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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8670/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 11 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr12301/2023 R.G.. promossa da:
, nata a [...] - BU Aires (Argentina) in data Parte_1
28/09/1962, cittadina argentina;
, nata a [...] - BU Aires (Argentina) in Controparte_1
data 11/08/1984, cittadina argentina in nome proprio ed insieme al sig. CP_2
, nato a [...] – BU Aires (Argentina) in data 15/04/1981, cittadino
[...]
argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori nato a [...] – (Argentina) Persona_1
il 10/08/2015 e nato a [...] – (Argentina) il 19/10/2017; Persona_2
, nata a [...] - BU Aires (Argentina) in data 04/12/1985, Persona_3
cittadina argentina, in nome proprio ed insieme al sig. , nato a CP_3
BU Aires (Argentina) in data 10/10/1986, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori nato a [...] – (Argentina) il 04/11/2018 e Per_4 [...]
nato a [...] – (Argentina) il 04/07/2021; Per_5 , nato a [...] - BU Aires (Argentina) in data 29/07/1984, Parte_2
cittadino argentino;
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in Villaricca
(NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_4
legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Firenze
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 21 luglio 2024 ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza Controparte_4
italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti della IG.ra nata Persona_6
nel comune di Monsummano (LU) in data 26.12.1899, che si univa in matrimonio nel comune di Monsummano con il sig. ; Persona_7
In data non precisata i coniugi emigravano in Argentina ed in data 27 giugno 1926 nasceva, dalla loro unione la quale in data 26 giugno 1943, a Bernal - BU Per_8
Aires (Argentina) contraeva matrimonio con il sig. Persona_9
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: -
1. , nato a [...] - BU Aires (Argentina), Controparte_5
in data 23 febbraio 1950 ; questi contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_10 dalla loro unione coniugale nasceva a Quilmes - BU Aires (Argentina), in
[...]
data 29 luglio 1984 il sig. , Parte_2
2. nata a [...] - BU Aires Parte_3
(Argentina), in data 9 ottobre 1962 In data 18 luglio 1975, a Quilmes - BU Aires
(Argentina); in data 17 marzo 1983, a Quilmes - BU Aires (Argentina), che contraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale Persona_11
nascevano due figli:
, nata a [...] - BU Aires (Argentina), Controparte_1
in data 11 agosto 1984; che in data 21 febbraio 2014, a BU Aires (Argentina), contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_12
coniugale nascevano due figli:
nato a [...], in data [...] Parte_4
nato a [...], in data [...] Parte_5
nata a [...] - BU Aires (Argentina), in data 4 Persona_3
dicembre 1985, la quale contraeva matrimonio con il sig. , e dalla Controparte_6
loro unione coniugale nascevano due figli:
- nato a [...], in data [...], Per_4
- nato a [...], in data [...] CP_7
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_4
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 11 aprile 2025.
******* Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, Controparte_4
nonostante la regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del
. Controparte_4
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016: “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso,
e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di
Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, i quali deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del
1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante Controparte_4
sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, al fine di decidere sulla domanda principale del ricorrente occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della IG.ra . Persona_13
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. S.U. Sentenza n. 4466 del 2009).
Orbene, secondo la posizione, normalmente sostenuta dalla P.A. nel negare la cittadinanza italiana in situazioni analoghe, né l'orientamento della Cassazione, ormai consolidato, né le pronunzie di incostituzionalità di norme precedenti all'entrata in vigore della Costituzione non potrebbero applicarsi a situazioni regolate da tali norme ormai 'esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti del ricorrente e quindi il diritto di questo alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1° gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
Nel caso di specie, ne consegue che la IG.ra - ha trasmesso “iure Persona_6
sanguinis” alla figlia IG. la cittadinanza italiana, e questa a sua volta, Per_8
sebbene coniugata con cittadino straniero , in terra straniera ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa quindi ai propri discendenti. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta cittadini Persona_6
italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata .
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_4
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- ER , nata a [...] - BU Aires (Argentina) Parte_1
in data 28/09/1962, cittadina argentina;
- , nata a [...] - BU Aires Controparte_1
(Argentina) in data 11/08/1984, cittadina argentina in nome proprio ed insieme al sig. , nato a [...] – BU Aires (Argentina) in Controparte_2
data 15/04/1981, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori Per_1
nato a [...] – (Argentina) il 10/08/2015 e
[...] Persona_2
nato a [...] – (Argentina) il 19/10/2017;
- , nata a [...] - BU Aires (Argentina) in data Persona_3
04/12/1985, cittadina argentina, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nato a [...] in data [...], cittadino CP_3
argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori nato a [...] – Per_4
(Argentina) il 04/11/2018 e nato a [...] – (Argentina) Persona_5
il 04/07/2021;
- , nato a [...] - BU Aires (Argentina) in data Parte_2
29/07/1984, cittadino argentino;
- sono cittadini italiani.
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese di lite del presente giudizio
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice Dott. Massimiliano Sturiale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato” (v. da ultimo,).
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 11 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr12301/2023 R.G.. promossa da:
, nata a [...] - BU Aires (Argentina) in data Parte_1
28/09/1962, cittadina argentina;
, nata a [...] - BU Aires (Argentina) in Controparte_1
data 11/08/1984, cittadina argentina in nome proprio ed insieme al sig. CP_2
, nato a [...] – BU Aires (Argentina) in data 15/04/1981, cittadino
[...]
argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori nato a [...] – (Argentina) Persona_1
il 10/08/2015 e nato a [...] – (Argentina) il 19/10/2017; Persona_2
, nata a [...] - BU Aires (Argentina) in data 04/12/1985, Persona_3
cittadina argentina, in nome proprio ed insieme al sig. , nato a CP_3
BU Aires (Argentina) in data 10/10/1986, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori nato a [...] – (Argentina) il 04/11/2018 e Per_4 [...]
nato a [...] – (Argentina) il 04/07/2021; Per_5 , nato a [...] - BU Aires (Argentina) in data 29/07/1984, Parte_2
cittadino argentino;
Tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone con studio in Villaricca
(NA), al Viale della Vittoria I traversa n. 2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_4
legale in Roma, Piazza del Viminale n. 1, rappresentato e difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato a Firenze
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato il 21 luglio 2024 ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza Controparte_4
italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti della IG.ra nata Persona_6
nel comune di Monsummano (LU) in data 26.12.1899, che si univa in matrimonio nel comune di Monsummano con il sig. ; Persona_7
In data non precisata i coniugi emigravano in Argentina ed in data 27 giugno 1926 nasceva, dalla loro unione la quale in data 26 giugno 1943, a Bernal - BU Per_8
Aires (Argentina) contraeva matrimonio con il sig. Persona_9
Dalla loro unione coniugale nascevano due figli: -
1. , nato a [...] - BU Aires (Argentina), Controparte_5
in data 23 febbraio 1950 ; questi contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_10 dalla loro unione coniugale nasceva a Quilmes - BU Aires (Argentina), in
[...]
data 29 luglio 1984 il sig. , Parte_2
2. nata a [...] - BU Aires Parte_3
(Argentina), in data 9 ottobre 1962 In data 18 luglio 1975, a Quilmes - BU Aires
(Argentina); in data 17 marzo 1983, a Quilmes - BU Aires (Argentina), che contraeva matrimonio con il sig. , e dalla loro unione coniugale Persona_11
nascevano due figli:
, nata a [...] - BU Aires (Argentina), Controparte_1
in data 11 agosto 1984; che in data 21 febbraio 2014, a BU Aires (Argentina), contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione Persona_12
coniugale nascevano due figli:
nato a [...], in data [...] Parte_4
nato a [...], in data [...] Parte_5
nata a [...] - BU Aires (Argentina), in data 4 Persona_3
dicembre 1985, la quale contraeva matrimonio con il sig. , e dalla Controparte_6
loro unione coniugale nascevano due figli:
- nato a [...], in data [...], Per_4
- nato a [...], in data [...] CP_7
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_4
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 11 aprile 2025.
******* Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, Controparte_4
nonostante la regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Firenze, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del
. Controparte_4
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016: “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso,
e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di
Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, i quali deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad una discendenza da donna italiana, nata prima del
1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 “i discendenti di nostra emigrante Controparte_4
sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, al fine di decidere sulla domanda principale del ricorrente occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Quanto al primo dei due elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della IG.ra . Persona_13
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. S.U. Sentenza n. 4466 del 2009).
Orbene, secondo la posizione, normalmente sostenuta dalla P.A. nel negare la cittadinanza italiana in situazioni analoghe, né l'orientamento della Cassazione, ormai consolidato, né le pronunzie di incostituzionalità di norme precedenti all'entrata in vigore della Costituzione non potrebbero applicarsi a situazioni regolate da tali norme ormai 'esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità.
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti del ricorrente e quindi il diritto di questo alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1° gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1.
Nel caso di specie, ne consegue che la IG.ra - ha trasmesso “iure Persona_6
sanguinis” alla figlia IG. la cittadinanza italiana, e questa a sua volta, Per_8
sebbene coniugata con cittadino straniero , in terra straniera ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa quindi ai propri discendenti. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di siano a loro volta cittadini Persona_6
italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata .
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed
è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul CP_4
diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- ER , nata a [...] - BU Aires (Argentina) Parte_1
in data 28/09/1962, cittadina argentina;
- , nata a [...] - BU Aires Controparte_1
(Argentina) in data 11/08/1984, cittadina argentina in nome proprio ed insieme al sig. , nato a [...] – BU Aires (Argentina) in Controparte_2
data 15/04/1981, cittadino argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori Per_1
nato a [...] – (Argentina) il 10/08/2015 e
[...] Persona_2
nato a [...] – (Argentina) il 19/10/2017;
- , nata a [...] - BU Aires (Argentina) in data Persona_3
04/12/1985, cittadina argentina, in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
, nato a [...] in data [...], cittadino CP_3
argentino – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei propri figli minori nato a [...] – Per_4
(Argentina) il 04/11/2018 e nato a [...] – (Argentina) Persona_5
il 04/07/2021;
- , nato a [...] - BU Aires (Argentina) in data Parte_2
29/07/1984, cittadino argentino;
- sono cittadini italiani.
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese di lite del presente giudizio
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice Dott. Massimiliano Sturiale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato” (v. da ultimo,).