TAR Roma, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2606
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di comunicazione di cui agli art. 7 e 8 legge n. 241/1990 e per violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di cui all’art. 10 legge n. 241/1990

    I vizi procedurali non sono idonei a inficiare la legittimità del provvedimento, atteso che il diniego gravato dà conto di aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dal ricorrente in sede procedimentale, rispetto alle quali non sussiste un onere da parte dell’Amministrazione di confutazione puntuale.

  • Rigettato
    Invalidità e/o illegittimità della determinazione per violazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 2 legge n.241/90.

    Neppure il superamento del termine ordinatorio di conclusione del procedimento comporta l’esaurimento del potere dell’amministrazione di esprimersi sull’istanza e la illegittimità del successivo diniego.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 11 e 43 tulps — eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione

    La situazione di conflittualità familiare, pur riferita al precedente nucleo, riscontrata tra il ricorrente e la sua ex compagna, emerge dalla documentazione agli atti ed è ragionevolmente idonea a fondare, nell’ottica di prevenzione propria della materia di causa, il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi da parte del richiedente. La natura cautelare del provvedimento fa sì che si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione. L'Amministrazione ha ragionevolmente adottato il provvedimento di rigetto in un’ottica prognostica per neutralizzare il rischio che il ricorrente, in un contesto di litigiosità familiare, potesse utilizzare le armi in danno della compagna con cui in precedenza conviveva e con cui condivide un figlio.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 10-bis l. 241/90 — eccesso di potere per motivazione perplessa ed apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta

    I vizi procedurali non sono idonei a inficiare la legittimità del provvedimento, atteso che il diniego gravato dà conto di aver tenuto in considerazione le osservazioni prodotte dal ricorrente in sede procedimentale, rispetto alle quali non sussiste un onere da parte dell’Amministrazione di confutazione puntuale.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Detenzione di armi: requisito di assoluta affidabilità
    Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 18 febbraio 2026

    L'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale, e che in questa materia le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prioritarie e prevalenti, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, e in proposito si richiede che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. A stabilirlo é stato il T.A.R. Lazio – Roma, sezione II, con la sentenza numero 2606 dell'11 febbraio 2026.

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 2606
Data del deposito : 11 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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