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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 3253/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. Poli Andrea)
ATTORE
contro
Controparte_1
(Avv. Navari Sara)
CONVENUTO
Avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere erede ab intestato del Parte_1
defunto padre nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 24 settembre Persona_1
2010 senza aver lasciato testamento - conveniva in giudizio chiedendo all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del
Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il contratto di compravendita stipulato in
data 23 settembre 2010, ai rogiti del notaio tra il Sig. e la Sign.ra Persona_2 Persona_1 CP_1
, avente ad oggetto “… diritti di comproprietà pari ad 1/3 (un terzo) dell'intero di nuda proprietà e
[...]
comunque tutti quelli di sua spettanza, gravati dal diritto di usufrutto a favore di … omissis … sul Per_3
seguente immobile facente parte del fabbricato condominiale sito in comune di Viareggio, Via Cesare Battisti
n. 53 e precisamente: - appartamento per civile abitazione posto al piano secondo del fabbricato di cui fa
parte … censito al catasto fabbricati del comune di Viareggio al foglio 19, particella 354, subalterno 10,m
categoria A/2, classe 6, consistenza 5.5 vani … rappresenta un contratto simulato quale atto a titolo oneroso
e che le parti vollero in realtà concludere un contratto di donazione dichiarandone quindi l'inefficacia e/o
nullità e per l'effetto provvedere all'accertamento ed alla ricostruzione dell'effettivo asse ereditario del de
cuius Signor e conseguentemente quantificare la legittima quota ereditaria spettante Persona_1
all'attrice, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Parte attrice a fondamento delle proprie domande deduceva che il padre il giorno Persona_1
precedente al decesso (23 settembre 2010), con atto di compravendita ai rogiti del notaio Per_2
aveva venduto all'odierna convenuta i diritti di comproprietà pari ad 1/3 della nuda proprietà
[...]
di un appartamento condominiale sito a Viareggio, in via Via Cesare Battisti n. 53, gravati dall'usufrutto a favore di;
che il corrispettivo pattuito per la predetta compravendita Per_3
ammontava ad euro 104.000,00; che nell'atto di compravendita il de cuius dichiarava di aver già
ricevuto il corrispettivo mediante un assegno bancario “non trasferibile” (n. 0758141320-01) tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Viareggio, pari ad euro 12.300,00 ed un assegno circolare “non trasferibile” (n. 708.6056101894-11) emesso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,
Filiale di Viareggio, pari ad euro 91.700,00; che entrambi gli effetti bancari erano stati emessi sul conto corrente cointestato al venditore ed alla sua compagna ed acquirente Persona_1 dell'immobile, che a seguito di una verifica della situazione finanziaria e Controparte_1
patrimoniale del padre e della movimentazione bancaria del predetto conto corrente erano emerse evidenti incongruenze che avevano fatto sorgere all'attrice il dubbio che l'atto di compravendita in questione fosse, in realtà, una donazione;
che, in particolare, dalla copia dell'estratto del conto corrente era emerso che, il giorno precedente al rogito notarile, era stato effettuato sul conto in questione un versamento in denaro contante pari ad euro 48.000,00 e contestualmente un addebito per acquisto di assegni circolari per 96.800,00; che i suddetti assegni non erano mai stati incassati dal padre e che, in particolare, l'assegno non trasferibile era stato annullato dall'odierna convenuta al momento dell'estinzione del conto corrente, avvenuta dopo il decesso del padre.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente che contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto dall'attrice, eccepiva preliminarmente in rito: la nullità – ex art. 164 c.p.c.
- dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c. n. 7 e dell'indicazione della domanda;
l'inammissibilità dell'azione di riduzione - a norma dell'art, 564 c.p.c. – non avendo parte attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che tra l'odierna convenuta e
[...]
si era realizzato un vero e proprio atto di compravendita, in quanto il conto corrente su cui Per_1
erano stati emessi gli assegni era di fatto intestato anche a che all'epoca dei fatti Controparte_1
il era disoccupato e non percepiva alcun reddito, contrariamente alla convivente che Per_1
svolgeva un'attività professionale i cui proventi venivano versati sul conto in comune con il compagno;
che nel 1994, quando iniziò la convivenza tra la convenuta e il quest'ultimo Per_1
era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale,
poiché tossicodipendente, non lavorava e percepiva una minima indennità pari ad euro 250,00; che dal 1994 l'odierna convenuta aveva accudito e mantenuto il il quale era anche stato colpito Per_1
da un tumore;
che a riprova di ciò vi era una dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito,
avente data certa, nella quale il dichiarava di essere debitore dell'odierna convenuta per Per_1
una somma pari ad euro 150.000,00, corrispostogli negli anni intercorsi dal 1994 al 2009 per far fronte all'acquisto di diversi beni mobili registrati, di beni mobili, per il pagamento di utenze e tributi di varia natura, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili siti in Viareggio
in Via Filippo Corridoni n. 69 e in Via Cesare e di Battisti n. 53;
che se l'attrice avesse provveduto all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sarebbe venuta a conoscenza che il al momento della morte era proprietario di alcuni beni mobili Per_1
ed intestatario di un cospicuo conto corrente cointestato con , madre di quest'ultimo, acceso Per_3
presso Poste Italiane con un attivo di circa 70.000,00 euro;
che la convenuta si era fatta carico anche delle spese funebri presso la Croce Verde di Viareggio a seguito della morte del che la Per_1
domanda di riduzione formulata da parte attrice era da respingersi, non avendo la medesima effettuato le operazioni – ex art. 556 c.c. - volte a determinare l'ammontare della quota di riserva e di quella di cui il de cuius poteva disporre.
Parte convenuta, infine, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice quale unica erede del de cuius , per il pagamento della somma di euro 150.000,00 di cui alla Persona_1
dichiarazione di riconoscimento di debito del 01.07.2009, nonché per le spese funebri pari ad euro
2.000,00 circa e concludeva nei termini che seguono: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni
contraria e diversa istanza, per tutti i motivi di cui alla comparsa, - Preliminarmente, accertare la nullità
dell'atto di citazione poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., fissare un termine perentorio per
integrare la domanda e rinviare a nuova udienza respingere la domanda attorea poiché inammissibile per
carenza dei presupposti giuridici dell'azione di riduzione non avendo parte attrice accettato l'eredità con
beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 564 c.c.; - Nel merito, rigettare ogni avversa domanda, poiché
infondata in fatto ed in diritto mancando, come evidenziato, i presupposti di legge per proporre azione di
riduzione; - In via riconvenzionale, accertare il credito vantato dalla Sig.ra e per l'effetto Controparte_1
condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 152.000,00 o della maggiore o minore somma
che emergerà a seguito dell'istruttoria di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- In
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, ricalcolare
il relictum considerando i debiti ereditari ai sensi dell'art.556 c.c.; - Con vittoria di spese e competenze di
lite, oltre ad Iva e Cpa come per legge da liquidarsi ai sensi del DM 55/14. All'udienza del 14.01.2022 veniva dichiarata infondata l'eccezione di nullità, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., dell'atto di citazione formulata da parte convenuta e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., che venivano depositate nei termini di legge.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti, ordine di esibizione a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di fornire copia della distinta di pagamento di euro 48.000
del 23.09.2010 sul conto corrente n. 18950.53 – filiale Viareggio cointestato a e Controparte_1
, escussione testimoniale ed espletamento di CTU. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di inammissibilità per carenza dei presupposti giuridici dell'azione di riduzione ex
art. 564 c.c
L'eccezione e' infondata, in quanto, parte attrice agendo nel presente giudizio prospettando la sua totale pretermissione per esaurimento , a seguito della donazione effettuata in vita dal de cuius,
dell'asse ereditario, è esonerata dal vincolo di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
(cfr. Corte di Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 26/10/2017, n. 25441 “Il legittimario pretermesso è privo di
una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanto
l'unico modo di adozione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo
accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione
dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in
assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della
decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti
di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della
pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione,
anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola
redazione dell'inventario”).
Sulla natura simulata dell'atto di compravendita. Deve essere accolta la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio - con cui il de cuius ha trasferito a i diritti di Persona_2 Controparte_1
comproprietà pari ad 1/3 della nuda proprietà dell'appartamento condominiale sito a Viareggio, in via Via Cesare Battisti n. 53, gravati dall'usufrutto a favore di - essendo emersa prova che Per_3
il suddetto atto di compravendita in realtà simula una vera e propria donazione, peraltro valida in quanto è sato rispettato il requisito di forma prescritto dalla legge (ossia la forma solenne dell'atto pubblico notarile in presenza di due testimoni).
In punto di diritto, preme precisare che siamo nell'ambito della simulazione relativa e non assoluta,
che si verifica allorquando le parti stipulano un contratto (c.d. contratto simulato – in questo caso un contratto di compravendita) che nasconde un diverso accordo (c.d. contratto dissimulato – nel caso di specie una donazione) che è quello realmente voluto.
Per quanto riguarda il regime dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha individuato,
nel tempo, una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita, tra i quali lo stretto legame di parentela fra venditore e acquirente,
la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita, ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio
1913 n. 89, la convivenza fra le parti, soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando così immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore e, soprattutto, il mancato pagamento del prezzo (elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti).
Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio pur se effettivamente avvenuto non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente (anche in più soluzioni differite nel tempo) la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione. Peraltro, sul punto la giurisprudenza ha, altresì, precisato che l'erede pretermesso che agisce in riduzione, può provare la simulazione e la natura della donazione dissimulata di un atto apparentemente oneroso con ogni mezzo, anche mediante testimoni e presunzioni – non essendo soggetto ai limiti dell'art. 2725 c.c. - al fine di far valere la nullità dell'atto e tutelare la propria quota di legittima” (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 15546/2017).
Nel caso in esame, l'atto di compravendita è stato stipulato pacificamente tra due persone conviventi,
legate da una relazione sentimentale di durata trentennale, dinanzi al notaio ma con la presenza di due testimoni che sono stati inseriti nell'atto di compravendita (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione) e in assenza di pagamento del corrispettivo pattuito.
Invero, risulta documentalmente provato ed è, comunque, incontestato, che gli assegni emessi dal conto corrente cointestato tra l'odierna convenuta e il de cuius per il pagamento del prezzo della compravendita, pattuito in euro 104.000,00, non sono mai stati portati all'incasso da quest'ultimo,
rimanendo nella totale disponibilità della convenuta.
In relazione al conto corrente cointestato, preme precisare che in corso di causa è emersa prova (cfr.
verbale di udienza 19.10.2022 – testimonianze di e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
– con conseguente superamento della presunzione di comunione ex art. 1298 co. 2 c.c.. - che il conto corrente è stato, nel tempo, alimentato con somme di esclusiva titolarità della convenuta e non anche dal de cuius, che a causa delle condizioni di salute in cui versava e della sua condizione di ex tossicodipendente, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa.
I sopradetti elementi consentono di ritenere provata la natura meramente apparente dell'atto e la volontà di e di dissimulare una donazione con conseguente Persona_1 Controparte_1
accoglimento della domanda di simulazione.
Sulla ricostruzione dell'asse ereditario e sulla determinazione della quota di legittima spettante a
parte attrice.
Quando il legittimario pretermesso esperisce l'azione di riduzione ha l'onere di ricostruire la massa
ereditaria (insieme di beni, diritti e obblighi che facevano capo al defunto al momento della morte) a norma di quanto disposto dall'art. 556 c.c., onde calcolare la quota di riserva a lui spettante e verificare se questa sia stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita dal de cuius.
Tale onere viene adempiuto mediante la produzione di una serie di documenti (quali a titolo esemplificativo le visure catastali, la dichiarazione di successione, la documentazione bancaria).
Tuttavia, nel caso di specie, l'attrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente.
L'individuazione del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio da colui che assuma lesa la propria quota di legittima non può prescindere dall'identificazione della portata della domanda di riduzione sottoposta alla cognizione del giudice di merito e quindi dall'esatta individuazione dell'asse ereditario e dell'ammontare delle suddette quote.
Pertanto, su colui che, nella propria qualità di erede legittimario, proponga l'azione di riduzione grava l'onere di provare la lamentata lesione della quota di riserva e, conseguentemente, l'onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, così da poter inferire, mediante semplice calcolo matematico, sulla base delle disposizioni di legge, il valore della quota di legittima che si assume violata in ragione del compimento dell'atto dispositivo (vuoi nella forma di disposizione testamentaria, vuoi nella forma di donazione).
Occorre cioè che l'attore ricostruisca il patrimonio ereditario del defunto al tempo dell'apertura della successione, che si compone della somma dei beni relitti, detratti i debiti gravanti sull'asse ereditario e computate le donazioni eventualmente disposte in vita dal defunto.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 10-04-2017,
n. 9192), nella pronuncia di seguito citata: “in materia di successione testamentaria, il legittimario
che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota
di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di
legittima violata dal testatore. A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi
occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva
(potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia
pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle
donazioni compiute in vita dal "de cuius". […] (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975)”.
La ricostruzione della massa ereditaria non è stata effettuata né con l'atto introduttivo né nel corso del giudizio, poiché parte attrice si è limitata esclusivamente ad insistere nella la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita e di riduzione della donazione,
nonostante la presenza di contestazioni, ancorchè non documentate, sollevate dalla controparte circa l'esistenza di ulteriori beni caduti in successione, tra cui un conto corrente asseritamente cointestato tra il de cuius e la di lui madre . Per_3
Peraltro, le suddette lacune probatorie non potevano essere colmate dal Giudice mediante la CTU
espletata in corso di causa, in quanto, il Giudice non può supplire all'onere probatorio dell'attore e poiché la finalità della consulenza tecnica d'ufficio non è quella di andare alla ricerca dei beni mobili e di somme di denaro che appartenevano al de cuius o di eventuali donazioni effettuate da quest'ultimo quando era ancora in vita, ma di coadiuvare il Giudice nella valutazione dei beni e nell'effettuazione delle operazioni necessarie per il calcolo delle quote spettanti agli eredi e per la divisione.
In assenza, dunque, di una corretta ricostruzione della massa ereditaria non è possibile calcolare l'esatto ammontare della quota di riserva spettante all'attrice ed accertare se il de cuius con l'atto di donazione per cui è causa abbia o meno leso i diritti spettanti all'attrice in qualità di legittimaria.
Di qui il rigetto della domanda di riduzione, per mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio su di lei incombente.
Sulla domanda riconvenzionale.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 150.000,00 di cui alla valida dichiarazione di riconoscimento di debito del 01.07.2009, nonché delle spese funebri pari ad euro 2.000,00, in quanto il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione e, pertanto, fintanto che non acquista la suddetta qualità non è tenuta al pagamento dei debiti ereditari.
(cfr. Cass. Civ., n. 16635/2013)“il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso
dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo
fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o
di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario”
In ragione della soccombenza reciproca dele parti sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite .
Le spese di C.T.U. devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice atteso che l'accertamento peritale era finalizzato ad accertare l'eventuale quota di legittima spettante all'attrice in caso di esito vittorio dell'azione di riduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che l'atto di compravendita stipulato a Viareggio, in Via Leonardo
da Vinci n. 18, in data 23 settembre 2010, ai rogiti del notaio tra il Sig. Persona_2 Per_1
e la Sign.ra Repertorio n. 45.679, Raccolta n. 16.162 dissimula una
[...] Controparte_1
donazione, valida per il rispetto del requisito della forma solenne;
2) RIGETTA la domanda di riduzione proposta da parte attrice;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
4) PONE le spese di C.T.U. in via definitiva a carico di parte attrice;
5) Compensa le spese di lite
Lucca, 24/07/2025 Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 3253/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. Poli Andrea)
ATTORE
contro
Controparte_1
(Avv. Navari Sara)
CONVENUTO
Avente ad oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere erede ab intestato del Parte_1
defunto padre nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 24 settembre Persona_1
2010 senza aver lasciato testamento - conveniva in giudizio chiedendo all'intestato Controparte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del
Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il contratto di compravendita stipulato in
data 23 settembre 2010, ai rogiti del notaio tra il Sig. e la Sign.ra Persona_2 Persona_1 CP_1
, avente ad oggetto “… diritti di comproprietà pari ad 1/3 (un terzo) dell'intero di nuda proprietà e
[...]
comunque tutti quelli di sua spettanza, gravati dal diritto di usufrutto a favore di … omissis … sul Per_3
seguente immobile facente parte del fabbricato condominiale sito in comune di Viareggio, Via Cesare Battisti
n. 53 e precisamente: - appartamento per civile abitazione posto al piano secondo del fabbricato di cui fa
parte … censito al catasto fabbricati del comune di Viareggio al foglio 19, particella 354, subalterno 10,m
categoria A/2, classe 6, consistenza 5.5 vani … rappresenta un contratto simulato quale atto a titolo oneroso
e che le parti vollero in realtà concludere un contratto di donazione dichiarandone quindi l'inefficacia e/o
nullità e per l'effetto provvedere all'accertamento ed alla ricostruzione dell'effettivo asse ereditario del de
cuius Signor e conseguentemente quantificare la legittima quota ereditaria spettante Persona_1
all'attrice, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Parte attrice a fondamento delle proprie domande deduceva che il padre il giorno Persona_1
precedente al decesso (23 settembre 2010), con atto di compravendita ai rogiti del notaio Per_2
aveva venduto all'odierna convenuta i diritti di comproprietà pari ad 1/3 della nuda proprietà
[...]
di un appartamento condominiale sito a Viareggio, in via Via Cesare Battisti n. 53, gravati dall'usufrutto a favore di;
che il corrispettivo pattuito per la predetta compravendita Per_3
ammontava ad euro 104.000,00; che nell'atto di compravendita il de cuius dichiarava di aver già
ricevuto il corrispettivo mediante un assegno bancario “non trasferibile” (n. 0758141320-01) tratto su Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Viareggio, pari ad euro 12.300,00 ed un assegno circolare “non trasferibile” (n. 708.6056101894-11) emesso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,
Filiale di Viareggio, pari ad euro 91.700,00; che entrambi gli effetti bancari erano stati emessi sul conto corrente cointestato al venditore ed alla sua compagna ed acquirente Persona_1 dell'immobile, che a seguito di una verifica della situazione finanziaria e Controparte_1
patrimoniale del padre e della movimentazione bancaria del predetto conto corrente erano emerse evidenti incongruenze che avevano fatto sorgere all'attrice il dubbio che l'atto di compravendita in questione fosse, in realtà, una donazione;
che, in particolare, dalla copia dell'estratto del conto corrente era emerso che, il giorno precedente al rogito notarile, era stato effettuato sul conto in questione un versamento in denaro contante pari ad euro 48.000,00 e contestualmente un addebito per acquisto di assegni circolari per 96.800,00; che i suddetti assegni non erano mai stati incassati dal padre e che, in particolare, l'assegno non trasferibile era stato annullato dall'odierna convenuta al momento dell'estinzione del conto corrente, avvenuta dopo il decesso del padre.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ritualmente che contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto dall'attrice, eccepiva preliminarmente in rito: la nullità – ex art. 164 c.p.c.
- dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c. n. 7 e dell'indicazione della domanda;
l'inammissibilità dell'azione di riduzione - a norma dell'art, 564 c.p.c. – non avendo parte attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, deducendo che tra l'odierna convenuta e
[...]
si era realizzato un vero e proprio atto di compravendita, in quanto il conto corrente su cui Per_1
erano stati emessi gli assegni era di fatto intestato anche a che all'epoca dei fatti Controparte_1
il era disoccupato e non percepiva alcun reddito, contrariamente alla convivente che Per_1
svolgeva un'attività professionale i cui proventi venivano versati sul conto in comune con il compagno;
che nel 1994, quando iniziò la convivenza tra la convenuta e il quest'ultimo Per_1
era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale,
poiché tossicodipendente, non lavorava e percepiva una minima indennità pari ad euro 250,00; che dal 1994 l'odierna convenuta aveva accudito e mantenuto il il quale era anche stato colpito Per_1
da un tumore;
che a riprova di ciò vi era una dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito,
avente data certa, nella quale il dichiarava di essere debitore dell'odierna convenuta per Per_1
una somma pari ad euro 150.000,00, corrispostogli negli anni intercorsi dal 1994 al 2009 per far fronte all'acquisto di diversi beni mobili registrati, di beni mobili, per il pagamento di utenze e tributi di varia natura, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili siti in Viareggio
in Via Filippo Corridoni n. 69 e in Via Cesare e di Battisti n. 53;
che se l'attrice avesse provveduto all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario sarebbe venuta a conoscenza che il al momento della morte era proprietario di alcuni beni mobili Per_1
ed intestatario di un cospicuo conto corrente cointestato con , madre di quest'ultimo, acceso Per_3
presso Poste Italiane con un attivo di circa 70.000,00 euro;
che la convenuta si era fatta carico anche delle spese funebri presso la Croce Verde di Viareggio a seguito della morte del che la Per_1
domanda di riduzione formulata da parte attrice era da respingersi, non avendo la medesima effettuato le operazioni – ex art. 556 c.c. - volte a determinare l'ammontare della quota di riserva e di quella di cui il de cuius poteva disporre.
Parte convenuta, infine, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice quale unica erede del de cuius , per il pagamento della somma di euro 150.000,00 di cui alla Persona_1
dichiarazione di riconoscimento di debito del 01.07.2009, nonché per le spese funebri pari ad euro
2.000,00 circa e concludeva nei termini che seguono: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni
contraria e diversa istanza, per tutti i motivi di cui alla comparsa, - Preliminarmente, accertare la nullità
dell'atto di citazione poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., fissare un termine perentorio per
integrare la domanda e rinviare a nuova udienza respingere la domanda attorea poiché inammissibile per
carenza dei presupposti giuridici dell'azione di riduzione non avendo parte attrice accettato l'eredità con
beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 564 c.c.; - Nel merito, rigettare ogni avversa domanda, poiché
infondata in fatto ed in diritto mancando, come evidenziato, i presupposti di legge per proporre azione di
riduzione; - In via riconvenzionale, accertare il credito vantato dalla Sig.ra e per l'effetto Controparte_1
condannare parte attrice al pagamento della somma di euro 152.000,00 o della maggiore o minore somma
che emergerà a seguito dell'istruttoria di causa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- In
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, ricalcolare
il relictum considerando i debiti ereditari ai sensi dell'art.556 c.c.; - Con vittoria di spese e competenze di
lite, oltre ad Iva e Cpa come per legge da liquidarsi ai sensi del DM 55/14. All'udienza del 14.01.2022 veniva dichiarata infondata l'eccezione di nullità, per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., dell'atto di citazione formulata da parte convenuta e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., che venivano depositate nei termini di legge.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti, ordine di esibizione a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di fornire copia della distinta di pagamento di euro 48.000
del 23.09.2010 sul conto corrente n. 18950.53 – filiale Viareggio cointestato a e Controparte_1
, escussione testimoniale ed espletamento di CTU. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di inammissibilità per carenza dei presupposti giuridici dell'azione di riduzione ex
art. 564 c.c
L'eccezione e' infondata, in quanto, parte attrice agendo nel presente giudizio prospettando la sua totale pretermissione per esaurimento , a seguito della donazione effettuata in vita dal de cuius,
dell'asse ereditario, è esonerata dal vincolo di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
(cfr. Corte di Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 26/10/2017, n. 25441 “Il legittimario pretermesso è privo di
una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l'eredita, in quanto
l'unico modo di adozione della stessa è la sola proposizione dell'azione di riduzione, il cui positivo
accoglimento determina l'acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione
dell'azione di riduzione non può determinare immediatamente l'acquisto della qualità di erede, in
assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della
decisione che accolga la relativa domanda, e che l'impossibilità di poter validamente compiere atti
di accettazione, sia pure tacita, di un'eredità che non risulta devoluta, in ragione della
pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l'azione di riduzione,
anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola
redazione dell'inventario”).
Sulla natura simulata dell'atto di compravendita. Deve essere accolta la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita ai rogiti del Notaio - con cui il de cuius ha trasferito a i diritti di Persona_2 Controparte_1
comproprietà pari ad 1/3 della nuda proprietà dell'appartamento condominiale sito a Viareggio, in via Via Cesare Battisti n. 53, gravati dall'usufrutto a favore di - essendo emersa prova che Per_3
il suddetto atto di compravendita in realtà simula una vera e propria donazione, peraltro valida in quanto è sato rispettato il requisito di forma prescritto dalla legge (ossia la forma solenne dell'atto pubblico notarile in presenza di due testimoni).
In punto di diritto, preme precisare che siamo nell'ambito della simulazione relativa e non assoluta,
che si verifica allorquando le parti stipulano un contratto (c.d. contratto simulato – in questo caso un contratto di compravendita) che nasconde un diverso accordo (c.d. contratto dissimulato – nel caso di specie una donazione) che è quello realmente voluto.
Per quanto riguarda il regime dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha individuato,
nel tempo, una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita, tra i quali lo stretto legame di parentela fra venditore e acquirente,
la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita, ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio
1913 n. 89, la convivenza fra le parti, soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando così immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore e, soprattutto, il mancato pagamento del prezzo (elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti).
Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio pur se effettivamente avvenuto non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente (anche in più soluzioni differite nel tempo) la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione. Peraltro, sul punto la giurisprudenza ha, altresì, precisato che l'erede pretermesso che agisce in riduzione, può provare la simulazione e la natura della donazione dissimulata di un atto apparentemente oneroso con ogni mezzo, anche mediante testimoni e presunzioni – non essendo soggetto ai limiti dell'art. 2725 c.c. - al fine di far valere la nullità dell'atto e tutelare la propria quota di legittima” (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 15546/2017).
Nel caso in esame, l'atto di compravendita è stato stipulato pacificamente tra due persone conviventi,
legate da una relazione sentimentale di durata trentennale, dinanzi al notaio ma con la presenza di due testimoni che sono stati inseriti nell'atto di compravendita (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione) e in assenza di pagamento del corrispettivo pattuito.
Invero, risulta documentalmente provato ed è, comunque, incontestato, che gli assegni emessi dal conto corrente cointestato tra l'odierna convenuta e il de cuius per il pagamento del prezzo della compravendita, pattuito in euro 104.000,00, non sono mai stati portati all'incasso da quest'ultimo,
rimanendo nella totale disponibilità della convenuta.
In relazione al conto corrente cointestato, preme precisare che in corso di causa è emersa prova (cfr.
verbale di udienza 19.10.2022 – testimonianze di e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
– con conseguente superamento della presunzione di comunione ex art. 1298 co. 2 c.c.. - che il conto corrente è stato, nel tempo, alimentato con somme di esclusiva titolarità della convenuta e non anche dal de cuius, che a causa delle condizioni di salute in cui versava e della sua condizione di ex tossicodipendente, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa.
I sopradetti elementi consentono di ritenere provata la natura meramente apparente dell'atto e la volontà di e di dissimulare una donazione con conseguente Persona_1 Controparte_1
accoglimento della domanda di simulazione.
Sulla ricostruzione dell'asse ereditario e sulla determinazione della quota di legittima spettante a
parte attrice.
Quando il legittimario pretermesso esperisce l'azione di riduzione ha l'onere di ricostruire la massa
ereditaria (insieme di beni, diritti e obblighi che facevano capo al defunto al momento della morte) a norma di quanto disposto dall'art. 556 c.c., onde calcolare la quota di riserva a lui spettante e verificare se questa sia stata lesa da disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita dal de cuius.
Tale onere viene adempiuto mediante la produzione di una serie di documenti (quali a titolo esemplificativo le visure catastali, la dichiarazione di successione, la documentazione bancaria).
Tuttavia, nel caso di specie, l'attrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente.
L'individuazione del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio da colui che assuma lesa la propria quota di legittima non può prescindere dall'identificazione della portata della domanda di riduzione sottoposta alla cognizione del giudice di merito e quindi dall'esatta individuazione dell'asse ereditario e dell'ammontare delle suddette quote.
Pertanto, su colui che, nella propria qualità di erede legittimario, proponga l'azione di riduzione grava l'onere di provare la lamentata lesione della quota di riserva e, conseguentemente, l'onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, così da poter inferire, mediante semplice calcolo matematico, sulla base delle disposizioni di legge, il valore della quota di legittima che si assume violata in ragione del compimento dell'atto dispositivo (vuoi nella forma di disposizione testamentaria, vuoi nella forma di donazione).
Occorre cioè che l'attore ricostruisca il patrimonio ereditario del defunto al tempo dell'apertura della successione, che si compone della somma dei beni relitti, detratti i debiti gravanti sull'asse ereditario e computate le donazioni eventualmente disposte in vita dal defunto.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 10-04-2017,
n. 9192), nella pronuncia di seguito citata: “in materia di successione testamentaria, il legittimario
che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota
di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di
legittima violata dal testatore. A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi
occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva
(potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia
pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle
donazioni compiute in vita dal "de cuius". […] (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975)”.
La ricostruzione della massa ereditaria non è stata effettuata né con l'atto introduttivo né nel corso del giudizio, poiché parte attrice si è limitata esclusivamente ad insistere nella la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita e di riduzione della donazione,
nonostante la presenza di contestazioni, ancorchè non documentate, sollevate dalla controparte circa l'esistenza di ulteriori beni caduti in successione, tra cui un conto corrente asseritamente cointestato tra il de cuius e la di lui madre . Per_3
Peraltro, le suddette lacune probatorie non potevano essere colmate dal Giudice mediante la CTU
espletata in corso di causa, in quanto, il Giudice non può supplire all'onere probatorio dell'attore e poiché la finalità della consulenza tecnica d'ufficio non è quella di andare alla ricerca dei beni mobili e di somme di denaro che appartenevano al de cuius o di eventuali donazioni effettuate da quest'ultimo quando era ancora in vita, ma di coadiuvare il Giudice nella valutazione dei beni e nell'effettuazione delle operazioni necessarie per il calcolo delle quote spettanti agli eredi e per la divisione.
In assenza, dunque, di una corretta ricostruzione della massa ereditaria non è possibile calcolare l'esatto ammontare della quota di riserva spettante all'attrice ed accertare se il de cuius con l'atto di donazione per cui è causa abbia o meno leso i diritti spettanti all'attrice in qualità di legittimaria.
Di qui il rigetto della domanda di riduzione, per mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio su di lei incombente.
Sulla domanda riconvenzionale.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 150.000,00 di cui alla valida dichiarazione di riconoscimento di debito del 01.07.2009, nonché delle spese funebri pari ad euro 2.000,00, in quanto il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione e, pertanto, fintanto che non acquista la suddetta qualità non è tenuta al pagamento dei debiti ereditari.
(cfr. Cass. Civ., n. 16635/2013)“il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso
dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo
fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o
di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario”
In ragione della soccombenza reciproca dele parti sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite .
Le spese di C.T.U. devono essere poste in via definitiva a carico di parte attrice atteso che l'accertamento peritale era finalizzato ad accertare l'eventuale quota di legittima spettante all'attrice in caso di esito vittorio dell'azione di riduzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che l'atto di compravendita stipulato a Viareggio, in Via Leonardo
da Vinci n. 18, in data 23 settembre 2010, ai rogiti del notaio tra il Sig. Persona_2 Per_1
e la Sign.ra Repertorio n. 45.679, Raccolta n. 16.162 dissimula una
[...] Controparte_1
donazione, valida per il rispetto del requisito della forma solenne;
2) RIGETTA la domanda di riduzione proposta da parte attrice;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.
4) PONE le spese di C.T.U. in via definitiva a carico di parte attrice;
5) Compensa le spese di lite
Lucca, 24/07/2025 Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli