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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4441/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900318 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellante riferisce dell'avvenuto deposito nel fasciolo telematico di giurisprudenza.
L'ufficio si riporta e insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2016 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- mancanza di sottoscrizione nella delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l'atto prodotta in giudizio.
2. omessa motivazione dell'atto impugnato.
3. decadenza dalla potestà impositiva in considerazione della tardività della notificazione dell'atto.
4.1. omessa considerazione della documentazione consegnata in fase procedimentale dalla società contribuente.
4.2. erronea valutazione di inesistenza delle fatture per sponsorizzazioni.
4.3. erronea valutazione sulla ripresa a tassazione della fattura n.453/00 emessa il 30.12.2016 nei confronti di Banca_1 per €. 31.034,00 e contabilizzata nel 2017;
4.4. erronea valutazione sul mancato riconoscimento di:
- componenti negativi asseritamente indeducibili per complessivi €. 115.415,83;
- spese per viaggi per complessivi €. 42.984,34;
- spese per collaudi per complessivi €. 73.462,00;
- spese per rimborsi per complessivi €. 3.000,00 in quanto relativa ad una prestazione ultimata nel 2016;
- spese per “rimborsi a piè di lista” per €. 17.772,92 sui quali chiede la prova testimoniale dei lavoratori che le hanno richieste;
5. illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza di dolo o colpa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In vista dell'odierna udienza la società contribuente produceva 2 sentenze di primo grado relative ad altre annualità, di cui però non si può tenere conto stante la tardività del deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato. Motivo 1
Il motivo non è fondato.
In primo grado l'Ufficio finanziario ha prodotto una copia della delega nella quale era scritto in calce che
“L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”, che non è stata contestata con appositi motivi aggiunti dal difensore del contribuente.
Risulta, pertanto, nuovo e come tale inammissibile il motivo con cui in grado di appello si censura l'inidoneità del documento prodotto a provare l'esistenza delle delega, quale documento non originale o non autenticato e, comunque, privo di sottoscrizione, recando solo la dicitura “Firmato” con a seguire il nome del direttore dell'epoca.
Motivo 2
Il motivo non è fondato, salvo quanto si dirà nell'esaminare il rilievo 4.2..
L'atto riprende le considerazioni contenute nel pvc redatto dai militari della Guardia finanza, comunque richiamato nell'atto stesso e conosciuto dalla società contribuente alla quale era stato consegnato al termine della verifica.
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
L'atto è stato notificato tempestivamente in quanto si deve considerare la sospensione del termine di 85 giorni dovuta all'emergenza sanitaria (cfr. Cass. n. 960/25).
Al caso di specie non si applica la precisazione effettuata da Cass. n. 17668/25 per gli accertamenti il cui termine decadenziale era in scadenza il 31/12/2021, in quanto il termine ordinario per la notificazione dell'atto scadeva il 31/12/2022.
Motivo 4
Il motivo è parzialmente fondato.
È corretto il rilievo 4.1. della società contribuente in ordine alla consegna della documentazione consegnata in fase procedimentale, per cui la motivazione della sentenza impugnata va sul punto corretta, potendosi in questa sede considerare la documentazione prodotta in tale fase e riprodotta nel giudizio.
Va accolto sotto il profilo del difetto di motivazione il motivo relativo al recupero delle spese documentate da asserite fatture per sponsorizzazioni inesistenti di cui al punto 4.2..
Sia il pvc, che l'atto di accertamento rinviano per dimostrare l'inesistenza delle prestazioni regolarmente fatturate e pagate all'esito di indagini penali, di cui è solo indicato il numero di notizia di reato, senza che si sappia nulla non solo dell'esito processuale di tali indagini, ma del loro stesso contenuto, sicché non è dato di comprendere perché le prestazioni siano inesistenti.
L'Ufficio finanziario dovrà, pertanto, rideterminare il reddito, la produzione netta ed il fatturato, nonché le detrazioni IVA senza tenere conto di questo recupero a tassazione. Per quanto riguarda il rilievo 4.3., dalla documentazione prodotta risulta che la fattura n.453/00 emessa il
30.12.2016 nei confronti di Banca_1 per €. 31.034,00 è stata per errore contabilizzata nel 2017, perché non era stata contabilizzata prima ed è stata ritenuta, sempre erroneamente, una sopravvenienza. Evidentemente si sarebbe dovuto procedere all'integrazione della dichiarazione dell'anno 2016 e non riportare nel 2017 un fatturato di competenza del 2016.
Per quanto riguarda il rilievo 4.4. relativo all'erronea valutazione sul mancato riconoscimento di alcuni costi, dalla stessa documentazione prodotta nel primo grado risulta che le spese non giustificate secondo i militari della Guardia di Finanza non sono state in effetti di giustificata.
In particolare:
- i componenti negativi asseritamente indeducibili per complessivi €. 115.415,83 sono il frutto del riscontro fra conti di mastro ed importi indicati in dichiarazione fiscale, che ha evidenziato l'omessa annotazione di importi che sommati danno la cifra appena menzionata;
- le spese per viaggi per complessivi €. 42.984,34 sono da attribuire a ricariche di una carta prepagata di cui non si sa la sorte ulteriore, essendo all'evidenza il passaggio sulla carta prepagata un mero dato finanziario e non economico, non essendo uscite associabili a spese di viaggio;
- le spese per collaudi per complessivi €. 73.462,00 sono dovute a bonifici sul conto aperto presso Banca_2 di cui non si sa la sorte ulteriore, per i quali vale la medesima considerazione ovvero che si tratta, in questi termini, di un mero movimento finanziario di denaro, ma non di una giustificazione economica degli esborsi, non essendo uscite associabili a spese per collaudi;
- le spese per rimborsi per complessivi €. 3.000,00 sono di competenza del 2016, in quanto dalla stessa documentazione allegata la prestazione alla quale si riferiscono è stata ultimata nel 2016;
- le spese per “rimborsi a piè di lista” per €. 17.772,92 non sono documentate, tanto è vero che si chiede la prova testimoniale dei lavoratori che le hanno richieste. Orbene, posto che il PVC riconosce le spese documentate, la testimonianza di terzi, avendo un valore meramente indiziario (e, trattandosi di dipendenti della società contribuente, anche con una valenza dimostrativa di per sé meno pregnante, avendo essi un interesse quanto meno indiretto alla vicenda), l'eventuale ammissione della prova per testi non sarebbe comunque conducente al fine di spostare l'onere probatorio che, nel caso di deduzioni dai costi, spetta al contribuente che se ne vuole avvalere. È appena il caso di evidenziare che, ove fossero state effettivamente sostenute delle spese da parte dei lavoratori, sarebbe stato un onere davvero basilare quello di richiedere la documentazione a supporto del rimborso.
Motivo 5
Il motivo non è fondato.
Come ha detto bene anche il giudice di prime cure, la sanzione tributaria può essere sorretta anche solo dalla colpa, che ricorre certamente nel caso di specie alla luce delle considerazioni appena espresse, attesa la patente violazione di regole elementari di redazione del bilancio fiscale.
Andrà ovviamente ridotto l'importo in forza della rideterminazione delle imposte evase per l'accoglimento del motivo relativo alle fatture per operazioni asseritamente inesistenti.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio in considerazione del parziale accoglimento dei motivi di ricorso originario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
UI CC
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4441/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 4
e pubblicata il 23/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX03M900318 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'Appellante riferisce dell'avvenuto deposito nel fasciolo telematico di giurisprudenza.
L'ufficio si riporta e insiste per il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2016 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- mancanza di sottoscrizione nella delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l'atto prodotta in giudizio.
2. omessa motivazione dell'atto impugnato.
3. decadenza dalla potestà impositiva in considerazione della tardività della notificazione dell'atto.
4.1. omessa considerazione della documentazione consegnata in fase procedimentale dalla società contribuente.
4.2. erronea valutazione di inesistenza delle fatture per sponsorizzazioni.
4.3. erronea valutazione sulla ripresa a tassazione della fattura n.453/00 emessa il 30.12.2016 nei confronti di Banca_1 per €. 31.034,00 e contabilizzata nel 2017;
4.4. erronea valutazione sul mancato riconoscimento di:
- componenti negativi asseritamente indeducibili per complessivi €. 115.415,83;
- spese per viaggi per complessivi €. 42.984,34;
- spese per collaudi per complessivi €. 73.462,00;
- spese per rimborsi per complessivi €. 3.000,00 in quanto relativa ad una prestazione ultimata nel 2016;
- spese per “rimborsi a piè di lista” per €. 17.772,92 sui quali chiede la prova testimoniale dei lavoratori che le hanno richieste;
5. illegittimità delle sanzioni irrogate per assenza di dolo o colpa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In vista dell'odierna udienza la società contribuente produceva 2 sentenze di primo grado relative ad altre annualità, di cui però non si può tenere conto stante la tardività del deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato. Motivo 1
Il motivo non è fondato.
In primo grado l'Ufficio finanziario ha prodotto una copia della delega nella quale era scritto in calce che
“L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente”, che non è stata contestata con appositi motivi aggiunti dal difensore del contribuente.
Risulta, pertanto, nuovo e come tale inammissibile il motivo con cui in grado di appello si censura l'inidoneità del documento prodotto a provare l'esistenza delle delega, quale documento non originale o non autenticato e, comunque, privo di sottoscrizione, recando solo la dicitura “Firmato” con a seguire il nome del direttore dell'epoca.
Motivo 2
Il motivo non è fondato, salvo quanto si dirà nell'esaminare il rilievo 4.2..
L'atto riprende le considerazioni contenute nel pvc redatto dai militari della Guardia finanza, comunque richiamato nell'atto stesso e conosciuto dalla società contribuente alla quale era stato consegnato al termine della verifica.
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
L'atto è stato notificato tempestivamente in quanto si deve considerare la sospensione del termine di 85 giorni dovuta all'emergenza sanitaria (cfr. Cass. n. 960/25).
Al caso di specie non si applica la precisazione effettuata da Cass. n. 17668/25 per gli accertamenti il cui termine decadenziale era in scadenza il 31/12/2021, in quanto il termine ordinario per la notificazione dell'atto scadeva il 31/12/2022.
Motivo 4
Il motivo è parzialmente fondato.
È corretto il rilievo 4.1. della società contribuente in ordine alla consegna della documentazione consegnata in fase procedimentale, per cui la motivazione della sentenza impugnata va sul punto corretta, potendosi in questa sede considerare la documentazione prodotta in tale fase e riprodotta nel giudizio.
Va accolto sotto il profilo del difetto di motivazione il motivo relativo al recupero delle spese documentate da asserite fatture per sponsorizzazioni inesistenti di cui al punto 4.2..
Sia il pvc, che l'atto di accertamento rinviano per dimostrare l'inesistenza delle prestazioni regolarmente fatturate e pagate all'esito di indagini penali, di cui è solo indicato il numero di notizia di reato, senza che si sappia nulla non solo dell'esito processuale di tali indagini, ma del loro stesso contenuto, sicché non è dato di comprendere perché le prestazioni siano inesistenti.
L'Ufficio finanziario dovrà, pertanto, rideterminare il reddito, la produzione netta ed il fatturato, nonché le detrazioni IVA senza tenere conto di questo recupero a tassazione. Per quanto riguarda il rilievo 4.3., dalla documentazione prodotta risulta che la fattura n.453/00 emessa il
30.12.2016 nei confronti di Banca_1 per €. 31.034,00 è stata per errore contabilizzata nel 2017, perché non era stata contabilizzata prima ed è stata ritenuta, sempre erroneamente, una sopravvenienza. Evidentemente si sarebbe dovuto procedere all'integrazione della dichiarazione dell'anno 2016 e non riportare nel 2017 un fatturato di competenza del 2016.
Per quanto riguarda il rilievo 4.4. relativo all'erronea valutazione sul mancato riconoscimento di alcuni costi, dalla stessa documentazione prodotta nel primo grado risulta che le spese non giustificate secondo i militari della Guardia di Finanza non sono state in effetti di giustificata.
In particolare:
- i componenti negativi asseritamente indeducibili per complessivi €. 115.415,83 sono il frutto del riscontro fra conti di mastro ed importi indicati in dichiarazione fiscale, che ha evidenziato l'omessa annotazione di importi che sommati danno la cifra appena menzionata;
- le spese per viaggi per complessivi €. 42.984,34 sono da attribuire a ricariche di una carta prepagata di cui non si sa la sorte ulteriore, essendo all'evidenza il passaggio sulla carta prepagata un mero dato finanziario e non economico, non essendo uscite associabili a spese di viaggio;
- le spese per collaudi per complessivi €. 73.462,00 sono dovute a bonifici sul conto aperto presso Banca_2 di cui non si sa la sorte ulteriore, per i quali vale la medesima considerazione ovvero che si tratta, in questi termini, di un mero movimento finanziario di denaro, ma non di una giustificazione economica degli esborsi, non essendo uscite associabili a spese per collaudi;
- le spese per rimborsi per complessivi €. 3.000,00 sono di competenza del 2016, in quanto dalla stessa documentazione allegata la prestazione alla quale si riferiscono è stata ultimata nel 2016;
- le spese per “rimborsi a piè di lista” per €. 17.772,92 non sono documentate, tanto è vero che si chiede la prova testimoniale dei lavoratori che le hanno richieste. Orbene, posto che il PVC riconosce le spese documentate, la testimonianza di terzi, avendo un valore meramente indiziario (e, trattandosi di dipendenti della società contribuente, anche con una valenza dimostrativa di per sé meno pregnante, avendo essi un interesse quanto meno indiretto alla vicenda), l'eventuale ammissione della prova per testi non sarebbe comunque conducente al fine di spostare l'onere probatorio che, nel caso di deduzioni dai costi, spetta al contribuente che se ne vuole avvalere. È appena il caso di evidenziare che, ove fossero state effettivamente sostenute delle spese da parte dei lavoratori, sarebbe stato un onere davvero basilare quello di richiedere la documentazione a supporto del rimborso.
Motivo 5
Il motivo non è fondato.
Come ha detto bene anche il giudice di prime cure, la sanzione tributaria può essere sorretta anche solo dalla colpa, che ricorre certamente nel caso di specie alla luce delle considerazioni appena espresse, attesa la patente violazione di regole elementari di redazione del bilancio fiscale.
Andrà ovviamente ridotto l'importo in forza della rideterminazione delle imposte evase per l'accoglimento del motivo relativo alle fatture per operazioni asseritamente inesistenti.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio in considerazione del parziale accoglimento dei motivi di ricorso originario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, ridetermina la pretesa tributaria di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe nei termini indicati in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
UI CC