiusura del conto n. 660406-58 (ultimo segmento, in ordine temporale, dell'unitario rapporto) era pari ad euro 210.557,42 a credito del correntista e non invece all'importo di euro 31.677, 36, a debito del correntista, risultante dall'estratto della banca (con una differenza pari a complessivi euro 242.234,78).
Atteso che gli odierni attori, nell'avanzare l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. hanno chiesto, in via principale, la condanna della al pagamento, in loro favore, della somma di euro 242.234,78, deve rimarcarsi che, pur essendo Parte_1 pacifica l'avvenuta chiusura del conto, in atti non vi è evidenza- né risulta specificamente dedotto euro 31.677,36 annotato quale saldo debitore al 31.03.2009; pertanto, non risultando il pagamento della suindicata somma, l'indebito possibile di restituzione va quantificato in euro 210.557,42, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Posto il tenore della riportata ordinanza e, posto altresì che nelle more l'impianto dei fatti di causa non ha subito mutamenti, ritiene il decidente di confermare quanto già statuito nell'anzidetto provvedimento.
Dovendosi provvedere in ordine alle spese processuali, le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, con pronunci accessoria ex art. 93 c.p.c..
Del pari, per il medesimo principio, le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della società convenuta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa, riformare integralmente le impugnate sentenze n. 3925/2018 e n. 12634/2022 del
Tribunale Civile di Roma – Sezione III – G.U. Dott. Maurizio Manzi, emesse, rispettivamente il 12.02.2018 ed il 24.08.2022 e pubblicate, rispettivamente l'1.03.2018 ed il 25.08.2022, rese nella causa iscritta al n. 17336 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015, e, conseguentemente:
In via istruttoria
- disporre nuova CTU contabile che: a) esegua il ricalcolo del saldo dei conti tenendo separati i c/c nn. 650135/50 e 660362/35 in quanto estranei alla “consecutio” per le motivazioni su esposte;
b) consideri tutti i conti non affidati e, dunque, scorpori tutte le rimesse effettuate sugli stessi fino al
15.07.2004 perchè prescritte;
c) ricalcoli i saldi dei conti con applicazione delle condizioni legittimamente pattuite nelle scritture del 2.04.2001 (doc. n. 2 fasc. I grado) e del 13.01.2005 (doc. n. 3 fasc. I grado).
In via decisoria a) riformare integralmente le sentenze appellate n. 3925/2018 e n. 12634/2022 del Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dagli attori
contro
; Parte_1
b) condannare ex art. 336 c.p.c. gli Avv. Margherita Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro a restituire alla Banca le somme corrisposte a seguito della sentenza di primo grado per spese legali e precisamente € 13.495,79 all'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri ed € 5.717,97 all'avv. Costanzo
Di Pietro. c) sempre con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, CAP ed IVA dei due gradi di giudizio..
Hanno resistito gli originari attori, oggi appellati, eccependo preliminarmente ex artt. 348 bis e 342
CPC la inammissibilità del gravame, di cui hanno pure chiesto il rigetto. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023. Con ordinanza in atti veniva respinta l'istanza ex art. 283 CPC proposta da . Parte_1 § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 5) – riferito alla sentenza non definitiva – l'appellante impugna la statuizione relativa alla unitarietà del rapporto, deducendo l'erroneità della stessa per non avere il
Tribunale valutato che due dei conti coesistevano con gli altri, a riprova della loro non riconducibilità ad uno solo , con conseguente necessità – anche per mezzo di nuova CTU – di effettuare conteggi per essi separati.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 8) – riferito anch'esso alla sentenza non definitiva – la società appellante impugna la statuizione relativa al fido di fatto, deducendo che il primo giudice ha errato nella ripartizione dell'onere della prova che, sull'apertura di credito, era a carico degli attori, citando giurisprudenza di legittimità sul punto.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 12) – riferito alla sentenza definitiva – l'appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe commesso nella ripartizione dell'onere probatorio a proposito del rapporto di conto corrente, precisando di avere difficoltà a ricostruire così come a reperire i documenti tenuto conto del tempo trascorso e delle intervenute modifiche societaria. Cita, poi, l'appellante la raccomandata del 2.4.01 – che richiama le condizioni contrattuali applicate
– e il riconoscimento di debito (così qualificato) del 13.1.05 anch'esso contenente indicazione delle condizioni contrattuali, deducendo che tali documenti costituivano prova di dette condizioni contrattuali quanto meno dal 2001.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 15) la società appellante ripropone la questione della unitarietà del rapporto, deducendo i medesimi argomenti del primo motivo di impugnazione.
§3.5 – Col quinto motivo (pag. 17) la parte appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe commesso con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, non essendovi prova della apertura di credito.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. La prima questione devoluta riguarda la unitarietà del rapporto di conto corrente, affermata dal
Tribunale e contestata, ancora in questa sede, dall'appellante sulla base della contestualità temporale di due conti (indicati nelle conclusioni) rispetto al primo indicato come originario, elemento che non consentirebbe di poter valutare le operazioni contabili come relative ad un “unicum”. Invero, nella sopra riportata argomentazione del Tribunale, è stata messa in evidenza la nozione di
“novazione” quale elemento cardine del ragionamento: l'apertura, anche in momenti temporali diversi e anche in caso di coesistenza di più conti, di questa molteplicità non è riconducibile appunto alla volontà delle parti di dar vita a rapporti diversi, bensì ad una sola operazione economica nell'interesse reciproco delle parti medesime.
Ebbene, l'atto di appello – rivolto sul punto sia alla sentenza non definitiva, sia alla sentenza definitiva
– nulla dice al riguardo, riproponendo esclusivamente l'elemento temporale come fondamento della
contro
-argomentazione; ma da questo solo elemento non è possibile desumere la detta volontà novativa che, invece, il primo giudice ha ritenuto necessaria, sicchè una mancata specifica impugnazione di questo passaggio impedisce qualsivoglia ulteriore delibazione al riguardo.
Ne consegue, ulteriormente, che nessun accertamento separato – neppure contabile – è da operarsi per quei due conti indicati nelle conclusioni dall'appellante.
Di qui la reiezione dei due profili di doglianza. Nel dover, poi, delibare a proposito della ripartizione dell'onere della prova in caso di azioni di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, non può che concordarsi con l'orientamento giurisprudenziale che pone a carico dei correntisti l'onere di produrre tutta la documetnazione necessaria (ivi compresi i contratti) per verificare la validità o meno delle singole clausole poste in discussione. Ma nel caso in esame – come ha ben evidenziato il Tribunale senza che vi sia una specifica controargomentazione – gli originari attori hanno da sempre allegato l'assenza di contratto scritto (anteriore peraltro al 1992 ed alla relativa disciplina), sicchè la nullità/invalidità delle clausole era strettamente correlata a tale specifico profilo, rafforzato peraltro da specifiche istanze nei confronti della banca anche per mezzo del Garante della Privacy. Richieste queste ultime rimaste senza riscontro, con la giustificazione – da parte dell'appellante – della difficoltà se non impossibilità di reperire detta documentazione in ragione della vicende societarie della banca e del tempo trascorso.
Ma ciò che va distinto è il termine decennale per la documentazione contabile (art. 119 TUB) e la assenza di un termine per la conservazione del contratto che va sempre conservato (art. 117 TUB).
Di qui l'impossibilità di ritenere sopravvenuta o giustificabile la impossibilità della banca di produrre il contratto di conto corrente di cui si discute.
Né i due documenti invocati possono avere un effetto sostitutivo, neppure dal 2001: il Tribunale ha ben spiegato che la lettera che attesta alcune condizioni applicate dall'aprile 2001 presuppone l'esistenza di una clausola contrattuale in materia di “ius variandi” di cui sarebbe, quindi, l'attuazione.
Di tale clausola, come detto dal primo giudice, non vi è prova. La seconda lettera – indicata come riconoscimento di debito – attesterebbe alcune delle condizioni, ma in realtà non ha che un valore di dilazione di pagamento, senza alcuna idoneità ad attestare l'incontro della volontà delle parti sui singoli elementi che regolamentano il rapporto.
Va, pertanto, respinta anche questa doglianza.
Residua a questo punto la questione della prescrizione, sulla quale il primo giudice si è chiaramente espresso ritenendo che le rimesse non possono essere considerate solutorie ma solo ripristinatorie stante la sussistenza di apertura di credito, come emersa anche dall'analisi del CTU. Al riguardo, tenuto conto anche dell'origine del contratto ante 1992, ben può condividersi il principio della giurisprudenza di legittimità in punto di “fido di fatto” rilevabile alla luce di elementi gravi, precisi e concordanti e, dunque, per presunzioni (v. Cass. N. 5387/24; Cass. N. 34997/23). Sui singoli elementi che hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente tale elemento ulteriore del conto corrente non vi sono specifiche
contro
-argomentazioni: l'appellante nega a priori tale possibilità di prova da parte degli attori, senza offrire però elementi validi da contrapporre a quelli valorizzati dal primo giudice proprio nel ragionamento presuntivo svolto anche avvalendosi dell'esame del perito d'ufficio. Ne consegue che anche a voler aderire alla tesi dell'appellante circa l'onere probatorio a carico del correntista in ordine all'apertura di credito, detta prova risulta raggiunta con la conseguenza che non è possibile configurare le rimesse se non come ripristinatorie e non di certo solutorie, sì da essere attaccate dalla prescrizione. Alla luce , allora, di tutte le considerazioni che precedono, l'intero gravame va respinto, con assorbimento della richiesta di CTU, del tutto irrilevante.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12634/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5084 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA Codice Fiscale e P. IVA n. e difesa dall'Avv. Parte_1 PartitaIVA_1 Alfonso Quintarelli per procura in atti;
APPELLANTE E
, , C.F. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2 [...]
, C.F. C.F. e CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 CP_5
, , rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. rappresentati e CodiceFiscale_5 difesi dall'avvocato Fabrizio Mandato;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di riassunzione ex art. 38 c.p.c. e art. 125 disp att. C.p.c ., di ricorso ex art. 702bis c.p.c., proposto nei confronti della unitamente al decreto di fissazione di udienza) i Signori Parte_1
ed , in proprio e in qualità CP_1 CP_2 Controparte_4 CP_3 CP_5 di eredi del Sig. adivano il Tribunale di Benevento per ivi rassegnare le seguenti Persona_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate al conto corrente di corrispondenza oggetto del rapporto tra parte istante e Banca convenuta (ovvero interessi debitori e creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;
2) accertare l'illegittimità delle somme percepite dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione infrannuale operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto condannare la banca alla restituzione, in favore dell'stante, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale degli interessi attivi e passivi, come indicate in perizia o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, occorrendo a mezzo ctu, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
3) condannare l'istituto alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, così come si trae dalla ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso legale, operata nella consulenza contabile allegata, o la maggior o minor somma accertata in corso di causa, occorrendo a mezzo ctu, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
4) condannare la convenuta alla restituzione di quanto preteso per CMS e spese di tenuta del conto, come da conti scalare, nella misura indicata in perizia o quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa occorrendo a mezzo ctu;
5) condannare l'istituto al pagamento degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione con l'applicazione del tasso legale, così come si trae dalla ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso legale, così come quantificato nella consulenza contabile allegata, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, occorrendo a mezzo ctu, oltre interessi legali dalla richiesta dell'effettivo integrale soddisfo;
6) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, per le causali in narrativa e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'istante dei danni patrimoniali e di reputazione, la cui determinazione è lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del giudice adito;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati, antistatari”.
Si costituiva in giudizio la la quale così concludeva: Parte_1
“-in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Benevento, indicando quale foro competente il Tribunale di Roma o, in alternativa il Tribunale di Tivoli;
-in sede istruttoria: disporre la conversione del presente giudizio dal rito sommario a quello ordinario;
respingere le avverse richieste istruttorie;
- In sede decisoria: dichiarare il difetto di legittimazione alla causa dei ricorrenti;
in ogni caso, respingere in ogni loro parte tutte le domande formulate dai ricorrenti;
-vittoria di spese, anche generali, competenze, onorari, IVA, e CAP del presente giudizio”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di CTU contabile, ha così deciso:
“ A conferma delle statuizioni e del contenuto della ordinanza ex art. 186 quater, ultimo comma,
c.p.c., condanna la al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido fra loro, della Parte_1 somma complessiva pari ad € 210.557,42, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di ricezione della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.( e del pedissequo decreto di fissazione di udienza) sino alla data di effettivo soddisfo.
Condanna la a rifondere in favore dei ricorrenti e, per essi, nei confronti dei Parte_1 procuratori distrattari, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 13.430,00 oltre rimborso forfettario spese generali compenso 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Pone in via definitiva a carico della società resistente il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Deve essere rammentato che il presente giudizio era stato precedentemente incardinato innanzi al Tribunale di
Benevento, ufficio che, scrutinata l'eccezione di incompetenza territoriale, siccome sollevata dalla Banca convenuta ed, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'anzidetta banca, siccome opposta, in memoria 183
c.p.c. dagli attori eredi, emetteva ordinanza, il 15.10.2014, con cui:
- accertava la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , in qualità di Controparte_6 mandataria della;
Parte_1
- dichiarava la propria incompetenza per territorio e contestualmente declinandola alternativamente al Tribunale di Roma ovvero a quello di Tivoli.
Il giudizio veniva pertanto riassunto ed incardinato innanzi all'intestato ufficio..
Incardinatasi la lite, con ordinanza resa all'udienza del 27 ottobre 2015, sul rilievo che la complessità delle questioni dedotte imponesse una istruttoria non sommaria, si disponeva procedersi nelle forme del giudizio ordinario di cognizione;
indi, acquisita documentazione conferente, all'udienza del 27 giugno 2017 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Nel corso dell'espletamento della, impropriamente detta, prima “fase” del giudizio, poi conclusasi con sentenza non definitiva, le parti sottoponevano al vaglio del decidente le seguenti questioni: 1) a decorrere dall'anno 1990, aveva intrattenuto con la – Filiale di Tivoli, un rapporto Persona_1 Parte_1 di conto corrente di corrispondenza, chiuso in data 6 aprile 2009; segnatamente, il conto corrente acceso da presso la sebbene nel tempo avesse assunto Persona_1 Parte_1 diverse “numerazioni”, costituiva certamente un rapporto unitario;
e così detto conto, inizialmente contrassegnato dal n.
03080/1, poi rinumerato 3080/56, risultava chiuso il 3 ottobre 1995 ma il relativo saldo creditore, pari a lire 240.514.762, in forza di una mera operazione di giroconto, era stato trasferito venendo a costituire il saldo iniziale del conto n. 65010658; sul conto n. 65010658 erano, altresì, confluiti, in data 6 ottobre 1995, il saldo del conto n. 2238837, ed, in data
6 marzo 1996, il saldo del conto n. 65013550 pari a lire 170.000.000;
2)indi, in data 30 aprile 2002, il saldo debitore del conto n. 65010658, pari ad euro 53.931,65 era stato “girocontato” sul conto n. 66040658, quale saldo iniziale dello stesso (poi estinto il 6 aprile 2009).
Ciò premesso, i ricorrenti evidenziavano e lamentavano che in violazione dell'art. 117 TUB, il contratto di apertura del conto corrente non era stato stipulato in forma scritta;
in particolare, non erano state pattuite per iscritto le condizioni applicabili a tale rapporto;
3)la ridetta circostanza poteva inferirsi dal fatto che, nonostante le reiterate richieste, la non aveva inteso Parte_1 consegnare loro copia del contratto, non ottemperando neppure all'ordine impartito dal Garante della Privacy;
pertanto, in difetto di valida pattuizione si palesava del tutto illegittima l'applicazione di tassi ultra-legali per il computo degli interessi debitori;
inoltre, in difetto di diversa valida convenzione, anche gli interessi creditori dovevano essere corrisposti al tasso legale tempo per tempo vigente;
4)risultava del pari illegittima la postergazione delle valute per le operazioni in accredito e l'antergazione per gli addebiti, sia in quanto operata in difetto di pattuizione sia perché, in sé, priva di giustificazione causale;
5)parimenti indebite, per difetto di pattuizione, risultavano le pretese della afferenti spese varie e Parte_1 competenze a carico del correntista. 6) , , , e lamentavano ancora che, nel corso CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 dell'intero rapporto dedotto in lite, la Banca convenuta aveva operato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed addebitato in conto commissioni di massimo scoperto pur in difetto di valida previsione contrattuale e giustificazione causale. I ricorrenti deducevano, infine, che, in forza degli addebiti illegittimi operati dalla Parte_1
si era trovato a subire illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia con
[...] Persona_1 conseguente lesione della sua reputazione e pregiudizi patrimoniali;
rassegnavano, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, si costituiva la Controparte_7 (poi ridenominata , in qualità di mandataria della che preliminarmente eccepiva: CP_8 Parte_1 1) il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Benevento adito, in favore del Tribunale di Roma;
2) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti;
3) la nullità della domanda per “difetto di allegazione del suo oggetto”; 4) la prescrizione delle pretese restitutorie azionate.
Le anzidette questioni, in data 13.02.2018, venivano risolte con sentenza non definitiva del 12 febbraio 2018.
Il decidente illo tempore così motivava:
1) quanto al difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, siccome sollevata dalla banca convenuta:
“si palesa infondata l'eccezione di parte convenuta volta a far valere il difetto di legittimazione attiva degli odierni istanti, sul presupposto che gli stessi non rivestano la qualità di eredi di . Persona_1 Segnatamente, atteso che , , , e hanno dedotto di CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 agire in proprio, oltre che nella qualità di eredi di , va rilevato che allo stato – ed in difetto di più specifiche Persona_1 deduzioni ed allegazioni – non è dato ravvisare un titolo che legittimi gli attori ad agire iure proprio per far valere, ai fini della ripetizione, il carattere indebito degli addebiti operati dalla in relazione ai rapporti dedotti in lite, Parte_1 intestati ed intrattenuti dal solo . Persona_1 Ed invece, , , , e devono ritenersi senz'altro CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 legittimati ad agire iure hereditatis, avendo adeguatamente dimostrato la propria qualità di eredi del correntista defunto.
Invero, gli odierni istanti hanno prodotto il verbale di pubblicazione del testamento olografo con il quale , Persona_1 revocata ogni precedente disposizione testamentaria, ha disposto dei propri beni, mortis causa, in loro favore.
Non va taciuto, poi, che , , , e hanno, altresì, CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 documentato la propria qualità di legittimari ed eredi necessari di , in quanto, rispettivamente, figli (i primi Persona_1 quattro) e coniuge (l'ultima) del correntista deceduto.
Pertanto, anche ove si volesse ritenere – come asserito dalla convenuta - che con il testamento olografo di cui sopra
[...] abbia inteso disporre dei propri beni in favore degli odierni attori a titolo di legato, è indubbio che, in difetto di Per_1 istituzione di eredi per testamento, si sarebbe comunque aperta la successione legittima in favore degli attori, con conseguente subentro degli Stessi nei rapporti già facenti capo al de cuius (e non oggetto di disposizione testamentaria), tra cui quelli dedotti in lite.
Del tutto privo di pregio è, poi, l'assunto della convenuta secondo cui , , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e dovrebbero considerarsi meri chiamati all'eredità di , non risultando l'accettazione CP_4 CP_5 Persona_1 da parte degli Stessi.
Ed infatti, anche a voler prescindere dalla valenza della dichiarazione resa dai innanzi al Notaio all'esito della Per_2 pubblicazione del testamento, è certo che , , , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 hanno posto in essere svariati atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità di – ed implicanti, Persona_1 invece, accettazione tacita di detta eredità – tra cui, non ultimo, l'esercizio della presente azione con la spendita della qualità e per far valere diritti che ad Essi potevano e possono competere solo iure hereditatis.
2) Quanto all'eccezione di prescrizione pur sollevata dalla banca convenuta:
“ l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta non appare allo stato idonea a condurre alla definizione del giudizio neppure limitatamente a taluno dei conti - o, meglio, dei “segmenti” di rapporto di conto corrente – dedotti in lite.
In proposito deve rilevarsi che, alla luce delle emergenze in atti, appaiono fondate le deduzioni di parte attrice secondo cui il conto corrente documentato e dedotto in lite, pur se contrassegnato nel tempo da diverse numerazioni, va, in realtà, riguardato come rapporto unitario.
Ed infatti – come evidenziato da condivisa giurisprudenza di merito – l'operazione di giroconto, cui consegua lo spostamento dell'intero saldo di chiusura di un rapporto su altro conto costituisce serio elemento a sostegno della qualificazione unitaria dei due rapporti (cfr., ex plurimis, Tribunale di Siracusa, 19 ottobre 2015, n. 1968; Tribunale di
Lecce, 16 gennaio 2013, n. 163).
In altri termini, laddove, per effetto di mere operazioni contabili di giroconto, transitino da un conto ad un altro non singole poste ma l'intero saldo di chiusura di un conto, si è in presenza di un rapporto unitario, per modo che, ad ogni effetto, la durata del rapporto in questione va computata avendo riguardo alla accensione del primo dei conti ed alla data di chiusura ed estinzione dell'ultimo dei rapporti coinvolti nelle operazioni in contestazione.
Del resto anche la Suprema Corte ha affermato che la permanenza dell'unico, originario rapporto tra banca e cliente sussiste anche nel caso di trasferimento del conto da una agenzia ad un'altra dello stesso Istituto, atteso che, in tema di novazione ex art. 1230 c.c., l'estinzione dell'obbligazione originaria e la sua sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso postula che la volontà delle parti risulti in modo non equivoco (cfr. Cass. 4730/2001). Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti - ed essendo, peraltro, incontestato - che i saldi di chiusura dei conti più risalenti intestati a , in forza di mere operazioni di giroconto, sono transitati su conti successivamente accesi Persona_1 (in taluni casi quale saldo iniziale del “nuovo conto”) fino alla chiusura del rapporto, è ben dato ritenere che, nonostante le diverse numerazioni, i cennati conti integrassero un rapporto unitario;
e ciò tanto più ove si consideri che non risulta neppure prospettata una qualche volontà concorde delle parti di novazione del rapporto in occasione della apertura dei conti successivi su cui sono transitati i saldi di chiusura dei precedenti.
Del resto la cennata unicità ed unitarietà di rapporti risulta ammessa dalla stessa società convenuta che, con la comparsa di risposta, ha dedotto, tra l'altro, quanto segue: “A questo punto sono utili le seguenti precisazioni: a) i numeri di conto che controparte indica come 03080/1 e 3080/5 sono, in realtà, l'unico conto n. 3080 il quale, successivamente, ha assunto il n. 650106/05 e, infine, il n. 660406/05” (n.d.r. conto poi chiuso nel 2009); b) il conto n. 660362 è stato chiuso ed estinto il 20.05.2005”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra appare priva di pregio l'assunto della convenuta secondo cui la prescrizione eccepita coprirebbe tutti gli addebiti lamentati come illegittimi sui conti n. 3080/1, n. 22388 e n. 650135/05 in quanto “chiusi anteriormente al decennio dalla citazione”.
Neppure può ritenersi – come pure dedotto dalla convenuta – che non essendo stato dedotto che i conti oggetto di causa fossero affidati dovrebbero ritenersi necessariamente solutorie tutte le rimesse operate dal correntista su detti conti, con conseguente decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data di ciascuna rimessa asseritamente indebita.
Ed infatti gli odierni attori, fin dall'atto introduttivo del giudizio hanno dedotto che l'unitario rapporto di conto corrente in contestazione era assistito da apertura di credito per elasticità di cassa (cfr, pag 4 dell'atto di riassunzione). Del resto, l'esame degli estratti di conto corrente versati in atti consente di enucleare una serie di indici ed elementi che depongono univocamente nel senso della esistenza, nella fattispecie concreta, di un affidamento di fatto, con quanto ne consegue ai fini della qualificazione delle rimesse operate dal correntista.
Pertanto, non potendosi ritenere, sic et simpliciter, la prescrizione delle pretese restitutorie per taluni dei conti in contestazione o per periodi determinati di sviluppo dei rapporti dedotti in lite, deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di C.T.U. ai fini della individuazione e quantificazione dell'indebito oggetto di domanda di ripetizione”;
3) domanda di risarcimenti danni per illegittima segnalazione alla centrale dei Rischi:
“Invero gli attori, pur gravati dall'onere di specifica allegazione e prova, hanno svolto sul punto doglianze del tutto generiche omettendo la produzione di qualunque estratto e visura della Centrale Rischi tale da consentire di apprezzare l'effettiva e concreta portata lesiva della condotta addebitata alla inoltre gli attori non hanno offerto Parte_1 elemento alcuno per l'apprezzamento, nell'an e nel quantum dei danni asseritamente sofferti.
Pertanto, deve pervenirsi al rigetto della cennata domanda risarcitoria”.
Contestualmente veniva emessa ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. di natura contabile. Nelle more e successivamente al deposito dell'elaborato peritale, gli attori chiedevano emettersi ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., posto che dall'anzidetto, in effetti, emergeva l'esistenza di un credito a favore degli attori.
A tal proposito, l'intestato Tribunale, scrutinata la fondatezza della pertinente domanda, emetteva la richiesta ordinanza il 10.02.2022.
Successivamente, in data 28.02.2022 la Banca convenuta notificava ricorso ex art. 186 quater ai fini della prosecuzione del giudizio”. Il Tribunale, poi, ha così proseguito nella delibazione della controversia:
“In via preliminare, par d'uopo precisare che le questioni preliminari e pregiudiziali, siccome avanzate dalle odierne parti in giudizio, risultano già ampiamente risolte, giusta sentenza non definitiva su integralmente riportata, di tal guisa che ritiene il decidente, nulla debba più disporsi in proposito.
Nel merito la domanda attorea può trovare accoglimento per quanto di ragione ed in ossequio a quanto già statuito nella ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa dal giudicante.
Ed invero, mette conto rammentare che, espletata la c.t.u. di natura contabile, il nominato esperto ha constatato che il rapporto di dare/avere attinente ai contratti di c/c (senz'altro riconducibili ad un rapporto unitario tra banca e cliente) risultasse essere a credito del correntista.
Ed infatti, sulla scorta delle risultanze peritali, siccome riversate in atti, i ricorrenti hanno richiesto emettersi ordinanza ex art. 186 quater c.p.c..
Segnatamente il decidente ha ritenuto, alla luce delle risultanze della documentazione acquisita e sulla scorta degli esiti della C.T.U. espletata, di dover accordare, sia pur per il minor importo di seguito indicato, l'emissione di ordinanza anticipatoria di condanna, ex art. 186 quater c.p.c., avanzata da , , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e in qualità di eredi di . CP_4 CP_5 Persona_1 Par d'uopo necessario riportare il contenuto della parte motiva dell'anzidetta ordinanza, in ossequio, peraltro, al pregnante valore che ad essa viene conferito dal medesimo art. 186 quater c.p.c.
Ed invero, il giudicante ha avuto modo di chiarire che appaiono indubbiamente fondate le doglianze di parte attrice in merito al difetto di valida pattuizione dei tassi di interesse ultra-legali e delle ulteriori condizioni economiche in concreto applicate con riferimento ai vari conti dedotti in lite. Al riguardo mette conto rammentare che, ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/92, qualunque pattuizione che contemplasse il computo degli interessi a tasso ultra-legale non poteva essere validamente stipulata se non in forma scritta.
E tanto in forza dell'inequivoco disposto dell'art. 1284, c.c. a mente del quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Va, ancora, considerato che il legislatore, da ultimo, con l'art. 117 d.lgs. n. 385/93 ha previsto la forma scritta ad substantiam per i contratti di conto corrente, disciplinando anche il contenuto minimo degli stessi.
Segnatamente, la richiamata disposizione, dopo aver stabilito, ai commi 1° e 3° - che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo, al comma 4° ha esplicitato il contenuto minimo del documento contrattuale prevedendo che i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il successivo comma 7° dispone poi che in caso di inosservanza del comma 4°, si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari..”.
Orbene da quanto sopra si ricava che nelle ipotesi di cui al comma 3° dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto, con conseguente totale del rapporto) non è prevista l'applicabilità del tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nelle ipotesi di inosservanza del comma 4°.
Del resto il 7° comma dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto, redatto per iscritto, vi sia. Pertanto nella diversa ipotesi di nullità totale del rapporto, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, viene privata in radice di effetti l'intera operazione di autonomia privata impostata dai contraenti;
ciò determina, come conseguenza, esclusivamente effetti restitutori con riferimento a tutte le prestazioni eseguite dalle parti, ai sensi degli art. 2033 c.c.
Resta inteso che, in forza del combinato disposto degli artt. 1282 e 1284 c.c. e del principio della normale produttività del denaro, sulle somme tanto a debito che a credito della parte correntista sono dovuti, in ogni caso, gli interessi al tasso legale.
Operate le superiori considerazioni, con riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che gli odierni ricorrenti, fin dall'avvio del presente giudizio, hanno lamentato specificamente la mancata pattuizione dei tassi di interesse nonché delle commissioni, spese ed ulteriori condizioni (capitalizzazione periodica degli interessi, antergazione e postergazione della valuta) applicate con riferimento ai conti dedotti in lite;
hanno, in particolare, allegato che, nonostante le reiterate richieste, la Banca convenuta non aveva consegnato loro alcun documento contrattuale relativo ai suddetti conti, neppure dopo che l'ordine in questione era stato impartito dal Garante della Privacy.
Orbene, a fronte delle cennate, specifiche allegazioni e doglianze, era specifico onere della in qualità di CP_8 mandataria della formulare contestazioni specifiche e circostanziate, nonché provare con la produzione Parte_1 dei documenti contrattuali – l'esistenza di valida pattuizione delle condizioni economiche applicate in relazione ai conti per cui è causa.
Senonché la predetta resistente, lungi all'ottemperare dall'onere di cui sopra, si è limitata sostanzialmente ad eccepire che era onere della parte attrice fornire la prova di quanto lamentato, omettendo di considerare che , CP_1 CP_2
, , e a fondamento delle domande proposte, hanno allegato non
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 l'invalidità di singole clausole del contratto di conto corrente, bensì il difetto di pattuizione. La società resistente, peraltro, al fine contrastare l'avversa doglianza, afferente al difetto di legittimazione, ha allegato di aver provveduto all'invio periodico dei documenti di sintesi riportanti le condizioni applicate in relazione ai conti oggetto di causa nonché le comunicazioni di modifica unilaterale di dette condizioni, tacitamente accettate dal de cuius.
Sul punto deve, tuttavia, osservarsi che la nullità prevista dalle disposizioni richiamate rientra nel novero delle cd. nullità di protezione, al pari di quella prevista dall'art. 23 T.U.F. in tema di contratto di intermediazione finanziaria;
invero l'art. 127 TUB precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice (ma solo a beneficio del cliente).
Da quanto sopra discende, dunque, che il contratto bancario deve ritenersi nullo, per vizio di forma, non solo quando manchi del tutto un documento contrattuale di apertura del rapporto, ma anche allorquando tale documento, pur presente e predisposto dalla Banca, non rechi la sottoscrizione del “cliente” e non risulti essere stato consegnato a quest'ultimo. In tale ordine di concetti appare, dunque, ben arduo ritenere che possano valere come equipollente del contratto non concluso in forma scritta i documenti di sintesi con indicazione delle condizioni economiche applicate, predisposti dalla
Banca nel corso del rapporto ed inviati alla controparte a fini informativi.
Non va taciuto, poi, che il valido esercizio dello ius variandi presuppone, innanzitutto, che il diritto di modifica unilaterale sia stato validamente pattuito e disciplinato, e che, comunque, le condizioni oggetto di modifica fossero state validamente concordate.
Infine, atteso che la Banca convenuta, al fine di contrastare le pretese azionate dagli attori, ha versato in atti una missiva a firma del de cuius contenente una dichiarazione di riconoscimento del debito, giova rimarcare che, in Persona_1 forza del disposto dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito comporta la mera astrazione processuale della causa debendi e non vale certamente quale titolo costitutivo di un nuovo rapporto;
pertanto il debitore che abbia effettuato la dichiarazione di ricognizione o i suoi aventi causa possono sempre far valere la inesistenza o nullità del rapporto sottostante.
In conclusione, dunque, nel contesto richiamato appare univocamente fondata la pretesa degli attori volta ad ottenere la rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione con applicazione del tasso legale per il computo degli interessi sia debitori che creditori, senza la capitalizzazione trimestrale e con l'espunzione degli addebiti per commissioni e spese non pattuite (ovvero operando riferimento alla ipotesi di ricalcolo n. 2, indicata nell'elaborato peritale).
Atteso, poi, che la in qualità di mandataria della ha sollevato tempestiva eccezione di CP_8 Parte_1 prescrizione deve, in primo luogo, rimarcarsi che, come già osservato con la richiamata sentenza non definitiva, il conto corrente documentato e dedotto in lite, pur se contrassegnato nel tempo da diverse numerazioni, va, in realtà, riguardato come rapporto unitario. In proposito giova osservare che, in adesione a costante indirizzo giurisprudenziale, l'operazione di giroconto, cui consegua lo spostamento dell'intero saldo di chiusura di un rapporto su altro conto, costituisce serio elemento a sostegno della qualificazione unitaria dei due rapporti (cfr., ex plurimis, Tribunale di Siracusa, 19 ottobre 2015, n. 1968; Tribunale di Lecce, 16 gennaio 2013, n. 163).
In altri termini, laddove, per effetto di mere operazioni contabili di giroconto, transitino da un conto corrente ad un altro non singole poste ma l'intero saldo di chiusura di un conto, si è in presenza di un rapporto unitario, per modo che, ad ogni effetto, la durata del rapporto in questione deve essere computata avendo riguardo alla accensione del primo dei conti ed alla data di chiusura ed estinzione dell'ultimo dei rapporti coinvolti nelle operazioni in contestazione.
Del resto, anche la Suprema Corte ha affermato che la permanenza dell'unico originario rapporto tra banca e cliente sussiste anche nel caso di trasferimento del conto da un'agenzia ad un'altra dello stesso istituto, atteso che in tema di novazione, ex art. 1230 c.c., l'estinzione dell'obbligazione originaria e la sua sostituzione con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso postula che la volontà delle parti risulti in modo non equivoco (cfr. Cass. Civ. n°4730/2001).
Pertanto, nel caso di specie, risultando dagli atti che i saldi di chiusura dei conti più risalenti intestati a , in Persona_1 forza di mere operazioni di giroconto, sono transitati su conti successivamente accesi (in taluni casi quale saldo iniziale del nuovo conto) fino a chiusura del rapporto, è ben dato ritenere che, nonostante le diverse numerazioni, i cennati conti integrassero un rapporto unitario;
e ciò tanto più ove si consideri che non risulta neppure prospettata una qualche volontà concorde delle parti di novazione del rapporto in occasione della apertura dei conti successivi su cui sono transitati i saldi di chiusura dei precedenti.
Peraltro, la cennata unicità ed unitarietà di rapporti risulta ammessa dalla stessa società convenuta che, con la comparsa di risposta, ha dedotto, tra l'altro quanto segue: “a questo punto sono utili le seguenti precisazioni: a) i numeri di conto corrente che controparte indica come 03080/1 e 3080/5 sono, in realtà, l'unico conto n. 3080 il quale, successivamente, ha assunto il n. 650106/05 e infine il n. 660406/05” (n.d.r. conto poi chiuso nel 2009); b) il conto n. 660362/è stato chiuso ed estinto il 20.02.2005).
Ebbene sulla scorta di quanto sopra appare priva di pregio l'assunto della resistente secondo cui la prescrizione eccepita coprirebbe tutti gli addebiti lamentati come illegittimi sui conti n. 308/1, n. 22388 e n. 650135/05 in quanto “chiusi anteriormente al decennio dalla citazione”.
Neppure può ritenersi, come pure asserito dalla resistente, che, non essendo stato dedotto che i conti oggetto di causa fossero affidati, dovrebbero ritenersi necessariamente solutorie tutte le rimesse operate dal correntista su detti conti, con conseguente decorso del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data di ciascuna rimessa asseritamente indebita. Ed infatti gli odierni resistenti, fin dall'atto introduttivo del giudizio, hanno dedotto che l'unitario rapporto di conto corrente in contestazione fosse assistito da apertura di elasticità di cassa (cfr. pag. 4 dell'atto di riassunzione).
Né va taciuto che l'esame degli estratti di conto corrente versati in atti consenta di enucleare una serie di indici ed elementi che depongono univocamente nel senso della esistenza, nella fattispecie concreta, di un affidamento di fatto, con quanto ne consegue ai fini della qualificazione delle rimesse operate dal correntista. Ciò posto deve preliminarmente rammentarsi che al correntista, il quale lamenti l'insussistenza di valido titolo a fondamento degli addebiti operati in conto corrente, richiedendo la restituzione o il riaccredito di quanto illegittimamente versato alla Banca, deve essere applicato l'ordinario termine di prescrizione decennale e non, invece, quello quinquennale.
Quanto al dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione deve essere evidenziato che, per considerevole arco temporale, la Suprema Corte, traendo argomenti dal concetto di unitarietà del rapporto di conto corrente, aveva affermato che il termine di prescrizione decennale per far valere qualsiasi pretesa restitutoria relativa allo stesso (con la sola eccezione degli errori, omissioni e duplicazioni di cui all'art. 1832, comma secondo, c.c.) decorresse dalla chiusura definitiva del conto (Cass., Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10127; Cass., Sez. I, 9 aprile 1984, n. 2262).
Tuttavia, tale orientamento è stato modificato nel 2010, quando le Sezioni Unite della Cassazione con la nota Sentenza n.
24418/2010, hanno, invece, affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, che, per le rimesse cd. ripristinatorie ovvero per i versamenti che abbiano avuto la sola funzione di ricostituzione della provvista, decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere - ove ritenuto indebito - il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (cfr. in termini Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n.
24418). Per converso nel caso di rimesse solutorie il termine di prescrizione decennale decorre dalle date dei singoli pagamenti indebiti.
In altri termini, laddove sulla base degli accertamenti contabili si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria, potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito. La pronuncia sopra richiamata muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento; non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (in tal senso, Cass., Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418; conf., ex plurimis,
Cass., Sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31927).
Posta dunque l'esistenza di una apertura di credito la stessa spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie;
deve in proposito rimarcarsi - anche in ragione delle argomentazioni svolte dalla convenuta- che è ben vero che, a fronte dell'avversa eccezione di prescrizione, giova senz'altro sul correntista l'onere di provare che il contratto di conto corrente fosse e sia assistito da un'apertura di credito.
Tuttavia, è parimenti vero che per i rapporti accesi nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154/92)
- nel quale, ai fini della validità di un contratto di apertura di credito non era affatto richiesta la stipula dello stesso in forma scritta, essendo, anzi, consentita la conclusione di un siffatto contratto non solo mediante accordo verbale ma anche per facta concludentia – l'onere della prova gravante sul correntista che a fronte dell'avversa eccezione di prescrizione, voglia dimostrare il carattere meramente ripristinatorio delle rimesse, non va assolto necessariamente con la produzione del documento contrattuale da cui risulti l'apertura di credito accordata dalla banca, che, invece, l'esistenza del fido può desumersi anche da prove indirette quali i report della Centrale Rischi, o specifiche annotazioni negli estratti conto o nei riassunti scalari (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. sez. I, 24 giugno 2008, n. 17090; Corte d'appello di Torino, 2013, n. 902; Corte d'appello di Bari, sez, II, 3 agosto 2020, n. 1462).
Non va taciuto, poi, che come allegato dagli odierni ricorrenti - la nullità per vizio di forma dei contratti bancari possa essere fatta valere soltanto dal cliente o rilevata circostanza che lo stesso non risulti da valido contratto scritto per inferirne conclusioni (in ordine alla natura delle rimesse, ai fini della prescrizione), in danno del correntista.
Per tale ragione si ritengono del tutto condivisibili gli accertamenti e le conclusioni del C.T.U. anche in punto di prescrizione ed individuazione delle rimesse solutorie, non suscettibili di ripetizione.
Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte questo Giudice ritiene di condividere a fare propria la ricostruzione dei rapporti dare/avere e la quantificazione del saldo operate dal C.T.U. come ipotesi n. 2.
Segnatamente, il CTU ha innanzitutto rimarcato quanto segue: “il CTU non ha riscontrato nella documentazione agli atti l'esistenza di pattuizioni contrattuali relative ai rapporti di conto corrente oggetto di causa;
dall'esame della documentazione agli atti ha inoltre verificato la sussistenza di un affidamento di fatto dei rapporti esaminati salvo in un caso riferito al conto 3080-“; ai fini della prescrizione ha, anche, evidenziato che il primo atto interruttivo doveva rinvenirsi nella notifica del ricorso ex art. 702
c.p.c., effettuata il 15 luglio 2014, non avendo rinvenuto in atti “documentazione di messa in mora antecedente a detta data”. Indi l'ausiliario del giudice- attenendosi alle indicazioni di cui al quesito- ha provveduto alla ricostruzione del dare/avere assumendo come unitario il rapporto dedotto in lite;
ha, quindi, rideterminato il saldo del rapporto applicando il tasso legale per il computo degli interessi sia debitori che creditori, escludendo tutti gli addebiti per c.m.s., spese ed ulteriori competenza, riconducendo la valuta alla data di effettiva esecuzione dell'operazione fonte di addebito o accredito ed eliminando gli effetti della capitalizzazione illegittima. Il C.T.U., poi, in merito alla prescrizione, ha rilevato il carattere meramente ripristinatorio (e la conseguente ripetibilità) della quasi totalità delle rimesse effettuate dal correntista in epoca antecedente al 15 luglio 2004, salvo che per quelle effettuate nel primo e secondo trimestre del 1990 sul conto 03080-1, per il rispettivo ammontare di lire 2.533.278 e di lire
4.627.328.
Infine il Consulente d'Ufficio, con valutazioni che questo Giudice ritiene di condividere e fare proprie ha concluso evidenziando che, applicando i criteri di ricalcolo sopra richiamati, il saldo rettificato e corretto del rapporto di conto corrente oggetto di causa, alla data di chiusura del conto n. 660406-58 (ultimo segmento, in ordine temporale, dell'unitario rapporto) era pari ad euro 210.557,42 a credito del correntista e non invece all'importo di euro 31.677, 36, a debito del correntista, risultante dall'estratto della banca (con una differenza pari a complessivi euro 242.234,78).
Atteso che gli odierni attori, nell'avanzare l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. hanno chiesto, in via principale, la condanna della al pagamento, in loro favore, della somma di euro 242.234,78, deve rimarcarsi che, pur essendo Parte_1 pacifica l'avvenuta chiusura del conto, in atti non vi è evidenza- né risulta specificamente dedotto euro 31.677,36 annotato quale saldo debitore al 31.03.2009; pertanto, non risultando il pagamento della suindicata somma, l'indebito possibile di restituzione va quantificato in euro 210.557,42, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Posto il tenore della riportata ordinanza e, posto altresì che nelle more l'impianto dei fatti di causa non ha subito mutamenti, ritiene il decidente di confermare quanto già statuito nell'anzidetto provvedimento.
Dovendosi provvedere in ordine alle spese processuali, le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta, con pronunci accessoria ex art. 93 c.p.c..
Del pari, per il medesimo principio, le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della società convenuta.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattesa, riformare integralmente le impugnate sentenze n. 3925/2018 e n. 12634/2022 del
Tribunale Civile di Roma – Sezione III – G.U. Dott. Maurizio Manzi, emesse, rispettivamente il 12.02.2018 ed il 24.08.2022 e pubblicate, rispettivamente l'1.03.2018 ed il 25.08.2022, rese nella causa iscritta al n. 17336 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2015, e, conseguentemente:
In via istruttoria
- disporre nuova CTU contabile che: a) esegua il ricalcolo del saldo dei conti tenendo separati i c/c nn. 650135/50 e 660362/35 in quanto estranei alla “consecutio” per le motivazioni su esposte;
b) consideri tutti i conti non affidati e, dunque, scorpori tutte le rimesse effettuate sugli stessi fino al
15.07.2004 perchè prescritte;
c) ricalcoli i saldi dei conti con applicazione delle condizioni legittimamente pattuite nelle scritture del 2.04.2001 (doc. n. 2 fasc. I grado) e del 13.01.2005 (doc. n. 3 fasc. I grado).
In via decisoria a) riformare integralmente le sentenze appellate n. 3925/2018 e n. 12634/2022 del Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dagli attori
contro
; Parte_1
b) condannare ex art. 336 c.p.c. gli Avv. Margherita Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro a restituire alla Banca le somme corrisposte a seguito della sentenza di primo grado per spese legali e precisamente € 13.495,79 all'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri ed € 5.717,97 all'avv. Costanzo
Di Pietro. c) sempre con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, CAP ed IVA dei due gradi di giudizio..
Hanno resistito gli originari attori, oggi appellati, eccependo preliminarmente ex artt. 348 bis e 342
CPC la inammissibilità del gravame, di cui hanno pure chiesto il rigetto. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023. Con ordinanza in atti veniva respinta l'istanza ex art. 283 CPC proposta da . Parte_1 § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 5) – riferito alla sentenza non definitiva – l'appellante impugna la statuizione relativa alla unitarietà del rapporto, deducendo l'erroneità della stessa per non avere il
Tribunale valutato che due dei conti coesistevano con gli altri, a riprova della loro non riconducibilità ad uno solo , con conseguente necessità – anche per mezzo di nuova CTU – di effettuare conteggi per essi separati.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 8) – riferito anch'esso alla sentenza non definitiva – la società appellante impugna la statuizione relativa al fido di fatto, deducendo che il primo giudice ha errato nella ripartizione dell'onere della prova che, sull'apertura di credito, era a carico degli attori, citando giurisprudenza di legittimità sul punto.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 12) – riferito alla sentenza definitiva – l'appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe commesso nella ripartizione dell'onere probatorio a proposito del rapporto di conto corrente, precisando di avere difficoltà a ricostruire così come a reperire i documenti tenuto conto del tempo trascorso e delle intervenute modifiche societaria. Cita, poi, l'appellante la raccomandata del 2.4.01 – che richiama le condizioni contrattuali applicate
– e il riconoscimento di debito (così qualificato) del 13.1.05 anch'esso contenente indicazione delle condizioni contrattuali, deducendo che tali documenti costituivano prova di dette condizioni contrattuali quanto meno dal 2001.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 15) la società appellante ripropone la questione della unitarietà del rapporto, deducendo i medesimi argomenti del primo motivo di impugnazione.
§3.5 – Col quinto motivo (pag. 17) la parte appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe commesso con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, non essendovi prova della apertura di credito.
§ 4 — L'appello è infondato.
I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. La prima questione devoluta riguarda la unitarietà del rapporto di conto corrente, affermata dal
Tribunale e contestata, ancora in questa sede, dall'appellante sulla base della contestualità temporale di due conti (indicati nelle conclusioni) rispetto al primo indicato come originario, elemento che non consentirebbe di poter valutare le operazioni contabili come relative ad un “unicum”. Invero, nella sopra riportata argomentazione del Tribunale, è stata messa in evidenza la nozione di
“novazione” quale elemento cardine del ragionamento: l'apertura, anche in momenti temporali diversi e anche in caso di coesistenza di più conti, di questa molteplicità non è riconducibile appunto alla volontà delle parti di dar vita a rapporti diversi, bensì ad una sola operazione economica nell'interesse reciproco delle parti medesime.
Ebbene, l'atto di appello – rivolto sul punto sia alla sentenza non definitiva, sia alla sentenza definitiva
– nulla dice al riguardo, riproponendo esclusivamente l'elemento temporale come fondamento della
contro
-argomentazione; ma da questo solo elemento non è possibile desumere la detta volontà novativa che, invece, il primo giudice ha ritenuto necessaria, sicchè una mancata specifica impugnazione di questo passaggio impedisce qualsivoglia ulteriore delibazione al riguardo.
Ne consegue, ulteriormente, che nessun accertamento separato – neppure contabile – è da operarsi per quei due conti indicati nelle conclusioni dall'appellante.
Di qui la reiezione dei due profili di doglianza. Nel dover, poi, delibare a proposito della ripartizione dell'onere della prova in caso di azioni di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, non può che concordarsi con l'orientamento giurisprudenziale che pone a carico dei correntisti l'onere di produrre tutta la documetnazione necessaria (ivi compresi i contratti) per verificare la validità o meno delle singole clausole poste in discussione. Ma nel caso in esame – come ha ben evidenziato il Tribunale senza che vi sia una specifica controargomentazione – gli originari attori hanno da sempre allegato l'assenza di contratto scritto (anteriore peraltro al 1992 ed alla relativa disciplina), sicchè la nullità/invalidità delle clausole era strettamente correlata a tale specifico profilo, rafforzato peraltro da specifiche istanze nei confronti della banca anche per mezzo del Garante della Privacy. Richieste queste ultime rimaste senza riscontro, con la giustificazione – da parte dell'appellante – della difficoltà se non impossibilità di reperire detta documentazione in ragione della vicende societarie della banca e del tempo trascorso.
Ma ciò che va distinto è il termine decennale per la documentazione contabile (art. 119 TUB) e la assenza di un termine per la conservazione del contratto che va sempre conservato (art. 117 TUB).
Di qui l'impossibilità di ritenere sopravvenuta o giustificabile la impossibilità della banca di produrre il contratto di conto corrente di cui si discute.
Né i due documenti invocati possono avere un effetto sostitutivo, neppure dal 2001: il Tribunale ha ben spiegato che la lettera che attesta alcune condizioni applicate dall'aprile 2001 presuppone l'esistenza di una clausola contrattuale in materia di “ius variandi” di cui sarebbe, quindi, l'attuazione.
Di tale clausola, come detto dal primo giudice, non vi è prova. La seconda lettera – indicata come riconoscimento di debito – attesterebbe alcune delle condizioni, ma in realtà non ha che un valore di dilazione di pagamento, senza alcuna idoneità ad attestare l'incontro della volontà delle parti sui singoli elementi che regolamentano il rapporto.
Va, pertanto, respinta anche questa doglianza.
Residua a questo punto la questione della prescrizione, sulla quale il primo giudice si è chiaramente espresso ritenendo che le rimesse non possono essere considerate solutorie ma solo ripristinatorie stante la sussistenza di apertura di credito, come emersa anche dall'analisi del CTU. Al riguardo, tenuto conto anche dell'origine del contratto ante 1992, ben può condividersi il principio della giurisprudenza di legittimità in punto di “fido di fatto” rilevabile alla luce di elementi gravi, precisi e concordanti e, dunque, per presunzioni (v. Cass. N. 5387/24; Cass. N. 34997/23). Sui singoli elementi che hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente tale elemento ulteriore del conto corrente non vi sono specifiche
contro
-argomentazioni: l'appellante nega a priori tale possibilità di prova da parte degli attori, senza offrire però elementi validi da contrapporre a quelli valorizzati dal primo giudice proprio nel ragionamento presuntivo svolto anche avvalendosi dell'esame del perito d'ufficio. Ne consegue che anche a voler aderire alla tesi dell'appellante circa l'onere probatorio a carico del correntista in ordine all'apertura di credito, detta prova risulta raggiunta con la conseguenza che non è possibile configurare le rimesse se non come ripristinatorie e non di certo solutorie, sì da essere attaccate dalla prescrizione. Alla luce , allora, di tutte le considerazioni che precedono, l'intero gravame va respinto, con assorbimento della richiesta di CTU, del tutto irrilevante.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12634/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE