Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1775/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 23.1.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1775/2018
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.to in Napoli, alla via Santa Maria della Libera Parte_1
34 presso lo studio dell'Avv. SICILIANO GIUSEPPE, dal quale è rappr.to e di-
feso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
elett.te dom.to alla P.ZZA DE MARTINO, 5 PALMA CAMPANIA CP_1
presso lo studio dell'Avv. SANTORO MARIA dal quale è rappr.a e difesa in vir-
tù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
1
n.64, presso lo studio dell'Avv. IODICE SILVIO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: responsabilità professionale sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
La presente domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che ci si ac-
cinge ad esporre.
L'odierno attore ha agito allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta negligente dei sanitari della per la errata ese- CP_1
cuzione degli interventi da questi praticati in relazione alla malattia di Per_1
bilaterale da cui l'istante è affetto ed, in particolare, con riferimento al trattamen-
to eseguito alla mano destra.
Si costituiva la impugnando la domanda e chiedendone il rigetto, oltre a CP_1
richiedere, ed ottenere, l'autorizzazione alla chiamata in causa del dott. CP_3
[...
, in quanto unico responsabile delle lesioni lamentate dall'attore.
Si costituiva il dott. , il quale, richiesta ed ottenuta l'autorizzazione al- CP_2
la chiamata in causa della , concludeva per il rigetto Controparte_4
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della domanda attorea e per quella nei suoi confronti formulata dalla CP_5
[.
.
In via del tutto preliminare, rispetto alla posizione del terzo chiamato, deve darsi atto che, benché autorizzato dal Tribunale (con decreto del 16.10.2028) alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, questi non vi provvedeva
(tanto da richiedere, tardivamente, nuovo termine a tale scopo, all'udienza del
5.12.2019).
Ciò posto ed evidenziato che la rispettiva legittimazione attiva e passiva nonché
il fatto storico dedotto in citazione non sono oggetto di contestazioni e, in ogni caso, si desumono dalla documentazione medica in atti, è opportuno subito chia-
rire che deve essere qualificata come contrattuale, ai sensi degli articoli 1218 e
1228 c.c., la responsabilità della convenuta, alla luce di un indirizzo CP_6
fermamente e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
L'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito sem-
plicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più com-
plessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria", oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis.
A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatorie, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pa-
zienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo (cfr.
Cass S.U. n.577/2008). Il rapporto fra paziente e struttura trova quindi fondamen-
to in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole
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fissate dall'art. 1218 c.c. (cfr., sul punto, Cassazione, S.U. sentenza n.9556/2002;
Cassazione civile, sentenza n.571/2005, Cassazione civile, sezione III, sentenza n.8826/2007).
Conseguentemente la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausi-
liari si fonda sulla previsione dell'art.1228 c.c., in forza della quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. In questo senso, può dunque ben dirsi che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneg-
giato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del perso-
nale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizza-
zione).
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione del-
la carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici, dipendenti o meno, trovando nel caso applicazione la re-
gola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (cfr.: Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400;
Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass.,
21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).
Più precisamente, la responsabilità per fatto dell'ausiliario o del preposto, in real-
tà, prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato
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del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore ori-
ginario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Tanto premesso, la giurisprudenza più recente ha ulteriormente definito, in uno sforzo ermeneutico di maggiore precisione, il riparto dell'onere probatorio vale-
vole nell'ambito della responsabilità medica, sostenendo che “Ove sia dedotta la
responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione
di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneg-
giato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggrava-
mento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la con-
dotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore
abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto
che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno evento consta
della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta
l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del
creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a
quello contrattualmente regolato” (cfr., Cassazione civile sez. III, 25/08/2020,
n.17696).
Ebbene, nella vicenda odierna può dirsi che l'attore abbia adempiuto all'onere probatorio, inteso nei sensi dianzi chiariti, nella misura in cui ha dimostrato che le lesioni in questa sede lamentate siano da ricondurre alla condotta dei sanitari che l'ebbero in cura presso la Casa di Cura convenuta.
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Appare utile, a tal proposito, al fine di una migliore comprensione della vicenda in esame, riassumere brevemente la vicenda all'origine della odierna domanda risarcitoria.
veniva sottoposto, in data 8.9.2016, presso la ad interven- Parte_1 CP_1
to chirurgico di aponeurectomia selettiva della mano destra. A causa della insor-
genza di parestesia al terzo e quarto dito della mano predetta, l'istante veniva sot-
toposto a nuovo intervento, il 6.12.2016, di neurolisi digitale del collaterale ra-
diale quarto raggio e collaterale ulnare terzo raggio mano destra. Cionondimeno,
l'attore ha dedotto, di soffrire, pur all'esito del secondo intervento, di un rilevante deficit funzionale “del quarto dito della mano destra, edema, impossibilità ad
estendere il dito, atteggiamento in flessione dello stesso ed algoneurodistrofia
localizzata con iperalgesia, allodinia e variazione del colore e della temperatura
cutanea localizzata” (cfr, pag. 2 e 3 del libello introduttivo).
Ciò posto, i nominati consulenti (dott. ssa e Prof. Persona_2 [...]
) hanno concluso che “L'intervento chirurgico di neurolisi del Persona_3
nervo digitale 3-4 raggio effettuato in data 6 dicembre 2016 non trova piena in-
dicazione (almeno come approccio di prima intenzione) e risulta essere stato
condotto in modo non conforme alla leges artis giacché non è provato che sono
state ottemperate tutte le possibili misure finalizzate a prevenire o, comunque, a
contrarre il rischio di insorgenza di previste “complicanze”. In particolare, i consulenti hanno osservato che “Le condotte censurabili si compendiano nel: a)
aver optato in prima istanza per un intervento chirurgico di neurolisi senza pra-
ticare preventivamente un trattamento conservativo con neurotrofici al fine di
favorire una ripresa spontanea della funzione nervosa;
b) non aver adottato al-
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cuno strumentario di ingrandimento ottico intraoperatorio per meglio identifica-
re i rapporti tra il tessuto patologico e le strutture vascolonervose e, quindi, ef-
fettuare una più precisa dissezione del fascio neurovascolare con forte contra-
zione del rischio di produrre una lesione nervosa e/o vasale;
c) non aver infor-
mato il paziente della possibilità di poter effettuare il reintervento (quello di neu-
rolisi) mediante l'ausilio di specifiche attrezzature (microscopio o lenti di in-
grandimento) atte a garantire un migliore risultato, nonché dell'assenza del me-
desimo strumentario nella struttura cui lo stesso si era rivolto”.
Ebbene, a giudizio di questo giudice, tanto basta per dichiarare la configurabilità
di una condotta professionale censurabile per negligenza.
Ed, infatti, quantunque, ai fini della presente controversia, non possa tenersi con-
to della dedotta assenza di informazione di cui al punto c) in carenza di qualun-
que doglianza di tal fatta da parte dell'odierno attore, vengono cionondimeno in rilievo le ulteriori censure - formulate dai nominati esperti nei confronti dell'operato dei sanitari – le quali paiono al Tribunale del tutto condivisibili alla luce delle esaurienti e ottimamente motivate argomentazioni di cui alla consulen-
za in atti.
Sul punto, deve prima di tutto rimarcarsi che, secondo la consolidata opinione del supremo organo di nomofilachia, il giudice di merito, quando aderisce alle con-
clusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replican-
dovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente sof-
fermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché in-
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compatibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass.
civ., Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez.
II, Ord., 04/12/2023, n. 33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181).
Tanto premesso, nella vicenda odierna, nelle risposte alle controdeduzioni prove-
nienti dal CTP della convenuta casa di cura (si badi bene che, come rappresentato dai consulenti, alcuna osservazione è pervenuta dal terzo chiamato) gli esperti hanno ulteriormente chiarito che l'essenza della condotta colposa tenuta dai sani-
tari investe un duplice versante ovvero l'errata pianificazione dell'intervento di neurolisi del 6/12/2016 e l'errata esecuzione dello stesso. Il primo errore, sulla scorta delle esaustive spiegazioni rese dagli esperti, dipende dal fatto che, in pri-
ma battuta, nei casi come quello odierno, sarebbe stato “indicato un trattamento
conservativo attendista con ricorso a farmaci neurotrofici per favorire la ripresa
funzionale…e, solo laddove fosse stata verificata l'inefficacia dello stesso, inter-
venire chirurgicamente mediante neurolisi”. Mentre, “Per ciò che concerne
l'errore di esecuzione, il ricorso intraoperatorio a strumenti di ingrandimento
ottico (microscopio o anche una semplice lente di ingrandimento) avrebbe con-
sentito una più definita identificazione dei rapporti tra il tessuto patologico e le
strutture vascolo-nervose” ciò che, per vero, appare l'errore di più rilevante gra-
vità, nella misura in cui - per quanto riferito dai consulenti e fermo restando l'errore di pianificazione di cui si è dianzi riferito - sarebbe bastato il ricorso ad una semplice lente di ingrandimento onde evitare la produzione di danni perma-
nenti in capo all'attore, considerazioni che, inevitabilmente, aggravano la rim-
proverabilità della condotta in esame.
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La , per contro, non ha fornito la prova liberatoria alla stessa richie- CP_6
sta, non avendo dimostrato una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Tanto premesso, in ordine alla quantificazione dei danni, deve farsi riferimento alle risultanze della CTU, la quale, concludendo per la sicura ascrivibilità dei po-
stumi riscontrati alla denunziata condotta negligente, ha quantificato i postumi permanenti residuati all'attore in una percentuale di invalidità del 4%, oltre ad un periodo di invalidità temporanea assoluta di 2 giorni, mentre l'invalidità tempo-
ranea parziale è stata indicata in giorni 20 al 50% ed, infine, giorni 90 al 10%.
Le esposte conclusioni possono ritenersi pienamente condivisibili in quanto basa-
te su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valuta-
zione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documenta-
zione sanitaria prodotta. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, tenendo conto della percentuale di invalidità permanente (4%) risultante dalla consulenza tecni-
ca di ufficio espletata, si ritiene opportuno liquidare il danno non patrimoniale subito dall'istante applicando le attuali tabelle ministeriali (nella versione da ul-
timo aggiornata).
Pertanto, il risarcimento da riconoscersi all'attore è determinato secondo lo schema di seguito riportato:
- Danno da invalidità permanente: tale danno va liquidato nell'importo comples-
sivo di €. 3.620,58;
- Danno da invalidità temporanea assoluta: Per ciascun giorno di invalidità tem-
poranea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla
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tabella prescelta) un importo di €. 55,24. Il danneggiato ha subito un'invalidità
temporanea assoluta di giorni 2 che va liquidata in €. 110,48;
- Danno da invalidità temporanea parziale: Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di in-
validità riconosciuta per ciascun giorno. L'invalidità temporanea parziale va li-
quidata complessivamente in €. 1049.56.
In totale, a titolo di danno non patrimoniale va quindi liquidato l'importo com-
plessivo di €. 4.780.62.
Per quanto concerne il danno morale deve rilevarsi come, in controtendenza ri-
spetto alle conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite con le citate pronunce dell'anno 2008, la giurisprudenza più recente abbia riconosciuto la autonoma configurabilità, almeno sotto il profilo fenomenologico, del danno in esame: “In
tema di danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale deve affermarsi il
principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, laddove
il primo non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella
rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del
tutto - pur potendole influenzare – dalle vicende dinamico-relazionali della vita
del danneggiato” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 10/11/2020,
n.25164).
Tanto premesso, ai fini della prova, sebbene la giurisprudenza ritenga sufficiente il ricorso a massime di esperienza ed alle presunzioni, deve escludersi che il dan-
no morale possa essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipo-
tesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere oggetto di speci-
fica prova ed autonomo accertamento, potendo in particolare condividersi
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l'opinione di quella giurisprudenza di merito secondo la quale “Il danneggiato
può ottenere il risarcimento del danno morale subito, ulteriore rispetto a quanto
liquidato con criterio tabellare, solo se prova che circostanze specifiche ed ecce-
zionali hanno causato una sofferenza soggettiva più grave di quanto normalmen-
te riscontrato in casi simili” (cfr., Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3538),
prova raggiunta, nella vicenda odierna, alla luce delle dichiarazioni fornite dal te-
ste escusso (cfr, verbale di udienza del 20.12.2022) il quale ha dato conto della sussistenza di non irrilevanti difficoltà, da parte dell'attore, nel compimento degli atti quotidiani, anche i più elementari, sicché, in definitiva, va liquidata, in favore dell'istante la somma complessiva di €. 5.780.62.
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale,
vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass.
7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, da computarsi ad un tasso medio
(cfr., ex aliis, Cass. Civ. nn. 3871/2004, 5503/2003, 4242/2003, 11712/2002,
883/2002, 10300/2001), pari al 2% annuo, sulla somma predetta dalla data del fatto (6.12.2016) e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi de-
corrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass. Civ. nn. 20742/2004,
3871/2004).
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2.- La convenuta , nel costituirsi in giudizio, ha espressamen- CP_6
te domandato, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che venisse ac-
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Cont certato che il dottor fosse unico responsabile del dedotto evento lesivo. Suc-
cessivamente, con memoria 1° termine, art 183 comma 6 cpc, ha, altresì richiesto che il Tribunale, in caso di accoglimento della domanda attorea, procedesse ad una ripartizione delle colpe, in tal modo richiedendo un accertamento circa la ri-
partizione interna della responsabilità ai sensi dell'art. 2055 cc.
Costituisce ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli al-
tri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre
2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199;
Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Casa. 8 giu-
gno 1994, n. 5546, tra le tantissime).
Tanto premesso, la domanda proposta dalla convenuta casa di cura deve essere dichiarata ammissibile, atteso che per costante giurisprudenza di legittimi-
tà è applicabile il secondo comma dell'art. 2055 cc, - in ragione del quale nel caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ove una di esse risarcisca per tutti il danno, ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispondente alla gravità della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene-, "qualora uno dei corresponsabili sia assicurato ed il
pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo assicuratore per suo
conto, con la conseguenza che il diritto di regresso spetta in sua vece all'assicu-
ratore ai sensi dell'art. 1916 c.c." (cfr. per tutte Cass., n. 5883/1999).
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In applicazione dei su richiamati principi giurisprudenziali, pienamente condivisi dalla scrivente, dovendosi considerare la domanda proposta in via su-
bordinata dalla convenuta casa di cura come rivolta al predetto accertamento del-
le rispettive responsabilità, va innanzitutto osservato che la struttura sanitaria può
esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico,
atteso che quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c., come dianzi diffusamente chiarito. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal pa-
ziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiama-
ta a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c..
Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del me-
dico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, non può non riconoscersi che il danno subito dall'attore sia causalmente riconducibile, in modo esclusivo, alla condotta del dottor , venendo in rilievo un duplice errore, di pianifica- CP_2
zione ed esecuzione, del tutto indipendente da eventuali carenze organizzative della convenuta casa di cura. Pertanto, merita accoglimento la domanda della essendo accertata l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato. CP_1
Per quanto concerne le spese di giudizio, seguono la soccombenza, incluse quelle di CTU.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande come proposte, così
provvede:
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a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pa-
gamento, in favore dell'attore, della somma di €.
5.780.62 all'attualità, ol-
tre interessi al tasso (medio) annuo del 2% sulla predetta somma dalla data del fatto (6.12.2016) al soddisfo;
b) condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che li-
quida in euro € 2.540,00 per compensi, €. per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
c) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, dichiara CP_1 [...]
esclusivo responsabile dei danni subiti dall'attore; CP_2
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico della casa di cura.
Così deciso in Nola, il 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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