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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 2 maggio 2025 e vertente TRA
avv. Giovanna, in proprio, domiciliata in Bari presso il proprio Pt_1 studio -----------------------------------------------------------------------ricorrente E
in Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore Controparte_2
-----------------------------------------------------------------resistente contumace
Oggetto: liquidazione di onorari di avvocato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 2/05/2025, la ricorrente, in proprio, ha concluso come da note scritte autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 12/02/2025, l'avv. Giovanna Travia ha evocato in giudizio il Controparte_3
per sentirlo condannare al pagamento in suo
[...] favore del compenso da essa maturato per l'attività di difesa prestata in due giudizi: 1) giudizio n. 14340/2020 r.g. svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, pagina 1 di 6 avente ad oggetto la richiesta ex art. 63 disp. att. c.c. da parte del creditore degli elenchi dei condomini morosi, oltre risarcimento dei danni CP_4 in conseguenza di tale condotta omissiva, quantificati nella misura di € 5.000; 2) giudizio n. 526/2022 r.g. svoltosi innanzi a questa Corte d'Appello per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa a definizione del giudizio sub n. 1.
La ricorrente ha premesso di non avere mai percepito acconti sul proprio onorario ed evidenziato che il resistente, più volte sollecitato, CP_1 con comunicazione p.e.c. del 21.10.2024 a firma dell'amministratore
[...]
, pur avendo riconosciuto l'opera prestata (così come riassunta nella CP_2 lettera di messa in mora inviata in data 10.10.2024 dall'avv. Massimiliano Zahami), nulla aveva versato.
Nessuno si è costituito per il resistente, seppur ritualmente CP_1 evocato in giudizio, sicchè va dichiarato contumace.
*******
In rito, occorre preliminarmente precisare che “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa” (Cass. SS.UU. 2020/n.4247; conf. Cass. 2021/n. 496).
Si è infatti osservato che l'impianto complessivo della disciplina processuale contenuta nel dlg.vo 2011/n. 150 deve essere letto alla luce dei principi del giusto processo e dell'esigenza di assicurare un'effettiva e celere tutela del diritto di difesa, in coerenza coi principi ricavabili dall'art. 6 CEDU, evitando il frazionamento di tutela processuale riconducibile alla medesima vicenda sostanziale. Il difensore deve perciò obbligatoriamente proporre un'unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio, essendo tale giudice l'unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al difensore il giusto compenso.
Pertanto, poiché nel caso di specie i giudizi per i quali la ricorrente chiede la liquidazione dei compensi professionali sono stati decisi nell'ultimo grado di merito da questo Ufficio giudiziario, va affermata la competenza di questa pagina 2 di 6 Corte di Appello a vagliare per entrambi i gradi di giudizio la domanda di liquidazione delle spettanze maturate.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Sotto il profilo dell'an, è un dato documentale il conferimento dell'incarico professionale, come pure la prestazione dell'attività difensiva, comprovata dalla produzione di tutti gli atti processuali relativi ad entrambi i giudizi e culminata nei provvedimenti definitori in atti (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Bari il 2.3.2022 e sentenza n. 526/2022 resa da questa Corte il 19.10.2023).
Lo svolgimento dell'attività di difesa relativa ad entrambi i giudizi è ulteriormente avvalorato anche dal contenuto della missiva del 21.10.2024 a firma dell'amministratore pro tempore del resistente CP_1 [...]
con la quale, il medesimo, in riconoscimento dell'attività Controparte_5 prestata dall'istante, si impegnava alla sollecita convocazione dell'assemblea condominiale per stabilire le modalità di incasso delle quote necessarie al pagamento di quanto dovuto in favore della professionista.
Venendo al quantum, con le parcelle in atti l'istante ha così quantificato il proprio credito:
--quanto al giudizio di primo grado, complessivi € 2.552, al netto degli accessori di legge, calcolati su un valore della lite di € 5.000 (rapportato alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice) e sulla scorta dei minimi dello scaglione di riferimento, con riduzione del 30% della fase di trattazione/istruttoria;
--quanto al giudizio di appello, complessivi € 7.160, al netto degli accessori di legge, calcolati su un valore di € 144.385,78 (pari al credito azionabile da e sulla scorta dei minimi dello scaglione di CP_4 riferimento. Ritiene il Collegio che il valore della controversia preso a riferimento dall'istante non sia corretto.
Premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato, è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo, ed è pertanto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda” (sic Cass. 2012/n. 6765), deve osservarsi che, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda pagina 3 di 6 considerata al momento iniziale della lite. Il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi è indeterminabile quando – come nel caso in esame - l'oggetto della domanda (nella specie, ordine di produzione dell'elenco dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. cui si è aggiunta la richiesta risarcitoria di € 5.000) non sia suscettibile di una valutazione economica precisa secondo le norme del c.p.c. (cfr. Cass. n. 1986/1974; Cass. n. 5905/2004; Cass. n. 1666/2017).
Applicando dunque alla fattispecie lo scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, la liquidazione andrà operata, in mancanza della prova di un accordo tra le parti sul compenso, sulla base dei parametri previgenti (DM 2014/n. 55 come modificato dal DM 2018/n. 37) per il primo grado definito il 2/03/2022 e dei parametri vigenti (DM 2022/n. 147) per il giudizio di appello conclusosi il 19/10/2023.
È noto infatti che, poiché la prestazione dell'avvocato non è frazionabile nel tempo, la sua attività deve essere considerata unitariamente sino al suo esaurimento, ragione per cui “gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Tale unitarietà va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento della pronuncia che chiude ciascun grado” (cfr. Cass. 2007/n. 17059; Cass., SS.UU., 2012/n. 17405 e Cass. 2015/n. 13628).
Tenuto conto altresì dell'esito sfavorevole di entrambi i giudizi, dei valori minimi richiesti dalla stessa istante e del limite della domanda formulata in relazione al giudizio di primo grado (che preclude la liquidazione di una somma superiore rispetto a quella richiesta, nonostante il diverso scaglione di valore preso a riferimento da questa Corte), si ottiene la seguente liquidazione:
1. per il giudizio di primo grado, Fase di studio € 425,00; Fase introduttiva € 425,00; Fase di trattazione e istruttoria € 851; Fase decisoria € 851,00, per un totale di € 2.552, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e CPA al 4%; 2. per il giudizio di appello, Fase di studio € 1.029,00; Fase introduttiva € 709,00; Fase istruttoria € 1.523,00; Fase decisoria € 1.735,00, per un totale € 4.996, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e CPA al 4%. In assenza di domanda, sul totale così riconosciuto non spettano invece all'istante gli interessi.
pagina 4 di 6 Ed infatti, “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (Cass. 2021/n. 36659; conf. Cass. 2007/n. 1087; Cass. 2016/n. 18292),
“…non potendo ritenersi compresi nella domanda di pagamento del capitale. Conseguentemente il giudice che attribuisce gli interessi non espressamente richiesti incorre nel vizio di cui all'art. 112 c.p.c.” (sic Cass. 1998/n. 11310; conf. Cass. 1999/n. 977; Cass. 2000/n. 6508).
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/22 e in relazione allo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000, seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositato il 12/02/2025 dall'avv. Giovanna Travia nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
--dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
--accoglie la domanda e, per l'effetto, liquida i compensi spettanti all'avv.to Giovanna Travia, per la difesa da essa prestata nei due giudizi meglio innanzi specificati, la somma di € 2.552, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e c.p.a. al 4% per la causa di primo grado ed € 4.996, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e c.p.a. al 4% per quella d'appello;
--condanna il resistente a pagare in favore dell'avv. Giovanna CP_1
Travia la somma complessiva di € 7.548, oltre accessori come sopra;
--condanna il resistente a rifondere all'istante le spese del CP_1 presente giudizio, liquidate in € 3.170, di cui € 264 per esborsi ed € 2.906 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11.6.2025
Il consigliere est. Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 2 maggio 2025 e vertente TRA
avv. Giovanna, in proprio, domiciliata in Bari presso il proprio Pt_1 studio -----------------------------------------------------------------------ricorrente E
in Controparte_1 persona del suo amministratore pro tempore Controparte_2
-----------------------------------------------------------------resistente contumace
Oggetto: liquidazione di onorari di avvocato
Conclusioni: all'udienza cartolare del 2/05/2025, la ricorrente, in proprio, ha concluso come da note scritte autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 12/02/2025, l'avv. Giovanna Travia ha evocato in giudizio il Controparte_3
per sentirlo condannare al pagamento in suo
[...] favore del compenso da essa maturato per l'attività di difesa prestata in due giudizi: 1) giudizio n. 14340/2020 r.g. svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, pagina 1 di 6 avente ad oggetto la richiesta ex art. 63 disp. att. c.c. da parte del creditore degli elenchi dei condomini morosi, oltre risarcimento dei danni CP_4 in conseguenza di tale condotta omissiva, quantificati nella misura di € 5.000; 2) giudizio n. 526/2022 r.g. svoltosi innanzi a questa Corte d'Appello per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa a definizione del giudizio sub n. 1.
La ricorrente ha premesso di non avere mai percepito acconti sul proprio onorario ed evidenziato che il resistente, più volte sollecitato, CP_1 con comunicazione p.e.c. del 21.10.2024 a firma dell'amministratore
[...]
, pur avendo riconosciuto l'opera prestata (così come riassunta nella CP_2 lettera di messa in mora inviata in data 10.10.2024 dall'avv. Massimiliano Zahami), nulla aveva versato.
Nessuno si è costituito per il resistente, seppur ritualmente CP_1 evocato in giudizio, sicchè va dichiarato contumace.
*******
In rito, occorre preliminarmente precisare che “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa” (Cass. SS.UU. 2020/n.4247; conf. Cass. 2021/n. 496).
Si è infatti osservato che l'impianto complessivo della disciplina processuale contenuta nel dlg.vo 2011/n. 150 deve essere letto alla luce dei principi del giusto processo e dell'esigenza di assicurare un'effettiva e celere tutela del diritto di difesa, in coerenza coi principi ricavabili dall'art. 6 CEDU, evitando il frazionamento di tutela processuale riconducibile alla medesima vicenda sostanziale. Il difensore deve perciò obbligatoriamente proporre un'unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio, essendo tale giudice l'unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al difensore il giusto compenso.
Pertanto, poiché nel caso di specie i giudizi per i quali la ricorrente chiede la liquidazione dei compensi professionali sono stati decisi nell'ultimo grado di merito da questo Ufficio giudiziario, va affermata la competenza di questa pagina 2 di 6 Corte di Appello a vagliare per entrambi i gradi di giudizio la domanda di liquidazione delle spettanze maturate.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Sotto il profilo dell'an, è un dato documentale il conferimento dell'incarico professionale, come pure la prestazione dell'attività difensiva, comprovata dalla produzione di tutti gli atti processuali relativi ad entrambi i giudizi e culminata nei provvedimenti definitori in atti (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Bari il 2.3.2022 e sentenza n. 526/2022 resa da questa Corte il 19.10.2023).
Lo svolgimento dell'attività di difesa relativa ad entrambi i giudizi è ulteriormente avvalorato anche dal contenuto della missiva del 21.10.2024 a firma dell'amministratore pro tempore del resistente CP_1 [...]
con la quale, il medesimo, in riconoscimento dell'attività Controparte_5 prestata dall'istante, si impegnava alla sollecita convocazione dell'assemblea condominiale per stabilire le modalità di incasso delle quote necessarie al pagamento di quanto dovuto in favore della professionista.
Venendo al quantum, con le parcelle in atti l'istante ha così quantificato il proprio credito:
--quanto al giudizio di primo grado, complessivi € 2.552, al netto degli accessori di legge, calcolati su un valore della lite di € 5.000 (rapportato alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice) e sulla scorta dei minimi dello scaglione di riferimento, con riduzione del 30% della fase di trattazione/istruttoria;
--quanto al giudizio di appello, complessivi € 7.160, al netto degli accessori di legge, calcolati su un valore di € 144.385,78 (pari al credito azionabile da e sulla scorta dei minimi dello scaglione di CP_4 riferimento. Ritiene il Collegio che il valore della controversia preso a riferimento dall'istante non sia corretto.
Premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato, è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo, ed è pertanto ininfluente ai fini della determinazione del valore della domanda” (sic Cass. 2012/n. 6765), deve osservarsi che, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda pagina 3 di 6 considerata al momento iniziale della lite. Il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi è indeterminabile quando – come nel caso in esame - l'oggetto della domanda (nella specie, ordine di produzione dell'elenco dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. cui si è aggiunta la richiesta risarcitoria di € 5.000) non sia suscettibile di una valutazione economica precisa secondo le norme del c.p.c. (cfr. Cass. n. 1986/1974; Cass. n. 5905/2004; Cass. n. 1666/2017).
Applicando dunque alla fattispecie lo scaglione di valore indeterminabile, bassa complessità, la liquidazione andrà operata, in mancanza della prova di un accordo tra le parti sul compenso, sulla base dei parametri previgenti (DM 2014/n. 55 come modificato dal DM 2018/n. 37) per il primo grado definito il 2/03/2022 e dei parametri vigenti (DM 2022/n. 147) per il giudizio di appello conclusosi il 19/10/2023.
È noto infatti che, poiché la prestazione dell'avvocato non è frazionabile nel tempo, la sua attività deve essere considerata unitariamente sino al suo esaurimento, ragione per cui “gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Tale unitarietà va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento della pronuncia che chiude ciascun grado” (cfr. Cass. 2007/n. 17059; Cass., SS.UU., 2012/n. 17405 e Cass. 2015/n. 13628).
Tenuto conto altresì dell'esito sfavorevole di entrambi i giudizi, dei valori minimi richiesti dalla stessa istante e del limite della domanda formulata in relazione al giudizio di primo grado (che preclude la liquidazione di una somma superiore rispetto a quella richiesta, nonostante il diverso scaglione di valore preso a riferimento da questa Corte), si ottiene la seguente liquidazione:
1. per il giudizio di primo grado, Fase di studio € 425,00; Fase introduttiva € 425,00; Fase di trattazione e istruttoria € 851; Fase decisoria € 851,00, per un totale di € 2.552, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e CPA al 4%; 2. per il giudizio di appello, Fase di studio € 1.029,00; Fase introduttiva € 709,00; Fase istruttoria € 1.523,00; Fase decisoria € 1.735,00, per un totale € 4.996, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e CPA al 4%. In assenza di domanda, sul totale così riconosciuto non spettano invece all'istante gli interessi.
pagina 4 di 6 Ed infatti, “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (Cass. 2021/n. 36659; conf. Cass. 2007/n. 1087; Cass. 2016/n. 18292),
“…non potendo ritenersi compresi nella domanda di pagamento del capitale. Conseguentemente il giudice che attribuisce gli interessi non espressamente richiesti incorre nel vizio di cui all'art. 112 c.p.c.” (sic Cass. 1998/n. 11310; conf. Cass. 1999/n. 977; Cass. 2000/n. 6508).
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/22 e in relazione allo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000, seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico del resistente. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositato il 12/02/2025 dall'avv. Giovanna Travia nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
--dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
--accoglie la domanda e, per l'effetto, liquida i compensi spettanti all'avv.to Giovanna Travia, per la difesa da essa prestata nei due giudizi meglio innanzi specificati, la somma di € 2.552, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e c.p.a. al 4% per la causa di primo grado ed € 4.996, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e c.p.a. al 4% per quella d'appello;
--condanna il resistente a pagare in favore dell'avv. Giovanna CP_1
Travia la somma complessiva di € 7.548, oltre accessori come sopra;
--condanna il resistente a rifondere all'istante le spese del CP_1 presente giudizio, liquidate in € 3.170, di cui € 264 per esborsi ed € 2.906 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11.6.2025
Il consigliere est. Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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