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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa IC NO Giudice Relatore dott. Giulio Sacaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Email_1 C.F._1
ON IA GI e dell'avv. UCCELLI ELENA
) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
NT IC e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno in data 28/8/2017 con il signor Pe la nascita delle figlie il 18/1/2018 e il 13/1/2021, CP_1 Per_2 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale dovuta agli atteggiamenti vessatori e denigranti del marito e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 14.1.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in per sentir pronunciare la Parte_1 CP_1 separazione dei coniugi con addebito al marito. La ricorrente concludeva per Pe l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - Affidare le figlie minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 madre e residenza anagrafica presso la stessa;
1 - Stabilire che le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, o individuare tempi di cura adeguati per il benessere delle bambine;
- Stabilire che durante l'estate le figlie minori trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Stabilire che il CP_1 quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, sostenga per intero il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, a lui intestata e delle rate del finanziamento contratto per la ristrutturazione del predetto immobile;
o in IPOTESI: porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1 due figlie minori corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, somma equivalente al 50% delle rate del mutuo ipotecario e del prestito e quindi la somma di euro
680,00 mensili;
- stabilire che l'assegno unico e universale sarà percepito dalla madre al 100%;
- Stabilire che le spese straordinarie saranno sostenute al 50% dai genitori, come da Linee
Guida elaborate dal CNF, ivi comprese la retta mensile e la mensa scolastica
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i presupposti CP_1 in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riguardo alla richiesta di addebito e rilevava la richiesta archiviazione dei procedimenti penali a su carico sulla base delle sole dichiarazioni della ricorrente;
diversamente narrando le vicende familiari, il signor concludeva per sentir pronunciare la CP_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] 1) Le figlie Pe minori della coppia e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza come attualmente presso la casa del padre sita in Livorno via Piemonte 2, anche al fine di percepire un importo a titolo di assegno unico superiore per le stesse, tenuto conto della differenza reddituale tra le parti, per come sopracitato;
2) Confermare per le stesse l'attuale regime di affidamento paritetico effettivo, comprensivo di pernottamenti, in virtù del quale le minori trascorreranno quindici giorni alternati presso i rispettivi genitori ogni mese, sempre tenuto conto delle preminenti attività delle stesse e dunque suscettibili di deroghe rispetto a quanto sopra concordato, per come attualmente quindi trattenendosi con ciascun genitore per 3 giorni consecutivi.
3) Stabilire in ogni caso tra le parti, almeno un giorno al mese in cui una bambina stia esclusivamente o col babbo o con la mamma, di modo da soddisfare il bisogno delle medesime, relativo al tempo esclusivo con i genitori.
4) In ragione del titolo di proprietà esclusiva in capo all'odierno ricorrente, della sua ridotta capacità lavorativa dovuta all'invalidità civile all'80% ed alla sua attuale occupazione, assegnare a quest'ultimo la casa coniugale, con il sig. che in ogni CP_1 caso si farà carico integralmente del mutuo relativo alla predetta.
5) Tenuto di conto dell'evidente disparità reddituale tra i genitori, L'Assegno Unico per le figlie sarà percepito integralmente dal sig. al quale in ogni caso la sig.ra CP_1 Pt_1 dovrà altresì corrispondere la somma mensile di €.100,00, quale quota parte delle spese
2 relative agli animali di affezione del nucleo familiare, tutti quanti rimasti collocati e gestiti presso il sig. edesimo;
CP_1
4) Sempre in conseguenza della sperequazione economica tra i redditi dei coniugi, porre a carico della madre un contributo al mantenimento delle minori nella Parte_1 misura di €. 250,00 mensili, per ciascuna figlia, rivalutabile secondo indici ISTAT, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Le principali festività e ricorrenze saranno trascorse dalle minori con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza, con quest'anno in cui saranno con il padre a partire dal
Giorno di Natale che lo scorso anno hanno trascorso con la madre.
6) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
7) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie riguardanti le figli minori, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle spese mediche, anche laddove non coperte dal SSNN (visite ed interventi specialistici, impianti odontoiatrici e ottici, cure e terapie straordinarie), scolastiche (iscrizioni, rette, mense, trasporto da e per la scuola, ripetizioni private, gite, baby sitter) sportive (rette, abbigliamento, eventuale attrezzatura sportiva). Ad eccezione delle spese mediche d'urgenza e dei libri scolastici, ogni altra spesa sostenuta nell'interesse delle minori sopracitate dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e successivamente documentata tra i medesimi, al fine di ottenerne il rimborso. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza di comparizione del 21.5.2025 venivano sentite le parti costituite e poi resi, con ordinanza riservato, i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. All'udienza in data 12.12.2025, presenti le parti, i procuratori davano degli accordi medio tempore convenuti tra le parti e concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate nel verbale di causa.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse delle figlie minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 28/8/2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 260 parte 1 anno 2017;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Pe
- Affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre successivamente alla vendita della casa familiare, in conformità alle condizioni successivamente indicate:
- Le figlie minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza per un tempo paritario;
Pe
- durante i periodi di vacanza scolastica e potranno restare con Per_2 ciascun genitore un periodo anche continuativo di 10 giorni, da concordarsi tra le parti entro il termine del 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche invernali le bambine potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo anche continuativo di 5 giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno del Capodanno (1° gennaio);
- le principali festività scolastiche e religiose saranno trascorse dalle bambine ad anni alterni con ciascun genitore;
- tutti gli animali da affezione, anche quello intestato alla sig.ra rimarranno Pt_1 con il sig. CP_1
- i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento delle figlie minori e il inuncia quindi al contributo al mantenimento per le minori stabilito con CP_1
i provvedimenti provvisori e urgenti;
quanto sopra avverrà in ogni caso in cambio della rinuncia da parte della alla sua quota parte di assegno unico, il quale Pt_1 sarà pertanto percepito integralmente dal CP_1
- Ad avanzare la domanda per l'assegno unico ed universale sarà il CP_1
- le spese straordinarie saranno sostenute al 50% dai genitori, come da Linee Guida elaborate dal CNF;
ai fini del rimborso le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
le stesse saranno individuate in base al protocollo CNF in vigore;
le parti divideranno al 50% la retta mensile e la mensa scolastica;
- Ai fini della definizione delle pendenze economiche tra le parti e della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue:
- La casa familiare sita in Livorno, Via Piemonte 2, di proprietà esclusiva del sulla quale grava mutuo ipotecario cointestato ai coniugi, sarà alienata CP_1
a terzi con vendita da effettuarsi entro il mese di settembre del 2026 e spese di mediazione sulla vendita condivise al 50%.
- Il atteso il contributo economico dato dalla all'acquisto della CP_1 Pt_1 casa familiare e al pagamento del mutuo, contestualmente alla stipula del rogito
4 della vendita della casa familiare, si impegna ed obbliga a corrispondere alla Pt_1 la somma di euro 50.000,00 con bonifico immediato;
- In caso di ritardo nella vendita dell'immobile, il con decorrenza dal CP_1
1/10 /2026 sarà tenuto a corrispondere alla sig.ra titolo di penale la somma Pt_1 di euro 100,00 al giorno di ritardo, nei limiti di cui al Decreto Ministeriale vigente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'articolo 2, comma 1, su base annua;
- Sempre finalizzato alla definizione delle pendenze economiche sussistenti tra le parti, il sempre contestualmente alla stipula del rogito della vendita CP_1 della casa familiare, si impegna ed obbliga a corrispondere alla a somma di Pt_1 euro 11.963,00 con bonifico immediato, al netto di quanto altresì dovutogli, per come sopra esposto, dalla sig.ra a titolo di mediazione per l'agenzia Pt_1 immobiliare che si è occupata dell'alienazione della casa;
- Convengono le parti che sino alla vendita della casa familiare, l'assegno unico sarà trattenuto per intero dalla (il rovvederà a bonificare entro il Pt_1 CP_1 giorno 22 di ogni mese l'ammontare sul conto cointestato sul quale grava il mutuo) che farà fronte al pagamento delle rate in scadenza del mutuo cointestato;
- Le parti concordano altresì che sino alla vendita della casa familiare la residenza delle figlie verrà mantenuta presso il padre nella predetta casa familiare;
successivamente alla vendita, le figlie delle parti trasferiranno la residenza presso la madre, con impegno di quest'ultima ad avere residenza autonoma rispetto ai propri genitori;
le parti si impegnano in ogni caso a concordare in questa fase ogni variazione di residenza delle bambine;
- Con il buon fine del sopracitato accordo la sig.ra dichiara inoltre che Pt_1 nessuna somma risulta esserLe dovuta da parte del sig. in relazione al CP_1 prestito ECOBONUS contratto in costanza di matrimonio ed utilizzato per un immobile posto in Via Provinciale Pisana di proprietà della medesima.
- Spese legali compensate
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa IC NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa IC NO Giudice Relatore dott. Giulio Sacaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Email_1 C.F._1
ON IA GI e dell'avv. UCCELLI ELENA
) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
NT IC e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Svolgimento del processo
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno in data 28/8/2017 con il signor Pe la nascita delle figlie il 18/1/2018 e il 13/1/2021, CP_1 Per_2 rilevando la crisi dell'unione matrimoniale dovuta agli atteggiamenti vessatori e denigranti del marito e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 14.1.2025 e poi ritualmente notificato la signora evocava in per sentir pronunciare la Parte_1 CP_1 separazione dei coniugi con addebito al marito. La ricorrente concludeva per Pe l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - Affidare le figlie minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_2 madre e residenza anagrafica presso la stessa;
1 - Stabilire che le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, o individuare tempi di cura adeguati per il benessere delle bambine;
- Stabilire che durante l'estate le figlie minori trascorreranno una settimana di vacanza con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Stabilire che il CP_1 quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, sostenga per intero il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, a lui intestata e delle rate del finanziamento contratto per la ristrutturazione del predetto immobile;
o in IPOTESI: porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento delle CP_1 due figlie minori corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, somma equivalente al 50% delle rate del mutuo ipotecario e del prestito e quindi la somma di euro
680,00 mensili;
- stabilire che l'assegno unico e universale sarà percepito dalla madre al 100%;
- Stabilire che le spese straordinarie saranno sostenute al 50% dai genitori, come da Linee
Guida elaborate dal CNF, ivi comprese la retta mensile e la mensa scolastica
Con vittoria di spese”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i presupposti CP_1 in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riguardo alla richiesta di addebito e rilevava la richiesta archiviazione dei procedimenti penali a su carico sulla base delle sole dichiarazioni della ricorrente;
diversamente narrando le vicende familiari, il signor concludeva per sentir pronunciare la CP_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] 1) Le figlie Pe minori della coppia e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza come attualmente presso la casa del padre sita in Livorno via Piemonte 2, anche al fine di percepire un importo a titolo di assegno unico superiore per le stesse, tenuto conto della differenza reddituale tra le parti, per come sopracitato;
2) Confermare per le stesse l'attuale regime di affidamento paritetico effettivo, comprensivo di pernottamenti, in virtù del quale le minori trascorreranno quindici giorni alternati presso i rispettivi genitori ogni mese, sempre tenuto conto delle preminenti attività delle stesse e dunque suscettibili di deroghe rispetto a quanto sopra concordato, per come attualmente quindi trattenendosi con ciascun genitore per 3 giorni consecutivi.
3) Stabilire in ogni caso tra le parti, almeno un giorno al mese in cui una bambina stia esclusivamente o col babbo o con la mamma, di modo da soddisfare il bisogno delle medesime, relativo al tempo esclusivo con i genitori.
4) In ragione del titolo di proprietà esclusiva in capo all'odierno ricorrente, della sua ridotta capacità lavorativa dovuta all'invalidità civile all'80% ed alla sua attuale occupazione, assegnare a quest'ultimo la casa coniugale, con il sig. che in ogni CP_1 caso si farà carico integralmente del mutuo relativo alla predetta.
5) Tenuto di conto dell'evidente disparità reddituale tra i genitori, L'Assegno Unico per le figlie sarà percepito integralmente dal sig. al quale in ogni caso la sig.ra CP_1 Pt_1 dovrà altresì corrispondere la somma mensile di €.100,00, quale quota parte delle spese
2 relative agli animali di affezione del nucleo familiare, tutti quanti rimasti collocati e gestiti presso il sig. edesimo;
CP_1
4) Sempre in conseguenza della sperequazione economica tra i redditi dei coniugi, porre a carico della madre un contributo al mantenimento delle minori nella Parte_1 misura di €. 250,00 mensili, per ciascuna figlia, rivalutabile secondo indici ISTAT, da versare al padre entro il giorno 5 di ogni mese.
5) Le principali festività e ricorrenze saranno trascorse dalle minori con i genitori, seguendo il criterio dell'alternanza, con quest'anno in cui saranno con il padre a partire dal
Giorno di Natale che lo scorso anno hanno trascorso con la madre.
6) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
7) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie riguardanti le figli minori, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle spese mediche, anche laddove non coperte dal SSNN (visite ed interventi specialistici, impianti odontoiatrici e ottici, cure e terapie straordinarie), scolastiche (iscrizioni, rette, mense, trasporto da e per la scuola, ripetizioni private, gite, baby sitter) sportive (rette, abbigliamento, eventuale attrezzatura sportiva). Ad eccezione delle spese mediche d'urgenza e dei libri scolastici, ogni altra spesa sostenuta nell'interesse delle minori sopracitate dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori e successivamente documentata tra i medesimi, al fine di ottenerne il rimborso. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza di comparizione del 21.5.2025 venivano sentite le parti costituite e poi resi, con ordinanza riservato, i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. All'udienza in data 12.12.2025, presenti le parti, i procuratori davano degli accordi medio tempore convenuti tra le parti e concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate nel verbale di causa.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse delle figlie minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 28/8/2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 260 parte 1 anno 2017;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Pe
- Affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre successivamente alla vendita della casa familiare, in conformità alle condizioni successivamente indicate:
- Le figlie minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza per un tempo paritario;
Pe
- durante i periodi di vacanza scolastica e potranno restare con Per_2 ciascun genitore un periodo anche continuativo di 10 giorni, da concordarsi tra le parti entro il termine del 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche invernali le bambine potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo anche continuativo di 5 giorni, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno del Capodanno (1° gennaio);
- le principali festività scolastiche e religiose saranno trascorse dalle bambine ad anni alterni con ciascun genitore;
- tutti gli animali da affezione, anche quello intestato alla sig.ra rimarranno Pt_1 con il sig. CP_1
- i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento delle figlie minori e il inuncia quindi al contributo al mantenimento per le minori stabilito con CP_1
i provvedimenti provvisori e urgenti;
quanto sopra avverrà in ogni caso in cambio della rinuncia da parte della alla sua quota parte di assegno unico, il quale Pt_1 sarà pertanto percepito integralmente dal CP_1
- Ad avanzare la domanda per l'assegno unico ed universale sarà il CP_1
- le spese straordinarie saranno sostenute al 50% dai genitori, come da Linee Guida elaborate dal CNF;
ai fini del rimborso le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
le stesse saranno individuate in base al protocollo CNF in vigore;
le parti divideranno al 50% la retta mensile e la mensa scolastica;
- Ai fini della definizione delle pendenze economiche tra le parti e della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue:
- La casa familiare sita in Livorno, Via Piemonte 2, di proprietà esclusiva del sulla quale grava mutuo ipotecario cointestato ai coniugi, sarà alienata CP_1
a terzi con vendita da effettuarsi entro il mese di settembre del 2026 e spese di mediazione sulla vendita condivise al 50%.
- Il atteso il contributo economico dato dalla all'acquisto della CP_1 Pt_1 casa familiare e al pagamento del mutuo, contestualmente alla stipula del rogito
4 della vendita della casa familiare, si impegna ed obbliga a corrispondere alla Pt_1 la somma di euro 50.000,00 con bonifico immediato;
- In caso di ritardo nella vendita dell'immobile, il con decorrenza dal CP_1
1/10 /2026 sarà tenuto a corrispondere alla sig.ra titolo di penale la somma Pt_1 di euro 100,00 al giorno di ritardo, nei limiti di cui al Decreto Ministeriale vigente ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'articolo 2, comma 1, su base annua;
- Sempre finalizzato alla definizione delle pendenze economiche sussistenti tra le parti, il sempre contestualmente alla stipula del rogito della vendita CP_1 della casa familiare, si impegna ed obbliga a corrispondere alla a somma di Pt_1 euro 11.963,00 con bonifico immediato, al netto di quanto altresì dovutogli, per come sopra esposto, dalla sig.ra a titolo di mediazione per l'agenzia Pt_1 immobiliare che si è occupata dell'alienazione della casa;
- Convengono le parti che sino alla vendita della casa familiare, l'assegno unico sarà trattenuto per intero dalla (il rovvederà a bonificare entro il Pt_1 CP_1 giorno 22 di ogni mese l'ammontare sul conto cointestato sul quale grava il mutuo) che farà fronte al pagamento delle rate in scadenza del mutuo cointestato;
- Le parti concordano altresì che sino alla vendita della casa familiare la residenza delle figlie verrà mantenuta presso il padre nella predetta casa familiare;
successivamente alla vendita, le figlie delle parti trasferiranno la residenza presso la madre, con impegno di quest'ultima ad avere residenza autonoma rispetto ai propri genitori;
le parti si impegnano in ogni caso a concordare in questa fase ogni variazione di residenza delle bambine;
- Con il buon fine del sopracitato accordo la sig.ra dichiara inoltre che Pt_1 nessuna somma risulta esserLe dovuta da parte del sig. in relazione al CP_1 prestito ECOBONUS contratto in costanza di matrimonio ed utilizzato per un immobile posto in Via Provinciale Pisana di proprietà della medesima.
- Spese legali compensate
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa IC NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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