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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il Giudice, GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 673 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
IO OI e IO IN, giusta mandato in atti
OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Zaccaria, giusta mandato in atti
OPPOSTA-
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cagnazzo, come da mandato in atti
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente proponeva opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 10620249010140583/000 emesso da limitatamente alla CP_3
cartella esattoriale n.10620230000382280000, avente quale ente impositore l' e CP_2
relativa a“fitti di fabbricati”. L eccepiva: l'insussistenza in capo all'ente impositore Parte_1
dei requisiti soggettivi per la riscossione mediante ruolo;
l'insussistenza della idoneitá dei canoni di locazione alla riscossione mediante ruolo in assenza di titolo esecutivo;
la nullitá
dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione e la prescrizione.
Concludeva per la declaratoria di nullità dell'ingiunzione opposta.
Si costitutiva l la quale preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda, in CP_3
quanto i motivi di opposizione andavano proposti con impugnazione avverso la cartella esattoriale regolarmente notificata;
contestava, nel merito, tutte le altre doglianze proposte dall'opponente di cui domandava il rigetto.
Con comparsa si costituiva l , la quale contestava quanto eccepito dall CP_2 Parte_1
poiché destituito di fondamento ed in merito al motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione dell'atto di ingiunzione opposto rilevava la tardività dell'opposizione proposta.
Concludeva per il rigetto delle richieste avanzate da parte ricorrente.
L'opposizione proposta dall' è così detta di “tipo misto”, in quanto contiene in sé Parte_1
motivi che rientrano nella opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione si distingue dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima investe l'an dell'azione esecutiva, ovvero il diritto della parte istante a promuove l'esecuzione, in ragione dell'asserita inesistenza del titolo esecutivo, del difetto originario o sopravvenuto dello stesso, dell'asserita impignorabilità dei beni esecutati nonché dell'asserita inammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo dell'azione stessa. Con quest'ultima si contesta, difatti, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, facendo valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo, i vizi degli atti preliminari dell'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto ovvero vizi di notifica degli stessi.
L ha, tra i vari motivi proposti, impugnato l'intimazione di pagamento opposta sul Parte_1
presupposto che la cartella n. 10620230000382280000, indicata nel suddetto atto di intimazione, non fosse stata notificata.
Tale doglianza non merita accoglimento, atteso che, dalla produzione documentale versata nel fascicolo dell emerge che la predetta cartella di pagamento è stata notificata in data CP_3
08.03.2023, così come risulta dalla cartolina di ritorno ove, nello spazio relativo all'attestazione di consegna, è specificato che la raccomandata è stata recapitata nelle mani di Per_1
, qualificatasi come “persona di famiglia”.
[...]
Ne consegue che le eccezioni che l'opponente ha sollevato nel presente giudizio relative alla insussistenza in capo all'ente impositore dei requisiti soggettivi per la riscossione mediante ruolo, alla assenza del titolo esecutivo per mancata notifica della cartella di pagamento e alla prescrizione del credito vantato con l'atto di ingiunzione notificato, andavano proposte con opposizione alla cartella di pagamento ritualmente notificata e non tardivamente come fatto con il presente giudizio, con conseguente inammissibilità della domanda.
Non meritevole di accoglimento appare, altresì, l'altro motivo di doglianza relativo al difetto di motivazione dell'atto di ingiunzione, in quanto, rientrando tra i vizi di carattere formale, ex art.617 c.p.c., andava proposto entro giorni 20 dalla notifica dell'ingiunzione, cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo stato l'atto impugnato notificato all in data Parte_1
06.11.2024 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 13.02.2025.
Ne consegue che l'opposizione proposta non appare accoglibile e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell e dell , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Non accoglie l'opposizione spiegata;
2) Condanna l'opponente a rifondere all e all , in persona dei rispettivi legali CP_3 CP_2
rappresentanti p.t., le spese del giudizio, che liquida, pro capite, in complessive € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CNAP se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto, 24-11-2015.
IL GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte