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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219/2021 R.G.
promossa da
• , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Genny Bandiera C.F._1 unitamente all' Avv. Fabio Li Calsi
-Attore- contro
• in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede legale in Piazza Salimbeni 3 - partita IVA , con CP_1 P.IVA_1 la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, dell'Avv. Alberto Giaconia e dell'Avv. Antonino Gitto (c.f. - CodiceFiscale_2
; Email_1
-Convenuta- avente ad oggetto: “azione di ripetizione di indebito”
***
All'udienza del 14.07.25, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
ANTEFATTI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• In data 24.03.2005 l'attrice stipulava contratto di apertura di Parte_1 credito in conto corrente n. 1241862 di euro 30.000 presso la
[...]
dante causa della odierna convenuta, CP_2 Controparte_1
di seguito MPS.
[...]
• Successivamente, al fine di poter rientrare gradualmente nello scoperto, all'attrice venivano concesse tre linee di credito di seguito indicate:
1. contratto 18.04.13 di euro 32.500;
2. contratto 22.04.14 di euro 26.335;
3. contratto 18.06.15 di euro 20.800. • L'attrice, ritenendo i tassi applicati maggiori rispetto a quelli nominali indicati in contratto, nonché una supposta indeterminatezza delle condizioni applicate e pure l'esistenza di supposto anatocismo, provvedeva ad avviare procedimento di mediazione nei confronti della banca convenuta, procedimento conclusosi con esito negativo.
• Successivamente, con atto di citazione notificato in data 08.03.21, la Pt_1 introduceva il presente giudizio così concludendo:
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via principale:
1. Accertare la nullità e/o annullabilità dei contratti di mutuo del 18.06.2015 dell'importo di € 20.800,00, del 22.04.2014 dell'importo di
€ 26.340,00 e del 18.04.2013 dell'importo di € 32.498,00, atteso che non sono mai state effettivamente erogate le somme previste nei detti contratti di mutuo, trattandosi di mutui di scopo privi di causa;
2. Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o annullabilità dei contratti di mutuo del 18.06.2015 dell'importo di € 20.800,00, del 22.04.2014 dell'importo di
€ 26.340,00 e del 18.04.2013 dell'importo di € 32.498,00 per difetto di causa, con declaratoria di nullità anche delle relative clausole viziate;
3. Ritenere e dichiarare, comunque, che dette erogazioni virtuali delle somme mutuate, sopra meglio spiegate, non trovano corrispondenza nella correlativa voce in “avere” nell'apertura di credito da cui si sono originate,
4. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della clausola con cui sono stati concordati interessi usurari;
5. Accertare e dichiarare che sul c.c. n. 1241862 sono stati applicati interessi usurari per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità anche delle relative clausole, in quanto stipulati fin dalla loro originaria pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura;
6. Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della clausola ex art.4
VI comma D.M. 343/2016 perché mai sottoscritta dalla attrice;
7. Ritenere e dichiarare la violazione dei principi di cui all'art. 118 TUB;
8. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2bis della L. 185/2008;
9. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale per violazione dell'art. 1815 c.c.;
10. Ritenere e dichiarare la nullità di addebiti di commissioni mai contrattualizzati in violazione degli articoli 116,117,117 bis e 118
TUB; 11. Ritenere e dichiarare l'illiceità degli interessi pattuiti nei medesimi contratti di mutuo, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 108/1996 e art. 644 c.p., nonché dell'art. 1815 c.c.; 12. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione di interessi corrispettivi e anatocistici per violazione degli artt. 1283 e
1284 c.c.;
pag. 2/8 13. Ritenere e dichiarare, che il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nei contratti di mutuo non può assolutamente essere maggiorato, ad libitum, dalla banca in violazione dell'art 118 TUB;
14. Accertare e determinare i tassi effettivi dei mutui (Teg) del 18.06.2015 dell'importo di € 20.800,00, del 22.04.2014 dell'importo di € 26.340,00 e del 18.04.2013 dell'importo di € 32.498,00 accesi presso
[...]
– Filiale di Canicattì; Controparte_1
15. Accertare e dichiarare che tali pattuizioni comportino effetti anatocistici nel contratto di apertura di credito e nelle rate dei mutui, atteso che la provvista delle rate è stata gravata da due tipologie di interessi, uno previsto nell'apertura di credito e l'altro nei contratti di mutuo;
16. Accertare e dichiarare, previa determinazione del teg e del taeg maggiorato del Tasso di mora indicato nei contratti, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi determinati dall'applicazione di tassi usurari;
17. Accertare e dichiarare l'indeterminatezza dei tassi e la violazione degli artt. 1418 c.c.-1343 c.c. e artt. 117 e 118 Tub sul contratto di apertura di credito e sui contratti di mutui anzidetti;
18. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di mutuo intercorsi con la ricorrente, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
19. Ritenere e dichiarare per effetto dell'usura praticata la nullità parziale dei contratti di mutuo ai sensi dell'art. 1419 c.c. comma 2 e art. 1813 c.c.;
20. Ritenere e dichiarare la violazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c. e
1439 c.c. che sanciscono solennemente che le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo la regola della correttezza e nel rispetto di un reciproco diritto - dovere di buona fede in contraendo;
21. Ritenere e dichiarare comunque l'illiceità anche degli interessi di mora per superamento del tasso soglia usura ex L. 108/96;
22. Accertare e dichiarare, che per effetto dell'usura praticata, dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, della capitalizzazione degli interessi e della nullità dei superiori mutui di scopo, l'attrice, Sig.ra ha diritto alla ripetizione di Parte_1 quanto illegittimamente versato;
23. Conseguentemente e, per l'effetto di tutte le suddette violazioni, condannare la alla restituzione delle Controparte_1 somme illegittimamente riscosse per € 125.287,76, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della ricorrente, oltre interessi legali o comunque nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
24. Conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno CP_1 arrecato, da determinarsi anche in via equitativa, per effetto di detto illegittimo comportamento;
25. Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
pag. 3/8 • Si costituiva quindi parte attrice in data 12.03.21. In data 18.03.21 depositava come doc. 7 le sole prime 15 pagine (di 46) di una “perizia extragiudiziaria” che avrebbe dovuto esser sottoscritta dal perito Dott. : pagine Persona_1 introduttive del tutto generali, senza alcun riferimento ai contratti sottoscritti dalla ed alle sue operazioni contabili. Pt_1
• Si costituiva tempestivamente in giudizio MPS, negando l'esistenza di contratti di mutuo, e così concludendo:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- preliminarmente, ritenere e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito esercitata da controparte, per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare le domande, le richieste e le eccezioni tutte formulate da parte attrice in quanto del tutto infondate tanto in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi”.
• Alla prima udienza del giorno 01.07.21, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. * Le parti depositavano loro memorie istruttorie.
• Giusta ordinanza 23.03.22 questo Tribunale (dott.ssa Leonardi) così statuiva:
“… Rilevato l'attore ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza del tasso, l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto non previste dal contratto e l'illegittimità dell'applicazione di valuta fittizia;
ritenuto che il contratto del 24.03.2005 (all. 3 comparsa di costituzione) disciplina espressamente la misura del tasso creditore, la misura del tasso debitore, specifica la regolamentazione dei c.d. giorni valuta e contempla l'applicazione di capitalizzazione di interessi con medesima periodicità per gli interessi debitori e creditori, nel rispetto dell'art. 120 del T.U.B. nella versione all'epoca vigente e della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000;
considerato che, all'esito della espressa positivizzazione delle commissioni di massimo scoperto operata dall'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, nessun dubbio residua in ordine alla loro ammissibilità causale - ai sensi degli art. 1325, 1322 e
1343 c.c.; rilevato che l'attore ha rappresentato che è stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello nominale pattuito;
considerato che soltanto nei contratti di credito al consumo la discrasia tra il TAEG contrattuale ed il TAEG effettivamente applicato è idonea a determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi, secondo quanto previsto dall'art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993;
pag. 4/8 rilevato che parte attrice ha lamentato la illegittima applicazione di interessi anatocistici, in ragione della pattuizione del piano di ammortamento alla francese, rilevando che lo stesso sarebbe caratterizzato dal meccanismo di determinazione composita degli interessi;
ritenuto che l'idoneità del piano di ammortamento alla francese a determinare anatocismo deve considerarsi generalmente esclusa (v., ex multis, Trib. Roma Sez. XVII 6.11.2020, n.
15551; Trib. Bergamo Sez. III 26.6.2020, n. 837);
rilevato inoltre che il contratto di conto corrente del 24.03.2005 prevede la capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori con pari periodicità trimestrale;
considerato, infine, che la censura di usura, salva ogni più approfondita valutazione successiva, appare allo stato sfornita di prova posto che la genericità della citazione e il mancato completo deposito della CTP non consentono di individuare la misura del superamento del tasso-soglia (cfr. Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883, per la quale la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta”);
rilevato che per tutte le ragioni sopra esposte la richiesta di nomina di consulente tecnico d'ufficio articolata dall'attore appare di carattere esplorativo;
ritenuta allo stato la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
RIGETTA la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte opponente;
RINVIA per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2022;
• All'udienza del 30.09.24, il G.I. (Leonardi) “ritenuto necessario interloquire con le parti e, in particolare, che parte opponente specifichi il nome del file in cui è stata depositata la perizia di parte atteso che in data 18.03.2021 è stato depositato il file denominato “all. 7 perizia di parte della Dr.ssa del Per_1
28.05.2020” e che tuttavia lo stesso appare incompleto (mancato le pagine da
16 a 46),
P.Q.M.
Fissa(va) l'udienza del 10.02.2025 ore 10:00.
• Orbene, all'udienza del 10.02.25 comparivano innanzi questo G.I.: per l'avv. Bandiera Genny anche in sostituzione dell'avv. Fabio Parte_1 Li Calzi per l'avv. Di Franco Gambuzza in Controparte_1 sostituzione degli avv.ti Giaconia e Gitto
L'avv. Bandiera fa presente che il documento richiesto dal Giudice indicato come allegato 7, unitamente a quelli indicati dal 7 al 31 in realtà non risultano essere mai stati depositati pur essendo stati indicati nell'indice degli atti e quindi si rimette alla volontà del decidente.
L'avv. di Franco Gambuzza rileva come tale eventuale produzione sarebbe tardiva e dunque inammissibile, pertanto, si oppone ed insistendo nelle difese in atti chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pag. 5/8 Questo Giudice rinviava la causa per p.c. all'udienza del 14.07.25.
• Alla udienza del 14.07.25 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione. Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali
(parte attrice ridimensionando la domanda, dagli iniziali 125.000 euro, ad euro 45.652, sebbene nessun fatto nuovo sia intervenuto dall'inizio del processo, non essendo stata espletata CTU) e memorie di replica.
MOTIVAZIONI
1. In primo luogo va precisato che nessun atto di mutuo risulta stipulato tra l'attrice e la convenuta. Ed invero, gli atti prodotti sono riconoscimenti di debito della con impegno al pagamento rateale. Del resto, la Pt_1 stessa parte attrice afferma che non sarebbe stato erogato l'importo mutuato: stante che il contratto di mutuo è contratto reale, in difetto di dazione delle somme, quindi, non esisterebbe il mutuo neanche nella prospettazione attorea.
2. La citazione contiene una lunga serie di astratte manchevolezze della CP_1 che però non sono in alcuna misura precisate ed indicate numericamente: del resto, in citazione l'attrice dice di depositare una perizia contabile, che però non risulta depositata, come ammesso dal legale di parte attrice all'udienza del 10.02.25.
3. Tra l'altro, in relazione alla commissione di massimo scoperto, le lagnanze di parte attrice risultano infondate. In giurisprudenza:
Cassazione civile , sez. I , 15/01/2024 , n. 1373 In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.
Cassazione civile , sez. I , 30/06/2023 , n. 18559
È inammissibile per difetto di decisività la doglianza relativa all'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia se priva di specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l'idoneità di tale incidenza a determinare concretamente l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto (CMS) al punto da configurare l'usura.
4. Ancora, quanto alla capitalizzazione trimestrale, risultano non fondate, ratione temporis, le domande dell'attrice, sul punto rilevando i seguenti pacifici principi:
Corte appello, Messina , sez. I , 30/01/2025 , n. 64 - Solo per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000 è prevista l'illegittimità della capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e la nullità delle relative clausole, perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile solo dalla legge e pag. 6/8 non da contratto quali quelli in forza dei quali le banche hanno preteso interessi anatocistici. Al contrario nei contratti stipulati dopo la delibera CICR del 9 febbraio
2000, in cui è prevista la reciprocità della previsione anatocistica, non si ravvisa alcun profilo di illiceità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Cassazione civile , sez. I , 24/04/2024 , n. 11014 - In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
5. Risulta quindi la citazione inammissibile perché le contestazioni astratte mosse alla non risultano ancorate ad alcuna specifica operazione CP_1 contabile: a tale carenza probatoria, parte attrice ha ritenuto di poter supplire domandando CTU.
Sul punto, però, pacifica è la giurisprudenza. E plurimis:
Cassazione civile , sez. III , 31/03/2025 , n. 8498 - La consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30218 - La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
6. Concludendo, la domanda attorea nella stessa sua prospettazione risulta fondata su una perizia non prodotta. E una domanda siffatta evidenzia una genericità estrema, atta ad astrattamente vulnerare il diritto di difesa della parte convenuta ed anche il compito del Giudice, donde potrebbe dichiararsi pag. 7/8 l'inammissibilità delle domande attoree. Che comunque risultano non provate, donde per questa ragione vanno rigettate.
7. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che, premessa la domanda attorea di euro 125.287, nello scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 2.552 FASE INTRODUTTIVA 1.628 FASE TRATTAZIONE 5.670 FASE DECISIONALE 4.253 TOTALE 14.103
Oltre ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
Per cui va emessa condanna.
P. Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1219/21 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree perché sfornite di prova, oltreché infondate.
• Per l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese legali liquidate in euro 14.103 oltre spese generali,
CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1219/2021 R.G.
promossa da
• , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Genny Bandiera C.F._1 unitamente all' Avv. Fabio Li Calsi
-Attore- contro
• in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede legale in Piazza Salimbeni 3 - partita IVA , con CP_1 P.IVA_1 la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, dell'Avv. Alberto Giaconia e dell'Avv. Antonino Gitto (c.f. - CodiceFiscale_2
; Email_1
-Convenuta- avente ad oggetto: “azione di ripetizione di indebito”
***
All'udienza del 14.07.25, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge.
ANTEFATTI e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• In data 24.03.2005 l'attrice stipulava contratto di apertura di Parte_1 credito in conto corrente n. 1241862 di euro 30.000 presso la
[...]
dante causa della odierna convenuta, CP_2 Controparte_1
di seguito MPS.
[...]
• Successivamente, al fine di poter rientrare gradualmente nello scoperto, all'attrice venivano concesse tre linee di credito di seguito indicate:
1. contratto 18.04.13 di euro 32.500;
2. contratto 22.04.14 di euro 26.335;
3. contratto 18.06.15 di euro 20.800. • L'attrice, ritenendo i tassi applicati maggiori rispetto a quelli nominali indicati in contratto, nonché una supposta indeterminatezza delle condizioni applicate e pure l'esistenza di supposto anatocismo, provvedeva ad avviare procedimento di mediazione nei confronti della banca convenuta, procedimento conclusosi con esito negativo.
• Successivamente, con atto di citazione notificato in data 08.03.21, la Pt_1 introduceva il presente giudizio così concludendo:
“VOGLIA L'ON. TRIBUNALE Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via principale:
1. Accertare la nullità e/o annullabilità dei contratti di mutuo del 18.06.2015 dell'importo di € 20.800,00, del 22.04.2014 dell'importo di
€ 26.340,00 e del 18.04.2013 dell'importo di € 32.498,00, atteso che non sono mai state effettivamente erogate le somme previste nei detti contratti di mutuo, trattandosi di mutui di scopo privi di causa;
2. Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o annullabilità dei contratti di mutuo del 18.06.2015 dell'importo di € 20.800,00, del 22.04.2014 dell'importo di
€ 26.340,00 e del 18.04.2013 dell'importo di € 32.498,00 per difetto di causa, con declaratoria di nullità anche delle relative clausole viziate;
3. Ritenere e dichiarare, comunque, che dette erogazioni virtuali delle somme mutuate, sopra meglio spiegate, non trovano corrispondenza nella correlativa voce in “avere” nell'apertura di credito da cui si sono originate,
4. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della clausola con cui sono stati concordati interessi usurari;
5. Accertare e dichiarare che sul c.c. n. 1241862 sono stati applicati interessi usurari per i motivi di cui in narrativa, con declaratoria di nullità anche delle relative clausole, in quanto stipulati fin dalla loro originaria pattuizione con tassi, oneri, spese e remunerazioni eccedenti le soglie usura;
6. Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della clausola ex art.4
VI comma D.M. 343/2016 perché mai sottoscritta dalla attrice;
7. Ritenere e dichiarare la violazione dei principi di cui all'art. 118 TUB;
8. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2bis della L. 185/2008;
9. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale per violazione dell'art. 1815 c.c.;
10. Ritenere e dichiarare la nullità di addebiti di commissioni mai contrattualizzati in violazione degli articoli 116,117,117 bis e 118
TUB; 11. Ritenere e dichiarare l'illiceità degli interessi pattuiti nei medesimi contratti di mutuo, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 108/1996 e art. 644 c.p., nonché dell'art. 1815 c.c.; 12. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione di interessi corrispettivi e anatocistici per violazione degli artt. 1283 e
1284 c.c.;
pag. 2/8 13. Ritenere e dichiarare, che il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nei contratti di mutuo non può assolutamente essere maggiorato, ad libitum, dalla banca in violazione dell'art 118 TUB;
14. Accertare e determinare i tassi effettivi dei mutui (Teg) del 18.06.2015 dell'importo di € 20.800,00, del 22.04.2014 dell'importo di € 26.340,00 e del 18.04.2013 dell'importo di € 32.498,00 accesi presso
[...]
– Filiale di Canicattì; Controparte_1
15. Accertare e dichiarare che tali pattuizioni comportino effetti anatocistici nel contratto di apertura di credito e nelle rate dei mutui, atteso che la provvista delle rate è stata gravata da due tipologie di interessi, uno previsto nell'apertura di credito e l'altro nei contratti di mutuo;
16. Accertare e dichiarare, previa determinazione del teg e del taeg maggiorato del Tasso di mora indicato nei contratti, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi determinati dall'applicazione di tassi usurari;
17. Accertare e dichiarare l'indeterminatezza dei tassi e la violazione degli artt. 1418 c.c.-1343 c.c. e artt. 117 e 118 Tub sul contratto di apertura di credito e sui contratti di mutui anzidetti;
18. Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti di apertura di credito e di mutuo intercorsi con la ricorrente, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
19. Ritenere e dichiarare per effetto dell'usura praticata la nullità parziale dei contratti di mutuo ai sensi dell'art. 1419 c.c. comma 2 e art. 1813 c.c.;
20. Ritenere e dichiarare la violazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c. e
1439 c.c. che sanciscono solennemente che le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo la regola della correttezza e nel rispetto di un reciproco diritto - dovere di buona fede in contraendo;
21. Ritenere e dichiarare comunque l'illiceità anche degli interessi di mora per superamento del tasso soglia usura ex L. 108/96;
22. Accertare e dichiarare, che per effetto dell'usura praticata, dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, della capitalizzazione degli interessi e della nullità dei superiori mutui di scopo, l'attrice, Sig.ra ha diritto alla ripetizione di Parte_1 quanto illegittimamente versato;
23. Conseguentemente e, per l'effetto di tutte le suddette violazioni, condannare la alla restituzione delle Controparte_1 somme illegittimamente riscosse per € 125.287,76, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della ricorrente, oltre interessi legali o comunque nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
24. Conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno CP_1 arrecato, da determinarsi anche in via equitativa, per effetto di detto illegittimo comportamento;
25. Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
pag. 3/8 • Si costituiva quindi parte attrice in data 12.03.21. In data 18.03.21 depositava come doc. 7 le sole prime 15 pagine (di 46) di una “perizia extragiudiziaria” che avrebbe dovuto esser sottoscritta dal perito Dott. : pagine Persona_1 introduttive del tutto generali, senza alcun riferimento ai contratti sottoscritti dalla ed alle sue operazioni contabili. Pt_1
• Si costituiva tempestivamente in giudizio MPS, negando l'esistenza di contratti di mutuo, e così concludendo:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- preliminarmente, ritenere e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito esercitata da controparte, per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare le domande, le richieste e le eccezioni tutte formulate da parte attrice in quanto del tutto infondate tanto in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi”.
• Alla prima udienza del giorno 01.07.21, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. * Le parti depositavano loro memorie istruttorie.
• Giusta ordinanza 23.03.22 questo Tribunale (dott.ssa Leonardi) così statuiva:
“… Rilevato l'attore ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza del tasso, l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto non previste dal contratto e l'illegittimità dell'applicazione di valuta fittizia;
ritenuto che il contratto del 24.03.2005 (all. 3 comparsa di costituzione) disciplina espressamente la misura del tasso creditore, la misura del tasso debitore, specifica la regolamentazione dei c.d. giorni valuta e contempla l'applicazione di capitalizzazione di interessi con medesima periodicità per gli interessi debitori e creditori, nel rispetto dell'art. 120 del T.U.B. nella versione all'epoca vigente e della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000;
considerato che, all'esito della espressa positivizzazione delle commissioni di massimo scoperto operata dall'art.
2-bis del D.L. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, nessun dubbio residua in ordine alla loro ammissibilità causale - ai sensi degli art. 1325, 1322 e
1343 c.c.; rilevato che l'attore ha rappresentato che è stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello nominale pattuito;
considerato che soltanto nei contratti di credito al consumo la discrasia tra il TAEG contrattuale ed il TAEG effettivamente applicato è idonea a determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi, secondo quanto previsto dall'art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993;
pag. 4/8 rilevato che parte attrice ha lamentato la illegittima applicazione di interessi anatocistici, in ragione della pattuizione del piano di ammortamento alla francese, rilevando che lo stesso sarebbe caratterizzato dal meccanismo di determinazione composita degli interessi;
ritenuto che l'idoneità del piano di ammortamento alla francese a determinare anatocismo deve considerarsi generalmente esclusa (v., ex multis, Trib. Roma Sez. XVII 6.11.2020, n.
15551; Trib. Bergamo Sez. III 26.6.2020, n. 837);
rilevato inoltre che il contratto di conto corrente del 24.03.2005 prevede la capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori con pari periodicità trimestrale;
considerato, infine, che la censura di usura, salva ogni più approfondita valutazione successiva, appare allo stato sfornita di prova posto che la genericità della citazione e il mancato completo deposito della CTP non consentono di individuare la misura del superamento del tasso-soglia (cfr. Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883, per la quale la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta”);
rilevato che per tutte le ragioni sopra esposte la richiesta di nomina di consulente tecnico d'ufficio articolata dall'attore appare di carattere esplorativo;
ritenuta allo stato la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
RIGETTA la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte opponente;
RINVIA per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2022;
• All'udienza del 30.09.24, il G.I. (Leonardi) “ritenuto necessario interloquire con le parti e, in particolare, che parte opponente specifichi il nome del file in cui è stata depositata la perizia di parte atteso che in data 18.03.2021 è stato depositato il file denominato “all. 7 perizia di parte della Dr.ssa del Per_1
28.05.2020” e che tuttavia lo stesso appare incompleto (mancato le pagine da
16 a 46),
P.Q.M.
Fissa(va) l'udienza del 10.02.2025 ore 10:00.
• Orbene, all'udienza del 10.02.25 comparivano innanzi questo G.I.: per l'avv. Bandiera Genny anche in sostituzione dell'avv. Fabio Parte_1 Li Calzi per l'avv. Di Franco Gambuzza in Controparte_1 sostituzione degli avv.ti Giaconia e Gitto
L'avv. Bandiera fa presente che il documento richiesto dal Giudice indicato come allegato 7, unitamente a quelli indicati dal 7 al 31 in realtà non risultano essere mai stati depositati pur essendo stati indicati nell'indice degli atti e quindi si rimette alla volontà del decidente.
L'avv. di Franco Gambuzza rileva come tale eventuale produzione sarebbe tardiva e dunque inammissibile, pertanto, si oppone ed insistendo nelle difese in atti chiede che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pag. 5/8 Questo Giudice rinviava la causa per p.c. all'udienza del 14.07.25.
• Alla udienza del 14.07.25 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione. Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali
(parte attrice ridimensionando la domanda, dagli iniziali 125.000 euro, ad euro 45.652, sebbene nessun fatto nuovo sia intervenuto dall'inizio del processo, non essendo stata espletata CTU) e memorie di replica.
MOTIVAZIONI
1. In primo luogo va precisato che nessun atto di mutuo risulta stipulato tra l'attrice e la convenuta. Ed invero, gli atti prodotti sono riconoscimenti di debito della con impegno al pagamento rateale. Del resto, la Pt_1 stessa parte attrice afferma che non sarebbe stato erogato l'importo mutuato: stante che il contratto di mutuo è contratto reale, in difetto di dazione delle somme, quindi, non esisterebbe il mutuo neanche nella prospettazione attorea.
2. La citazione contiene una lunga serie di astratte manchevolezze della CP_1 che però non sono in alcuna misura precisate ed indicate numericamente: del resto, in citazione l'attrice dice di depositare una perizia contabile, che però non risulta depositata, come ammesso dal legale di parte attrice all'udienza del 10.02.25.
3. Tra l'altro, in relazione alla commissione di massimo scoperto, le lagnanze di parte attrice risultano infondate. In giurisprudenza:
Cassazione civile , sez. I , 15/01/2024 , n. 1373 In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.
Cassazione civile , sez. I , 30/06/2023 , n. 18559
È inammissibile per difetto di decisività la doglianza relativa all'incidenza della commissione di massimo scoperto sul superamento del tasso soglia se priva di specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrare l'idoneità di tale incidenza a determinare concretamente l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissione di massimo scoperto (CMS) al punto da configurare l'usura.
4. Ancora, quanto alla capitalizzazione trimestrale, risultano non fondate, ratione temporis, le domande dell'attrice, sul punto rilevando i seguenti pacifici principi:
Corte appello, Messina , sez. I , 30/01/2025 , n. 64 - Solo per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000 è prevista l'illegittimità della capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e la nullità delle relative clausole, perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile solo dalla legge e pag. 6/8 non da contratto quali quelli in forza dei quali le banche hanno preteso interessi anatocistici. Al contrario nei contratti stipulati dopo la delibera CICR del 9 febbraio
2000, in cui è prevista la reciprocità della previsione anatocistica, non si ravvisa alcun profilo di illiceità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Cassazione civile , sez. I , 24/04/2024 , n. 11014 - In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori).
5. Risulta quindi la citazione inammissibile perché le contestazioni astratte mosse alla non risultano ancorate ad alcuna specifica operazione CP_1 contabile: a tale carenza probatoria, parte attrice ha ritenuto di poter supplire domandando CTU.
Sul punto, però, pacifica è la giurisprudenza. E plurimis:
Cassazione civile , sez. III , 31/03/2025 , n. 8498 - La consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, n. 30218 - La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
6. Concludendo, la domanda attorea nella stessa sua prospettazione risulta fondata su una perizia non prodotta. E una domanda siffatta evidenzia una genericità estrema, atta ad astrattamente vulnerare il diritto di difesa della parte convenuta ed anche il compito del Giudice, donde potrebbe dichiararsi pag. 7/8 l'inammissibilità delle domande attoree. Che comunque risultano non provate, donde per questa ragione vanno rigettate.
7. Quanto alle spese legali, va preliminarmente detto che, premessa la domanda attorea di euro 125.287, nello scaglione compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000, queste sono le voci e i valori giusta il D.M. 55/14 e ss.mm.:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 2.552 FASE INTRODUTTIVA 1.628 FASE TRATTAZIONE 5.670 FASE DECISIONALE 4.253 TOTALE 14.103
Oltre ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
Per cui va emessa condanna.
P. Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1219/21 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree perché sfornite di prova, oltreché infondate.
• Per l'effetto condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese legali liquidate in euro 14.103 oltre spese generali,
CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
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