Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 23804/2023
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FADDILI ALESSIA Pt_1
Ricorrente
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to LATTANZI CP_1
FABRIZIO
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2023 e ritualmente notificato, l' Pt_1
conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, proponendo opposizione al d.i. n. 2725/2023, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
infondato, ingiusto ed illegittimo “.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, che contestava in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Formulava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE.
1) Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 2725/2023;
2) Con vittoria di spese di lite, del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Lattanzi.
IN VIA SUBORDINATA.
1) In caso di revoca del decreto ingiuntivo emettere sentenza di condanna dell' al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria Pt_1
a decorrere dal 18.09.2021 come specificato nel punto A) dei motivi.
3) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio
Lattanzi.
IN ESTREMO SUBORDINE.
1) In ogni caso di revoca del decreto ingiuntivo emettere sentenza di condanna dell' al pagamento delle spese di lite per soccombenza Pt_1
virtuale, da distrarsi, come specificato nel punto B) dei motivi. Nel caso, se non fosse intervenuto il pagamento dell' nelle more del deposito Pt_1
del decreto ingiuntivo, deposito avvenuto dopo trascorsi i 120 giorni dall'invio dei documenti attestanti i redditi, la richiesta avanzata dalla sig.ra sarebbe stata meritevole di accoglimento”. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, quindi veniva discussa e decisa.
Pag. 2 di 6 In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n.
110.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2725/2023 nel quale si ingiungeva all' 1) il pagamento della somma di Pt_1
€. 13.109,58; 2) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, come per legge;
3) i compensi di questa procedura di ingiunzione liquidati in complessivi €. 570,00 oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa da distrarsi.
All'udienza odierna, i difensori hanno concordato sul pagamento della sorte capitale, persistendo contestazione solo sulla spettanza degli interessi e sulle spese di lite.
Pertanto, in primis, va dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto al diritto alla sorte capitale, provvedimento da adottarsi d'ufficio, dato il venir meno della res litigiosa. Ciò comporta la necessaria revoca del d.i. opposto.
Quanto alle altre contestazioni avanzate, si osserva che gli atti rilevanti ai fini del giudizio hanno avuto la seguente sequenza in ordine cronologico:
A) il 02.11.2022 veniva notificato decreto di omologa;
B) il 15.12.2022
Pag. 3 di 6 veniva inviato, tramite pec, autocertificazione Ap70; C) il 28.02.2023 veniva notificato decreto di omologa esecutivo;
D) il 20.4.2023 l' Pt_1
effettuava il pagamento di €. 527,16; E) il 28.04.2023 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma;
F) il 02.05.2023 effettuava il pagamento della somma di €. 12.048,20; G) il 06.06.2023 veniva emesso decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma;
H) il 06.06.2023 veniva notificato il decreto ingiuntivo all' I) il 14.07.2023 veniva Pt_1
depositata opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell presso il Pt_1
Tribunale di Roma.
Ora, il pagamento della prestazione, come correttamente rilevato dall'opposta, avrebbe dovuto essere effettuato nei 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, come previsto dall'art. 445-bis cpc. Nella specie, considerando che la notifica è datata 28.2.2023, se ne desume la tempestività del pagamento.
Quanto agli interessi legali, la posizione dell'opposta è fondata.
Infatti, gli interessi legali decorrono per le prestazioni di questa natura a decorrere dal 121° giorno dalla decorrenza della prestazione, qui coincidente con la presentazione della domanda amministrativa. Di conseguenza, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori al tasso legale è dal 121° giorno dalla domanda del 19.04.2021. Non risulta il pagamento di tali accessori, ma solo della sorte capitale.
Pertanto, revocato il d.i. opposto, il giudice deve emettere sentenza di condanna al pagamento di tali importi.
Sul punto l' è dunque soccombente. Pt_1
Ogni altra questione ed eccezione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza virtuale dell'opponente.
Pag. 4 di 6 La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (quindi senza fase istruttoria). Deve tenersi conto dei valori medi previsti dal D.M. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del
2014). Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore dei difensori costituiti, che hanno dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per l'intervenuto pagamento della somma corrispondente alla sorte capitale oggetto d'ingiunzione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
condanna l' al pagamento dei soli interessi legali sulla predetta Pt_1
somma dal 121° giorno dal 19.04.2021 al saldo;
condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 1864,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Pag. 5 di 6 09/01/2025
Il Giudice
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