Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03262/2026REG.PROV.COLL.
N. 08094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8094 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del SE del 4 dicembre 2024 n. SEWEB/P20241006598 di decadenza dagli incentivi per l’impianto fotovoltaico n. 1097566
sito nel Comune di -OMISSIS- (AN)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il Cons. CE TA e udito per la parte appellata l’avvocato Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il signor -OMISSIS- quale legale rappresentante della società -OMISSIS- aveva presentato al Comune di -OMISSIS- una SCIA per la “realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura della potenza di circa 590 KW” in via -OMISSIS- al foglio 2 particella 140. Il 27 giugno 2012 aveva presentato SCIA in variante, indicando la rimozione dell’eternit e la realizzazione di due impianti uno di 55 KW e l’altro di 511 KW. Il Comune, il 28 giugno 2012, rilasciava una attestazione per cui la SCIA costituiva titolo idoneo all’installazione di impianti fotovoltaici.
Il 21 giugno 2013 il signor -OMISSIS- quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, presentava domanda di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 luglio 2012 (Quinto conto energia) per l’impianto n. 1097566, indicando che era stato realizzato sulla copertura di un edificio sito nel Comune di -OMISSIS- via -OMISSIS-, foglio 2 particella 140 sub 1, entrato in esercizio il 27 marzo 2013, di potenza pari a 49,68 KW, ed era stato autorizzato dal Comune il 27 giugno 2012.
La documentazione tecnica dell’impianto (planimetria, schemi elettrici, scheda tecnica) risultava redatta dall’ing. -OMISSIS-
Il 26 luglio 2013 il SE comunicava l’ammissione alle tariffe incentivanti, quale impianto realizzato su edificio con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit, nella misura di 0,177 euro/kWh, con decorrenza dalla data di ricezione della domanda da parte del SE, dal momento che la domanda era stata inviata oltre il termine di 15 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, richiesto dall’art. 6 comma 1 del D.M. 5 luglio 2012. Con nota del 31 luglio 2013 il SE confermava l’ammissione alle tariffe incentivanti dalla data di ricezione della domanda, non avendo la società presentato osservazioni e avendo accettato la precedente comunicazione sulla piattaforma informatica.
Il 5 agosto 2013 è stata stipulata la convenzione tra SE e società -OMISSIS- per l’erogazione degli incentivi.
Successivamente, il 18 ottobre 2016, il signor -OMISSIS- quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, presentava una SCIA in sanatoria per il collocamento di alcuni pannelli in difformità dal progetto e per l’installazione di ulteriori pannelli; nell’elaborato grafico era indicata anche la pensilina n. 2 con l’impianto di potenza pari a 49,68 KW.
Successivamente, con decreto del 20 gennaio 2018, è stato eseguito un sequestro penale nel corso di indagini per i reati di falso e truffa aggravata. Rispetto all’impianto in questione il decreto di sequestro faceva riferimento all’utilizzo di documentazione falsa (elaborato planimetrico, elaborato tecnico, schemi elettrici riportanti timbro e firma apocrifi dell’ing. -OMISSIS-). Il successivo atto depositato da parte appellante in primo grado, indicato come redatto il 1° agosto 2019, affermava che le falsità non avevano consentito il riconoscimento di incentivi non spettanti.
Il 13 aprile 2018 il SE comunicava alla società l’avvio di un procedimento di verifica invitando a presentare osservazioni richiamando le risultanze del sequestro, in particolare la falsità della firma e del timbro dell’ing -OMISSIS- apposti agli elaborati tecnici, nonché i titoli edilizi anche relativi agli altri due impianti realizzati sul medesimo capannone (805153 della potenza di 510,24 KW entrato in esercizio il 25 giugno 2012 intestato alla GB -OMISSIS-; 1097749 della potenza di 37, 25 KW intestato alla -OMISSIS- entrato in esercizio il 27 marzo 2013).
L’8 giugno 2018 la società presentava osservazioni, rappresentando che si trattava di mere ipotesi accusatorie formulate in fase di indagine, che, essendo stato disposto il sequestro, non era in grado di fornire documentazione e chiedeva quindi la sospensione del procedimento di verifica presso il SE in attesa del giudizio penale.
Con nota dell’8 luglio 2021 il SE invitava la società -OMISSIS- – nel frattempo divenuta titolare dell’impianto- a presentare osservazioni richiamando la falsità della documentazione tecnica presentata per l’impianto. Chiedeva altresì al Comune di -OMISSIS- di accertare i titoli edilizi dell’impianto. Il Comune, con nota del 9 agosto 2021, indicava la SCIA del 27 aprile 2012, la SCIA in variante del 27 giugno 2012 e la SCIA in sanatoria del 7 novembre 2016.
La società presentava osservazioni il 6 agosto 2021 evidenziando che l’impianto in questione sarebbe stato realizzato in forza della SCIA in variante del 27 giugno 2012, ribadiva poi le contestazioni in ordine alla falsità della documentazione.
Con provvedimento del 4 dicembre 2024 il SE disponeva la decadenza degli incentivi, richiamando la motivazione della sentenza penale n. 874 del 2024, nel frattempo intervenuta, per cui “ la -OMISSIS- non ha allegato al SE la copia del titolo autorizzativo, ma solo gli estremi della CIA in variante del 27.6.2012; il motivo è da ricondursi al fatto che, analizzando il contenuto della SCIA in variante, i funzionari del SE avrebbero potuto comprendere le attività fraudolente poste in essere nell'iter autorizzativo del primo impianto (805153); sono state depositati al SE relazioni tecniche, elaborati grafici, schema elettrico ed altri allegati riportanti la firma apocrifa dell'lng. -OMISSIS- professionista che, sentito a s.i.t. il 23.1.2017, aveva dichiarato di non aver compilato né firmato alcun elaborato tecnico riguardante impianti fotovoltaici, dichiarazioni confermate in dibattimento… si rileva, infine, che tutti gli elaborati tecnici presentati al SE sono difformi da quelli presentati al Comune ”. Pertanto rilevava che “ dalle risultanze emerse dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, ritenute fondate dal Giudice di prime cure, gli elaborati progettuali presentati dalla medesima Società al SE a corredo della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti del 21 giugno 2013 (prot. SE/FTVA20131741819), vale a dire la relazione tecnica, i disegni planimetrici, gli elaborati grafici e gli schemi elettrici risultano contraffatti e, in ogni caso, non corrispondenti ai documenti agli atti del Comune di -OMISSIS-, derivandone, pertanto, per l’impianto in oggetto, l’accertamento della violazione rilevante di cui all’Allegato 1 al D.M 31 gennaio 2014, lett. a): presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”. Riteneva la violazione talmente grave da disporre la decadenza e superabile il termine di cui all’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011 in relazione alla falsità della documentazione presentata.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel quale è stato dedotto in punto di fatto che nel sito di via -OMISSIS-, al catasto al foglio 2 particella 140, oltre all’impianto in questione sono stati realizzati altri due impianti fotovoltaici: n. 805153 di proprietà della società -OMISSIS-S.r.l. di KW 510,24 entrato in esercizio il 25 giugno 2021, ammesso alle tariffe incentivanti ai sensi del Quarto Conto Energia dal 16 novembre 2011 (oggetto di un provvedimento di decadenza dalla tariffa incentivante del 23 aprile 2021 impugnato innanzi al TAR Lazio con ricorso respinto con sentenza n. -OMISSIS- per cui l’appello è fossato al 14 luglio 2026); impianto n. 1097749 di proprietà della società -OMISSIS- di Kw 37,25 entrato in esercizio il 27 marzo, ammesso alle tariffe incentivanti ai sensi del Quinto Conto Energia (oggetto di un provvedimento di decadenza da parte del SE impugnato dalla società con ricorso respinto dal TAR Lazio con sentenza n.-OMISSIS- e per cui l’appello n. 7193 del 2025 è stato deciso alla medesima udienza del presente appello).
Deduceva altresì che per l’impianto 1097566 e l’impianto 805153 erano state presentate la SCIA del 27 aprile 2012 relativa ad un unico impianto di potenza di 590 KW; la SCIA in variante del 27 giugno 2012 relativa a due impianti di 515 KW e di 55 KW, che prevedeva anche lo smaltimento della copertura in eternit; era stata poi presentata la successiva SCIA in sanatoria del 7 novembre 2016 per tutti gli impianti.
In diritto, con un primo motivo si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120/2020, per il superamento del termine ragionevole e comunque non superiore a 18/12 mesi per l’annullamento d’ufficio, in quanto- anche a far decorrere il termine dall’entrata in vigore della novella del 2020- il provvedimento era intervenuto dopo quattro anni e comunque a più di undici anni dal riconoscimento dell’incentivo, mentre lo stesso SE aveva indicato in 180 giorni il termine del procedimento di verifica; si deduceva altresì che il SE aveva espressamente valutato la ammissione agli incentivi già nel 2013 e che l’esercizio dell’autotutela dovrebbe essere bilanciato con la esigenza di diffusione dell’energie rinnovabili.
Con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs 28/2011 e dell’art. 21 nonies legge 241/1990 in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del SE, si richiamava la possibilità della decurtazione degli incentivi e si lamentava la carenza di istruttoria del provvedimento.
Con il terzo motivo, di eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione agli artt. 1, 3, 4 d.lgs. 28/2011, art. 12 comma 5 DM 5 maggio 2011 e art. 3 Cost., si contestava l’avvenuta presentazione al SE di documenti falsi mendaci o contraffatti o di dati non veritieri, in particolare della firma e timbro dell’ingegner -OMISSIS-, unico presupposto del giudizio penale con riguardo a tale impianto, deducendo che il capo di imputazione relativo alla falsità era prescritto. In ordine alle SCIA si deduceva che il SE in altro procedimento (relativo ad altro impianto della società n. 152248 sito nel Comune di -OMISSIS-) aveva dato rilievo alla sanatoria al fine di consentire la decurtazione.
Con il quarto motivo si lamentava la violazione dell’art. 3 legge 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo che il SE non avrebbe fornito alcuna autonoma motivazione rispetto al giudizio penale, deducendo che la sentenza di primo grado era stata appellata.
Si deduceva altresì che gli incentivi non erano stati più percepiti dal gennaio 2018 e che con il provvedimento cautelare penale erano state sequestrate le somme già conseguite a titolo di incentivo.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva, il 27 febbraio 2025, la domanda di restituzione degli incentivi da parte del SE, avverso la quale sono stati proposti motivi aggiunti lamentando l’illegittimità derivata e formulando un’autonoma censura per la duplicazione delle azioni proposte dal SE, essendo pendente avanti alla Corte dei conti il giudizio d’appello avverso la sentenza n. 147 del 2025, a seguito della quale il SE il 28 gennaio 2025 aveva notificato il precetto. Si deduceva che il SE aveva proposto azione civile nel processo penale e che le somme erano state già sequestrate in sede penale. Inoltre non vi sarebbe alcuna indicazione in ordine alle modalità di determinazione delle somme richieste, essendo state richieste somme fino al 2024, mentre non sono stati più percepiti incentivi dal 2018. Peraltro, trattandosi di tariffa omnicomprensiva, ai sensi del Quinto conto Energia, il SE avrebbe dovuto decurtare la somma dovuta a titolo di incentivo da quella spettante per l’energia immessa in rete estranea all’incentivo.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il SE sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 15 luglio 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti.
Il giudice di primo grado, in ordine al termine per disporre la decadenza, ha richiamato l’orientamento per cui il termine, introdotto nell’art. 42 dal d.l. 76 conv. nella legge n.120/2020, si applica dalla entrata in vigore della norma per i provvedimenti di riconoscimento degli incentivi anteriori, ma ha affermato che nel caso di specie tale termine era superabile per la falsità della documentazione, ritenendo comunque il termine ragionevole, in quanto il SE ha atteso le risultanze del giudizio penale di primo grado per valutare quanto emerso dalla sentenza. Ha escluso la rilevanza della prescrizione in sede penale e ha affermato che il SE aveva comunque effettuato una autonoma valutazione delle risultanze penali. Ha fatto poi un riferimento all’artato frazionamento degli impianti nonché alla questione della cumulabilità dell’incentivo con la disciplina fiscale di favore cd. “EM ambiente” (prevista dall’art. 6 commi 13 e segg. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che escludeva dalla formazione del reddito imponibile la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali), ritenendola assorbita, sussistendo “ una ragione giustificatrice del tutto autonoma della comminata decadenza”. Ha respinto i motivi aggiunti per l’infondatezza della illegittimità derivata e ritenendo, rispetto all’ulteriore censura che “ l’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del SE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione, ma non riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato ”. Ha condannato alle spese del giudizio nella misura di 4000 euro.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello richiamando nella ricostruzione in fatto i titoli edilizi relativi agli impianti di via -OMISSIS-. In diritto è stato formulato un primo motivo di nullità della sentenza per “ omissione dell’esame della questione in fatto e riproduzione integrale di parti di altre sentenze ”, con il quale si è dedotto che la sentenza è identica ad altre pronunciate dallo stesso Collegio relative alla società Gb ma per diversi impianti e quindi con differenti questioni in diritto (come il richiamo alla EM ambiente o all’artato frazionamento che non sarebbero stati contestati dal SE nel caso di specie) ed essendo, anche per le medesime questioni in diritto, erroneamente indicati alcuni elementi in fatto, come la data di ammissione agli incentivi, erroneamente riportata nel 2011; si è poi lamentato l’omesso esame della censura relativa alla tariffa omnicomprensiva sostenendo che non doveva essere richiesta tutta la somma erogata dal SE.
Con un secondo motivo, di error in iudicando della normativa applicata, è stata riproposta la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs 28/2011, dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, modificato dall’art. 56 legge 76/2020 conv. dalla legge 120/2020, del DM 31 gennaio 2014, contestando la sentenza e sostenendo che il termine di dodici mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di avvio del procedimento di verifica, che il provvedimento sarebbe adottato in autotutela rispetto all’ammissione agli incentivi del 2013, in quanto in tale fase il SE aveva già valutato tutta la documentazione. Inoltre si è dedotto che le asserite falsità erano conosciute dal SE almeno dal decreto di sequestro del 2018 per cui il termine avrebbe dovuto decorrere dalla scoperta della falsità. In ogni caso la falsità sarebbe stata esclusa nella sentenza penale del Tribunale di Ancona, che ha dichiarato la prescrizione del reato di falso, mentre il SE non aveva effettuato alcun autonomo accertamento e anche in sede penale non era stata effettuata alcuna perizia calligrafica o accertamento sulla falsità della sottoscrizione dell’Ing. -OMISSIS-.
Con il terzo motivo è stato lamentato un ulteriore profilo di error in iudicando della sentenza nella parte in cui non ha considerato le deduzioni relative alla mancata considerazione della sanatoria edilizia, che in altri casi il SE aveva valutato ai fini della decurtazione degli incentivi.
Con il quarto motivo è stata lamentata l’illogicità della sentenza che non avrebbe considerato che per il Quinto conto energia era prevista una tariffa omnicomprensiva sia del prezzo per la vendita dell’energia immessa in rete sia del premio incentivante, per cui il SE avrebbe dovuto calcolare la somma relativa all’energia immessa in rete, che avrebbe dovuto essere comunque pagata dal SE, il quale avrebbe dovuto limitare la richiesta di restituzione all’effettiva quota di premio incentivante.
Con il quinto motivo ha lamentato l’omesso esame della questione della duplicazione delle somme richiesta in sede penale e con l’azione civile nonché già oggetto di sequestro e di giudizio contabile, con una somma complessivamente sproporzionata rispetto a quella effettivamente percepita dalla società a titolo di incentivi per l’impianto in questione.
In via subordinata è stata chiesta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale pendente in appello.
Con un ultimo motivo è stata contestata la condanna alle spese del giudizio, per la mancata considerazione della complessiva situazione economica della società.
Si è costituito il SE che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
Il 3 febbraio 2026 la parte appellante ha presentato istanza di rinvio in relazione all’avvenuto deposito, in data 29 gennaio 2026, del dispositivo di sentenza della Corte d’appello di Ancona, che ha dichiarato la prescrizione anche per il reato di truffa aggravata (mentre in primo grado la prescrizione aveva riguardato solo il falso) con l’indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.
Entrambe le parti hanno presentato memorie e memorie di replica.
All’udienza del 24 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DI
In via preliminare si osserva che non possono essere disposte né la sospensione del giudizio né il rinvio dell’udienza, in attesa dell’esito del giudizio penale, per l’autonomia del giudizio penale rispetto a quello amministrativo e comunque all’autonomia della istruttoria effettuata dal SE. Inoltre neppure è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale in applicazione del comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, per il superamento del termine per l’adozione del provvedimento di decadenza, in relazione all’orientamento della giurisprudenza per cui ai fini del superamento del termine per l’esercizio dell’autotutela in caso di falso non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224).
L’appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo con cui si lamenta la nullità della sentenza si deve richiamare l’art. 105 c.p.a., che indica la “nullità” della sentenza come ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, ulteriore rispetto alle violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa. Le ipotesi di nullità della sentenza sono state tipizzate dalla giurisprudenza in relazione a carenze macroscopiche che hanno impedito l’esame del merito del giudizio. L’Adunanza Plenaria ha infatti affermato che la nullità della sentenza si configura nelle ipotesi di difetto di sottoscrizione, nei casi in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice pronunci su diversa domanda o con motivazione inesistente o apparente (n. 10 e n. 11 del 2018) ovvero in caso di erronea dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il difetto di una condizione dell'azione (n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025).
Nel caso di specie, i vizi lamentati, di omesso esame di alcune questioni e di errori dovuti all’inserimento di questioni non corrispondenti al ricorso (come il riferimento alla cd. EM Ambiente) o errori di fatto (come l’indicazione di una diversa data di ammissione agli incentivi) riguardano vizi della motivazione, che comportano solo l’integrazione della stessa in appello con una diversa e corretta motivazione. La stessa difesa appellante, infatti, pur richiamando la “nullità” della sentenza fa poi riferimento anche ed errori di fatto revocatori i quali come è noto, se la sentenza non è passata in giudicato, devono essere fatti valere davanti con l’appello.
In ogni caso, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice d’appello -tranne nei casi tassativi di cui all’art. 105 c.p.a. - deve comunque effettuare l’esame della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado modificando e integrando la motivazione della sentenza di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7899).
Comunque, gli errori lamentati hanno investito aspetti non rilevanti ai fini del giudizio. Il riferimento all’anno 2011 come data di ammissione degli incentivi (che costituisce palesemente un errore materiale) è stato infatti del tutto irrilevante rispetto alla decisione finale. Rispetto alla “EM Ambiente” la questione è stata assorbita, in relazione alla “ ragione giustificatrice del tutto autonoma della comminata decadenza”, per cui la decisione è basata sugli altri profili motivazionali del provvedimento di decadenza.
Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011, sostenendo che il termine dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 , richiamato dall’art. 42 doveva decorrere almeno dall’avvio del procedimento o comunque dalla conoscenza dei fatti, risalente al 2018, e che si tratterebbe dell’esercizio di un potere di autotutela, in quanto il SE aveva già ammesso la società agli incentivi nel 2013. Inoltre si sostiene il difetto di istruttoria rispetto alle risultanze del giudizio penale.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, “ l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di competenza del SE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal SE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti”.
Il comma 3, come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dispone: “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il SE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il SE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione”.
Come è noto, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che il potere del SE sia un potere di verifica e controllo e che, fino alla novella dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, operata con l’art. 56 del d.l. 76 del 2020, conv. dalla legge n. 120 del 2020, non fosse soggetto ai presupposti dell’art. 21 nonies . Il Consiglio di Stato, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha, infatti, espressamente affermato che i poteri del SE rientrano nel potere vincolato di decadenza per il venire meno dei presupposti o per la falsità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante. La natura doverosa e vincolata del potere di decadenza, a seguito dell’attività di verifica e controllo del SE, di cui all’art. 42 del detto decreto legislativo, è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42, operata nel 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo 2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022, n. 2501).
L’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente al momento di emanazione del provvedimento di decadenza il 4 dicembre 2024, disponeva: “ Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. Ai sensi del comma 2-bis, “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies comporta la legittimità dell’esercizio dei poteri di verifica del SE, anche oltre il termine di cui al detto articolo, in relazione alla sussistenza del falso (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2025, n.222), per cui la giurisprudenza di questo Consiglio non ritiene necessario il previo accertamento in sede penale con sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224), potendo il SE valutare autonomamente la falsità.
Nel caso di specie, in primo luogo, il SE ha effettuato una autonoma valutazione della falsità, avendo fatto espresso riferimento alla falsità della sottoscrizione e del timbro del tecnico apposti sulla documentazione tecnica presentata con la domanda di incentivi. Proprio in funzione di maggiore garanzia per la società, il SE ha atteso l’esito del giudizio di primo grado (superando quindi il termine annuale applicabile dall’entrata in vigore della modifica normativa), che, concludendosi con una dichiarazione di prescrizione del reato di falso, non ha escluso la responsabilità. L’attesa della sentenza penale di primo grado da parte del SE, anche se non dovuta, nel caso di specie ha costituito espressione del generale principio di collaborazione e buona fede, che informa i rapporti tra pubblica amministrazione e privato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990.
Il SE, in ogni caso, può valutare autonomamente i fatti emersi nel corso delle indagini penali, mentre l’art. 23 comma 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - espressamente richiamato dall’art. 13 del D.M. 5 luglio 2012, Quinto conto energia - prevede che “ Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci”.
La falsità della violazione impediva dunque la percezione degli incentivi e ha consentito al SE di intervenire anche successivamente dovendo essere letto, nella materia degli incentivi alle fonti rinnovabili, l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con l’art. 23 comma 3 richiamato.
Trattandosi della fruizione di un regime agevolativo, l’interesse pubblico viene ritenuto in re ipsa , dal momento che. a fronte dell'indebita percezione di incentivi pubblici, non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità del recupero dei relativi importi, rispetto alla cui ritenzione non può fondarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo conforme al buon andamento dell’Amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2025, n. 9546 in un caso relativo al medesimo giudizio penale; Sez. II, 30 giugno 2025 n. 5641; Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 226)
Con riguardo alla gravità della violazione, che ha impedito anche la decurtazione dell’incentivo, l’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 specifica le violazioni rilevanti ai fini del rigetto dell'istanza o della decadenza delle incentivazioni già concesse, tra cui alla lettera a) è indicata la presentazione “ di non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi”
Nel caso di specie la sottoscrizione e il timbro del tecnico riguardano documentazione essenziale ai fini della incentivazione, trattandosi della documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell’impianto, presentata con la domanda di incentivi. La presentazione di tale documentazione non configura quindi una violazione meramente formale, ma integra una violazione rilevante, che osta all'erogazione degli incentivi, in quanto impedisce all'amministrazione di verificare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio. Tutto il meccanismo di riconoscimento degli incentivi postula, infatti, una corretta autodichiarazione da parte degli interessati dei requisiti tecnici necessari per ottenere il beneficio richiesto (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 dicembre 2022, n. 11159), mentre in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento, nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell'interessato (Consiglio di Stato, Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 10595 e n. 10594; 4 gennaio 2023, n. 127).
Nel caso di specie, il SE ha dato espressamente atto di ritenere la particolare gravità della violazione. Peraltro la falsità non ha riguardato solo la sottoscrizione e il timbro apposto alla documentazione tecnica ma la stessa configurazione dell’impianto, il quale – secondo quanto affermato dalla stessa difesa appellante- è stato realizzato in forza di titoli edilizi relativi ad impianti differenti. Infatti, l’impianto è entrato in esercizio il 27 marzo 2013, quando erano state presentate solo la SCIA del 27 aprile 2012, che riguardava un unico impianto di 590 KW, nonché la SCIA del 27 giugno 2012, in variante, che riguardava due impianti, rispettivamente di 511 KW e di 55 KW, mentre quello in questione era stato poi realizzato di 49,68 KW quindi con una diversa potenza. Solo la SCIA in sanatoria presentata nel 2016 ha regolarizzato gli impianti per come effettivamente realizzati, ma successivamente al momento di presentazione della domanda di incentivi, il 21 giugno 2013.
Inoltre, dalla stessa ricostruzione in fatto della difesa appellante e dalla sequenza dei titoli edilizi, appare integrato l’artificioso frazionamento degli impianti, che sono stati realizzati sull’unico capannone di via -OMISSIS-, identificato al Catasto con la medesima particella catastale n. 140 del foglio n. 2.
Sotto tale profilo appare corretto il riferimento all’artificioso frazionamento contenuto nella sentenza di primo grado, in quanto indicato dallo stesso SE con il riferimento ai titoli edilizi relativi anche agli altri impianti realizzati sulle coperture del medesimo capannone (805153 e 1097749).
Secondo la giurisprudenza della Sezione, infatti, il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all'intrinseca necessità di rispettare la ratio dell'istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11545; n. 11552; sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2745).
Inoltre, l’art.12 comma 3 del D.M. 5 luglio 2012 prevedeva espressamente l’impossibilità di accedere “ alle tariffe di cui al presente decreto ” per gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti “ introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 ” (quest’ultimo Quarto conto energia ai cui benefici era stato ammesso l’impianto 805153).
Infondato è il riferimento altresì all’esercizio di un effettivo potere di autotutela, in quanto il SE avrebbe già valutato la documentazione relativa all’impianto nel 2013.
E’ vero che in alcune situazioni la Sezione ha riconosciuto l’applicazione del potere di autotutela, ma nei casi in cui il SE abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento della ammissione agli incentivi, successivamente operando una rivalutazione degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 23 aprile 2025 n. 3499; 24 marzo 2025, n. 2433). Peraltro, tali precedenti riguardano provvedimenti anteriori alla novella del 2020, che ha prescritto l’osservanza dei presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, non applicabile retroattivamente se non tramite il procedimento di riesame presso il SE, ai sensi del comma 7 dell’art. 56 del d.l. 76 del 2020 (Cons. Stato, Sez. VI, 12ottobre 2022, n. 8719; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743; Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127; 18 dicembre 2023, n. 10920; 4 giugno 2024, n. 4977). Ne deriva che, prima dell’entrata in vigore della novella del 2020, il SE poteva procedere alla verifica dei requisiti prescindendo dai limiti temporali indicati dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 nonché dalla valutazione dell’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 226), mentre nel caso di specie sarebbe del tutto irrilevante qualificare l’esercizio del potere come di autotutela, dovendo comunque essere rispettati i presupposti di cui all’art. 21 nonies , ma anche il comma 2 bis dell’art. 21 nonies, che ha consentito il superamento del limite temporale.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata valutazione della sanatoria, è sufficiente osservare che nessuna rilevanza nel presente giudizio può avere il provvedimento relativo al diverso impianto n. 152248, realizzato nel Comune di -OMISSIS-, per il quale il SE ha disposto la decurtazione, trattandosi di un diverso impianto. Comunque in tale provvedimento – depositato in giudizio dalla parte odierna appellante - non è indicato alcun riferimento alla falsità della documentazione, che ha costituito il presupposto fondamentale della valutazione di gravità della violazione, tale da non potere procedere alla decurtazione.
E’ infondato altresì il quarto motivo relativo alla mancata considerazione della natura omnicomprensiva della tariffa incentivante per cui – secondo la ricostruzione dell’appellante- dovrebbe essere decurtata la somma spettante per l’energia immessa in rete.
In proposito è sufficiente osservare -integrando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado che in effetti non ha esaminato la censura- che la ammissione al beneficio, in base al D.M. 5 luglio 2012, riguarda sia le tariffe pagate per la energia immessa in rete (appositamente determinate dal decreto ministeriale) sia il premio incentivante, per cui la decadenza comporta la perdita dell’intero regime incentivante.
Con riguardo invece alla duplicazione dei titoli, il giudice di primo grado ha esaminato la censura facendo correttamente riferimento alla valutazione di tali circostanze in fase esecutiva.
Infatti, la domanda di restituzione è conseguente al provvedimento di decadenza, rispetto al quale costituisce un atto dovuto e vincolato, mentre è evidente che la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito dal momento dell’ammissione agli incentivi e nella misura in cui il SE non abbia già ottenuto le medesime somme per lo stesso titolo.
Invece sia il giudizio contabile che quello risarcitorio hanno ad oggetto differenti cause petendi (cfr. Cons. Stato Sez. V 25 giugno 2025, n. 5515), mentre, con riguardo ai proventi del reato oggetto della confisca penale, la Cassazione penale valorizza l’autonoma funzione sanzionatoria della confisca per equivalente (disposta nei confronti della società in base al dispositivo della Corte d’appello di Ancona per il reato di cui all’art. 640 bis c.p., ai sensi dell’art. 640 quater c.p.), rispetto all’azione risarcitoria escludendo la sussistenza di eventuali duplicazioni (cfr. Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre 2020, n. 28921), salva la eventuale valutazione di quanto il SE abbia ottenuto a titolo di restituzione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, restituzione che però non risulta allo stato disposta dalla sentenza penale.
E’infondato il motivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, in relazione alla giurisprudenza consolidata, per cui la decisione in ordine alle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice ed è sindacabile dal giudice di appello solo nei limiti della manifesta abnormità e irrazionalità ovvero quando il giudice di primo grado abbia condannato alle spese la parte risultata vittoriosa o, in ordine alla compensazione delle spese, abbia posto in essere statuizioni manifestamente irrazionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024 n. 6889, Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201 e Sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589). Inoltre per principio generale le spese seguono la soccombenza mentre si pone un onere di più specifica motivazione quando si procede alla compensazione delle spese, per cui l'onere della motivazione, in tal caso, è rinforzato al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola-eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese; è dunque proprio la scelta del giudice di procedere alla compensazione delle spese di lite, che deve essere necessariamente supportata da un apparato motivazionale, necessario per vagliare la sussistenza dei
presupposti giustificativi dell'esercizio di tale potere, non la liquidazione delle spese in base alla soccombenza che costituisce la regola generale, che deve essere applicata in via ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7874; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953, Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093 e Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1850). Sulla base di tali principi giurisprudenziali consolidati, il motivo è infondato in quanto il giudice di primo grado ha proceduto all'applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistono quindi palesi abnormità o irrazionalità della decisione relativa alle spese. Rispetto poi alla quantificazione della misura delle spese, il quantum della liquidazione rientra integralmente nel potere discrezionale del giudice di primo grado e, in ogni caso, la misura di 4000 euro non risulta abnorme.
Ritiene invece il Collegio di procedere alla compensazione delle spese del giudizio in relazione alla particolare complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti privati indicati in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TA BE, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
CE TA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CE TA | IO TA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.