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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1809/2023 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti Francesca Andrea Cantone, Marco Rizzo, Ferdinando De Martinis e Angelo Ma- ria Romano,
Attrice contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EP IG,
Convenuta
Conclusioni: come verbale di udienza del 10/04/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 31/01/2023, la (d'ora innanzi, Parte_1 anche semplicemente ) ha convenuto in giudizio . (d'ora in- Pt_1 Controparte_1 nanzi, anche semplicemente ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In CP_1 via principale • accertare e dichiarare che ha consegnato ad 30 chilo- CP_1 Pt_1 grammi in meno di olio EVO di provenienza spagnola rispetto a quanto acquistato da
e, per l'effetto, condannare a rimborsare ad la somma di eu- Pt_1 CP_1 Pt_1 ro 109,20, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo ai sensi del D. Lgs. 231/2002; •
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
accertare e dichiarare che dalla stessa già riconosciuto- risulta altresì CP_2 debitrice di dell'ulteriore somma di euro 171,60, quale risultato della compen- Pt_1 sazione arbitrariamente operata da tra le somme corrisposte da per CP_1 Pt_1 le autobotti di olio EVO ordinante in data 7 e 12 settembre 2022 e la propria preceden- te fattura n. 445 in scadenza il 26 settembre 2022 e, per l'effetto, condannare a CP_1 rimborsare ad la somma di euro 171,60, oltre interessi di mora dal dovuto al Pt_1 saldo ai sensi del D. Lgs. 231/2002; • accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa di e, conseguentemente, CP_1 condannarla, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento: I. dell'importo di euro
236.297,99, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo a titolo di maggiori costi sostenuti per l'acquisto dell'olio EVO non consegnato da II. di una somma equitativa- CP_1 mente determinata da codesto Ill.mo Giudicante a titolo di lucro cessante. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, • accertare e dichiarare l'inadempimento di e, per l'effetto, condannare la stessa al risarci- CP_1 mento del danno ex art. 1218 c.c., come sopra qualificato e quantificato in termini di danno emergente e lucro cessante patito da , o della maggiore o minore somma Pt_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi, al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha esposto che:
➢ il 14/01/2022 e il 09/02/2022 aveva stipulato tre contratti con Controparte_1 aventi ad oggetto la consegna di olio EVO entro torni di tempo predefiniti;
➢ malgrado le date indicate per la consegna (del quantitativo complessivo) e il pagamento (entro sessanta giorni), la prassi commerciale era nel senso che Pt_1 ordinasse a il quantitativo alla bisogna e pagasse dopo l'emissione di fattura CP_1 proforma, trasmessa tramite WhatsApp;
➢ il 25/08/2022 comunicava a mezzo email a che aveva necessità CP_1 Pt_1 di ricevere entro il 15/09/2022 il pagamento del residuo olio EVO ordinato e di poterlo consegnare entro la medesima data, oppure di stoccarlo a spese dell'acquirente;
➢ dopo aver formulato controproposte non accolte ex adverso, essa acquirente manifestava piena disponibilità a ricevere l'olio e conservarlo nei suoi magazzini, con
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
pagamento integrale anticipato rispetto ai sessanta giorni contemplati nei contratti;
➢ sennonché, non riscontrava la comunicazione e procedeva ad una CP_1 consegna parziale di olio, con riferimento alla quale imputava contabilmente l'ultimo pagamento di , contestando l'inadempimento alle obbligazioni assunte e Pt_1 ritenendosi affrancata da ulteriori vincoli contrattuali.
I.2.- In data 11/05/2023, coevamente alla prima udienza, si è costituita CP_1
negando l'esistenza degli inadempimenti ed eccependo che era stata proprio
[...]
l'attrice a rendersi inadempiente, sottraendosi agli obblighi di sollecitare a la CP_1 consegna dei quantitativi di merce oggetto dei predetti contratti. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
I.3.- Assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita me- diante produzione documentale e prove testimoniali con un teste per parte, è stata rin- viata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/04/2025, nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, la costituzione tardiva della convenuta non ha provocato decadenze a danno di quest'ultima, in quanto le eccezioni da essa sollevate non rientrano nel perimetro delle
“eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (art. 167 c.p.c.).
II.1.- Passando al merito, va osservato, nei limiti di quanto strettamente rileva per la de- cisione, che, per incontestate risultanze documentali, le parti avevano stipulato tre con- tratti scritti di vendita: uno il 14/01/2022 per l'approvvigionamento di olio EVO prove- niente dalla Spagna e due il 09/02/2022 per l'approvvigionamento di olio EVO prove- niente dalla Spagna e dalla Grecia. Pur nella loro scarna struttura, tali contratti prevede- vano sia il termine del pagamento -sessanta giorni dalla consegna- sia il termine per l'adempimento, da presumersi a vantaggio di entrambe le parti: “entro il 31/05/2022” il primo;
“entro luglio 2022” il secondo;
“marzo/maggio” (verosimilmente, dell'anno
2022) il terzo.
Non rileva la risalente prassi commerciale dedotta dall'attrice, secondo cui le parti erano solite prorogare sine die le scadenze originariamente pattuite per i rispettivi adempimen- ti: ciò perché l'asserita prassi attuativa dei rapporti contrattuali pregressi (ovvero inter- corsi ed esauriti in epoca anteriore a quella cui si riferisce l'odierna lite) risulta comun-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
que superata dalle pattuizioni scritte dei termini contenute nei tre contratti oggetto di causa, le cui previsioni, opinando nel senso prospettato dalla compratrice, resterebbero inammissibilmente prive della loro stessa ragion d'essere, anche in violazione della fon- damentale regola sull'efficacia di cui all'art. 1372 c.c.
Né può rilevare in contrario il fatto che, nell'esecuzione dei rapporti contrattuali del cui adempimento si controverte, “ritardi” nelle consegne di olio e nei relativi pagamenti fossero reciprocamente tollerati, atteso che tale circostanza di fatto, che risulterebbe supportata da talune deposizioni testimoniali – tuttavia ininfluenti in chiave probatoria, vuoi perché marcatamente generiche e connotate da evidente contenuto valutativo (v. la dichiarazione del teste , escusso ad istanza di parte attrice: «Nel contratto Testimone_1
c'era una data di consegna, ma le parti la stabilivano di volta in volta, quando la diver- sa data di consegna era necessaria per l'una o per l'altra parte. […] Ricordo che fu
a chiedere di posticipare la consegna della merce rispetto alla consegna pat- CP_1 tuita»), vuoi perché contrastate da deposizioni di segno contrario (v. la dichiarazione di
, escusso ad istanza della parte convenuta: «È vero che le consegne Testimone_2 venivano concordate telefonicamente o via mail, ma non a prescindere dal dato contrat- tuale. […] A fronte delle mie sollecitazioni, il sig. a sua volta sollecitava la Parte_2
a rendersi disponibile alle consegne di merce in scadenza, ma la rispon- Pt_1 Pt_1 deva in modo negativo e chiedeva di posticipare le consegne»] – non sarebbe idonea ad elidere la liceità del comportamento della venditrice, nel momento in cui ha preteso che la compratrice prendesse a dare esecuzione ai contratti secondo le pattuizioni scritte, ovvero che richiedesse regolarmente a la consegna dei quantitativi di Pt_1 CP_1 olio contrattualmente stabiliti entro i precisi termini convenuti.
Ciò evidenziato, risulta che in data 25/08/2022 la convenuta abbia fondatamente intima- to alla controparte di accettare la consegna della merce che quest'ultima era contrat- tualmente tenuta ad acquistare e di saldare i relativi conti entro un congruo termine (cir- ca venti giorni dopo), senza che ciò possa configurare alcun “inadempimento” della stessa venditrice, come illogicamente e inverosimilmente dedotto dalla compratrice ad insussistente fondamento:
- sia della domanda principale di risoluzione ex art. 1453 c.c. per fatto imputabile alla [valga sul punto il richiamo della vasta giurisprudenza di legittimità che CP_1 esclude la rilevanza di singole condotte di una parte, a fronte della necessità di
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
complessiva valutazione comparativa delle eventuali violazioni reciproche;
si veda in particolare Cass. 16/03/2023 n. 7649: «In tema di risoluzione per inadempimento, si deve procedere a un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo di ciascuna delle parti, per valutarne la gravità, e per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, tali da alterare in maniera significativa il sinallagma contrattuale. (…) ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta
l'inadempienza dell'altra»; nello stesso senso Cass., 9 gennaio 2013, n. 336; Cass., 28 marzo 1997, n. 2799];
- sia della subordinata domanda di risarcimento del danno, a base della quale viene posto un inadempimento della venditrice che non solo è contraddetto dalla disciplina pattizia fissata dai contratti scritti, ma, a tutto concedere, può appalesarsi simmetrico, oltre che successivo e conseguenziale a quello della compratrice, come ampiamente dimostrato dall'incontestato contenuto del carteggio tra le parti versato in atti (v. docc.
3-4 produzione convenuta).
In definitiva, in un contesto in cui gli impegni negoziali sono stati ripetutamente disatte- si, in primis da parte compratrice, non si comprende per quale plausibile ragione di fatto
(e men che mai di diritto) la posizione contrattuale della , certamente colpevole di Pt_1 aver dato esecuzione in costante e reiterato ritardo i tre contratti sottoscritti, confidando nel perpetuarsi della tolleranza della fornitrice, debba considerarsi meritevole di tutela
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
preminente in danno di quest'ultima.
II.2.- Quanto alle restanti domande avanzate dalla con i primi due capi del libello Pt_1 introduttivo (rimborso di somme), la non contestazione della convenuta, evincibile dal chiaro tenore della comparsa di risposta (pag. 5), le rende sicuramente meritevoli di ac- coglimento, dovendosi ritenere dimostrato, quanto meno ex art. 115 co. 2 c.p.c., il diritto dell'attrice di ricevere dalla controparte la somma di euro 109,20, per la consegna di 30 chilogrammi di olio EVO di provenienza spagnola in meno rispetto al quantitativo ac- quistato dalla , nonché l'ulteriore somma di euro 171,60 per l'indebita compen- Pt_1 sazione tra fatture operata unilateralmente da , come dedotto al primo e secondo CP_1 capo della domanda principale formulata con l'atto introduttivo;
il tutto, oltre agli inte- ressi dalla domanda al soddisfo.
III.- Stante la prevalente soccombenza dell'attrice, risultata vincitrice in ordine al capo di domanda di minore importanza economica, le spese processuali possono compensarsi per 1/3 ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c., dovendo per i restanti 2/3 porsi a carico della
Parte_1
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. n.
55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della non rilevante complessità delle questioni scrutinate.
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_3
Studio 2.552,00 -30% 1.786,40 Introduttiva 1.628,00 -30% 1.139,60 Istruttoria 5.670,00 -30% 3.969,00 Decisoria 4.253,00 -30% 2.977,10 TOTALE 9.872,10 2/3 6.581,40
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
I) ACCOGLIE la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto,
[...] al pagamento in favore di della somma Controparte_3 Parte_1 di €280,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II) RIGETTA ogni altra domanda dell'attrice;
III) ND l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, dei 2/3 delle spese processuali, parte che liquida in euro 7.404,07, a titolo di compensi difensivi, oltre al rimborso delle spese forfetarie (15%), C.P.A. e I.V.A., come per legge, dichiarando la compensazione per la restante parte.
Bari, 30/09/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
Il Giudice 7 A. Ruffino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1809/2023 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli Parte_1 avv.ti Francesca Andrea Cantone, Marco Rizzo, Ferdinando De Martinis e Angelo Ma- ria Romano,
Attrice contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EP IG,
Convenuta
Conclusioni: come verbale di udienza del 10/04/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 31/01/2023, la (d'ora innanzi, Parte_1 anche semplicemente ) ha convenuto in giudizio . (d'ora in- Pt_1 Controparte_1 nanzi, anche semplicemente ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In CP_1 via principale • accertare e dichiarare che ha consegnato ad 30 chilo- CP_1 Pt_1 grammi in meno di olio EVO di provenienza spagnola rispetto a quanto acquistato da
e, per l'effetto, condannare a rimborsare ad la somma di eu- Pt_1 CP_1 Pt_1 ro 109,20, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo ai sensi del D. Lgs. 231/2002; •
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
accertare e dichiarare che dalla stessa già riconosciuto- risulta altresì CP_2 debitrice di dell'ulteriore somma di euro 171,60, quale risultato della compen- Pt_1 sazione arbitrariamente operata da tra le somme corrisposte da per CP_1 Pt_1 le autobotti di olio EVO ordinante in data 7 e 12 settembre 2022 e la propria preceden- te fattura n. 445 in scadenza il 26 settembre 2022 e, per l'effetto, condannare a CP_1 rimborsare ad la somma di euro 171,60, oltre interessi di mora dal dovuto al Pt_1 saldo ai sensi del D. Lgs. 231/2002; • accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa di e, conseguentemente, CP_1 condannarla, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento: I. dell'importo di euro
236.297,99, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo a titolo di maggiori costi sostenuti per l'acquisto dell'olio EVO non consegnato da II. di una somma equitativa- CP_1 mente determinata da codesto Ill.mo Giudicante a titolo di lucro cessante. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, • accertare e dichiarare l'inadempimento di e, per l'effetto, condannare la stessa al risarci- CP_1 mento del danno ex art. 1218 c.c., come sopra qualificato e quantificato in termini di danno emergente e lucro cessante patito da , o della maggiore o minore somma Pt_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi, al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha esposto che:
➢ il 14/01/2022 e il 09/02/2022 aveva stipulato tre contratti con Controparte_1 aventi ad oggetto la consegna di olio EVO entro torni di tempo predefiniti;
➢ malgrado le date indicate per la consegna (del quantitativo complessivo) e il pagamento (entro sessanta giorni), la prassi commerciale era nel senso che Pt_1 ordinasse a il quantitativo alla bisogna e pagasse dopo l'emissione di fattura CP_1 proforma, trasmessa tramite WhatsApp;
➢ il 25/08/2022 comunicava a mezzo email a che aveva necessità CP_1 Pt_1 di ricevere entro il 15/09/2022 il pagamento del residuo olio EVO ordinato e di poterlo consegnare entro la medesima data, oppure di stoccarlo a spese dell'acquirente;
➢ dopo aver formulato controproposte non accolte ex adverso, essa acquirente manifestava piena disponibilità a ricevere l'olio e conservarlo nei suoi magazzini, con
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
pagamento integrale anticipato rispetto ai sessanta giorni contemplati nei contratti;
➢ sennonché, non riscontrava la comunicazione e procedeva ad una CP_1 consegna parziale di olio, con riferimento alla quale imputava contabilmente l'ultimo pagamento di , contestando l'inadempimento alle obbligazioni assunte e Pt_1 ritenendosi affrancata da ulteriori vincoli contrattuali.
I.2.- In data 11/05/2023, coevamente alla prima udienza, si è costituita CP_1
negando l'esistenza degli inadempimenti ed eccependo che era stata proprio
[...]
l'attrice a rendersi inadempiente, sottraendosi agli obblighi di sollecitare a la CP_1 consegna dei quantitativi di merce oggetto dei predetti contratti. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree poiché infondate.
I.3.- Assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita me- diante produzione documentale e prove testimoniali con un teste per parte, è stata rin- viata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/04/2025, nella quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, la costituzione tardiva della convenuta non ha provocato decadenze a danno di quest'ultima, in quanto le eccezioni da essa sollevate non rientrano nel perimetro delle
“eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” (art. 167 c.p.c.).
II.1.- Passando al merito, va osservato, nei limiti di quanto strettamente rileva per la de- cisione, che, per incontestate risultanze documentali, le parti avevano stipulato tre con- tratti scritti di vendita: uno il 14/01/2022 per l'approvvigionamento di olio EVO prove- niente dalla Spagna e due il 09/02/2022 per l'approvvigionamento di olio EVO prove- niente dalla Spagna e dalla Grecia. Pur nella loro scarna struttura, tali contratti prevede- vano sia il termine del pagamento -sessanta giorni dalla consegna- sia il termine per l'adempimento, da presumersi a vantaggio di entrambe le parti: “entro il 31/05/2022” il primo;
“entro luglio 2022” il secondo;
“marzo/maggio” (verosimilmente, dell'anno
2022) il terzo.
Non rileva la risalente prassi commerciale dedotta dall'attrice, secondo cui le parti erano solite prorogare sine die le scadenze originariamente pattuite per i rispettivi adempimen- ti: ciò perché l'asserita prassi attuativa dei rapporti contrattuali pregressi (ovvero inter- corsi ed esauriti in epoca anteriore a quella cui si riferisce l'odierna lite) risulta comun-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
que superata dalle pattuizioni scritte dei termini contenute nei tre contratti oggetto di causa, le cui previsioni, opinando nel senso prospettato dalla compratrice, resterebbero inammissibilmente prive della loro stessa ragion d'essere, anche in violazione della fon- damentale regola sull'efficacia di cui all'art. 1372 c.c.
Né può rilevare in contrario il fatto che, nell'esecuzione dei rapporti contrattuali del cui adempimento si controverte, “ritardi” nelle consegne di olio e nei relativi pagamenti fossero reciprocamente tollerati, atteso che tale circostanza di fatto, che risulterebbe supportata da talune deposizioni testimoniali – tuttavia ininfluenti in chiave probatoria, vuoi perché marcatamente generiche e connotate da evidente contenuto valutativo (v. la dichiarazione del teste , escusso ad istanza di parte attrice: «Nel contratto Testimone_1
c'era una data di consegna, ma le parti la stabilivano di volta in volta, quando la diver- sa data di consegna era necessaria per l'una o per l'altra parte. […] Ricordo che fu
a chiedere di posticipare la consegna della merce rispetto alla consegna pat- CP_1 tuita»), vuoi perché contrastate da deposizioni di segno contrario (v. la dichiarazione di
, escusso ad istanza della parte convenuta: «È vero che le consegne Testimone_2 venivano concordate telefonicamente o via mail, ma non a prescindere dal dato contrat- tuale. […] A fronte delle mie sollecitazioni, il sig. a sua volta sollecitava la Parte_2
a rendersi disponibile alle consegne di merce in scadenza, ma la rispon- Pt_1 Pt_1 deva in modo negativo e chiedeva di posticipare le consegne»] – non sarebbe idonea ad elidere la liceità del comportamento della venditrice, nel momento in cui ha preteso che la compratrice prendesse a dare esecuzione ai contratti secondo le pattuizioni scritte, ovvero che richiedesse regolarmente a la consegna dei quantitativi di Pt_1 CP_1 olio contrattualmente stabiliti entro i precisi termini convenuti.
Ciò evidenziato, risulta che in data 25/08/2022 la convenuta abbia fondatamente intima- to alla controparte di accettare la consegna della merce che quest'ultima era contrat- tualmente tenuta ad acquistare e di saldare i relativi conti entro un congruo termine (cir- ca venti giorni dopo), senza che ciò possa configurare alcun “inadempimento” della stessa venditrice, come illogicamente e inverosimilmente dedotto dalla compratrice ad insussistente fondamento:
- sia della domanda principale di risoluzione ex art. 1453 c.c. per fatto imputabile alla [valga sul punto il richiamo della vasta giurisprudenza di legittimità che CP_1 esclude la rilevanza di singole condotte di una parte, a fronte della necessità di
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complessiva valutazione comparativa delle eventuali violazioni reciproche;
si veda in particolare Cass. 16/03/2023 n. 7649: «In tema di risoluzione per inadempimento, si deve procedere a un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo di ciascuna delle parti, per valutarne la gravità, e per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, tali da alterare in maniera significativa il sinallagma contrattuale. (…) ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta
l'inadempienza dell'altra»; nello stesso senso Cass., 9 gennaio 2013, n. 336; Cass., 28 marzo 1997, n. 2799];
- sia della subordinata domanda di risarcimento del danno, a base della quale viene posto un inadempimento della venditrice che non solo è contraddetto dalla disciplina pattizia fissata dai contratti scritti, ma, a tutto concedere, può appalesarsi simmetrico, oltre che successivo e conseguenziale a quello della compratrice, come ampiamente dimostrato dall'incontestato contenuto del carteggio tra le parti versato in atti (v. docc.
3-4 produzione convenuta).
In definitiva, in un contesto in cui gli impegni negoziali sono stati ripetutamente disatte- si, in primis da parte compratrice, non si comprende per quale plausibile ragione di fatto
(e men che mai di diritto) la posizione contrattuale della , certamente colpevole di Pt_1 aver dato esecuzione in costante e reiterato ritardo i tre contratti sottoscritti, confidando nel perpetuarsi della tolleranza della fornitrice, debba considerarsi meritevole di tutela
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preminente in danno di quest'ultima.
II.2.- Quanto alle restanti domande avanzate dalla con i primi due capi del libello Pt_1 introduttivo (rimborso di somme), la non contestazione della convenuta, evincibile dal chiaro tenore della comparsa di risposta (pag. 5), le rende sicuramente meritevoli di ac- coglimento, dovendosi ritenere dimostrato, quanto meno ex art. 115 co. 2 c.p.c., il diritto dell'attrice di ricevere dalla controparte la somma di euro 109,20, per la consegna di 30 chilogrammi di olio EVO di provenienza spagnola in meno rispetto al quantitativo ac- quistato dalla , nonché l'ulteriore somma di euro 171,60 per l'indebita compen- Pt_1 sazione tra fatture operata unilateralmente da , come dedotto al primo e secondo CP_1 capo della domanda principale formulata con l'atto introduttivo;
il tutto, oltre agli inte- ressi dalla domanda al soddisfo.
III.- Stante la prevalente soccombenza dell'attrice, risultata vincitrice in ordine al capo di domanda di minore importanza economica, le spese processuali possono compensarsi per 1/3 ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c., dovendo per i restanti 2/3 porsi a carico della
Parte_1
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. n.
55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della non rilevante complessità delle questioni scrutinate.
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_3
Studio 2.552,00 -30% 1.786,40 Introduttiva 1.628,00 -30% 1.139,60 Istruttoria 5.670,00 -30% 3.969,00 Decisoria 4.253,00 -30% 2.977,10 TOTALE 9.872,10 2/3 6.581,40
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
I) ACCOGLIE la domanda di parte attrice per quanto di ragione e, per l'effetto,
[...] al pagamento in favore di della somma Controparte_3 Parte_1 di €280,80, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
II) RIGETTA ogni altra domanda dell'attrice;
III) ND l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, dei 2/3 delle spese processuali, parte che liquida in euro 7.404,07, a titolo di compensi difensivi, oltre al rimborso delle spese forfetarie (15%), C.P.A. e I.V.A., come per legge, dichiarando la compensazione per la restante parte.
Bari, 30/09/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
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