Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 693
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Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di sottoscrizione nella delega di firma

    Il motivo è inammissibile in appello perché nuovo, non essendo stato sollevato in primo grado con motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto impugnato

    Il motivo non è fondato, in quanto l'atto riprende le considerazioni del PVC, richiamato e conosciuto dal contribuente.

  • Rigettato
    Decadenza dalla potestà impositiva per tardività della notifica

    Il motivo non è fondato, in quanto il termine di notifica è stato sospeso per l'emergenza sanitaria e il termine ordinario scadeva successivamente.

  • Accolto
    Omessa considerazione della documentazione procedimentale

    Il motivo è fondato, la sentenza impugnata viene corretta per considerare la documentazione prodotta in fase procedimentale.

  • Accolto
    Erronea valutazione di inesistenza delle fatture per sponsorizzazioni

    Il motivo è fondato per difetto di motivazione, poiché l'ufficio non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l'inesistenza delle prestazioni.

  • Accolto
    Erronea valutazione sulla ripresa a tassazione della fattura n.453/00

    La fattura era di competenza del 2016 e avrebbe dovuto essere integrata la dichiarazione di quell'anno, non riportata nel 2017.

  • Rigettato
    Erronea valutazione sul mancato riconoscimento di componenti negativi indeducibili

    Il motivo non è fondato, in quanto i componenti negativi non sono stati annotati nei conti di mastro.

  • Rigettato
    Erronea valutazione sul mancato riconoscimento di spese per viaggi

    Il motivo non è fondato, in quanto le spese sono relative a ricariche di carta prepagata senza destinazione chiara a spese di viaggio.

  • Rigettato
    Erronea valutazione sul mancato riconoscimento di spese per collaudi

    Il motivo non è fondato, in quanto i bonifici effettuati non giustificano economicamente le spese per collaudi.

  • Accolto
    Erronea valutazione sul mancato riconoscimento di spese per rimborsi

    Il motivo è fondato, in quanto la prestazione si è conclusa nel 2016.

  • Rigettato
    Erronea valutazione sul mancato riconoscimento di spese per rimborsi a piè di lista

    Il motivo non è fondato, in quanto le spese non sono documentate e la prova testimoniale dei dipendenti ha valore indiziario.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    Il motivo non è fondato, la sanzione è sorretta dalla colpa per violazione di regole elementari di redazione del bilancio fiscale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 693
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 693
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo