Sentenza 11 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Detenzione di armi: requisito di assoluta affidabilitàRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 18 febbraio 2026
L'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale, e che in questa materia le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prioritarie e prevalenti, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, e in proposito si richiede che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. A stabilirlo é stato il T.A.R. Lazio – Roma, sezione II, con la sentenza numero 2606 dell'11 febbraio 2026.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16265/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16265 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del Decreto del -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma, a firma della Dott.ssa -OMISSIS-, n.q. di Dirigente P.A.S., notificato il -OMISSIS-e avente ad oggetto il respingimento dell'istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo;
2. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, consequenziale, endoprocedimentale compresi gli atti istruttori, le valutazioni e il giudizio prognostico posto a sostegno del rigetto dell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CI AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 21.12.2022, il sig. -OMISSIS- – odierno ricorrente - ha agito per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del Decreto emesso il -OMISSIS-, con cui la Questura di Roma ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo dallo stesso avanzata.
1.1. In punto di fatto, il ricorrente – dopo aver premesso di essere l’amministratore delegato di un’importante società di spedizioni e di avere un rapporto sereno con l’attuale moglie, conducendo una vita specchiata – ha rappresentato, in sintesi, che:
- con istanza del -OMISSIS- richiedeva il rilascio di “ licenza di porto d’armi per tiro a volo ”;
- in data -OMISSIS-riceveva comunicazione dei motivi ostativi in ragione di una situazione di conflittualità con la ex coniuge;
- in replica a tale comunicazione, rappresentava l’assenza di “atteggiamenti che potessero esulare da una normale e consueta diatriba tra “ex””;
- successivamente riceveva il-OMISSIS- il diniego della istanza.
1.2. Avverso il provvedimento di rigetto in epigrafe meglio specificato, il ricorrente ha articolato i seguenti vizi di legittimità:
1) “ Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di comunicazione di cui agli art. 7 e 8 legge n. 241/1990 e per violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di cui all’art. 10 legge n. 241/1990 ”, in quanto la comunicazione di avvio sarebbe priva di alcuni elementi, quali la data di conclusione e il termine di partecipazione;
2) “Invalidità e/o illegittimità della determinazione per violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 legge n.241/90.” , in quanto il provvedimento finale è intervenuto oltre i termini previsti dall’art. 2 l. n. 241/1990;
3) “ Violazione e falsa applicazione artt. 11 e 43 tulps — eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione ”, in quanto l’Amministrazione non avrebbe congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità nei confronti del ricorrente, tenuto conto, altresì, che gli episodi posti a fondamento dell’esposto richiamato nel gravato diniego costituirebbero fatti comunque risalenti nel tempo e dichiarati (senza alcuna prova della veridicità degli stessi) dalla ex compagna del ricorrente;
4) “ violazione artt. 3 e 10-bis l. 241/90 — eccesso di potere per motivazione perplessa ed apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta ”, in quanto il provvedimento non ha tenuto conto dei circostanziati rilievi svolti dal ricorrente nelle osservazioni presentate nell’immediatezza della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
1.3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso ex adverso proposto.
2. – Alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. In via preliminare, il Collegio ritiene utile richiamare i rilievi già svolti dal giudice amministrativo (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 1141/2024), ricognitivi dei principi di settore, secondo i quali nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale, e che in questa materia le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prioritarie e prevalenti, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, e in proposito si richiede che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Pertanto, il diniego e la revoca del porto d'armi, nonché il divieto della detenzione di queste ultime, costituiscono esplicazioni di una potestà connotata da ampi margini di discrezionalità (cfr. ex plurimis Cons. St., III, n. 4887/2018).
La relativa valutazione è caratterizzata dalla formulazione di un giudizio di natura prognostica e cautelare in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi in funzione della condotta e dell'affidamento che il soggetto può dare, tenendo tuttavia primariamente conto dell'interesse prevalente all'incolumità e sicurezza dei cittadini.
In questa doverosa ottica, come ben desumibile dal provvedimento impugnato, gli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931 attribuiscono essenziale rilievo, per il conseguimento e il mantenimento delle autorizzazioni di polizia, al requisito della “buona condotta”, dal quale l'art. 43, comma 2, individua, in particolare, l'elemento dell'affidabilità, associando all'apprezzamento della condotta pregressa la possibilità di un giudizio prognostico favorevole sulla condotta futura dell’interessato.
A tale stregua, a fondamento di un diniego di rilascio del porto d’armi possono quindi legittimamente essere valorizzati nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia – come avvenuto nella specie – vicende e situazioni personali del soggetto pur prive di rilevanza penale, e anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa però ragionevolmente desumere la non completa “affidabilità” individuale all'uso delle stesse (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n. 2438/2006; id., n. 6463/2007; id., n. 4280/2010; T.A.R. Umbria n. 201/2019).
Di conseguenza, anche episodi di modesto -o di nessun- rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione un non irragionevole sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo (cfr. in tal senso T.A.R. Piemonte, I, n. 778/2011).
Il potere di valutazione riconosciuto al Questore non presuppone, inoltre, un giudizio di pericolosità sociale in senso proprio, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, ma richiede un più semplice giudizio prognostico sull'affidabilità dell’interessato, che può fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali né misure di pubblica sicurezza (cfr. in tal senso T.A.R. Toscana, II, n. 1167/2019).
Invero, secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale, “ a differenza della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 43, r.d. n. 773/1931, nella quale è precluso il rilascio di licenze di porto d'armi e si impone la revoca di quelle già rilasciate nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati ivi indicati, senza che assuma rilievo l'eventuale riabilitazione, nella fattispecie dell'art. 43, comma 2, l'Autorità di P.S, è tenuta ad operare una valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, al fine di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o all'applicazione di misure di P.S., ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. Dunque, anche un semplice sospetto di abuso può essere sufficiente a legittimare un provvedimento che impedisca l'utilizzo o la detenzione di armi, a condizione che la valutazione discrezionale rimessa all'Amministrazione (ispirata a finalità preventive e cautelari) investa il complesso della condotta di vita del soggetto interessato e sia frutto di una adeguata istruttoria, tradotta in una altrettanto adeguata motivazione ” (ex plurimis T.A.R. Lombardia, Brescia n. 532/2019; T.A.R. Campania, Salerno n. 525/2019).
Può pertanto concludersi questa esposizione introduttiva osservando che, ove per circostanze legate alla condotta del richiedente non vi sia la presumibile certezza della sua completa affidabilità soggettiva, la licenza di porto d'armi ben può essergli negata, revocata o anche non rinnovata (Cons. St. n. 4868/2019; T.A.R. Campania, Salerno n. 525/2019).
È pacifico, per quanto premesso, che l'autorizzazione al porto d'armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr., Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).
Un caso tipico, tra i tanti che giustificano gli interventi in questo senso, è quello della conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di ipotesi in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n. 2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018 n. 247; T.A.R. Valle d'Aosta, 12 gennaio 2016, n. 3).
3.2. In proposito, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale – applicabile anche alla presente fattispecie – secondo cui: “ La valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso. Cosicché, nel caso di situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole la scelta dell'Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulti coinvolto in simili tensioni familiari, al fine di prevenire che la situazione possa degenerare, e ciò anche in assenza dell'accertamento di condotte minacciose compiute con uso di armi. ” (TAR Palermo, IV, 11 settembre 2023, n. 2713; TAR Napoli, V, 13 febbraio 2023, n. 969; TAR Palermo, III, 24 agosto 2021, n. 2455; TAR Napoli, V, 26 luglio 2021, n. 5222).
Al riguardo, è principio pacifico che l'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.A.R. Napoli, V, 6 giugno 2022, n. 3820; T.A.R. Napoli, V, 2 marzo 2016, n. 1139).
In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
3.3. Venendo al caso di specie, il provvedimento di reiezione gravato è motivato sul dato che dagli atti d'Ufficio emerge che il ricorrente “ ha prodotto osservazioni che non hanno consentito una valutazione favorevole dell’istaurato procedimento, in quanto a seguito di ulteriori accertamenti risulta ancora una situazione di conflittualità con la ex coniuge, fattispecie questa in contrasto con la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione di P.S. in materia di armi ”.
Le doglianze del ricorrente, contenute nel terzo e quarto motivo di ricorso a giudizio di questo Collegio, non sono meritevoli di accoglimento.
Conviene infatti il Collegio con l’Amministrazione che la situazione di conflittualità familiare, pur riferita al precedente nucleo, riscontrata tra il ricorrente e la sua ex compagna – quale emerge dalla documentazione agli atti (cfr., in particolare l’esposto presente in atti) sia ragionevolmente idonea a fondare, nell’ottica di prevenzione propria della materia di causa, il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi da parte del richiedente.
A ben guardare, gli atti depositati in giudizio confermano, infatti, la presenza di un clima psicologicamente non disteso tra il ricorrente e la ex compagna, nel quale si è innestato l’esposto dalla lettura del quale “ emergono dichiarazioni rese… con le quali dichiara di di sentirsi perseguitata dalla model di sms e telefonate nel corso delle quali la offende e la ingiuria pesantemente. La… prosegue asserendo che [il ricorrente] ha un atteggiamento iroso e alterna le telefonate a messaggi contenenti minacce ed offese. In altri passi dell’esposto… asserisce che [il ricorrente] gliela farà pagare ” (rapporto Questura di Roma, -OMISSIS-, all.to al ricorso).
Rispetto a tali evidenze, le argomentazioni del ricorrente non risultano sminuirne la portata di potenziale innesco per reazioni che non rassicurano sul rischio paventato.
Le risultanze del procedimento lasciano in particolare emergere l’esistenza, a prescindere dai risvolti penalistici della vicenda, di un contesto caratterizzato da una conflittualità, in grado di rendere plausibile il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento di reiezione impugnato.
La natura cautelare del provvedimento, difatti, fa sì che il provvedimento si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione (C.d.S., sez. III, 12 marzo 2020, n. 1815; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 22 marzo 2021, n. 141).
Deve pertanto ritenersi che ragionevolmente il provvedimento di rigetto in contestazione sia stato adottato dall’Amministrazione in un’ottica prognostica per neutralizzare il rischio che il ricorrente, in un contesto di litigiosità familiare, potesse utilizzare le armi in danno della compagna con cui in precedenza conviveva e con cui condivide un figlio.
La finalità preventiva che ispira i provvedimenti in materia di armi consente, infatti, come evidenziato, di anticipare la soglia di protezione, arretrando l’intervento dell’amministrazione al momento in cui l’offensività della condotta abbia raggiunto la soglia del mero pericolo, purché oggettivamente accertato sulla base di concreti elementi di fatto.
3.4. Neppure risultano suffragate, ad avviso del Collegio, le ulteriori censure di ricorso contenute nel primo e nel secondo motivo, in relazione ai vizi procedimentali.
Invero tali vizi non appaiono idonei a inficiare la legittimità del provvedimento, atteso che il diniego gravato dà conto di aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dal ricorrente in sede procedimentale, rispetto alle quali peraltro, per giurisprudenza consolidata, non sussiste un onere da parte dell’Amministrazione di confutazione puntuale (in tal senso, tra le tante, Cons. di Stato, sez. II, n. 3995/2023; sez. IV, n. 6815/2020; TAR Lazio, n. 18183/2023, n. 1808/2021 e 184/2021).
Neppure il superamento del termine ordinatorio di conclusione del procedimento comporta l’esaurimento del potere dell’amministrazione di esprimersi sull’istanza e la illegittimità del successivo diniego (cfr. Cons. St., II, n. 507/2026 e n. 2016/2019).
4. – Il provvedimento gravato è, pertanto, nel suo complesso immune dai vizi denuncianti e il ricorso, in quanto infondato, va rigettato, salve eventuali future diverse valutazioni da parte dell’Amministrazione conseguenti ad una nuova domanda di porto d’armi da parte dell’interessato.
5. – Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR LO, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
CI AN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AN RO | MA AR LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.