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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
133 /2023 R.G.
All'udienza del 18/03/2025 alle ore 09.25, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Lidia Traficante in sostituzione dell'Avv. GIRASOLE GRAZIELLA per parte attrice
[...]
Parte_1
l'Avv. francesco Vinci in sostituzione dell'Avv. PELLEGRINO ELVIRA ANNA MARIA per parte convenuta CP_1
entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Traficante conclude e discute la causa ritenendo che l'attività istruttoria abbia ampiamente dimostrato la fondatezza della pretesa risarcitoria, sia in punto di evento storico, responsabilità e quantificazione del danno. Chiede pertanto l'accoglimento delle domande.
L'Avv. Vinci conclude e discute la causa riportandosi alle note conclusive del 3 marzo 2025, contestando le note conclusive avversarie.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.59, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133/2023 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. GIRASOLE GRAZIELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
(PI: : ) con sede legale in 00185 Roma, nella Via Monzambano CP_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
n. 10, in persona del suo Responsabile della Direzione Legale, avv. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Elvira Anna Maria Pellegrino, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 cpc, della quale l'estratta copia informatica per immagine viene inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la responsabilità dell nella causazione del CP_1
sinistro occorso all'attore in data 12.06.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043
c.c., e, per l'effetto, condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig. la complessiva somma di Euro 19.893,37, quale risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo subiti alla propria persona, nonché al veicolo tipo Alfa Romeo Giulietta, a targa FE672PM, in conseguenza dell'occorso sinistro, meglio specificati nella parte narrativa, o quella diversa somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia al termine dell'espletanda fase istruttoria, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data dell'illecito al saldo;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare le domande spiegate da nei confronti di Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto e in diritto e, allo stato, carenti di prova. In subordine e senza recesso:
[...]
Ritenere e dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento nei confronti di CP_1 Parte_1
solo se e in quanto risultino accertati e provati ai sensi di legge sia il fatto, sia il danno che la responsabilità.
Nella denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse ravvisare una qualche responsabilità in capo alla
Società concludente, ridurre ex art. 1227, c. 1, c.c., l'eventuale risarcimento in proporzione alla colpa prevalente dell'attore nella causazione del sinistro;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore , vittima del sinistro occorsogli in data 12.06.2022, alle ore 12:45 circa, in località Parte_1
Mazara del Vallo, cita in giudizio l' imputando a tale ente la responsabilità ex art. 2051 .cc. CP_1
di quanto occorsogli.
Nello specifico ritiene che i danni subiti dalla propria autovettura, così come il danno biologico riportato dallo stesso, derivati dalla caduta di calcinacci dalla parte sottostante della sopraelevata di collegamento tra la SS115 e il porto di Mazara del Vallo, nel tratto che interseca la via America, siano ascrivibili all'
[...]
gestore e custode della sopraelevata “SS115 dir/A Raccordo di Mazara del Vallo”, che avrebbe CP_1
omesso di eseguire la necessaria e dovuta manutenzione della struttura.
Per tali motivi chiede la condanna dell'ente convenuto al pagamento del complessivo danno, quantificato in € 19.893,37.
L' costituendosi ha contestato ogni addebito sia in relazione all'an che al preteso danno, confutando CP_3
altresì ogni responsabilità, alla luce dell'estensione delle reti stradali gestite dal convenuto e dalla mancanza di precedenti segnalazioni in ordine alle condizioni in cui versava la struttura. Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione o, in subordine, la rideterminazione del danno sulla scorta di quanto effettivamente provato in corso di causa.
Il procedimento, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti, l'escussione dei testi e e le consulenze tecniche Tes_1 Tes_2
volte ad accertare sia il danno patrimoniale che il danno biologico riportato dall'attore.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
L'azione promossa da è fondata per i motivi e nei termini di seguito esplicitati. Parte_1
Il fatto storico
Dall'istruttoria svolta sono emersi elementi chiari ed univoci in relazione al sinistro occorso all'attore: già dalle relazioni redatte dalle autorità intervenute sui luoghi nell'immediatezza dell'evento (Polizia
Municipale di Mazara del Vallo e Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo) risulta che l'autovettura di proprietà dell'attore ha subito dei danni al tetto cagionati dalla caduta di calcinacci dal ponte (rectius sopraelevata che interseca la via America).
A tali risultanze si sono aggiunte le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi, Testimone_3
e , i quali hanno fornito ulteriori elementi, avendo entrambi assistito all'evento. Testimone_4
Gli stessi, infatti, si trovavano a percorrere il medesimo tratto stradale nel momento in cui il veicolo condotto dall'attore, transitando sotto la sopraelevata, veniva raggiunto dai calcinacci che si staccavano dalla parte inferiore della suddetta sopraelevata.
Prontamente intervenuti per prestare soccorso, hanno riferito sia sui danni materiali riportati dall'autovettura che sulle condizioni di salute dell'attore.
In ordine a tale ultimo punto, quanto indicato dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi, in ordine all'ottima salute dell'attore, va inteso come mera valutazione personale del compilatore, verosimilmente privo di competenze in materia medico legale e, dunque, non può certamente assurgere a prova. Di contro, risulta prodotto in atti il verbale di pronto soccorso redatto a poche ore dall'evento, ove viene diagnosticata all' una cervicalgia post-traumatica. Pt_1
La responsabilità ex art. 2051 c.c.
Acclarato l'evento storico per come descritto in atto di citazione, la fattispecie in esame configura un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e non presuntiva e che per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In particolare, la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità da custodia di beni demaniali, ha ritenuto che: “… «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3,
Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre
2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016).”(cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n.
4963/2019). Dunque, l'estensione dei beni demaniali non assurge automaticamente ad esimente per qualsiasi evento dannoso che i terzi subiscono dalle condizioni in cui versa il bene.
Nello specifico, l'ente convenuto, sul quale grava l'onere di dimostrare che “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo”, si è limitato ad invocare la mancata conoscenza dello stato dei luoghi perché mai segnalato, addirittura invertendo l'onere probatorio (ed anche l'onere di manutenzione del bene che, secondo la tesi difensiva, andrebbe parametrato alla mancata segnalazione del pericolo, immanente alla vetustà della struttura) .
Tuttavia, contrariamente agli assunti di parte convenuta, l'evento dannoso non è imputabile ad una causa imprevista e/o imprevedibile, stante l'assoluta mancanza di prova in ordine alla dovuta e necessaria manutenzione dell'opera e/o all'esecuzione di sopralluoghi volti ad accertarne la stabilità/staticità.
Più nel dettaglio, in relazione al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c., va distinta l'ipotesi di situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l'esigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è stato soltanto occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia). La Suprema Corte ha dunque affermato che “l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei confronti della PA
o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività… e si presenti di notevole estensione… Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la PA (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale… Allorquando invochi la responsabilità di cui all'articolo 2051 del c.c. contro una PA (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione” (cfr. Cass. 19653/04;
298/03; 488/03; 11446/03; da ultimo vedi Cass. 3651/06).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla,
di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode.
Dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito (l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' CP_1 Né può dirsi che la situazione pericolosa sia stata determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile, tale da impedire alla P.A. di potere tempestivamente intervenire per l'eliminazione del pericolo, stante che l'evento va ricondotto alla vetustà della struttura stradale.
In ordine ai danni
Stabilito il nesso causale tra l'evento ed i danni lamentati e la responsabilità dell'ente convenuto, il procedimento è stato istruito attraverso le consulenze tecniche volte alla quantificazione di tali danni.
In relazione ai danni materiali riportati dall'autovettura, il nominato ctu dott. , stabilito il Persona_1
nesso causale tra l'evento ed i danni riscontrati sul tetto del veicolo, ha quantificato gli stessi nella somma pari ad € 3.080,26 (comprensiva di IVA e danno da fermo tecnico).
Con riguardo invece al lamentato danno biologico, il nominato ctu, dott. , esaminata la Persona_2
documentazione in atti e sottoposto a visita il periziando, ha stabilito che , a cagione del Parte_1
sinistro, ha riportato un danno biologico permanente pari al 3% ed un danno biologico temporaneo al
75% di giorni diciassette, oltre ad ulteriori giorni diciassette per danno biologico temporaneo al 505.
Ha infine accertato che le spese mediche documentate riconducibili all'evento ammontano ad € 202,00.
Applicando alle percentuali accertate dal ctu i valori di cui alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, in vigore all'epoca dell'evento, si quantifica pertanto il danno non patrimoniale subito dall'attore nella complessiva somma di € 5.542,75 8 e, precisamente, € 3.439,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 2.103,75 a titolo di danno biologico temporaneo).
Su tale importi, trattandosi di obbligazioni derivante da fatto illecito, vanno riconosciuti gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
Concludendo, il convenuto va condannato alla refusione integrale dei danni subiti dall'attore, CP_1
quantificati in € 3.080,26 per danni materiali, ed € 5.542,75 per danno non patrimoniale, oltre ad € 202,00 per spese mediche.
L'accoglimento delle domande formulate dall'attore comporta la condanna dell'ente convenuto alla refusione delle spese di lite. Le spese di cc.tt.uu., liquidate come da separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 133 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accerta e dichiara la responsabilità dell' nella causazione del sinistro occorso all'attore in data CP_1
12.06.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 c.c., per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere CP_1
al sig. la complessiva somma di Euro 3.080,26 a titolo di danno patrimoniale ed € Parte_1
5.542,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad € 202,00 a titolo di spese mediche, oltre ad interessi legali dalla data dell'illecito al saldo;
condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 250,00 per esborsi ed € CP_1
2.300,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
133 /2023 R.G.
All'udienza del 18/03/2025 alle ore 09.25, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Lidia Traficante in sostituzione dell'Avv. GIRASOLE GRAZIELLA per parte attrice
[...]
Parte_1
l'Avv. francesco Vinci in sostituzione dell'Avv. PELLEGRINO ELVIRA ANNA MARIA per parte convenuta CP_1
entrambi i procuratori chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Traficante conclude e discute la causa ritenendo che l'attività istruttoria abbia ampiamente dimostrato la fondatezza della pretesa risarcitoria, sia in punto di evento storico, responsabilità e quantificazione del danno. Chiede pertanto l'accoglimento delle domande.
L'Avv. Vinci conclude e discute la causa riportandosi alle note conclusive del 3 marzo 2025, contestando le note conclusive avversarie.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.59, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133/2023 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c. vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. GIRASOLE GRAZIELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-attore-
E
(PI: : ) con sede legale in 00185 Roma, nella Via Monzambano CP_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
n. 10, in persona del suo Responsabile della Direzione Legale, avv. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Elvira Anna Maria Pellegrino, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83 cpc, della quale l'estratta copia informatica per immagine viene inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la responsabilità dell nella causazione del CP_1
sinistro occorso all'attore in data 12.06.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043
c.c., e, per l'effetto, condannare lo stesso Ente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig. la complessiva somma di Euro 19.893,37, quale risarcimento dei Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo subiti alla propria persona, nonché al veicolo tipo Alfa Romeo Giulietta, a targa FE672PM, in conseguenza dell'occorso sinistro, meglio specificati nella parte narrativa, o quella diversa somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia al termine dell'espletanda fase istruttoria, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria sui singoli montanti deflattivi dalla data dell'illecito al saldo;
vinte le spese.
Convenuto: Voglia il Tribunale rigettare le domande spiegate da nei confronti di Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto e in diritto e, allo stato, carenti di prova. In subordine e senza recesso:
[...]
Ritenere e dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento nei confronti di CP_1 Parte_1
solo se e in quanto risultino accertati e provati ai sensi di legge sia il fatto, sia il danno che la responsabilità.
Nella denegata ipotesi in cui il giudice adito dovesse ravvisare una qualche responsabilità in capo alla
Società concludente, ridurre ex art. 1227, c. 1, c.c., l'eventuale risarcimento in proporzione alla colpa prevalente dell'attore nella causazione del sinistro;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore , vittima del sinistro occorsogli in data 12.06.2022, alle ore 12:45 circa, in località Parte_1
Mazara del Vallo, cita in giudizio l' imputando a tale ente la responsabilità ex art. 2051 .cc. CP_1
di quanto occorsogli.
Nello specifico ritiene che i danni subiti dalla propria autovettura, così come il danno biologico riportato dallo stesso, derivati dalla caduta di calcinacci dalla parte sottostante della sopraelevata di collegamento tra la SS115 e il porto di Mazara del Vallo, nel tratto che interseca la via America, siano ascrivibili all'
[...]
gestore e custode della sopraelevata “SS115 dir/A Raccordo di Mazara del Vallo”, che avrebbe CP_1
omesso di eseguire la necessaria e dovuta manutenzione della struttura.
Per tali motivi chiede la condanna dell'ente convenuto al pagamento del complessivo danno, quantificato in € 19.893,37.
L' costituendosi ha contestato ogni addebito sia in relazione all'an che al preteso danno, confutando CP_3
altresì ogni responsabilità, alla luce dell'estensione delle reti stradali gestite dal convenuto e dalla mancanza di precedenti segnalazioni in ordine alle condizioni in cui versava la struttura. Per tali motivi ha chiesto il rigetto dell'azione o, in subordine, la rideterminazione del danno sulla scorta di quanto effettivamente provato in corso di causa.
Il procedimento, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., è stato istruito attraverso la documentazione riversata in atti, l'escussione dei testi e e le consulenze tecniche Tes_1 Tes_2
volte ad accertare sia il danno patrimoniale che il danno biologico riportato dall'attore.
Chiusa la fase istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
******
L'azione promossa da è fondata per i motivi e nei termini di seguito esplicitati. Parte_1
Il fatto storico
Dall'istruttoria svolta sono emersi elementi chiari ed univoci in relazione al sinistro occorso all'attore: già dalle relazioni redatte dalle autorità intervenute sui luoghi nell'immediatezza dell'evento (Polizia
Municipale di Mazara del Vallo e Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo) risulta che l'autovettura di proprietà dell'attore ha subito dei danni al tetto cagionati dalla caduta di calcinacci dal ponte (rectius sopraelevata che interseca la via America).
A tali risultanze si sono aggiunte le dichiarazioni rese da entrambi i testi escussi, Testimone_3
e , i quali hanno fornito ulteriori elementi, avendo entrambi assistito all'evento. Testimone_4
Gli stessi, infatti, si trovavano a percorrere il medesimo tratto stradale nel momento in cui il veicolo condotto dall'attore, transitando sotto la sopraelevata, veniva raggiunto dai calcinacci che si staccavano dalla parte inferiore della suddetta sopraelevata.
Prontamente intervenuti per prestare soccorso, hanno riferito sia sui danni materiali riportati dall'autovettura che sulle condizioni di salute dell'attore.
In ordine a tale ultimo punto, quanto indicato dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi, in ordine all'ottima salute dell'attore, va inteso come mera valutazione personale del compilatore, verosimilmente privo di competenze in materia medico legale e, dunque, non può certamente assurgere a prova. Di contro, risulta prodotto in atti il verbale di pronto soccorso redatto a poche ore dall'evento, ove viene diagnosticata all' una cervicalgia post-traumatica. Pt_1
La responsabilità ex art. 2051 c.c.
Acclarato l'evento storico per come descritto in atto di citazione, la fattispecie in esame configura un'ipotesi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e non presuntiva e che per la sua configurazione l'attore deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In particolare, la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità da custodia di beni demaniali, ha ritenuto che: “… «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008; Sez. 3,
Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008; Sez. 3, Sentenza n. 8157 del 3 aprile 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009; Sez. 3, Sentenza n. 15389 del
13 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18 luglio 2011; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre
2011; più di recente, sempre nel medesimo senso, si vedano anche: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 4768 del 11 marzo 2016, n. 5622 del 22 marzo 2016 e n. 5695 del 23 marzo 2016).”(cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. n.
4963/2019). Dunque, l'estensione dei beni demaniali non assurge automaticamente ad esimente per qualsiasi evento dannoso che i terzi subiscono dalle condizioni in cui versa il bene.
Nello specifico, l'ente convenuto, sul quale grava l'onere di dimostrare che “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo”, si è limitato ad invocare la mancata conoscenza dello stato dei luoghi perché mai segnalato, addirittura invertendo l'onere probatorio (ed anche l'onere di manutenzione del bene che, secondo la tesi difensiva, andrebbe parametrato alla mancata segnalazione del pericolo, immanente alla vetustà della struttura) .
Tuttavia, contrariamente agli assunti di parte convenuta, l'evento dannoso non è imputabile ad una causa imprevista e/o imprevedibile, stante l'assoluta mancanza di prova in ordine alla dovuta e necessaria manutenzione dell'opera e/o all'esecuzione di sopralluoghi volti ad accertarne la stabilità/staticità.
Più nel dettaglio, in relazione al tipo di prova liberatoria rilevante ex art. 2051 c.c., va distinta l'ipotesi di situazioni pericolose immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene (caso nel quale deve dimostrarsi l'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia) dalle situazioni pericolose determinate dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile (caso nel quale va verificata l'esigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti nel lasso di tempo tra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito nel senso che il bene è stato soltanto occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, per il citato fattore temporale, come bene soggetto a relazione di custodia). La Suprema Corte ha dunque affermato che “l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei confronti della PA
o del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività… e si presenti di notevole estensione… Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali – in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alle peculiarità dell'evento – possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la PA (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale… Allorquando invochi la responsabilità di cui all'articolo 2051 del c.c. contro una PA (o il gestore) in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto a uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione” (cfr. Cass. 19653/04;
298/03; 488/03; 11446/03; da ultimo vedi Cass. 3651/06).
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla,
di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode.
Dunque, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito (l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per l'occorso), non può essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' CP_1 Né può dirsi che la situazione pericolosa sia stata determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed inevitabile, tale da impedire alla P.A. di potere tempestivamente intervenire per l'eliminazione del pericolo, stante che l'evento va ricondotto alla vetustà della struttura stradale.
In ordine ai danni
Stabilito il nesso causale tra l'evento ed i danni lamentati e la responsabilità dell'ente convenuto, il procedimento è stato istruito attraverso le consulenze tecniche volte alla quantificazione di tali danni.
In relazione ai danni materiali riportati dall'autovettura, il nominato ctu dott. , stabilito il Persona_1
nesso causale tra l'evento ed i danni riscontrati sul tetto del veicolo, ha quantificato gli stessi nella somma pari ad € 3.080,26 (comprensiva di IVA e danno da fermo tecnico).
Con riguardo invece al lamentato danno biologico, il nominato ctu, dott. , esaminata la Persona_2
documentazione in atti e sottoposto a visita il periziando, ha stabilito che , a cagione del Parte_1
sinistro, ha riportato un danno biologico permanente pari al 3% ed un danno biologico temporaneo al
75% di giorni diciassette, oltre ad ulteriori giorni diciassette per danno biologico temporaneo al 505.
Ha infine accertato che le spese mediche documentate riconducibili all'evento ammontano ad € 202,00.
Applicando alle percentuali accertate dal ctu i valori di cui alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, in vigore all'epoca dell'evento, si quantifica pertanto il danno non patrimoniale subito dall'attore nella complessiva somma di € 5.542,75 8 e, precisamente, € 3.439,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 2.103,75 a titolo di danno biologico temporaneo).
Su tale importi, trattandosi di obbligazioni derivante da fatto illecito, vanno riconosciuti gli interessi legali dall'evento al soddisfo.
Concludendo, il convenuto va condannato alla refusione integrale dei danni subiti dall'attore, CP_1
quantificati in € 3.080,26 per danni materiali, ed € 5.542,75 per danno non patrimoniale, oltre ad € 202,00 per spese mediche.
L'accoglimento delle domande formulate dall'attore comporta la condanna dell'ente convenuto alla refusione delle spese di lite. Le spese di cc.tt.uu., liquidate come da separati decreti, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 133 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accerta e dichiara la responsabilità dell' nella causazione del sinistro occorso all'attore in data CP_1
12.06.2022, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2051 c.c., per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere CP_1
al sig. la complessiva somma di Euro 3.080,26 a titolo di danno patrimoniale ed € Parte_1
5.542,75 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad € 202,00 a titolo di spese mediche, oltre ad interessi legali dalla data dell'illecito al saldo;
condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in € 250,00 per esborsi ed € CP_1
2.300,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.