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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. LA Di GI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
P.IVA e C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Marco Tronci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferrini in Barletta, Via
S. NT n. 73/E
-APPELLANTE-
[...
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Parte_2 C.F._1
CE OL, giusta procura in atti
-APPELLATO –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da udienza del 3.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di pace di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente, incidenter tantum, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito in narrativa menzionato, accertare, in relazione al periodo delle fatture depositate, l'inefficacia e l'invalidità della clausola contrattuale di addebito dei costi e degli oneri di invio nonché dei costi di incasso delle fatture mai accettata né sottoscritta né resa concretamente conoscibile all'utente consumatore, conseguentemente disporne l'annullamento, accertando la violazione a carico della convenuta società del disposto presente nell'art. 53 del D.P.R. n. 523 del 13/08/1984 e ss. mm. per non aver dato la facoltà concreta all'abbonato di ritirare la fattura dell'utenza “a costo zero” presso gli uffici della società emittente (così come si evince dalle cond. gen. di abbonamento dell'odierna convenuta), pertanto dichiarare illegittimo sia l'addebito delle spese di spedizione della fattura della bolletta e sia dell'addebito dell'IVA sulle stesse, preteso e percepito dalla convenuta relativamente all'utenza telefonica in parola intestata all'odierno attore;
- accertare conseguentemente sia l'indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. conseguito dalla convenuta nei confronti dell'odierno istante a seguito del detto illegittimo addebito, sia la relativa e consequenziale lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex art.
1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza a carico delle società di
Comunicazione nei rapporti contrattuali contenute nella Direttiva n. 2002/22/CE del 07/03/2002, nonché dei principi posi dalla Giurisprudenza di merito e dalla Legge n. 281/1998; - condannare pertanto la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato storno di dette spese illegittimamente addebitate e percepite, ammontanti ad Euro 10,00 I.V.A. inclusa al
22%, giusti gli addebiti presenti sulla fattura inviata al consumatore e depositata nel fascicolo del presente procedimento, per le causali di cui in narrativa, od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora al 8,15 % ex art. 1284 comma 4 c.c.; - condannare il convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dell'attore, l'importo di € 100,00, così come disposto dalla Legge 27.12.2019 n. 160, a seguito della sua illegittima condotta;
- condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa riserva di esperire ogni altro mezzo istruttorio”.
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, invocando il Parte_1 rigetto della stessa con vittoria di spese di lite.
Con sentenza nr. 379/2021 del 17.11.2021 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto in parte la domanda avanzata dall'attrice, di cui ha verificato la procedibilità e, accertata l'illegittimità dell'addebito operato da a titolo di spese di spedizione della fattura, ha Parte_1 condannato la società di telefonia al pagamento della somma di € 0,73 iva inclusa a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre che alla rifusione delle spese di lite, rigettando la domanda di pagamento dell'importo a titolo di penale.
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2022, ha interposto appello Parte_1 avverso la ridetta sentenza, di cui ha chiesto la riforma, deducendo: 1) con il primo motivo,
l'erroneo richiamo al D.M. 197/97, il quale non conterrebbe il principio già enunciato dall'abrogato art. 53 del DPR 523/1984; 2) con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'indicazione in contratto dei costi e il difetto di comunicazione al cliente, avendo la compagnia prodotto in primo grado il contratto sottoscritto dalla cliente, unitamente alle condizioni generali di contratto e avendo la stessa adempiuto ai propri oneri informativi ex art. 49 cod. Cons. mediante la pubblicazione delle stesse e della Carta di Servizi sul proprio sito internet;
nonché avendo comprovato, rispettivamente, la possibilità indicata nel 2002 di scaricare il conto telefonico “on line”, la comunicazione al cliente dell'addebito dei costi cartacei e l'indicazione di tale addebito nel conto telefonico.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Nel merito: a) rigettare la domanda di rimborso avversaria;
b) dichiarare che nulla è dovuto da parte della c) e Parte_1 conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € 704,03 Parte_2
(di cui € 567,99 a titolo di spese legali, ed € 136,04 a titolo di sorte ed interessi) versata in virtù del gravato provvedimento oltre interessi dalla data della ricezione al soddisfo (all. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituitasi in giudizio l'appellata, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.7.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
------
1. In rito.
In via preliminare e di rito preme rilevare l'ammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Deve, inoltre, darsi conto dell'intervenuta acquiescenza (art. 329, comma 2°, c.p.c.) dell'appellato con riferimento al capo relativo al rigetto della domanda indennitaria e risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado, non avendo questi proposto appello incidentale sul punto.
Parimenti, analoga inoppugnabilità deve ritenersi operante per il capo relativo alla reiezione dell'eccezione di improcedibilità, in ordine alla quale nulla ha dedotto l'appellante.
2. Il merito.
I motivi di appello sono infondati e vanno analizzati congiuntamente.
In premessa giova rilevare che il giudice di prime cure ha fondato la propria motivazione
(di accoglimento della domanda di ripetizione) sulla ritenuta illegittimità dell'addebito delle spese di spedizione, ritenendo che: i) in primis, le dette spese non fossero previste all'interno di una clausola contrattuale sottoscritta dal cliente, non risultando prova della sottoscrizione delle allegate condizioni generali di contratto e non essendo intellegibile il contenuto contrattuale nella parte in cui richiamerebbe le dette condizioni generali;
ii) in secondo luogo, in ragione della persistente applicazione del principio già sancito dall'art. 53 DPR 523/1984 in ordine alla necessità di informare il cliente della facoltà di ricevere la fattura con modalità gratuita e del difetto di prova dell'informazione al cliente di tale possibilità;
Trattasi, in altre parole, di duplice argomentazione, dal carattere per così dire alternativo o rafforzativo, per modo che entrambi i motivi risultano idoneo – da sé soli – a sostenere l'impianto decisionale, id est a dare la stura alla ritenuta illegittimità dell'addebito delle spese di spedizione richieste in restituzione dall'utente.
Vien da sé che, permanendo la legittimità di una delle ragioni anzidette, per ciò solo l'appello deve essere respinto, restando comunque confermata la non debenza dell'addebito a titolo di spese di spedizione.
Orbene, nel caso di specie preme rilevare che l'appellante ha prodotto in giudizio il rapporto contrattuale di telefonia intercorso con l'appellata (doc. 3), ma il documento negoziale risulta in larga parte illeggibile, come pure affermato dal Giudice di prime cure. Parimenti le allegate condizioni generali di contratto non risultano sottoscritte.
Per modo che risulta impossibile, da un lato, verificare la presenza in uno o nell'altro della clausola di previsione dei costi di spedizione e, dall'altro, a valle, vagliare la sussistenza, nel contratto, del richiamo alle condizioni generali medesime, sicché, a fronte dell'eccezione formulata in primo grado dall'appellata, la non ha dimostrato, come era suo onere fare, l'intervenuta Pt_1 pattuizione della clausola contrattuale.
Irrilevante, in merito, è quanto eccepito dall'appellante in ordine alla pubblicazione sul sito on line delle suddette condizioni contrattuali, giacché, a monte, come detto, non è dato verificare il richiamo di tali condizioni nell'ambito del rapporto contrattuale.
Ne deriva, dunque, che per ciò solo le spese postali addebitate risultano illegittime, in quanto non pattuite, con assorbimento di ogni altra questione in ordine alla conoscibilità della facoltà alternativa di ricevere le fatture in modalità gratuita.
Peraltro, anche con riguardo a tale secondo aspetto l'appello risulta infondato. In merito, occorre anzitutto richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se da un lato le spese di spedizione delle fatture possono gravare sull'utente, sulla scorta della volontà contrattuale, dall'altro occorre vagliare la validità di tale clausola in relazione a quanto previsto dal menzionato art. 53 D.P.R. 523 cit. nel senso di verificare se l'ipotetica clausola di previsione di tali spese a carico del cliente facesse salva o meno la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34800 e in precedenza Cass.
Civ. n. 3532/2009).
Sicché, anche a voler prescindere dall'assenza di prova – in virtù di quanto sopra detto - circa l'intervenuta sottoscrizione di una siffatta clausola da parte del cliente vi è che, in ogni caso, ove anche le parti avessero pattuito l'addebito di tale costo a carico dell'abbonato, la clausola sarebbe stata da considerarsi inefficace, in quanto priva della previsione della facoltà di scegliere “di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Società.” (art. 53
D.P.R. cit.) e dunque in contrasto con le previsioni normative in materia.
Né vale, sul punto, richiamare l'intervenuta presunta abrogazione del D.P.R. n. 523/84 – sul punto ritenendo il Tribunale di discostarsi da quanto osservato dal primo giudice - atteso che: i) alcuna previsione di legge ne ha dichiarato testualmente l'abrogazione; ii) men che meno ciò ha fatto implicitamente l'art. 21 DPR 318/1997 (peraltro abrogato dal successivo D.lgs. 259/2003), il quale, al contrario, ha (rectius: aveva) stabilito che “2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni”; iii) il D.M. 197/97, al di là del suo ambito applicativo – che non appare esteso agli oneri di fatturazione - è per l'appunto un decreto ministeriale, come tale sott'ordinato, nella gerarchia delle fonti, al D.P.R., quale regolamento di fonte governativa (cfr. l'art. 4, comma 2, delle preleggi). Sicché resta ferma la disciplina di cui all'art. 53 D.P.R. 523 citato, nel senso che le
(eventuali) clausole di pattuizione dei costi di spedizione devono pur sempre prevedere la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III,
12/12/2023, n.34800 e in precedenza Cass. Civ. n. 3532/2009).
Nel caso di specie, viceversa, non risulta dimostrata la comunicazione al cliente della detta facoltà.
Irrilevanti, in merito, appaiono gli ulteriori riferimenti effettuati dall'appellante alla documentazione prodotta in primo grado, in quanto:
- non risulta agli atti il documento del 2002 richiamato a pag. 10 dell'appello e in ogni caso lo stesso sarebbe irrilevante, ove non ne sia dimostrata la specifica informativa data al cliente;
- non risulta prodotto alcun conto telefonico.
3. La regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avendo riguardo alla tabella dei procedimenti innanzi al Tribunale, scaglione da euro 0,01 ed euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata e della semplicità delle questioni giuridiche analizzate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_3 motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Barletta n. 379/2021;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 332,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. CE OL, dichiaratosi antistatario c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Trani, 8 ottobre 2025
Il Giudice
LA Di GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. LA Di GI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
P.IVA e C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Marco Tronci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferrini in Barletta, Via
S. NT n. 73/E
-APPELLANTE-
[...
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Parte_2 C.F._1
CE OL, giusta procura in atti
-APPELLATO –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da udienza del 3.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di pace di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: preliminarmente, incidenter tantum, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito in narrativa menzionato, accertare, in relazione al periodo delle fatture depositate, l'inefficacia e l'invalidità della clausola contrattuale di addebito dei costi e degli oneri di invio nonché dei costi di incasso delle fatture mai accettata né sottoscritta né resa concretamente conoscibile all'utente consumatore, conseguentemente disporne l'annullamento, accertando la violazione a carico della convenuta società del disposto presente nell'art. 53 del D.P.R. n. 523 del 13/08/1984 e ss. mm. per non aver dato la facoltà concreta all'abbonato di ritirare la fattura dell'utenza “a costo zero” presso gli uffici della società emittente (così come si evince dalle cond. gen. di abbonamento dell'odierna convenuta), pertanto dichiarare illegittimo sia l'addebito delle spese di spedizione della fattura della bolletta e sia dell'addebito dell'IVA sulle stesse, preteso e percepito dalla convenuta relativamente all'utenza telefonica in parola intestata all'odierno attore;
- accertare conseguentemente sia l'indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. conseguito dalla convenuta nei confronti dell'odierno istante a seguito del detto illegittimo addebito, sia la relativa e consequenziale lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex art.
1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza a carico delle società di
Comunicazione nei rapporti contrattuali contenute nella Direttiva n. 2002/22/CE del 07/03/2002, nonché dei principi posi dalla Giurisprudenza di merito e dalla Legge n. 281/1998; - condannare pertanto la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato storno di dette spese illegittimamente addebitate e percepite, ammontanti ad Euro 10,00 I.V.A. inclusa al
22%, giusti gli addebiti presenti sulla fattura inviata al consumatore e depositata nel fascicolo del presente procedimento, per le causali di cui in narrativa, od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora al 8,15 % ex art. 1284 comma 4 c.c.; - condannare il convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore dell'attore, l'importo di € 100,00, così come disposto dalla Legge 27.12.2019 n. 160, a seguito della sua illegittima condotta;
- condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa riserva di esperire ogni altro mezzo istruttorio”.
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, invocando il Parte_1 rigetto della stessa con vittoria di spese di lite.
Con sentenza nr. 379/2021 del 17.11.2021 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto in parte la domanda avanzata dall'attrice, di cui ha verificato la procedibilità e, accertata l'illegittimità dell'addebito operato da a titolo di spese di spedizione della fattura, ha Parte_1 condannato la società di telefonia al pagamento della somma di € 0,73 iva inclusa a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre che alla rifusione delle spese di lite, rigettando la domanda di pagamento dell'importo a titolo di penale.
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2022, ha interposto appello Parte_1 avverso la ridetta sentenza, di cui ha chiesto la riforma, deducendo: 1) con il primo motivo,
l'erroneo richiamo al D.M. 197/97, il quale non conterrebbe il principio già enunciato dall'abrogato art. 53 del DPR 523/1984; 2) con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'indicazione in contratto dei costi e il difetto di comunicazione al cliente, avendo la compagnia prodotto in primo grado il contratto sottoscritto dalla cliente, unitamente alle condizioni generali di contratto e avendo la stessa adempiuto ai propri oneri informativi ex art. 49 cod. Cons. mediante la pubblicazione delle stesse e della Carta di Servizi sul proprio sito internet;
nonché avendo comprovato, rispettivamente, la possibilità indicata nel 2002 di scaricare il conto telefonico “on line”, la comunicazione al cliente dell'addebito dei costi cartacei e l'indicazione di tale addebito nel conto telefonico.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Nel merito: a) rigettare la domanda di rimborso avversaria;
b) dichiarare che nulla è dovuto da parte della c) e Parte_1 conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € 704,03 Parte_2
(di cui € 567,99 a titolo di spese legali, ed € 136,04 a titolo di sorte ed interessi) versata in virtù del gravato provvedimento oltre interessi dalla data della ricezione al soddisfo (all. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituitasi in giudizio l'appellata, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.7.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. In rito.
In via preliminare e di rito preme rilevare l'ammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. Deve, inoltre, darsi conto dell'intervenuta acquiescenza (art. 329, comma 2°, c.p.c.) dell'appellato con riferimento al capo relativo al rigetto della domanda indennitaria e risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado, non avendo questi proposto appello incidentale sul punto.
Parimenti, analoga inoppugnabilità deve ritenersi operante per il capo relativo alla reiezione dell'eccezione di improcedibilità, in ordine alla quale nulla ha dedotto l'appellante.
2. Il merito.
I motivi di appello sono infondati e vanno analizzati congiuntamente.
In premessa giova rilevare che il giudice di prime cure ha fondato la propria motivazione
(di accoglimento della domanda di ripetizione) sulla ritenuta illegittimità dell'addebito delle spese di spedizione, ritenendo che: i) in primis, le dette spese non fossero previste all'interno di una clausola contrattuale sottoscritta dal cliente, non risultando prova della sottoscrizione delle allegate condizioni generali di contratto e non essendo intellegibile il contenuto contrattuale nella parte in cui richiamerebbe le dette condizioni generali;
ii) in secondo luogo, in ragione della persistente applicazione del principio già sancito dall'art. 53 DPR 523/1984 in ordine alla necessità di informare il cliente della facoltà di ricevere la fattura con modalità gratuita e del difetto di prova dell'informazione al cliente di tale possibilità;
Trattasi, in altre parole, di duplice argomentazione, dal carattere per così dire alternativo o rafforzativo, per modo che entrambi i motivi risultano idoneo – da sé soli – a sostenere l'impianto decisionale, id est a dare la stura alla ritenuta illegittimità dell'addebito delle spese di spedizione richieste in restituzione dall'utente.
Vien da sé che, permanendo la legittimità di una delle ragioni anzidette, per ciò solo l'appello deve essere respinto, restando comunque confermata la non debenza dell'addebito a titolo di spese di spedizione.
Orbene, nel caso di specie preme rilevare che l'appellante ha prodotto in giudizio il rapporto contrattuale di telefonia intercorso con l'appellata (doc. 3), ma il documento negoziale risulta in larga parte illeggibile, come pure affermato dal Giudice di prime cure. Parimenti le allegate condizioni generali di contratto non risultano sottoscritte.
Per modo che risulta impossibile, da un lato, verificare la presenza in uno o nell'altro della clausola di previsione dei costi di spedizione e, dall'altro, a valle, vagliare la sussistenza, nel contratto, del richiamo alle condizioni generali medesime, sicché, a fronte dell'eccezione formulata in primo grado dall'appellata, la non ha dimostrato, come era suo onere fare, l'intervenuta Pt_1 pattuizione della clausola contrattuale.
Irrilevante, in merito, è quanto eccepito dall'appellante in ordine alla pubblicazione sul sito on line delle suddette condizioni contrattuali, giacché, a monte, come detto, non è dato verificare il richiamo di tali condizioni nell'ambito del rapporto contrattuale.
Ne deriva, dunque, che per ciò solo le spese postali addebitate risultano illegittime, in quanto non pattuite, con assorbimento di ogni altra questione in ordine alla conoscibilità della facoltà alternativa di ricevere le fatture in modalità gratuita.
Peraltro, anche con riguardo a tale secondo aspetto l'appello risulta infondato. In merito, occorre anzitutto richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se da un lato le spese di spedizione delle fatture possono gravare sull'utente, sulla scorta della volontà contrattuale, dall'altro occorre vagliare la validità di tale clausola in relazione a quanto previsto dal menzionato art. 53 D.P.R. 523 cit. nel senso di verificare se l'ipotetica clausola di previsione di tali spese a carico del cliente facesse salva o meno la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34800 e in precedenza Cass.
Civ. n. 3532/2009).
Sicché, anche a voler prescindere dall'assenza di prova – in virtù di quanto sopra detto - circa l'intervenuta sottoscrizione di una siffatta clausola da parte del cliente vi è che, in ogni caso, ove anche le parti avessero pattuito l'addebito di tale costo a carico dell'abbonato, la clausola sarebbe stata da considerarsi inefficace, in quanto priva della previsione della facoltà di scegliere “di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Società.” (art. 53
D.P.R. cit.) e dunque in contrasto con le previsioni normative in materia.
Né vale, sul punto, richiamare l'intervenuta presunta abrogazione del D.P.R. n. 523/84 – sul punto ritenendo il Tribunale di discostarsi da quanto osservato dal primo giudice - atteso che: i) alcuna previsione di legge ne ha dichiarato testualmente l'abrogazione; ii) men che meno ciò ha fatto implicitamente l'art. 21 DPR 318/1997 (peraltro abrogato dal successivo D.lgs. 259/2003), il quale, al contrario, ha (rectius: aveva) stabilito che “2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni”; iii) il D.M. 197/97, al di là del suo ambito applicativo – che non appare esteso agli oneri di fatturazione - è per l'appunto un decreto ministeriale, come tale sott'ordinato, nella gerarchia delle fonti, al D.P.R., quale regolamento di fonte governativa (cfr. l'art. 4, comma 2, delle preleggi). Sicché resta ferma la disciplina di cui all'art. 53 D.P.R. 523 citato, nel senso che le
(eventuali) clausole di pattuizione dei costi di spedizione devono pur sempre prevedere la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III,
12/12/2023, n.34800 e in precedenza Cass. Civ. n. 3532/2009).
Nel caso di specie, viceversa, non risulta dimostrata la comunicazione al cliente della detta facoltà.
Irrilevanti, in merito, appaiono gli ulteriori riferimenti effettuati dall'appellante alla documentazione prodotta in primo grado, in quanto:
- non risulta agli atti il documento del 2002 richiamato a pag. 10 dell'appello e in ogni caso lo stesso sarebbe irrilevante, ove non ne sia dimostrata la specifica informativa data al cliente;
- non risulta prodotto alcun conto telefonico.
3. La regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avendo riguardo alla tabella dei procedimenti innanzi al Tribunale, scaglione da euro 0,01 ed euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata e della semplicità delle questioni giuridiche analizzate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_3 motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Barletta n. 379/2021;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 332,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. CE OL, dichiaratosi antistatario c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Trani, 8 ottobre 2025
Il Giudice
LA Di GI