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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/11/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n.186/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte ai n.186 e 190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promosse da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata presso gli Uffici Parte_2
dell'Area Servizi Legali di Olbia, in Olbia, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Carenti giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado.
e da
- c.f. ), in persona Parte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'Avv. Angelo
Mocci che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
- appellanti - contro
Dott. (c.f. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Nino Cuccureddu che, unitamente all'Avv. G.B.
1 Luciano, la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. del 17.01.2022
e contro
Dott. (C.F. , elettivamente domiciliato in Sassari Controparte_2 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Sara Cualbu che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta e contro
Dott. (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._3
Sassari presso lo studio dell'Avv. Sara Cualbu che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n.139/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di compensi per turni di reperibilità di medico convenzionato. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della Liquidatoria di Parte_1 Parte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare: Sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
In via principale: - in totale riforma dell'impugnata sentenza n°139 emessa dal Tribunale di Tempio
Pausania in data 19.09.2023, rigettare integralmente il ricorso introduttivo proposto da
[...]
nonché il ricorso per intervento dispiegato da e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per le ragioni meglio descritte in parte motiva. - con vittoria di spese e compensi di lite CP_3
del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse della Parte_3
“Si confida nell'accoglimento dell'impugnazione e, conseguentemente, nel rigetto della domanda originariamente introdotta dalla dott. e dagli intervenuti Controparte_1 CP_3
e .
[...] Controparte_2
Nell'interesse della dott. Controparte_1
2 “L'Ecc.ma Corte, 1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. rigettare l'appello proposto da Gestione Regionale e da perché del tutto infondato;
3. con Parte_1 Parte_3
vittoria di spese e competenze di lite”.
Nell'interesse degli appellati dott. e dott. : Controparte_2 Controparte_3
“La Corte di Appello voglia 1) adversis reiectis; 2) in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui all'espositiva; 3) in via subordinata e gradata rigettare l'appello per illegittimità ed infondatezza nel merito del medesimo;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 cpc in data 9.2.2022 la dott. ha convenuto nanti il Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, l' Controparte_4
( e la Liquidatoria di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_1
rassegnando le conclusioni di cui in appresso: “dichiarare che nessun diritto aveva a Parte_1
determinare unilateralmente l'ammontare delle somme che afferma essere state indebitamente corrisposte alla per indennità di reperibilità; per l'effetto, condannare la Gestione CP_1
Regionale Sanitaria Liquidatoria, della Azienda per la tutela della Salute, nonché […] a Parte_3
rimborsare in favore della ricorrente la somma di € 4.209,90, indebitamente trattenuta da
[...]
nel periodo luglio – dicembre 2021; dichiarare che […] non ha diritto a trattenere Pt_1 Pt_3
alcuna somma dalle competenze dovute all'odierna ricorrente per l'attività dalla stessa prestata per il periodo successivo al dicembre 2021 e per l'effetto condannarla a rimborsare tutte le somme che dovesse trattenere da dette competenze per il periodo successivo al dicembre 2021, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli prelievi al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'uopo ha esposto che 1) già da diversi anni operava in qualità di medico di Controparte_5
presso la sede di Olbia in forza di convenzione, fino al 31.12.2021, in essere con
[...]
l' e dal 1.1.2022 con l' Controparte_6 [...]
2) in forza del disposto dell'art. 34 della L.R. Controparte_7
n.17/2021, era stata istituita la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, competente per la liquidazione relativamente a tutti i debiti, esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende
Parte sanitarie, in capo all' gestione dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed 3 economica;
3) con delibera della Giunta Regionale della n. 50/50 del 28.12.2021 era stato Pt_1
Parte disposto il transito del personale già dipendente e convenzionato con (impiegato nei servizi di
) ad azienda dotata di personalità giuridica di diritto Controparte_5 Pt_3
pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile ai sensi dell'art. 20
Parte della L.R. 24/20 cosicché il rapporto convenzionale già in essere con era continuato con
Parte
4) con pec 11.06.2021 era stata informata che l' intendeva procedere al recupero della Pt_3
somma lorda di € 12.629,86 che affermava essere stata indebitamente corrisposta fra il 2007 ed il
2017 per retribuzione dei turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili;
5) tale rivendicazione era stata preannunziata con nota protocollo n. 123084/2017, cui, però, non aveva fatto seguito alcun accertamento giudiziale della natura indebita di quanto a quel titolo corrisposto, dell'esistenza del credito e del suo esatto ammontare.
Parte Ha lamentato che l'iniziativa assunta da era illecita non essendo consentito alla parte di un rapporto contrattuale di procedere a compensazione di somme senza previo accordo con l'altro contraente o, in mancanza, senza accertamento giudiziale;
del pari, la misura del prelievo disposto doveva ritenersi arbitraria, non essendo anche essa frutto di accordo.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa 23.3.2022 ha spiegato intervento il dott. il quale ha dedotto che 1) Controparte_2
a far data dal 18.5.2021 era medico convenzionato presso il Servizio di Emergenza Territoriale 118 della ASL di Olbia in forza di un contratto di collaborazione (coordinata e continuativa); all'attualità la sede di lavoro era il Presidio Territoriale della ASL Gallura in Olbia con il completamento del debito orario mensile presso il locale Pronto Soccorso;
2) con comunicazione 11.6.2021 l'
[...]
gli aveva comunicato di aver avviato il procedimento amministrativo volto al recupero delle Pt_1
competenze corrisposte a far data dal 2007 per i turni di reperibilità entro il limite delle 48 ore mensili, il tutto per la complessiva somma di € 12.560,86; 3) già a far data dal cedolino di luglio 2021 risultava
Parte una detrazione mensile, operata dall' pari a € 695,04 con la dicitura “recupero ore Pt_1
reperibilità”; analogamente, la medesima detrazione compariva nalle buste paga emesse da Pt_3
per i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Ha lamentato 1) il difetto assoluto di legittimazione da parte di a proseguire nella detrazione Pt_3
delle somme nelle buste paga emesse e da emettere siccome la Gestione Regionale Sanitaria
4 Liquidatoria era l'unico soggetto giuridico titolare di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi già di pertinenza di 2) la pretesa doveva ritenersi illegittima anche nel merito per le Parte_1
ragioni già esposte dalla ricorrente principale;
3) in ogni caso la reperibilità passiva, quale obbligazione strumentale, comportava una limitazione della sfera individuale del lavoratore e doveva, pertanto, essere retribuita separatamente non potendo essere ricompresa nell'indennità percepita per le 38 ore settimanali.
Ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione e di interesse di ad applicare la detrazione Pt_3
mensile in disamina con condanna della stessa al rimborso delle somme già prelevate e con ordine di
Parte sospensione della detrazione per le mensilità future;
dichiararsi non sussistere in capo ad il diritto di richiedere ed applicare la detrazione con condanna della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria al rimborso delle somme già detratte, vinte le spese.
In pari data ha spiegato intervento la dott. (Dirigente Medico presso il Controparte_3
Servizio di Emergenza della ASL di Olbia a far data dal 17.4.2021 in forza di Controparte_5
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ora in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale in Olbia) la quale ha introdotto assunti difensivi e conclusioni conformi a quelle rassegnate dal dott. CP_2
All'atto della sua costituzione in giudizio ha dedotto che I) la disciplina dei rapporti con i Pt_3
medici di Medicina Generale prevedeva la possibilità per le di “organizzare turni di Pt_3
reperibilità di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro” ulteriormente prevendendo che “i turni mensili eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali”; 2) l'Accordo Integrativo Regionale per l' Territoriale Parte_3
richiamava espressamente l'operatività dell'art.97, comma 10, dell'Accordo Collettivo Nazionale del
29.7.2009 il quale escludeva che potessero essere retribuiti i primi 4 turni mensili di reperibilità; 3) doveva, pertanto, ritenersi illegittima l'erogazione delle somme a tale titolo come corrisposte dall'Amministrazione di appartenenza fino al 2017 siccome frutto di errata interpretazione della normativa di riferimento;
4) doveva, quindi, ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell' ha replicato che I) i turni di Parte_1
reperibilità domiciliare, entro il limite di 4 mensili, rientravano nelle responsabilità connesse
5 all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale;
2) aveva dato (preventiva e ) formale comunicazione ai medici interessati sia in ordine alla futura sospensione della retribuzione per la reperibilità domiciliare entro il limite dei 4 turni mensili sia sul successivo recupero delle somme fino a quel momento illegittimamente ottenute.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la memoria 16.2.2023 ha dedotto che, in forza del Protocollo d'Intesa 13.12.2021 - Pt_3
intervenuto tra l'Assessore all'Igiene e Sanità della Regione e i Sindacati maggiormente rappresentativi della Categoria - i cedolini stipendiali dovevano essere elaborati a cura di CP_8
Parte succeduta ex lege ad nelle materie non espressamente attribuite alle aziende sanitarie di nuova istituzione, alla quale mese per mese, avrebbe inviato i dati relativi alle prestazioni effettuate Pt_3
dai medici convenzionati: pertanto “le trattenute de quibus erano state effettuate non già in forza di una determinazione di ma di una determinazione del Direttore della Struttura Complessa di Pt_3
Part Medicina Convenzionata di mai portata a conoscenza di ma solo di . Pt_3 CP_8
Radicato il contraddittorio, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.139/2024 il Tribunale di Tempio Pausania ha 1) dichiarato ammissibili gli interventi ex art.105 cpc dei dott. e 2) dichiarato che nessun diritto aveva a CP_2 CP_3 Parte_1
determinare unilateralmente l'ammontare delle somme che affermava essere state indebitamente corrisposte alla dott. 3) dichiarato che non aveva diritto a trattenere alcuna somma CP_1 Pt_3
dalle competenze dovute alla ricorrente principale per l'attività dalla stessa prestata per il periodo successivo al dicembre 2021; 4) condannato la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria nonché
a rimborsare in favore della dott. la somma di € 4209,90, oltre interessi, Pt_3 CP_1
indebitamente trattenuta da nel periodo luglio-dicembre 2021; 5) condannato Parte_1 Pt_3
a rimborsare alla ricorrente la somma di € 3508,25 oltre interessi;
6) dichiarato il difetto di legittimazione e di interesse di a procedere nei confronti del dott. ad applicare la Pt_3 CP_2
detrazione mensile e, per l'effetto, condannato la stessa all'immediato rimborso della somma già detratta nelle buste paga dal gennaio 2022 al maggio 2022 (€ 3508,45, oltre interessi); 7) dichiarato
Parte non sussistere in capo ad il diritto a richiedere le somme ed ad applicare automaticamente la detrazione con condanna della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria all'immediato rimborso in favore del dott. della somma di € 4170,36, oltre interessi, indebitamente detratta nel periodo CP_2
6 luglio-dicembre 2021; 8) dichiarato il difetto di legittimazione e di interesse di a procedere Pt_3
nei confronti della dott. ad applicare la detrazione mensile e, per l'effetto, condannato la CP_3
stessa all'immediato rimborso della somma già detratta dal gennaio 2022 al maggio 2022 (€ 3508,45,
Parte oltre interessi); 9) dichiarato non sussistere in capo ad il diritto a richiedere le somme ed ad applicare automaticamente la detrazione con condanna della Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria all'immediato rimborso in favore della dott. della somma di € 4209,95, oltre CP_3
interessi, detratta nel periodo luglio-dicembre 2021; 10) condannato e la Gestione Regionale Pt_3
Sanitaria Liquidatoria, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e dei soggetti intervenuti.
Ha osservato il Tribunale che 1) il rapporto tra i medici convenzionati e gli enti sanitari era disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali dovevano conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali;
2) la disciplina dettata dagli artt. 48,
L. n. 833/1978, e 8, d.lgs. n. 502/1992 non era derogata dalla normativa speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario cosicché “le esigenze di riduzione della spesa non legittimavano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale”; 3) le cennate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, dovevano essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione;
4) l'atto unilaterale di riduzione del compenso non aveva natura autoritativa atteso che il rapporto convenzionale si svolgeva su un piano di parità (posto che il medico convenzionato era un libero professionista, incaricato di un pubblico servizio, che svolgeva come lavoro autonomo in base ad un contratto collettivo con la P.A. ex art.8, D. Lgs 502/92 e s.m.i.; 5) per l'effetto, in applicazione dell'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, il Tribunale poteva disapplicare l'atto illegittimo della
P.A.
Il Giudice di primo grado ha concluso che alcun diritto aveva dapprima e, indi, Parte_1
a determinare unilateralmente e a trattenere l'ammontare delle somme che affermavano Pt_3
essere state indebitamente corrisposte alla ricorrente principale e ai soggetti intervenuti, adottando i pronunciamenti di cui sopra.
7 Avverso detta sentenza hanno interposto separati appelli (poi riuniti) la Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria di e Parte_1 Pt_3
Ha lamentato la prima 1) la erroneità della decisione dovendo ritenersi assolutamente legittime le
Parte compensazioni (sub specie di compensazioni c.d. improprie) effettuate da nei confronti dei dott.
e ha, poi, richiamato il disposto dell'art.97, comma 10, dell'Accordo CP_1 CP_2 CP_3
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Ha concluso come in epigrafe.
per contro, ha I) dedotto la erroneità della sentenza laddove, relativamente alla posizione Pt_3
Parte della dott. aveva condannato essa in solido con la Gestione Liquidatoria di CP_1 Pt_3
a rimborsare al medico convenzionato le somme indebitamente trattenute nel periodo luglio-dicembre
2021; II) ribadito che le trattenute erano state effettuare da e ciò in forza dell'intesa 1.12.2021 CP_8
cit. che affidava ad l'incarico di predisporre i cedolini stipendiali dei medici convenzionati. CP_8
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituiti in giudizio, gli appellati e hanno resistito ai CP_1 CP_2 CP_3
gravami, chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno in limine rigettate le doglianze di inammissibilità degli introdotti appelli per violazione dell'art.434 cpc.
Anche nella nuova formulazione dell'articolo in disamina introdotta dal D. Lvo L.149/2022, vale osservare che detta disposizione va pur sempre interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità e quale contenuto minimo, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e con essi delle relative doglianze: ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga le controparti e il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto delle censure proposte con indicazione, in maniera esauriente, delle ragioni per cui ritiene censurabili le argomentazioni poste a fondamento della sentenza gravata.
La descritta situazione si è verificata nella specie avendo gli appellanti esplicitato in maniera sufficiente le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento della
8 decisione del Tribunale di Tempio Pausania, con pari indicazione delle richieste modifiche della statuizione censurata.
I
Fermo quanto precede, gli appelli sono fondati e meritano di essere accolti per quanto di ragione
(dovendo qui richiamarsi le sentenze già rese da questa Corte a definizione di plurimi analoghi contenziosi: a titolo esemplificativo, v. sentenza n.155/2025). ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte delle conclusioni assunte dalla Pt_3
dott. nei suoi confronti, il Tribunale aveva ritenuto l'inesistenza del diritto di essa appellante CP_1
di trattenere le competenze spettanti alla (allora) ricorrente per l'attività dalla stessa prestata per il periodo successivo al dicembre 2021, condannandola alla restituzione della somma di € 3508,25, oltre interessi.
Analogamente ha lamentato la erroneità della decisione laddove aveva dichiarato, con riferimento alla posizione degli intervenuti dott. e il difetto di legittimazione e interesse di CP_3 CP_2
ad applicare nei confronti dei medesi la detrazione mensile, per effetto condannandola Pt_3
all'immediato rimborso delle somme già detratte nelle buste paga dal gennaio 2022 al maggio 2022.
Si è doluta del fatto che il Giudice di primo grado non aveva considerato che ella non aveva posto in essere alcuna attività, per contro riferibile unicamente ad e ciò in forza degli accordi sottoscritti CP_8
tra l' e il Sindacato dei Medici dell'Emergenza Territoriale Controparte_9
in data 1.12.2021: ed infatti mai era esistito un accordo, interno e/o esterno, con il quale essa appellante avesse affidato ad la predisposizione dei cedolini stipendiali per suo conto, posto CP_8
che ciò era il frutto di una intesa paritetica tra i soggetti di cui si è detto (ed alla quale ella era rimasta estranea) che, in totale autonomia, avevano individuato un soggetto terzo ( al quale affidare CP_8
l'incarico di predisporre i cedolini stipendiali.
Ha altresì contestato la statuizione di condanna, in uno alla Gestione Liquidatoria, per la restituzione delle somme trattenute nel 2021 in assenza di domanda della dott. CP_1
I motivi di appello di sono fondati (evidenziando questa Corte, in replica agli assunti della Pt_3
difesa della dott. che le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così CP_1
come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese e sono, pertanto, proponibili in ogni fase del giudizio: in questi termini v. Cass. 23721/2021).
9 Con legge regionale n. 24/2020 è stata istituita ARES (art. 3) la quale, anche per svolge “le Pt_3
seguenti funzioni in maniera centralizzata: … c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
…. m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato; ...”.
Inoltre “nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, svolge la funzione di ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all' Controparte_6
Part e di quelli facenti in precedenza capo alle soppresse e alle soppresse aziende sanitarie.”
L'art. 47, III comma, della L.R. cit. stabiliva che “entro la scadenza del proprio mandato il soggetto
Part competente provvede all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell disponendo il trasferimento all dei rapporti e degli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, CP_8
debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale esistenti alla data della cessazione
e di tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future, e del patrimonio, del personale e delle funzioni ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge.”: proseguiva il 13° comma nel disporre che “dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni
Part in precedenza svolte dall ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
Part Dalla stessa data l' è dichiarata estinta e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.”.
La disposizione è stata modificata dalla L.R. 17 del 22.11.2021 il cui art.34 – per quanto qui espressamente rileva - ha sostituito il comma 13 disponendo che “dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle
Part funzioni in precedenza svolte dall ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi
e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.".
Il richiamato art. 3, comma VI, nella formulazione modificata dallo stesso art. 34, ha disposto che
"contestualmente all'istituzione di nell'interesse della Regione e su indicazione CP_8
dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria
10 liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle Pt_3
soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della
Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell Il commissario liquidatore, competente a dirigere la CP_8
Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario CP_8
regionale attribuite ad . CP_8
Con deliberazione n. 50/50 del 28.12.2021, la nel regolare il trasferimento del personale, Pt_5
dipendente e convenzionato, che opera nell'emergenza territoriale dall' Controparte_6
all' alla luce dei compiti e delle funzioni cui tale Azienda è preposta - premesso
[...] Pt_3
che 1) “per quanto riguarda il personale medico, l'Assessore fa presente che la titolarità del rapporto di convenzione che interessa i Medici del Servizio di Emergenza sanitaria territoriale (EST), di cui all'ACN del 23.3.2005 e s.m.i., allo stato attuale intercorre tra i medesimi medici e l'
[...]
e che 2) “l'Assessore, alla luce di quanto esposto, propone che il rapporto Controparte_6
convenzionale intercorrente tra i medici per l'emergenza sanitaria territoriale ed ATS transiti in capo ad nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi collettivi nazionali e Pt_3
regionali ad oggi in essere e propone, altresì, il recepimento dell'intesa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stipulata in merito alle problematiche legate
Part al transito del rapporto convenzionale da ad e sottoscritta dalle relative rappresentanze Pt_3
Parte_ sindacali dei ” - ha disposto che “con decorrenza 1 gennaio 2022, il transito del personale dipendente e convenzionato che opera nell'emergenza territoriale dall Pt_3 Controparte_6
all nel rispetto della
[...] Controparte_7
normativa vigente in materia e degli accordi collettivi nazionali e regionali ad oggi in essere;
(nonché) - di recepire l'intesa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stipulata in merito alle problematiche legate al transito del rapporto convenzionale da
Part Parte_ ad e sottoscritta dalle rappresentanze sindacali dei di disporre che Pt_3 Parte_1
e rimodulino le rispettive dotazioni organiche previa predisposizione di un quadro Pt_3
11 riepilogativo del personale interessato, organizzato per ruolo e qualifica che evidenzi, nel caso di contratti a tempo determinato, la durata residua degli stessi;
- di disporre che e Parte_1
quantifichino la quota dei fondi contrattuali di riferimento del personale da trasferire che Pt_3
Part dovrà essere posta in riduzione da parte di e in contestuale incremento da parte di al Pt_3
fine di consentire la corresponsione delle indennità, degli incarichi e del trattamento accessorio in godimento da parte del personale interessato”.
Nell'allegato alla suddetta delibera viene dato atto della sottoscrizione di un'intesa tra i componenti del Comitato Regionale per la Medicina generale, riunitosi per discutere in merito alla modifica della
Parte titolarità del rapporto di convenzione da ad per i medici convenzionati del Servizio di Pt_3
emergenza sanitaria territoriale.
Detta intesa (siglata in data 1.12.2021) ha previsto che a far data dal 1.1.2022 “la titolarità della
Convenzione dei medici di Emergenza sanitaria territoriale transiterà dall Controparte_6
all [..] I lavoratori avranno un
[...] Controparte_7
unico interlocutore, identificato in Tutte le complessità legate ai turni, gestione delle Pt_3
presenze, nonché problematiche legate al trattamento stipendiale saranno gestite da Pt_3
L'Azienda che produce i servizi amministrativi per conto di tutte le aziende sanitarie è la quale CP_8
provvederà all'elaborazione di tutti i cedolini”.
Coordinando la lettura delle disposizioni di cui si è detto, e avuto riguardo sia all'oggetto del giudizio
(recupero delle competenze corrisposte per i turni di reperibilità domiciliare eccedenti il numero di 4 mensili), sia alle conclusioni formulate dagli odierni appellati nel primo grado di giudizio (come sopra
Parte individuate) deve osservarsi che il recupero di dette somme è avvenuto per iniziativa di dunque,
Parte trattasi di posizione attiva in cui è subentrata la Gestione Liquidatoria della stessa
Il subentro di cui sopra è menzione è, invero, anteriore alla decorrenza dell'intesa – 1.1.2022 – che ha disposto il transito della titolarità della convenzione dei medici di Controparte_5
dall' all'Azienda Controparte_6 Parte_1 Controparte_7
Premesso, quindi, che alcuno dubita che anche le posizioni attive attinenti alla convenzione con i
Parte medici di emergenza sanitaria territoriale di siano confluite nella Gestione Liquidatoria di quest'ultima, logicamente per tutta la durata in cui la posizione rimane aperta (non vi è alcuna disposizione sul transito del contenzioso ad , non appare coerente con la citata Intesa Pt_3
12 1.12.2021 ritenere che sia subentrata nella detta posizione attiva dal 1.1.2022 e, dunque, sia Pt_3
Parte chiamata a gestire le problematiche legate al contenzioso già pendente con subentrando alla
Gestione Liquidatoria di quest'ultima anche solo per le ritenute successive al 1.1.2022.
Né appare privo di rilevanza il fatto che il cui personale viene utilizzato per il funzionamento CP_8
Parte della Gestione liquidatoria di abbia accentrato su di sé i servizi amministrativi di tutte le aziende sanitarie, compresa l'elaborazione di tutti i cedolini, in tal modo potendo continuare a effettuare le trattenute per il recupero delle somme corrispondenti alle ore di reperibilità eccedenti.
Giova, in proposito, osservare che con recente ordinanza n. 23794/2025, la Suprema Corte ha chiarito
Parte la natura della Gestione Liquidatoria di definendola come “la modalità organizzativa e amministrativa attraverso cui l'ente ( prima e poi) viene gestito nella fase di Parte_1 CP_8
liquidazione. Non si tratta di un soggetto distinto rispetto all' , ma di una funzione Parte_1
interna all'ente stesso nella sua fase liquidatoria.”
Ad ulteriore riprova dell'estraneità di al meccanismo di “compensazione atecnica” Pt_3
verificatosi nella vicenda in disamina, gli appellati non hanno contestato la cessazione delle ritenute operate sul cedolino né il rimborso della trattenuta: tutte attività che non sono state logicamente effettuate da ma dalla sola successivamente alla sua istituzione. Pt_3 CP_8
Né le tesi degli appellati chiariscono le modalità con cui avrebbe potuto e dovuto erogare un Pt_3
compenso comprensivo anche della trattenuta in contestazione e, dunque, maggiore dell'importo risultante dal cedolino predisposto da invero, dopo avere inviato ad i dati CP_8 Pt_3 CP_8
necessari per la predisposizione dei cedolini di pagamento dei medici convenzionati, e ottenuto da quest'ultima l'importo lordo da corrispondere, attenendosi a quanto risultante dal singolo cedolino, ha operato le ritenute ivi indicate corrispondendo al medico in convenzione il netto indicato nel cedolino.
Non avendo competenza per sindacare il contenuto del cedolino – trattandosi di attività Pt_3
demandata per disposizione regionale, esclusivamente ad – essa neppure aveva il potere di CP_8
corrispondere un importo netto superiore a quello indicato nel cedolino di paga.
Pertanto, se è corretto affermare che ha concretamente trattenuto le somme per cui è giudizio, Pt_3
ciò ha fatto in adempimento di quanto indicato da CP_8
Con la conseguenza che difetta del potere di restituire al medico convenzionato le somme che Pt_3
13 ha trattenuto per conto della Gestione Liquidatoria.
Risultano, dunque, infondate le conclusioni formulate dai medici nei confronti dell' Pt_3
Del pari, deve ritenersi infondata la (invero, espressamente invocata dalla dott. condanna CP_1
di in uno con la Gestione Liquidatoria al rimborso delle trattenute operate alla Dott. Pt_3
nel periodo luglio – dicembre 2021. CP_1
II
È, del pari, fondato l'appello proposto dalla Gestione liquidatoria di ATS.
Ella ha lamentato la erroneità della decisione dovendo ritenersi assolutamente legittime le
Parte compensazioni (sub specie di compensazioni c.d. improprie) effettuate da nei confronti dei dott.
e trattandosi di obbligazioni nascenti dal medesimo rapporto, che CP_1 CP_2 CP_3
opera in via automatica e secondo regole civilistiche e non già per effetto dell'esercizio di poteri autoritativi.
Parte Ha ribadito che già nel 2017 aveva formalmente rappresentato ai medici convenzionati che i compensi erogati per i primi 4 turni di reperibilità eseguiti dal 2007 al 2017 risultavano non dovuti e quindi ripetibili e ciò in ossequio al disposto dell'art.97, comma 10, ACN di settore.
Ora, è noto che ai sensi dell'art. 8, I comma, D.Lgs. n. 502/1992 “il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art.4, comma 9, della L.412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.
È altresì noto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute alle quali devono conformarsi tutte le Regioni nonché le Province autonome ai sensi dell'art. 117 Cost.
Infatti, l'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (e s.m.i.), nel dettare le competenze regionali ha previsto che "spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera" mentre il citato art. 8 ha, per primo, stabilito che il rapporto tra i sanitari di medicina generale ed il SSN è disciplinato da convenzioni standard definite a livello nazionale di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
14 legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
In continuità con tale disposizione, l'art. 2 nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge
26 aprile 2004, n. 138, ha previsto che "il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale
è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano previsto dall'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412", precisando che tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella Conferenza permanente, di cui all'art. 3 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281, art. 3.
Pertanto, in subjecta materia, la contrattazione collettiva risulta regolata da fonti normative di rango statale e sfocia nell'approvazione di un atto adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano così da consentire di rendere operanti su tutto il territorio nazionale i principi di rango costituzionale afferenti la tutela della salute e il diritto all'assistenza sanitaria (in tale senso v. Cass. Civ. S.U. n. 67/2014; più di recente anche Cass.
28934/2019).
Portato di quanto esposto è la necessità di procedere all'esame dell'ACN citato e del successivo AIR per stabilire se agli appellati fosse o meno dovuto il compenso per cui è giudizio.
Invero, nel D.P.R. n.270/2000 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) il capo V era dedicato all'emergenza sanitaria territoriale: in esso si prevedeva che l'incarico a tempo indeterminato era di 38 ore settimanali e che l'attività continuativa di servizio non poteva superare le 12 ore e comunque mai le
15 ore in presenza di ragioni eccezionali e contingenti.
La disciplina della reperibilità era dettata nell'art. 67 i cui commi 7 e 8 disponevano che “considerate le peculiarità' del servizio di emergenza territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni centrale operativa, almeno un medico del servizio di emergenza è, a rotazione, tenuto in reperibilità domiciliare per turni di 12 ore. L organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di Pt_3
emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare
15 assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.”, mentre il successivo art.68, comma 5 disponeva che “per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, è corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000”.
Successivamente, nell'accordo collettivo nazionale del 20.1.2005 (per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i.) si stabiliva che
“considerate le peculiarità del servizio di Emergenza Territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, l'azienda organizza, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi regionali, i turni di reperibilità dei medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale. L Pt_3
organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.” (art. 97, commi 9 e 10. Il successivo articolo 98 è logicamente silente in ordine al compenso spettante ai medici in “reperibilità”).
Nell'A.I.R. del 2009 per l'emergenza sanitaria territoriale all'art.6 è disciplinato il trattamento economico da riconoscere a detti medici: è stabilito che “in aggiunta al trattamento economico di cui all'art. 98 ACN ai medici addetti al servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 titolari di incarico a ore 38 settimanali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali è riconosciuto, oltre agli euro 2,06 già riconosciuti ai sensi del DGR N. 39/62 del 10.12.2002, un ulteriore compenso aggiuntivo su base oraria pari a € 0,419 per ogni ora dei turni di reperibilità domiciliare di 12 ore eccedenti il numero di 4 previsti dall'art. 97, comma 10 dell'ACN”.
L'esame congiunto delle disposizioni di cui sopra è menzione mostra un tratto comune a entrambe: il compenso orario per l'attività prestata in reperibilità domiciliare è previsto soltanto per i turni mensili dal 5° in poi laddove per i primi quattro turni mensili l'ACN alcun compenso è previsto.
Trattasi di previsione contrattuale ribadita nell'ACN del 2009 il cui art. 97, commi 9 e 10, ribadiscono che “considerate le peculiarità del servizio di Emergenza Territoriale, le professionalità necessarie
e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise,
l'azienda organizza, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi regionali, i turni di
16 reperibilità dei medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale. L' Pt_3
organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.”.
Il successivo art. 98, I comma, ha stabilito che “a far data dal 1 gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'art. 98, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo”, mentre il successivo IV comma ha disposto che “le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali, attribuite dall' temporaneamente e a Pt_3
garanzia della copertura del servizio, sono retribuite aggiuntivamente secondo le determinazioni previste dagli Accordi Regionali.”
L'AIR è altrettanto chiaro nel prevedere che “in aggiunta al trattamento economico di cui all'art. 98
ACN ai medici addetti al servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 titolari di incarico a 38 ore settimanali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali è riconosciuto, oltre agli euro 2,06 già riconosciuti ai sensi della DGR N. 39/62del 10.12.2002, un ulteriore compenso aggiuntivo su base oraria pari a € 0,419 per ogni ora dei turni di reperibilità domiciliare di 12 ore eccedenti il numero di quattro previsti dall'art. 97, comma 10 dell'ACN.”
Pertanto, mentre a livello regionale è previsto un compenso per i soli turni di reperibilità domiciliare successivi ai primi quattro, alcun compenso è previsto per i suddetti primi quattro turni secondo la disciplina dell'accordo collettivo nazionale: e poiché deve escludersi che si versi in ipotesi di lacuna nella regolamentazione nazionale, deve concludersi che la natura omnicomprensiva del compenso riconosciuto ai medici convenzionati (v. ACN del 2002) indennizzi anche i citati primi quattro turni di reperibilità.
In tale senso è anche il parere del SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) n. 361 del
2016 rilasciato “in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, …. allo scopo di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul territorio nazionale delle clausole negoziali controverse.”.
Per l'effetto, deve dichiararsi il diritto della Gestione Sanitaria Regionale Liquidatoria di ATS, in
17 persona del liquidatore, a richiedere le somme oggetto del giudizio per le ore di ripetibilità.
È poi appena il caso si osservare che, trattandosi di un rapporto di natura autonoma parasubordinato,
l'Amministrazione appellante, che logicamente non esercita alcun potere autoritativo, può recuperare le somme non dovute mediante conguagli con i compensi spettanti al medico convenzionato in applicazione della disciplina della compensazione impropria (sulla possibilità di dedurre la compensazione impropria anche in appello v. Cass. 6700/2024).
È insegnamento della Suprema Corte quello per cui “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. c.c. ma opera il diverso fenomeno della
c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza [..] Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato [..] che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 c.c. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile [..] L'effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche;
esso non presuppone, pertanto,
l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale [..] Nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro coordinato e continuativo intercorrente tra la ASL ed il medico in regime di convenzione la ASL ben può effettuare, pertanto, il conguaglio tra il credito maturato dal medico per corrispettivi ed il proprio credito per la restituzione di compensi erroneamente erogati senza titolo” (così v. Cass. 26047/2025).
18 Quanto, infine, alle censure sul numero di rate, questa Corte osserva che gli appellati neppure deducono alcuna specifica violazione o conseguenza per il numero di rate disposto dalla Gestione
Parte Regionale Sanitaria Liquidatoria di
All'esito di quanto precede, dovendo ritenersi fondate le ragioni dell'appello, la sentenza resa dal
Tribunale di Tempio Pausania va integralmente riformata, dovendo per l'effetto pronunciarsi il rigetto delle domande introdotte dai dott. e nei confronti di e della CP_1 CP_3 CP_2 Pt_3
. Parte_1
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le ragioni poste a fondamento della decisione in uno alla peculiarità della fattispecie insorta a seguito della stratificazione del dato normativo nazionale e regionale, inducono questa Corte
a ravvisare i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento degli appelli proposti da Parte_3
e da e in riforma della
[...] Parte_1
sentenza n.139/2024, resa dal Tribunale di Tempio Pausania, rigetta le domande proposte dai dott.
e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
- dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari il 12.11.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte ai n.186 e 190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promosse da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , elettivamente domiciliata presso gli Uffici Parte_2
dell'Area Servizi Legali di Olbia, in Olbia, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Carenti giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado.
e da
- c.f. ), in persona Parte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'Avv. Angelo
Mocci che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
- appellanti - contro
Dott. (c.f. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Nino Cuccureddu che, unitamente all'Avv. G.B.
1 Luciano, la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. del 17.01.2022
e contro
Dott. (C.F. , elettivamente domiciliato in Sassari Controparte_2 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Sara Cualbu che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta e contro
Dott. (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._3
Sassari presso lo studio dell'Avv. Sara Cualbu che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellati -
Oggetto: appello avverso sentenza n.139/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in tema di compensi per turni di reperibilità di medico convenzionato. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della Liquidatoria di Parte_1 Parte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare: Sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
In via principale: - in totale riforma dell'impugnata sentenza n°139 emessa dal Tribunale di Tempio
Pausania in data 19.09.2023, rigettare integralmente il ricorso introduttivo proposto da
[...]
nonché il ricorso per intervento dispiegato da e Controparte_1 Controparte_2 [...]
per le ragioni meglio descritte in parte motiva. - con vittoria di spese e compensi di lite CP_3
del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse della Parte_3
“Si confida nell'accoglimento dell'impugnazione e, conseguentemente, nel rigetto della domanda originariamente introdotta dalla dott. e dagli intervenuti Controparte_1 CP_3
e .
[...] Controparte_2
Nell'interesse della dott. Controparte_1
2 “L'Ecc.ma Corte, 1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
2. rigettare l'appello proposto da Gestione Regionale e da perché del tutto infondato;
3. con Parte_1 Parte_3
vittoria di spese e competenze di lite”.
Nell'interesse degli appellati dott. e dott. : Controparte_2 Controparte_3
“La Corte di Appello voglia 1) adversis reiectis; 2) in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui all'espositiva; 3) in via subordinata e gradata rigettare l'appello per illegittimità ed infondatezza nel merito del medesimo;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 cpc in data 9.2.2022 la dott. ha convenuto nanti il Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, l' Controparte_4
( e la Liquidatoria di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_1
rassegnando le conclusioni di cui in appresso: “dichiarare che nessun diritto aveva a Parte_1
determinare unilateralmente l'ammontare delle somme che afferma essere state indebitamente corrisposte alla per indennità di reperibilità; per l'effetto, condannare la Gestione CP_1
Regionale Sanitaria Liquidatoria, della Azienda per la tutela della Salute, nonché […] a Parte_3
rimborsare in favore della ricorrente la somma di € 4.209,90, indebitamente trattenuta da
[...]
nel periodo luglio – dicembre 2021; dichiarare che […] non ha diritto a trattenere Pt_1 Pt_3
alcuna somma dalle competenze dovute all'odierna ricorrente per l'attività dalla stessa prestata per il periodo successivo al dicembre 2021 e per l'effetto condannarla a rimborsare tutte le somme che dovesse trattenere da dette competenze per il periodo successivo al dicembre 2021, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli prelievi al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'uopo ha esposto che 1) già da diversi anni operava in qualità di medico di Controparte_5
presso la sede di Olbia in forza di convenzione, fino al 31.12.2021, in essere con
[...]
l' e dal 1.1.2022 con l' Controparte_6 [...]
2) in forza del disposto dell'art. 34 della L.R. Controparte_7
n.17/2021, era stata istituita la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, competente per la liquidazione relativamente a tutti i debiti, esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende
Parte sanitarie, in capo all' gestione dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed 3 economica;
3) con delibera della Giunta Regionale della n. 50/50 del 28.12.2021 era stato Pt_1
Parte disposto il transito del personale già dipendente e convenzionato con (impiegato nei servizi di
) ad azienda dotata di personalità giuridica di diritto Controparte_5 Pt_3
pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile ai sensi dell'art. 20
Parte della L.R. 24/20 cosicché il rapporto convenzionale già in essere con era continuato con
Parte
4) con pec 11.06.2021 era stata informata che l' intendeva procedere al recupero della Pt_3
somma lorda di € 12.629,86 che affermava essere stata indebitamente corrisposta fra il 2007 ed il
2017 per retribuzione dei turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili;
5) tale rivendicazione era stata preannunziata con nota protocollo n. 123084/2017, cui, però, non aveva fatto seguito alcun accertamento giudiziale della natura indebita di quanto a quel titolo corrisposto, dell'esistenza del credito e del suo esatto ammontare.
Parte Ha lamentato che l'iniziativa assunta da era illecita non essendo consentito alla parte di un rapporto contrattuale di procedere a compensazione di somme senza previo accordo con l'altro contraente o, in mancanza, senza accertamento giudiziale;
del pari, la misura del prelievo disposto doveva ritenersi arbitraria, non essendo anche essa frutto di accordo.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa 23.3.2022 ha spiegato intervento il dott. il quale ha dedotto che 1) Controparte_2
a far data dal 18.5.2021 era medico convenzionato presso il Servizio di Emergenza Territoriale 118 della ASL di Olbia in forza di un contratto di collaborazione (coordinata e continuativa); all'attualità la sede di lavoro era il Presidio Territoriale della ASL Gallura in Olbia con il completamento del debito orario mensile presso il locale Pronto Soccorso;
2) con comunicazione 11.6.2021 l'
[...]
gli aveva comunicato di aver avviato il procedimento amministrativo volto al recupero delle Pt_1
competenze corrisposte a far data dal 2007 per i turni di reperibilità entro il limite delle 48 ore mensili, il tutto per la complessiva somma di € 12.560,86; 3) già a far data dal cedolino di luglio 2021 risultava
Parte una detrazione mensile, operata dall' pari a € 695,04 con la dicitura “recupero ore Pt_1
reperibilità”; analogamente, la medesima detrazione compariva nalle buste paga emesse da Pt_3
per i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Ha lamentato 1) il difetto assoluto di legittimazione da parte di a proseguire nella detrazione Pt_3
delle somme nelle buste paga emesse e da emettere siccome la Gestione Regionale Sanitaria
4 Liquidatoria era l'unico soggetto giuridico titolare di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi già di pertinenza di 2) la pretesa doveva ritenersi illegittima anche nel merito per le Parte_1
ragioni già esposte dalla ricorrente principale;
3) in ogni caso la reperibilità passiva, quale obbligazione strumentale, comportava una limitazione della sfera individuale del lavoratore e doveva, pertanto, essere retribuita separatamente non potendo essere ricompresa nell'indennità percepita per le 38 ore settimanali.
Ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione e di interesse di ad applicare la detrazione Pt_3
mensile in disamina con condanna della stessa al rimborso delle somme già prelevate e con ordine di
Parte sospensione della detrazione per le mensilità future;
dichiararsi non sussistere in capo ad il diritto di richiedere ed applicare la detrazione con condanna della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria al rimborso delle somme già detratte, vinte le spese.
In pari data ha spiegato intervento la dott. (Dirigente Medico presso il Controparte_3
Servizio di Emergenza della ASL di Olbia a far data dal 17.4.2021 in forza di Controparte_5
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ora in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale in Olbia) la quale ha introdotto assunti difensivi e conclusioni conformi a quelle rassegnate dal dott. CP_2
All'atto della sua costituzione in giudizio ha dedotto che I) la disciplina dei rapporti con i Pt_3
medici di Medicina Generale prevedeva la possibilità per le di “organizzare turni di Pt_3
reperibilità di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro” ulteriormente prevendendo che “i turni mensili eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali”; 2) l'Accordo Integrativo Regionale per l' Territoriale Parte_3
richiamava espressamente l'operatività dell'art.97, comma 10, dell'Accordo Collettivo Nazionale del
29.7.2009 il quale escludeva che potessero essere retribuiti i primi 4 turni mensili di reperibilità; 3) doveva, pertanto, ritenersi illegittima l'erogazione delle somme a tale titolo come corrisposte dall'Amministrazione di appartenenza fino al 2017 siccome frutto di errata interpretazione della normativa di riferimento;
4) doveva, quindi, ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell' ha replicato che I) i turni di Parte_1
reperibilità domiciliare, entro il limite di 4 mensili, rientravano nelle responsabilità connesse
5 all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale;
2) aveva dato (preventiva e ) formale comunicazione ai medici interessati sia in ordine alla futura sospensione della retribuzione per la reperibilità domiciliare entro il limite dei 4 turni mensili sia sul successivo recupero delle somme fino a quel momento illegittimamente ottenute.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con la memoria 16.2.2023 ha dedotto che, in forza del Protocollo d'Intesa 13.12.2021 - Pt_3
intervenuto tra l'Assessore all'Igiene e Sanità della Regione e i Sindacati maggiormente rappresentativi della Categoria - i cedolini stipendiali dovevano essere elaborati a cura di CP_8
Parte succeduta ex lege ad nelle materie non espressamente attribuite alle aziende sanitarie di nuova istituzione, alla quale mese per mese, avrebbe inviato i dati relativi alle prestazioni effettuate Pt_3
dai medici convenzionati: pertanto “le trattenute de quibus erano state effettuate non già in forza di una determinazione di ma di una determinazione del Direttore della Struttura Complessa di Pt_3
Part Medicina Convenzionata di mai portata a conoscenza di ma solo di . Pt_3 CP_8
Radicato il contraddittorio, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n.139/2024 il Tribunale di Tempio Pausania ha 1) dichiarato ammissibili gli interventi ex art.105 cpc dei dott. e 2) dichiarato che nessun diritto aveva a CP_2 CP_3 Parte_1
determinare unilateralmente l'ammontare delle somme che affermava essere state indebitamente corrisposte alla dott. 3) dichiarato che non aveva diritto a trattenere alcuna somma CP_1 Pt_3
dalle competenze dovute alla ricorrente principale per l'attività dalla stessa prestata per il periodo successivo al dicembre 2021; 4) condannato la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria nonché
a rimborsare in favore della dott. la somma di € 4209,90, oltre interessi, Pt_3 CP_1
indebitamente trattenuta da nel periodo luglio-dicembre 2021; 5) condannato Parte_1 Pt_3
a rimborsare alla ricorrente la somma di € 3508,25 oltre interessi;
6) dichiarato il difetto di legittimazione e di interesse di a procedere nei confronti del dott. ad applicare la Pt_3 CP_2
detrazione mensile e, per l'effetto, condannato la stessa all'immediato rimborso della somma già detratta nelle buste paga dal gennaio 2022 al maggio 2022 (€ 3508,45, oltre interessi); 7) dichiarato
Parte non sussistere in capo ad il diritto a richiedere le somme ed ad applicare automaticamente la detrazione con condanna della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria all'immediato rimborso in favore del dott. della somma di € 4170,36, oltre interessi, indebitamente detratta nel periodo CP_2
6 luglio-dicembre 2021; 8) dichiarato il difetto di legittimazione e di interesse di a procedere Pt_3
nei confronti della dott. ad applicare la detrazione mensile e, per l'effetto, condannato la CP_3
stessa all'immediato rimborso della somma già detratta dal gennaio 2022 al maggio 2022 (€ 3508,45,
Parte oltre interessi); 9) dichiarato non sussistere in capo ad il diritto a richiedere le somme ed ad applicare automaticamente la detrazione con condanna della Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria all'immediato rimborso in favore della dott. della somma di € 4209,95, oltre CP_3
interessi, detratta nel periodo luglio-dicembre 2021; 10) condannato e la Gestione Regionale Pt_3
Sanitaria Liquidatoria, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente e dei soggetti intervenuti.
Ha osservato il Tribunale che 1) il rapporto tra i medici convenzionati e gli enti sanitari era disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali dovevano conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali;
2) la disciplina dettata dagli artt. 48,
L. n. 833/1978, e 8, d.lgs. n. 502/1992 non era derogata dalla normativa speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario cosicché “le esigenze di riduzione della spesa non legittimavano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale”; 3) le cennate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, dovevano essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione;
4) l'atto unilaterale di riduzione del compenso non aveva natura autoritativa atteso che il rapporto convenzionale si svolgeva su un piano di parità (posto che il medico convenzionato era un libero professionista, incaricato di un pubblico servizio, che svolgeva come lavoro autonomo in base ad un contratto collettivo con la P.A. ex art.8, D. Lgs 502/92 e s.m.i.; 5) per l'effetto, in applicazione dell'art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, il Tribunale poteva disapplicare l'atto illegittimo della
P.A.
Il Giudice di primo grado ha concluso che alcun diritto aveva dapprima e, indi, Parte_1
a determinare unilateralmente e a trattenere l'ammontare delle somme che affermavano Pt_3
essere state indebitamente corrisposte alla ricorrente principale e ai soggetti intervenuti, adottando i pronunciamenti di cui sopra.
7 Avverso detta sentenza hanno interposto separati appelli (poi riuniti) la Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria di e Parte_1 Pt_3
Ha lamentato la prima 1) la erroneità della decisione dovendo ritenersi assolutamente legittime le
Parte compensazioni (sub specie di compensazioni c.d. improprie) effettuate da nei confronti dei dott.
e ha, poi, richiamato il disposto dell'art.97, comma 10, dell'Accordo CP_1 CP_2 CP_3
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Ha concluso come in epigrafe.
per contro, ha I) dedotto la erroneità della sentenza laddove, relativamente alla posizione Pt_3
Parte della dott. aveva condannato essa in solido con la Gestione Liquidatoria di CP_1 Pt_3
a rimborsare al medico convenzionato le somme indebitamente trattenute nel periodo luglio-dicembre
2021; II) ribadito che le trattenute erano state effettuare da e ciò in forza dell'intesa 1.12.2021 CP_8
cit. che affidava ad l'incarico di predisporre i cedolini stipendiali dei medici convenzionati. CP_8
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituiti in giudizio, gli appellati e hanno resistito ai CP_1 CP_2 CP_3
gravami, chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno in limine rigettate le doglianze di inammissibilità degli introdotti appelli per violazione dell'art.434 cpc.
Anche nella nuova formulazione dell'articolo in disamina introdotta dal D. Lvo L.149/2022, vale osservare che detta disposizione va pur sempre interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità e quale contenuto minimo, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e con essi delle relative doglianze: ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga le controparti e il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto delle censure proposte con indicazione, in maniera esauriente, delle ragioni per cui ritiene censurabili le argomentazioni poste a fondamento della sentenza gravata.
La descritta situazione si è verificata nella specie avendo gli appellanti esplicitato in maniera sufficiente le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento della
8 decisione del Tribunale di Tempio Pausania, con pari indicazione delle richieste modifiche della statuizione censurata.
I
Fermo quanto precede, gli appelli sono fondati e meritano di essere accolti per quanto di ragione
(dovendo qui richiamarsi le sentenze già rese da questa Corte a definizione di plurimi analoghi contenziosi: a titolo esemplificativo, v. sentenza n.155/2025). ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte delle conclusioni assunte dalla Pt_3
dott. nei suoi confronti, il Tribunale aveva ritenuto l'inesistenza del diritto di essa appellante CP_1
di trattenere le competenze spettanti alla (allora) ricorrente per l'attività dalla stessa prestata per il periodo successivo al dicembre 2021, condannandola alla restituzione della somma di € 3508,25, oltre interessi.
Analogamente ha lamentato la erroneità della decisione laddove aveva dichiarato, con riferimento alla posizione degli intervenuti dott. e il difetto di legittimazione e interesse di CP_3 CP_2
ad applicare nei confronti dei medesi la detrazione mensile, per effetto condannandola Pt_3
all'immediato rimborso delle somme già detratte nelle buste paga dal gennaio 2022 al maggio 2022.
Si è doluta del fatto che il Giudice di primo grado non aveva considerato che ella non aveva posto in essere alcuna attività, per contro riferibile unicamente ad e ciò in forza degli accordi sottoscritti CP_8
tra l' e il Sindacato dei Medici dell'Emergenza Territoriale Controparte_9
in data 1.12.2021: ed infatti mai era esistito un accordo, interno e/o esterno, con il quale essa appellante avesse affidato ad la predisposizione dei cedolini stipendiali per suo conto, posto CP_8
che ciò era il frutto di una intesa paritetica tra i soggetti di cui si è detto (ed alla quale ella era rimasta estranea) che, in totale autonomia, avevano individuato un soggetto terzo ( al quale affidare CP_8
l'incarico di predisporre i cedolini stipendiali.
Ha altresì contestato la statuizione di condanna, in uno alla Gestione Liquidatoria, per la restituzione delle somme trattenute nel 2021 in assenza di domanda della dott. CP_1
I motivi di appello di sono fondati (evidenziando questa Corte, in replica agli assunti della Pt_3
difesa della dott. che le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così CP_1
come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese e sono, pertanto, proponibili in ogni fase del giudizio: in questi termini v. Cass. 23721/2021).
9 Con legge regionale n. 24/2020 è stata istituita ARES (art. 3) la quale, anche per svolge “le Pt_3
seguenti funzioni in maniera centralizzata: … c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
…. m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato; ...”.
Inoltre “nell'interesse della Regione e su indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, svolge la funzione di ufficio liquidazione relativamente a tutti i debiti esistenti alla data di costituzione delle nuove aziende sanitarie in capo all' Controparte_6
Part e di quelli facenti in precedenza capo alle soppresse e alle soppresse aziende sanitarie.”
L'art. 47, III comma, della L.R. cit. stabiliva che “entro la scadenza del proprio mandato il soggetto
Part competente provvede all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell disponendo il trasferimento all dei rapporti e degli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, CP_8
debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale esistenti alla data della cessazione
e di tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future, e del patrimonio, del personale e delle funzioni ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge.”: proseguiva il 13° comma nel disporre che “dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni
Part in precedenza svolte dall ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
Part Dalla stessa data l' è dichiarata estinta e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.”.
La disposizione è stata modificata dalla L.R. 17 del 22.11.2021 il cui art.34 – per quanto qui espressamente rileva - ha sostituito il comma 13 disponendo che “dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle
Part funzioni in precedenza svolte dall ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi
e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.".
Il richiamato art. 3, comma VI, nella formulazione modificata dallo stesso art. 34, ha disposto che
"contestualmente all'istituzione di nell'interesse della Regione e su indicazione CP_8
dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria
10 liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell per la tutela della salute (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle Pt_3
soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della
Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell Il commissario liquidatore, competente a dirigere la CP_8
Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario CP_8
regionale attribuite ad . CP_8
Con deliberazione n. 50/50 del 28.12.2021, la nel regolare il trasferimento del personale, Pt_5
dipendente e convenzionato, che opera nell'emergenza territoriale dall' Controparte_6
all' alla luce dei compiti e delle funzioni cui tale Azienda è preposta - premesso
[...] Pt_3
che 1) “per quanto riguarda il personale medico, l'Assessore fa presente che la titolarità del rapporto di convenzione che interessa i Medici del Servizio di Emergenza sanitaria territoriale (EST), di cui all'ACN del 23.3.2005 e s.m.i., allo stato attuale intercorre tra i medesimi medici e l'
[...]
e che 2) “l'Assessore, alla luce di quanto esposto, propone che il rapporto Controparte_6
convenzionale intercorrente tra i medici per l'emergenza sanitaria territoriale ed ATS transiti in capo ad nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi collettivi nazionali e Pt_3
regionali ad oggi in essere e propone, altresì, il recepimento dell'intesa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stipulata in merito alle problematiche legate
Part al transito del rapporto convenzionale da ad e sottoscritta dalle relative rappresentanze Pt_3
Parte_ sindacali dei ” - ha disposto che “con decorrenza 1 gennaio 2022, il transito del personale dipendente e convenzionato che opera nell'emergenza territoriale dall Pt_3 Controparte_6
all nel rispetto della
[...] Controparte_7
normativa vigente in materia e degli accordi collettivi nazionali e regionali ad oggi in essere;
(nonché) - di recepire l'intesa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stipulata in merito alle problematiche legate al transito del rapporto convenzionale da
Part Parte_ ad e sottoscritta dalle rappresentanze sindacali dei di disporre che Pt_3 Parte_1
e rimodulino le rispettive dotazioni organiche previa predisposizione di un quadro Pt_3
11 riepilogativo del personale interessato, organizzato per ruolo e qualifica che evidenzi, nel caso di contratti a tempo determinato, la durata residua degli stessi;
- di disporre che e Parte_1
quantifichino la quota dei fondi contrattuali di riferimento del personale da trasferire che Pt_3
Part dovrà essere posta in riduzione da parte di e in contestuale incremento da parte di al Pt_3
fine di consentire la corresponsione delle indennità, degli incarichi e del trattamento accessorio in godimento da parte del personale interessato”.
Nell'allegato alla suddetta delibera viene dato atto della sottoscrizione di un'intesa tra i componenti del Comitato Regionale per la Medicina generale, riunitosi per discutere in merito alla modifica della
Parte titolarità del rapporto di convenzione da ad per i medici convenzionati del Servizio di Pt_3
emergenza sanitaria territoriale.
Detta intesa (siglata in data 1.12.2021) ha previsto che a far data dal 1.1.2022 “la titolarità della
Convenzione dei medici di Emergenza sanitaria territoriale transiterà dall Controparte_6
all [..] I lavoratori avranno un
[...] Controparte_7
unico interlocutore, identificato in Tutte le complessità legate ai turni, gestione delle Pt_3
presenze, nonché problematiche legate al trattamento stipendiale saranno gestite da Pt_3
L'Azienda che produce i servizi amministrativi per conto di tutte le aziende sanitarie è la quale CP_8
provvederà all'elaborazione di tutti i cedolini”.
Coordinando la lettura delle disposizioni di cui si è detto, e avuto riguardo sia all'oggetto del giudizio
(recupero delle competenze corrisposte per i turni di reperibilità domiciliare eccedenti il numero di 4 mensili), sia alle conclusioni formulate dagli odierni appellati nel primo grado di giudizio (come sopra
Parte individuate) deve osservarsi che il recupero di dette somme è avvenuto per iniziativa di dunque,
Parte trattasi di posizione attiva in cui è subentrata la Gestione Liquidatoria della stessa
Il subentro di cui sopra è menzione è, invero, anteriore alla decorrenza dell'intesa – 1.1.2022 – che ha disposto il transito della titolarità della convenzione dei medici di Controparte_5
dall' all'Azienda Controparte_6 Parte_1 Controparte_7
Premesso, quindi, che alcuno dubita che anche le posizioni attive attinenti alla convenzione con i
Parte medici di emergenza sanitaria territoriale di siano confluite nella Gestione Liquidatoria di quest'ultima, logicamente per tutta la durata in cui la posizione rimane aperta (non vi è alcuna disposizione sul transito del contenzioso ad , non appare coerente con la citata Intesa Pt_3
12 1.12.2021 ritenere che sia subentrata nella detta posizione attiva dal 1.1.2022 e, dunque, sia Pt_3
Parte chiamata a gestire le problematiche legate al contenzioso già pendente con subentrando alla
Gestione Liquidatoria di quest'ultima anche solo per le ritenute successive al 1.1.2022.
Né appare privo di rilevanza il fatto che il cui personale viene utilizzato per il funzionamento CP_8
Parte della Gestione liquidatoria di abbia accentrato su di sé i servizi amministrativi di tutte le aziende sanitarie, compresa l'elaborazione di tutti i cedolini, in tal modo potendo continuare a effettuare le trattenute per il recupero delle somme corrispondenti alle ore di reperibilità eccedenti.
Giova, in proposito, osservare che con recente ordinanza n. 23794/2025, la Suprema Corte ha chiarito
Parte la natura della Gestione Liquidatoria di definendola come “la modalità organizzativa e amministrativa attraverso cui l'ente ( prima e poi) viene gestito nella fase di Parte_1 CP_8
liquidazione. Non si tratta di un soggetto distinto rispetto all' , ma di una funzione Parte_1
interna all'ente stesso nella sua fase liquidatoria.”
Ad ulteriore riprova dell'estraneità di al meccanismo di “compensazione atecnica” Pt_3
verificatosi nella vicenda in disamina, gli appellati non hanno contestato la cessazione delle ritenute operate sul cedolino né il rimborso della trattenuta: tutte attività che non sono state logicamente effettuate da ma dalla sola successivamente alla sua istituzione. Pt_3 CP_8
Né le tesi degli appellati chiariscono le modalità con cui avrebbe potuto e dovuto erogare un Pt_3
compenso comprensivo anche della trattenuta in contestazione e, dunque, maggiore dell'importo risultante dal cedolino predisposto da invero, dopo avere inviato ad i dati CP_8 Pt_3 CP_8
necessari per la predisposizione dei cedolini di pagamento dei medici convenzionati, e ottenuto da quest'ultima l'importo lordo da corrispondere, attenendosi a quanto risultante dal singolo cedolino, ha operato le ritenute ivi indicate corrispondendo al medico in convenzione il netto indicato nel cedolino.
Non avendo competenza per sindacare il contenuto del cedolino – trattandosi di attività Pt_3
demandata per disposizione regionale, esclusivamente ad – essa neppure aveva il potere di CP_8
corrispondere un importo netto superiore a quello indicato nel cedolino di paga.
Pertanto, se è corretto affermare che ha concretamente trattenuto le somme per cui è giudizio, Pt_3
ciò ha fatto in adempimento di quanto indicato da CP_8
Con la conseguenza che difetta del potere di restituire al medico convenzionato le somme che Pt_3
13 ha trattenuto per conto della Gestione Liquidatoria.
Risultano, dunque, infondate le conclusioni formulate dai medici nei confronti dell' Pt_3
Del pari, deve ritenersi infondata la (invero, espressamente invocata dalla dott. condanna CP_1
di in uno con la Gestione Liquidatoria al rimborso delle trattenute operate alla Dott. Pt_3
nel periodo luglio – dicembre 2021. CP_1
II
È, del pari, fondato l'appello proposto dalla Gestione liquidatoria di ATS.
Ella ha lamentato la erroneità della decisione dovendo ritenersi assolutamente legittime le
Parte compensazioni (sub specie di compensazioni c.d. improprie) effettuate da nei confronti dei dott.
e trattandosi di obbligazioni nascenti dal medesimo rapporto, che CP_1 CP_2 CP_3
opera in via automatica e secondo regole civilistiche e non già per effetto dell'esercizio di poteri autoritativi.
Parte Ha ribadito che già nel 2017 aveva formalmente rappresentato ai medici convenzionati che i compensi erogati per i primi 4 turni di reperibilità eseguiti dal 2007 al 2017 risultavano non dovuti e quindi ripetibili e ciò in ossequio al disposto dell'art.97, comma 10, ACN di settore.
Ora, è noto che ai sensi dell'art. 8, I comma, D.Lgs. n. 502/1992 “il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art.4, comma 9, della L.412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”.
È altresì noto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute alle quali devono conformarsi tutte le Regioni nonché le Province autonome ai sensi dell'art. 117 Cost.
Infatti, l'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (e s.m.i.), nel dettare le competenze regionali ha previsto che "spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera" mentre il citato art. 8 ha, per primo, stabilito che il rapporto tra i sanitari di medicina generale ed il SSN è disciplinato da convenzioni standard definite a livello nazionale di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
14 legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
In continuità con tale disposizione, l'art. 2 nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge
26 aprile 2004, n. 138, ha previsto che "il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale
è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano previsto dall'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412", precisando che tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella Conferenza permanente, di cui all'art. 3 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281, art. 3.
Pertanto, in subjecta materia, la contrattazione collettiva risulta regolata da fonti normative di rango statale e sfocia nell'approvazione di un atto adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano così da consentire di rendere operanti su tutto il territorio nazionale i principi di rango costituzionale afferenti la tutela della salute e il diritto all'assistenza sanitaria (in tale senso v. Cass. Civ. S.U. n. 67/2014; più di recente anche Cass.
28934/2019).
Portato di quanto esposto è la necessità di procedere all'esame dell'ACN citato e del successivo AIR per stabilire se agli appellati fosse o meno dovuto il compenso per cui è giudizio.
Invero, nel D.P.R. n.270/2000 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) il capo V era dedicato all'emergenza sanitaria territoriale: in esso si prevedeva che l'incarico a tempo indeterminato era di 38 ore settimanali e che l'attività continuativa di servizio non poteva superare le 12 ore e comunque mai le
15 ore in presenza di ragioni eccezionali e contingenti.
La disciplina della reperibilità era dettata nell'art. 67 i cui commi 7 e 8 disponevano che “considerate le peculiarità' del servizio di emergenza territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, in ogni centrale operativa, almeno un medico del servizio di emergenza è, a rotazione, tenuto in reperibilità domiciliare per turni di 12 ore. L organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di Pt_3
emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare
15 assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.”, mentre il successivo art.68, comma 5 disponeva che “per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, è corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000”.
Successivamente, nell'accordo collettivo nazionale del 20.1.2005 (per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i.) si stabiliva che
“considerate le peculiarità del servizio di Emergenza Territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, l'azienda organizza, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi regionali, i turni di reperibilità dei medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale. L Pt_3
organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.” (art. 97, commi 9 e 10. Il successivo articolo 98 è logicamente silente in ordine al compenso spettante ai medici in “reperibilità”).
Nell'A.I.R. del 2009 per l'emergenza sanitaria territoriale all'art.6 è disciplinato il trattamento economico da riconoscere a detti medici: è stabilito che “in aggiunta al trattamento economico di cui all'art. 98 ACN ai medici addetti al servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 titolari di incarico a ore 38 settimanali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali è riconosciuto, oltre agli euro 2,06 già riconosciuti ai sensi del DGR N. 39/62 del 10.12.2002, un ulteriore compenso aggiuntivo su base oraria pari a € 0,419 per ogni ora dei turni di reperibilità domiciliare di 12 ore eccedenti il numero di 4 previsti dall'art. 97, comma 10 dell'ACN”.
L'esame congiunto delle disposizioni di cui sopra è menzione mostra un tratto comune a entrambe: il compenso orario per l'attività prestata in reperibilità domiciliare è previsto soltanto per i turni mensili dal 5° in poi laddove per i primi quattro turni mensili l'ACN alcun compenso è previsto.
Trattasi di previsione contrattuale ribadita nell'ACN del 2009 il cui art. 97, commi 9 e 10, ribadiscono che “considerate le peculiarità del servizio di Emergenza Territoriale, le professionalità necessarie
e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise,
l'azienda organizza, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi regionali, i turni di
16 reperibilità dei medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale. L' Pt_3
organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.”.
Il successivo art. 98, I comma, ha stabilito che “a far data dal 1 gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'art. 98, comma 1 dell'ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente capo”, mentre il successivo IV comma ha disposto che “le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali, attribuite dall' temporaneamente e a Pt_3
garanzia della copertura del servizio, sono retribuite aggiuntivamente secondo le determinazioni previste dagli Accordi Regionali.”
L'AIR è altrettanto chiaro nel prevedere che “in aggiunta al trattamento economico di cui all'art. 98
ACN ai medici addetti al servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 titolari di incarico a 38 ore settimanali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali è riconosciuto, oltre agli euro 2,06 già riconosciuti ai sensi della DGR N. 39/62del 10.12.2002, un ulteriore compenso aggiuntivo su base oraria pari a € 0,419 per ogni ora dei turni di reperibilità domiciliare di 12 ore eccedenti il numero di quattro previsti dall'art. 97, comma 10 dell'ACN.”
Pertanto, mentre a livello regionale è previsto un compenso per i soli turni di reperibilità domiciliare successivi ai primi quattro, alcun compenso è previsto per i suddetti primi quattro turni secondo la disciplina dell'accordo collettivo nazionale: e poiché deve escludersi che si versi in ipotesi di lacuna nella regolamentazione nazionale, deve concludersi che la natura omnicomprensiva del compenso riconosciuto ai medici convenzionati (v. ACN del 2002) indennizzi anche i citati primi quattro turni di reperibilità.
In tale senso è anche il parere del SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) n. 361 del
2016 rilasciato “in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, …. allo scopo di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul territorio nazionale delle clausole negoziali controverse.”.
Per l'effetto, deve dichiararsi il diritto della Gestione Sanitaria Regionale Liquidatoria di ATS, in
17 persona del liquidatore, a richiedere le somme oggetto del giudizio per le ore di ripetibilità.
È poi appena il caso si osservare che, trattandosi di un rapporto di natura autonoma parasubordinato,
l'Amministrazione appellante, che logicamente non esercita alcun potere autoritativo, può recuperare le somme non dovute mediante conguagli con i compensi spettanti al medico convenzionato in applicazione della disciplina della compensazione impropria (sulla possibilità di dedurre la compensazione impropria anche in appello v. Cass. 6700/2024).
È insegnamento della Suprema Corte quello per cui “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. c.c. ma opera il diverso fenomeno della
c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza [..] Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato [..] che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 c.c. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile [..] L'effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche;
esso non presuppone, pertanto,
l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale [..] Nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro coordinato e continuativo intercorrente tra la ASL ed il medico in regime di convenzione la ASL ben può effettuare, pertanto, il conguaglio tra il credito maturato dal medico per corrispettivi ed il proprio credito per la restituzione di compensi erroneamente erogati senza titolo” (così v. Cass. 26047/2025).
18 Quanto, infine, alle censure sul numero di rate, questa Corte osserva che gli appellati neppure deducono alcuna specifica violazione o conseguenza per il numero di rate disposto dalla Gestione
Parte Regionale Sanitaria Liquidatoria di
All'esito di quanto precede, dovendo ritenersi fondate le ragioni dell'appello, la sentenza resa dal
Tribunale di Tempio Pausania va integralmente riformata, dovendo per l'effetto pronunciarsi il rigetto delle domande introdotte dai dott. e nei confronti di e della CP_1 CP_3 CP_2 Pt_3
. Parte_1
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le ragioni poste a fondamento della decisione in uno alla peculiarità della fattispecie insorta a seguito della stratificazione del dato normativo nazionale e regionale, inducono questa Corte
a ravvisare i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale delle spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento degli appelli proposti da Parte_3
e da e in riforma della
[...] Parte_1
sentenza n.139/2024, resa dal Tribunale di Tempio Pausania, rigetta le domande proposte dai dott.
e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
- dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari il 12.11.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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