Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lightsource Renewable Energy Italy Spv 22 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Lucio Di Cicco, Pietro Monni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Secchi, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia di Sassari, Comune di ZI, Comune di RA, Comune di OA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., ordine di esibizione ex art. 63 c.p.a. e rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea,
- della nota della Regione Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali – Prot. n. 27205 del 10/09/2024 avente ad oggetto “Impianto agrivoltaico denominato “ZI”, di potenza pari a 16,29 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di ZI (SS), RA (SS) e OA (SS)”. Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 4/24. Sospensione procedimento ”;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente, prot. D.G.A. n. 26528 del 3 settembre 2024 della quale la ricorrente non ha ricevuto copia, né ha potuto recuperarla non risultando pubblicata;
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 aprile 2025:
per l’annullamento
con adozione di idonee misure cautelari e rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati (doc. 22), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 5285 del 18 febbraio 2025: “Impianto agrivoltaico denominato “ZI”, di potenza pari a 16,29 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di ZI (SS), RA (SS) e OA (SS)”. Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 4/24. Comunicazione non procedibilità” (doc. 23);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto.
nonché per la condanna
della Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 luglio 2025:
per l’annullamento,
con adozione di idonee misure cautelari e rimessione della questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
- del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati (doc. 22), pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024;
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 5285 del 18 febbraio 2025: “ Impianto integrato agrivoltaico collegato alla RTN in Comune di Ittireddu potenza nominale 21,14 MW. Comuni di Ittireddu e Nughedu San Nicolò”. Procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. R. n. 27/V/24. Comunicazione improcedibilità” (doc. 23);
- della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, prot. D.G.A. n. 14684 del 20 maggio 2025, recante: “Impianto agrivoltaico denominato ‘ZI’, di potenza pari a 16,29 MWp, e delle relative opere di connessione da realizzarsi nei comuni di ZI, RA e OA (SS). Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 22 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. PAUR 4/24. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza” (doc. 27);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto,
nonché per la condanna,
della Regione Autonoma della Sardegna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dall’Ecc.mo TAR adito
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “ Lightsource Renewable Energy Italy Spv 22 S.r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna, in data 10 settembre 2024, ha sospeso il procedimento per il rilascio del provvedimento unico per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “ZI” da realizzare nei Comuni di ZI, RA, OA.
1.1. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, la Regione Autonoma della Sardegna, premesso che la legge regionale n. 5 del 2024 recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio” ha stabilito il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dall’art. 3, comma 1, e che l’intervento proposto ricade all’interno di alcuni dei suddetti ambiti territoriali, ha disposto la sospensione del procedimento sino al termine previsto nella sopraccitata legge regionale.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dei suoi effetti, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione degli articoli 23,24,25, 27 bis del d.lgs. n. 152/2006, degli articoli 101, 102, 103, 104, 105, 106 del TFUE, dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79/1999, dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, degli articoli 3,4,5,6,6 bis del d.lgs. n. 28/2011, degli articoli 1,3,4,18, 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, del DM 10 settembre 2010, degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la violazione delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001/CE E 2023/2413/UE, dei regolamenti (UE) 2021/1119; 2022/2577 E 2024/223, del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi sul clima. In estrema sintesi, il provvedimento di sospensione sarebbe illegittimo in quanto contrastante con l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199/2021 (che non ammette moratorie nelle more dell’individuazione delle aree idonee, nonché con tutto l’apparato normativo europeo e internazionale volto a favorire la massima diffusione delle fonti rinnovabili, circostanza che giustificherebbe la disapplicazione della legge regionale n. 5/2024;
II. l’illegittimità del provvedimento in via derivata dall’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5/2024. In sintesi, la ricorrente, che ha formulato richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, ha evidenziato come la pretesa della Regione di imporre un divieto assoluto di realizzazione degli impianti FER in buona parte del suo territorio sia in contrasto con la normativa sovranazionale e con il riparto della potestà legislativa prevista dall’art. 117, comma 3, atteso che la produzione dell’energia è una materia di legislazione concorrente e che la Regione, anche se a Statuto Speciale, avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale con il d.gs. n. 199/2021 che non consentono alcuna sospensione dei procedimenti per il rilascio dei titoli nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni. Inoltre, quanto alla individuazione di intere porzioni di territorio come aree inidonee, la Corte costituzionale ha già precisato che il legislatore regionale non può individuare o imporre limite generali inderogabili, essendo necessario valutare in concreto se eventuali vincoli presenti sull’area risultino ostativi alla realizzazione degli impianti. La ricorrente ha evidenziato, altresì, come il divieto introdotto dalla norma impugnata abbia irragionevolmente efficacia retroattiva, essendo applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, anche eventualmente introdotti prima dell’attribuzione alla Regione del potere di legiferare su tale materia, con conseguente lesione del legittimo affidamento degli operatori economici sul quadro regolatorio esistente alla data di presentazione della domanda;
III. l’illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto applicativo del Decreto aree idonee, adottato di concerto tra MASE, MIC e MASAF, a sua volta illegittimo per non aver disciplinato, sotto il profilo spaziale e temporale, il potere delle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee.
3. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Le Amministrazioni statali indicate in epigrafe si sono costituite in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso, eccependo l’incompetenza territoriale di questo T.A.R. in ordine alla domanda volta ad ottenere l’annullamento del D.M. 21 giugno 2024.
4. Con ordinanza del 5 dicembre 2024, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 aprile 2025 e assistito da istanza di tutela cautelare, la ricorrente ha domandato l’annullamento della nota con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, in data 18 febbraio 2025, ha disposto che “l’istanza in oggetto è improcedibile” in quanto si porrebbe in violazione di quanto previsto dalla l.r. n. 20/2024 e “Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione”, in quanto ricadente in numerose aree non idonee previste dall’Allegato B della L.R. 20/2024 e sarebbe perciò irrealizzabile, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 (segnatamente, lett. t, lett. w, lett. bb), lett. ii).
Con tale ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha evidenziato, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver fatto diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11”.
Tale norma è ritenuta costituzionalmente illegittima dalla ricorrente – che ha richiesto la rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale – per:
a) violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie – la tutela dell’ambiente e del paesaggio – riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
b1) la l.r. n. 20 del 2024 – nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
c) l’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 è, in particolare, incostituzionale in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “aree non idonee”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). In questo modo, la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
d) la violazione risulta ancor più grave se si considera che la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, in palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE;
e) la legge appare manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, in quanto la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi rende la L.R. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e non di pianificazione;
f) la lesione del principio del legittimo affidamento si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che lo esclude a priori dal procedimento, senza alcuna valutazione nel merito del progetto, e unicamente sulla base della sopravvenuta modifica legislativa regionale.
La ricorrente ha inoltre censurato il DM 21 giugno 2024, laddove da considerarsi atto presupposto della l.r. n. 20 del 2024, ritenuto a sua volta affetto da profili di invalidità per contrasto con l’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 e con la normativa euro-unitaria di riferimento, in particolare le direttive RED II (2018/2001/UE) e RED III (2023/2413/UE).
Inoltre, ha denunciato che la l.r. n. 20 del 2024 si pone in palese e insanabile contrasto con la normativa europea in materia di promozione delle fonti rinnovabili, e in particolare con le direttive RED II (2018/2001/UE) e RED III (2023/2413/UE), con il Regolamento (UE) 2021/1119 e con la Raccomandazione (UE) 2024/1343 e ha perciò richiesto “di voler rimettere la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per verificare la compatibilità della L.R. n. 20/2024, del Decreto Aree Idonee e dell’art. 20 D.lgs. 199/2021 con l’art. 198 TFUE, gli articoli 1, 3, 15, 16 e 36 della direttiva 2018/2001/UE (RED II), gli articoli 15-ter, 15-quater, 15-sexies, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quinquies e 16-septies della direttiva 2023/2413/UE (RED III), gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del Regolamento (UE) 2021/1119, nonché con gli articoli 1, 2, 3-bis e 8 del Regolamento (UE) 2024/223, nella parte in cui consentono alle Regioni di qualificare come non idonee porzioni estese del territorio, equiparando tale inidoneità ad un divieto assoluto senza alcuna funzione acceleratoria e semplificativa, senza prevedere criteri uniformi, senza alcuna disciplina transitoria, e senza garantire la salvaguardia dei procedimenti in corso”.
Ha infine richiesto che l’amministrazione resistente venga condannata a concludere celermente il procedimento.
6. Con ordinanza del 21 maggio 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 luglio 2025, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione, in data 20 maggio 2025, ha ribadito l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza. La ricorrente ha specificato di impugnare tale atto “[…] nella sua natura meramente confermativa dell’atto già gravato con il precedente ricorso per motivi aggiunti e, dunque, al solo fine di assicurare la piena ed esaustiva copertura impugnatoria dell’intera sequenza procedimentale degli atti che, medio tempore, si sono succeduti nel procedimento” riproponendo le censure già formulate avverso la nota del 26 febbraio.
7.1. Con la memoria depositata il 13 novembre 2025, la Regione Autonoma della Sardegna ha contestato la natura di atto meramente confermativo con riferimento al provvedimento impugnato con i secondi motivi aggiunti, evidenziando come si tratti dell’atto conclusivo del procedimento adottato a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente dopo la comunicazione del 26 febbraio 2025, avente gli effetti dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
8. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è improcedibile; i due ricorsi per motivi aggiunti, da trattare congiuntamente, sono fondati.
2. Con riferimento al ricorso principale, occorre osservare che in corso di causa, l’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, la cui legittimità costituzionale è stata ampiamente contestata dalla ricorrente, è stato dichiarato illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2025. Al riguardo, è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale con cui la Consulta ha evidenziato che “[…] L'impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee. L'art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021”.
2.1. In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “[…] Qualora un provvedimento amministrativo abbia esaurito i propri effetti, e non sia stata presentata domanda risarcitoria, il ricorso per l'annullamento di tale provvedimento va dichiarato inammissibile” (v., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 7/10/2021, sentenza n. 6677).
Nel caso di specie, l’interesse alla pronuncia caducatoria è venuto meno, in capo alla ricorrente, con l’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 che ha determinato la cessazione dell’operatività delle misure di salvaguardia di cui alla precedente legge regionale n. 5/2024, inizialmente applicata dalla Regione. Essendo venuta meno la misura di salvaguardia e non essendo stata proposta alcuna domanda ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non sussiste attualmente alcun interesse in capo alla ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato.
2.2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
3. Venendo ora all’esame del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, volendo prendere atto di quanto affermato dalla Regione in ordine alla natura provvedimentale dell’atto confermativo dell’improcedibilità, appare opportuno trattarli congiuntamente in ragione della loro evidente fondatezza.
Coglie in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024.
3.1. Sul punto, il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale” .
3.2. Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto. È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
4. In conclusione, i ricorsi per motivi aggiunti sono fondati per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato che, per l’effetto, deve essere annullato con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- accoglie entrambi i ricorsi per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 4 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO