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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 17/12/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Trebbi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 332/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_1 Parte_2 con sede legale in Tavullia (PU), Via Della Produzione n. 18 C.F. e P.IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria De Cono del Foro di Rimini ( ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cattolica (RN) Largo della Pace n. 13
ATTRICE
Contro
in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare avente sede legale in Sassocorvaro, Via Roma n. 52/A, P .IVA Controparte_1
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gilberta Arcangeli P.IVA_2 C.F._2 del Foro di Urbino, ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Urbino, via Bonconte da Montefeltro n.1 CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis reiectis: a. dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra e nel maggio 2017, per grave colpa del Parte_1 Controparte_1 consulente ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c.; b. per l'effetto condannare Controparte_1
alla restituzione in favore di somma pari ad euro 570,00 Controparte_1 Parte_3 oltre IVA percepita dallo stesso convenuto in acconto, oltre interessi comunitari ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno del versamento e fino al giorno del materiale rimborso;
c. condannare inoltre, per l'effetto, il convenuto al risarcimento dei danni tutti cagionati con Controparte_1 il suo grave inadempimento alla società attrice, danni che si chiede di liquidare nella provvisoriamente quantificata somma pari ad euro 150.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata a titolo di danni all'esito della istruttoria di causa, in ogni caso oltre interessi comunitari decorrenti dalla presentedomanda e fino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. d. condannare infine alla integrale refusione delle Controparte_1 spese di lite in favore della società attrice.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via principale nel merito: respingere le domande avanzate dalla nei confronti CP_2 dello perché infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, Controparte_1 condannare la ditta , in persona del Controparte_3 legale rappresentante , con sede in Tavullia, Via della Produzione n. 18, Parte_2 P.IVA a corrispondere allo P.IVA_1 Controparte_1 la somma di € 3.422,82, per il saldo della Fattura n. 40 del 06.11.2018 oltre ad
[...] interessi commerciali di mora, con ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. . Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 30 aprile 2020, la società esponeva di aver Parte_1 conferito, nel maggio 2017, al sig. titolare dello un Controparte_1 Controparte_1 incarico professionale avente ad oggetto la completa gestione della procedura per la partecipazione al bando INAIL “ISI 2016”. L'attrice rappresentava che tale incarico comprendeva tutte le fasi del procedimento: l'elaborazione del progetto, la trasmissione della domanda tramite click day, il successivo rapporto con gli uffici competenti e la gestione della documentazione richiesta dall'ente. riferiva che, dopo una prima fase in cui il progetto risultava ammesso e utilmente Pt_1 collocato in graduatoria, l'INAIL richiedeva un'integrazione documentale nel settembre 2017, richiesta che veniva evasa con immediatezza, sotto la direzione del sig. al cui indirizzo CP_1
PEC risultava domiciliata l'intera pratica. L'attrice deduceva che, a seguito dell'invio di tali documenti, il professionista – personalmente o tramite un suo collaboratore – continuava per mesi ad assicurare alla società che l'istruttoria si era conclusa positivamente, che il contributo era stato definitivamente riconosciuto e che l'erogazione sarebbe avvenuta nel primo semestre del 2018. Secondo l'esposizione attorea, tali rassicurazioni inducevano la a procedere all'acquisto Pt_1 del macchinario previsto in progetto, operazione pianificata confidando nell'incasso del contributo a fondo perduto pari a € 123.500,00. L'attrice precisava che queste conferme circa il buon esito della procedura non venivano rivolte solo ai soci-amministratori, ma anche ai contabili interni e al commercialista della società, consolidando ulteriormente l'affidamento nell'esito favorevole. Soltanto nel dicembre 2018, e cioè oltre un anno dopo l'invio dell'integrazione documentale, il sig. comunicava per la prima volta che, in realtà, l'INAIL aveva già espresso un giudizio CP_1 negativo sin dal 24 novembre 2017. L'attrice sottolineava che tale comunicazione dell'ente non era mai stata inoltrata alla cliente all'epoca della sua ricezione e che essa veniva conosciuta solo nel dicembre 2018, quando ormai ogni termine utile per osservazioni, richieste di riesame o impugnazioni era irrimediabilmente spirato. sosteneva che tale condotta integrava un Pt_1 grave inadempimento agli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione propri del contratto d'opera, poiché l'omessa comunicazione del provvedimento INAIL le aveva impedito di difendersi, di instaurare un'interlocuzione con l'ente e di evitare l'investimento economico in un macchinario che si sarebbe rivelato insostenibile senza il contributo promesso. Inoltre, rilevava che la tardiva comunicazione incideva in modo significativo sulla pianificazione finanziaria della società, la quale aveva sostenuto l'intero costo dell'investimento mediante ricorso al credito bancario, con aggravio di oneri finanziari e di esposizione debitoria. Sulla base di tali circostanze, l'attrice chiedeva: che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera concluso con il sig. per grave CP_1 inadempimento dello stesso, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 570,00 oltre IVA, ricevuta a titolo di acconto per l'incarico professionale, con corresponsione degli interessi dalla data del versamento fino al saldo;
che il sig. fosse altresì condannato al risarcimento di tutti i danni derivanti dal suo inadempimento, CP_1 nella misura provvisoriamente quantificata in € 150.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, computando anche gli interessi ex art. 1284 c.c.; che il convenuto fosse infine condannato alla integrale refusione delle spese di lite.
La causa veniva iscritta al n. 332/2021 R.G. e con ordinanza del Giudice del 26 maggio 2021, la prima udienza veniva differita al 23 settembre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 26 agosto 2021, ritualmente depositata, si costituiva il convenuto in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, il quale contestava integralmente le domande attoree, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. Il convenuto esponeva che l'incarico conferito dalla aveva natura di prestazione di mezzi e non di risultato, escludendo espressamente Pt_1
— per contratto — qualsiasi garanzia circa l'ottenimento del contributo INAIL. Rappresentava che la società attrice aveva già beneficiato, in precedenza, di due contributi ottenuti grazie alla consulenza dello studio, sicché conosceva perfettamente le procedure, le fasi istruttorie e la necessità di attendere il decreto di ammissione definitiva. Rilevava che la domanda presentata nel 2017 era stata correttamente ammessa nella fase del “click day”, ma che in sede di verifica tecnico-amministrativa l'INAIL aveva accertato la mancanza dei requisiti oggettivi, in particolare l'inesistenza del rischio da ridurre tramite il macchinario acquistato, come emergente dal DVR fornito dalla stessa Il diniego era dunque Pt_1 imputabile alla carenza dei presupposti richiesti dal bando e non a condotte dello studio. Il convenuto evidenziava, inoltre, che la aveva proceduto all'acquisto del Pt_1 macchinario ancor prima della conclusione dell'istruttoria INAIL, assumendosi volontariamente il rischio dell'eventuale mancata approvazione, e che nessuna rassicurazione era stata fornita circa l'erogazione del contributo. Contestava quindi la sussistenza di un nesso causale tra la propria attività e i danni allegati dall'attrice, rilevando l'assenza di prova sia dell'effettiva esposizione finanziaria sia del quantum richiesto. Dichiarava altresì che la cliente aveva mantenuto rapporti cordiali e continuativi con lo studio sino al 2018, per poi avanzare contestazioni solo dopo la richiesta di pagamento della fattura relativa a una pratica precedente conclusasi con esito positivo. In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € 3.422,82, oltre interessi, quale saldo Pt_1 della fattura n. 40 del 06.11.2018 relativa alla procedura contributiva regionale conclusa con l'ottenimento del finanziamento, formulando istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
Si celebrava l'udienza del 23 settembre 2021, ove comparivano i procuratori delle parti, i quali si riportavano ai rispettivi atti, contestando quelli avversari, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc. In particolare, il difensore dell'attore contestava la richiesta avanzata con domanda riconvenzionale, mentre la difesa del convenuto insisteva con la richiesta ex art 186 ter.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 28 settembre 2021, ritenendo non ricorressero i presupposti per emettere l'ingiunzione ex art 186 ter cpc, concedeva i termini di cui all'art 183 cpc e rinviava al 24 marzo 2022.
Con successiva ordinanza del 14 aprile 2022, lette le memorie depositate dalle parti, il Giudice ammetteva le prove, anche contraria, come capitolate e con i testi indicati, fissando per il giorno 27 maggio 2022 l'udienza per sentire il solo teste di parte attrice, a prova diretta e contraria, riservando nuova udienza per sentire gli altri testi ammessi.
Veniva così assunta la testimonianza del teste commercialista della Testimone_1
sin dal 1992, il quale riferiva di conoscere approfonditamente l'azienda e di avere Pt_1 seguito nel tempo la sua gestione contabile e le principali operazioni straordinarie. Egli dichiarava che la società gli aveva consegnato copia del mandato professionale sottoscritto con lo per la gestione della pratica INAIL e ricordava che lo stesso aveva Controparte_1 CP_1 già curato con successo per la due precedenti pratiche di contributo regionale, Pt_1 negli anni 2014 e 2016. spiegava che la società era particolarmente interessata al Tes_1 bando INAIL, poiché esso prevedeva un contributo pari al 65% dell'investimento, e che, a suo avviso, la avrebbe certamente partecipato almeno sino al click day. Confermava Pt_1 che la domanda superava il primo vaglio e veniva poi collocata utilmente a graduatoria, circostanza di cui veniva informato direttamente dai clienti. Il teste riferiva che, all'esito del click day, i soci della iniziavano a valutare l'acquisto del macchinario, confidando Pt_1 nell'esito favorevole dell'istruttoria, e che, proprio per tale ragione, essi si rivolgevano alle banche per richiedere un finanziamento-ponte, destinato a essere rimborsato con il contributo pubblico una volta erogato. precisava di avere appreso solo l'anno successivo che la Tes_1 domanda era stata rigettata dall'INAIL e di averlo saputo dai clienti stessi, i quali gli giravano la PEC di diniego ricevuta dal Confermava che il diniego del 24 novembre 2017 CP_1 era pervenuto alla PEC dello indicata quale domicilio elettronico della Controparte_1 pratica. Il teste riferiva che, nel corso del 2018, egli aveva più volte contattato lo
[...] per ottenere aggiornamenti, poiché – dovendo predisporre il bilancio – era CP_1 necessario comprendere se il contributo dovesse essere iscritto o meno. Fino ai mesi di giugno, agosto e novembre 2018, il rag. collaboratore dello Studio, forniva alla Per_1 Pt_1 costanti rassicurazioni circa il buon esito della pratica. ricordava che soltanto nel Tes_1 novembre 2018 gli accennava alla necessità di ulteriori verifiche con un funzionario Per_1 INAIL, senza tuttavia riferire che la domanda fosse già stata rigettata da oltre un anno. Egli confermava che la rimaneva convinta, sino a quel momento, che la pratica fosse “a Pt_1 posto” e che il ritardo dell'INAIL dipendesse da mere questioni burocratiche. Aggiungeva che la verità emergeva soltanto nel dicembre 2018, quando i clienti gli inoltravano la PEC contenente il rigetto del 24 novembre 2017. Il teste precisava che, se la società fosse stata informata tempestivamente del rigetto, avrebbe potuto proporre ricorso e, soprattutto, avrebbe potuto interrompere l'investimento, perdendo al massimo la caparra versata. Quanto all'acquisto del macchinario, chiariva che la conferma d'ordine risaliva al 13 luglio Tes_1 2017, con versamento di una caparra di € 10.000,00, mentre l'acquisto definitivo e la consegna avvenivano nel dicembre 2017, ossia in un momento in cui l'INAIL aveva già emesso il provvedimento di rigetto, rimasto però sconosciuto alla società sino all'anno seguente. Il teste ribadiva che i clienti avevano deciso di investire nel nuovo macchinario unicamente perché vi era il contributo e dichiarava che la non avrebbe mai sostenuto un investimento di Pt_1 tale entità senza la certezza della sovvenzione. Quanto ai rapporti economici con lo
[...]
riferiva che la fattura emessa dal convenuto nel 2018 era stata lasciata CP_1 Tes_1 in sospeso da proprio perché emessa nel momento in cui erano sorte le Pt_1 contestazioni sulla pratica INAIL non andata a buon fine. Confermava, inoltre, che i clienti avevano consegnato allo Studio tutta la documentazione richiesta dall'INAIL nel settembre 2017, non sapendo se essa fosse poi stata effettivamente depositata dal consulente. Infine, il teste dichiarava che la aveva appreso dell'esistenza della PEC di rigetto del Pt_1 novembre 2017 solo nel dicembre 2018, quando essa veniva inoltrata dal e che la CP_1 società aveva sempre ritenuto di aver diritto al contributo, tanto da considerare la pratica come “speciale” e da riporre pieno affidamento nelle rassicurazioni fornite dal consulente e dal suo collaboratore.
Alla successiva udienza del 15 luglio 2022, veniva escussa la teste , Testimone_2 esperta in sicurezza sul lavoro, la quale dichiarava di avere ricevuto dalla Pt_1 l'incarico per la redazione della perizia asseverata necessaria ai fini della procedura INAIL ISI 2016, dopo che l'azienda era risultata collocata utilmente a graduatoria del click day. Confermava di avere svolto l'incarico nel 2017 e di essere stata regolarmente retribuita. La teste riferiva di avere appreso direttamente dal alla fine di novembre 2017, CP_1 l'esistenza del preavviso di rigetto dell'INAIL, che egli le aveva inoltrato in copia. Tale comunicazione indicava come motivo ostativo una carenza nella documentazione relativa al rischio “taglio”, evidenziando la carente descrittività del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. La spiegava diffusamente il meccanismo del bando: dopo il click Tes_2 day, l'azienda doveva produrre una serie di documenti obbligatori, tra cui il DVR e la perizia asseverata. In proposito, la teste evidenziava che il DVR fornito dalla era Pt_1 estremamente scarno, molto sintetico e poco dettagliato, tanto da richiedere un notevole lavoro integrativo nella perizia asseverata, con l'inserimento di fotografie e descrizioni estese per compensarne le lacune. La teste ribadiva che l'INAIL aveva rigettato la domanda proprio perché il DVR era “talmente scarno e poco dettagliato” da non consentire all'ente di validare il progetto. Rilevava che, se il DVR fosse stato più accurato e completo, la società avrebbe potuto possedere i requisiti necessari per ottenere il finanziamento. Infine, la Tes_2 precisava che non era a conoscenza dei rapporti informativi tra e , CP_1 Pt_1 limitandosi alle questioni tecniche. Confermava però in modo chiaro che il preavviso negativo era stato trasmesso a lei dal il quale dunque ne era certamente a conoscenza già CP_1 nel novembre 2017.
All'udienza del 21 ottobre 2022, veniva escusso il teste , collaboratore del Per_1
Dalle dichiarazioni e dalle ricostruzioni rese tramite le produzioni emergeva che il CP_1 rag. collaboratore del dichiarava che la fosse stata informata Per_1 CP_1 Pt_1 del rigetto nel novembre 2017 e che, comunque, egli avesse più volte aggiornato l'azienda sull'andamento della pratica. Tuttavia, tali affermazioni risultavano smentite dai documenti successivamente prodotti: la mail del 4 dicembre 2018, con cui inviava per la prima Per_1 volta al sig. la PEC di rigetto del 24 novembre 2017; la PEC del 3 dicembre 2018 di Pt_2 all'INAIL, dalla quale si desumeva che la pratica era considerata ancora “aperta” CP_1 e che, fino a quel momento, la non era stata informata dell'esito negativo. Le stesse Pt_1 parole utilizzate da nella mail del 4.12.2018 (“Le inoltro quanto richiesto… siamo in Per_1 attesa di ulteriori chiarimenti…”) mostravano che egli stesse prospettando una situazione ancora incerta, incompatibile con la versione secondo cui la sarebbe stata Pt_1 informata un anno prima.
Con ordinanza del 30 novembre 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rigettava la richiesta di CTU e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 5 ottobre 2023, differita di ufficio al 01 dicembre 2023, sede nella quale il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 190 cpc.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica;
in particolare, la depositava memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in cui richiamava il documento n. Pt_1 4, ritenuto decisivo ai fini della valutazione dell'inadempimento del consulente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della causa
La vicenda che ha dato origine al presente contenzioso trae origine da un rapporto professionale instauratosi nel maggio 2017 tra la società attiva nel settore della produzione di Parte_1 scatole rivestite, e lo specializzato nella consulenza per l'ottenimento Controparte_1 di contributi pubblici.
Non si trattava del primo rapporto tra le parti: la aveva già beneficiato in due precedenti Pt_1 occasioni dell'assistenza dello ottenendo contributi regionali per complessivi Controparte_1 oltre 80.000,00 euro. Forte di questi successi, quando nel 2017 la società marchigiana valutò l'acquisto di un nuovo macchinario industriale del valore di 190.000,00 euro, si rivolgeva nuovamente al consulente di fiducia per verificare la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati.
Lo individuava nel Bando INAIL ISI 2016 un'opportunità interessante: il bando Controparte_1 prevedeva contributi a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'acquisto di macchinari finalizzati alla riduzione dei rischi infortunistici. Per la questo significava la possibilità Pt_1 di ottenere 123.500,00 euro, una somma considerevole che avrebbe reso molto più sostenibile l'investimento programmato.
Il 9 maggio 2017 veniva sottoscritto il contratto di consulenza. Le condizioni erano particolarmente favorevoli per la cliente: nessun costo iniziale, un modesto compenso di 570,00 euro in caso di superamento del "click day" (la fase di selezione cronologica delle domande) ed il compenso principale legato esclusivamente all'effettiva erogazione del contributo. Era una formula "no win, no fee" che dimostrava la fiducia del consulente nelle proprie capacità.
La domanda superava la prima fase di ammissibilità e, il 19 giugno 2017, anche il "click day" - termine in cui centinaia di aziende si contendono i fondi disponibili cliccando simultaneamente sul portale INAIL. La si classificava in posizione utile per accedere alla fase istruttoria Pt_1 successiva.
La notizia del superamento del click day veniva accolta con soddisfazione dalla Forte di Pt_1 questa prima vittoria e delle rassicurazioni ricevute, la società decideva di non attendere oltre e confermava l'ordine del macchinario, versando un acconto di 10.000,00 euro con bonifico del 17 luglio 2017. Era una scelta rischiosa ma comprensibile: il macchinario serviva comunque per l'espansione aziendale e la prospettiva del contributo INAIL rendeva l'investimento particolarmente attraente.
Nei mesi successivi, la pratica seguiva il suo corso burocratico. A settembre 2017 l'INAIL richiedeva documentazione integrativa, prontamente fornita dalla tramite lo Pt_1 [...]
Tutto sembrava procedere regolarmente, tanto che il 18 dicembre 2017 la società CP_1 saldava il macchinario con un bonifico di 180.000,00 euro, ricorrendo ad un finanziamento bancario in attesa dell'arrivo del contributo.
Ma il 24 novembre 2017 l'INAIL comunicava allo il diniego della domanda. Il Controparte_1 motivo era tecnico ma decisivo: secondo la commissione valutatrice, il macchinario richiesto non avrebbe effettivamente ridotto il "rischio taglio" dichiarato nella domanda, poiché l'azienda disponeva già di altri macchinari per quelle lavorazioni. Il documento di valutazione dei rischi aziendale era risultato troppo generico per giustificare l'investimento.
Qui inizia il cuore della controversia. Secondo la ricostruzione dell'attrice, questa comunicazione cruciale non veniva mai trasmessa alla Anzi, per oltre un anno, ogni volta che la società Pt_1
o il suo commercialista chiedevano notizie sull'evolversi della pratica, ricevevano rassicurazioni: il contributo sarebbe arrivato, bisognava solo attendere i tempi burocratici dell'INAIL.
Solo il 4 dicembre 2018, dopo ripetute sollecitazioni, lo rivelava la verità: la Controparte_1 pratica era stata respinta oltre un anno prima. L'attrice non solo aveva perso la possibilità di ottenere 123.500,00 euro, ma aveva anche perso ogni possibilità di impugnare il diniego o di riorganizzare i propri investimenti.
2. Sull'istruzione probatoria La causa ha richiesto un'articolata istruttoria probatoria per fare luce sui fatti controversi. Sono stati sentiti tre testimoni che hanno fornito versioni contrastanti degli eventi.
Il Dott. commercialista della dal 1992, ha confermato integralmente la Testimone_1 Pt_1 ricostruzione dell'attrice. Ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni dal collaboratore di il Rag. durante tre telefonate nel corso del 2018 (giugno, agosto e novembre) CP_1 Per_1 circa l'imminente erogazione del contributo INAIL. Solo nel dicembre 2018 apprendeva la verità dal cliente, che gli aveva girato la PEC di diniego ricevuta dall'INAIL nel novembre 2017. La sua testimonianza è apparsa credibile e dettagliata, supportata dalla sua posizione di terzietà rispetto al rapporto contrattuale principale.
L'Ing. , che aveva redatto la perizia tecnica per il bando INAIL, ha confermato di Testimone_2 aver ricevuto comunicazione del diniego da verso la fine di novembre 2017. Ha spiegato CP_1 che il progetto era stato respinto per l'insufficienza del documento di valutazione dei rischi aziendale, troppo generico per giustificare l'investimento richiesto. Ha precisato che con un DVR più dettagliato i requisiti ci sarebbero stati.
Il Rag. , collaboratore dello ha fornito una versione diversa. Testimone_3 Controparte_1 Ha dichiarato di essere stato presente quando comunicava telefonicamente il CP_1 diniego alla a fine novembre 2017. Secondo la sua ricostruzione, nelle telefonate del Pt_1 2018 con il Dott. si parlava esclusivamente del bando della Regione Marche, non di Tes_1 quello INAIL, che per lui era "archiviato" dopo il diniego.
Il contrasto tra le testimonianze ha richiesto un'attenta valutazione secondo i consolidati principi giurisprudenziali. La giurisprudenza di legittimità insegna che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, valutando la credibilità dei testi e la coerenza delle loro dichiarazioni.
Nel caso di specie, la testimonianza del Dott. è apparsa più convincente per diversi Tes_1 elementi oggettivi. In primo luogo, la coerenza temporale: le telefonate del 2018 descritte dal commercialista sono incompatibili con la tesi secondo cui si parlava del bando regionale, poiché quest'ultimo era già stato erogato. In secondo luogo, l'interesse professionale del teste: in qualità di commercialista, aveva la necessità di conoscere l'evolversi della pratica per gli aspetti contabili e fiscali. Infine, la specificità delle dichiarazioni: ha fornito dettagli precisi su date e contenuti delle conversazioni.
Ma la prova decisiva è venuta dalla documentazione prodotta. La corrispondenza del 4 dicembre 2018 tra le parti dimostra inequivocabilmente che solo in quella data l'attrice veniva informata dell'esito negativo della pratica. Il tenore delle email non lascia dubbi: la Pt_1 apprendeva per la prima volta del diniego e reagiva con sorpresa ed amarezza per essere stata tenuta all'oscuro per oltre un anno.
3. Sulla responsabilità professionale Il rapporto tra le parti si configura come contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale tipologia contrattuale, l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato, ma questo non esclude la responsabilità per violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività secondo il parametro della diligenza qualificata.
Il contenuto dell'obbligo di diligenza del professionista si articola in diversi doveri specifici: conoscere la normativa applicabile, acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione, prospettare al cliente le soluzioni praticabili e, soprattutto, fornire tempestiva informazione circa l'evolversi della pratica e gli esiti delle comunicazioni ricevute dagli enti competenti.
Nel caso di specie, è pacifico che lo riceveva la comunicazione di diniego INAIL Controparte_1 il 24 novembre 2017 presso il domicilio eletto dalla cliente. È altrettanto pacifico che tale comunicazione veniva trasmessa alla solo il 4 dicembre 2018, oltre un anno dopo. Questo Pt_1 ritardo non può essere giustificato da alcuna ragione professionale o contrattuale.
L'inadempimento è grave perché ha privato la cliente della possibilità di reagire tempestivamente al diniego. La avrebbe potuto presentare osservazioni all'INAIL, impugnare il Pt_1 provvedimento nei termini di legge, o quantomeno riorganizzare i propri investimenti con cognizione di causa. Invece, è rimasta nell'illusione di aver ottenuto un contributo di 123.500,00 euro, prendendo decisioni economiche basate su presupposti errati.
Le clausole contrattuali di esonero da responsabilità per il mancato ottenimento del risultato finale non possono estendersi alla violazione degli obblighi informativi, che costituiscono corollario essenziale del dovere di diligenza qualificata. Il professionista può non garantire il successo della pratica, ma deve certamente informare il cliente degli sviluppi rilevanti.
4. Sull'inadempimento del convenuto
L'oggetto del giudizio concerne la responsabilità contrattuale del consulente incaricato di curare la procedura per l'ottenimento del contributo INAIL ISI 2016. Secondo costante giurisprudenza, il consulente professionale, pur essendo obbligato ad una prestazione di mezzi, è tenuto ad informare tempestivamente il cliente circa ogni evento idoneo a incidere sull'esito della procedura;
adempiere secondo la correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) ed agire con la diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c.. La responsabilità si presume ex art. 1218 c.c., e spetta al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto. In particolare, il documento n. 4, richiamato nella memoria di replica di , contiene: la PEC del 3 Pt_1 dicembre 2018 inviata da a INAIL, nella quale il convenuto afferma che la CP_1 sovvenzione spettava a;
dichiara che la società non avrebbe effettuato Pt_1 l'investimento senza il contributo;
riferisce che dal 24 novembre 2017 non era pervenuta alcuna comunicazione ulteriore;
lamenta la mancata approvazione della pratica nonostante la regolarità della documentazione. Anche l'email del 4 dicembre 2018 del teste a Per_1 risulta essere dirimente. Nella stessa si invia “la richiesta di chiarimenti ulteriori che Pt_2 abbiamo inviato all'INAIL”; si allega per la prima volta il diniego INAIL del 24 novembre 2017; si riferisce di essere “in contatto” con l'INAIL per ottenere l'approvazione. Tale documento costituisce prova diretta ed inequivocabile che: il diniego del 24 novembre 2017 non veniva comunicato alla nel 2017; la comunicazione avveniva solo un anno Pt_1 dopo, ossia il 4 dicembre 2018; il convenuto aveva consapevolezza del rischio dell'investimento e nondimeno rassicurava il cliente;
le versioni rese in giudizio dai testi e risultano smentite documentalmente. La testimonianza è inattendibile Per_1 Tes_2 quando contraddetta da documenti coevi, secondo pacifica giurisprudenza.
5. Sulla perdita di chance e sulla liquidazione equitativa del danno Nel caso di specie, l'inadempimento del convenuto non consente di affermare con certezza che, ove l'attività professionale fosse stata correttamente eseguita, la avrebbe Parte_1 sicuramente ottenuto il contributo INAIL richiesto.
Tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità professionale, il danno risarcibile non coincide necessariamente con il risultato finale non conseguito, ma può consistere nella perdita di una concreta e seria possibilità di conseguirlo, purché tale possibilità sia apprezzabile, non meramente aleatoria e fondata su elementi oggettivi (Cass. civ., sez. III, n. 28993/2019; Cass. civ., sez. III, n. 26311/2021).
Nel caso in esame:
– la domanda INAIL aveva superato il click day ed era stata collocata utilmente in graduatoria;
– la procedura istruttoria non risultava preclusa ab origine;
– le criticità tecniche (DVR carente) erano astrattamente emendabili, come emerso dalla deposizione della teste;
Tes_2
– l'omessa tempestiva comunicazione del diniego ha impedito alla società attrice di proporre osservazioni, integrazioni o istanze di riesame, nonché di rivalutare l'investimento. Ne consegue che la condotta del convenuto ha definitivamente eliso una chance concreta di ottenere il finanziamento, oltre a determinare l'assunzione di un investimento economicamente insostenibile in assenza del contributo pubblico.
Per la liquidazione del danno, va tenuto conto da un lato, degli elementi favorevoli alla probabilità di conseguimento del finanziamento – quali il superamento del click day, la collocazione utile in graduatoria e la natura non strutturale né insanabile delle criticità tecniche rilevate, suscettibili di integrazione o chiarimento in sede istruttoria – e, dall'altro lato, degli elementi di incertezza legati alla valutazione discrezionale dell'ente erogatore e alla non automatica ammissione al contributo anche in presenza di documentazione integrata. In tale bilanciamento, la condotta del professionista, che ha impedito ogni interlocuzione con l'INAIL e ha definitivamente precluso alla società attrice la possibilità di coltivare la procedura o di rimodulare l'investimento, giustifica la valorizzazione della chance in misura significativa ma non integrale, equitativamente determinata nel 50% del valore economico di riferimento.
La perdita di chance, quale danno attuale e autonomo, deve essere liquidata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della probabilità di esito favorevole della procedura;
della rilevanza dell'investimento; del grado di colpa del professionista e dell'affidamento ingenerato nel cliente.
Alla luce di tali criteri, appare equo e proporzionato liquidare il danno in misura pari al 50% del costo del macchinario acquistato, quale valore economico della chance perduta, con esclusione di una integrale equiparazione al contributo INAIL non percepito, che si risolverebbe in una indebita presunzione di certezza del risultato.
6. Sulla riconvenzionale del convenuto
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, fondata sulla fattura n. 40/2018, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione con la pretesa attorea ai sensi degli artt. 36 e 269 c.p.c. Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni difensive non risulta infatti che le attività oggetto della predetta fattura siano correlate o funzionali all'incarico professionale inerente alla gestione della pratica relativa al bando INAIL, che costituisce il nucleo della controversia. Le prestazioni fatturate attengono, per contro, ad attività autonome, non dimostrate come utili, necessarie o riferibili al rapporto specifico dedotto in giudizio dall'attore. Ne consegue che la pretesa azionata in via riconvenzionale non trae origine dal medesimo rapporto contrattuale oggetto della domanda principale, né presenta elementi di connessione tali da giustificare un simultaneus processus. Tale estraneità impedisce al giudice di pronunciarsi nel presente giudizio sulla domanda di pagamento formulata dal convenuto, che dovrà pertanto essere fatta valere, ove ritenuta, in separata sede.
7. Sulle spese processuali
L'esito del giudizio vede sostanzialmente soccombente il convenuto, che deve rispondere dell'inadempimento contrattuale accertato, pertanto, le relative spese vengono poste a carico di questi e vengono liquidate, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori minimi per tutte le fasi, in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed € 1.417,00 di spese esenti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 332/2021, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA risolto il contratto intercorso tra in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e nel maggio 2017 per grave Controparte_1 inadempimento del consulente;
2. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità contrattuale del convenuto per Controparte_1 inadempimento degli obblighi professionali assunti nell'ambito dell'incarico relativo alla gestione della domanda di finanziamento INAIL – Bando ISI 2016;
3. CO il convenuto a restituire alla in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma ricevuta a titolo di acconto di € 570,00 oltre iva, maggiorata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4. CO il convenuto a pagare in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance conseguente all'inadempimento professionale accertato, la somma di € 95.000,00, pari al 50% del costo del macchinario oggetto dell'investimento (pari ad € 190.000,00), liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
5. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, fondata sulla fattura n. 40/2018, per difetto di connessione con l'oggetto del presente giudizio;
6. CO il convenuto alla rifusione, in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 1.417,00 per esborsi;
Così deciso in Urbino, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE ON Dott.ssa Laura Trebbi
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Laura Trebbi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. 332/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_1 Parte_2 con sede legale in Tavullia (PU), Via Della Produzione n. 18 C.F. e P.IVA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria De Cono del Foro di Rimini ( ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cattolica (RN) Largo della Pace n. 13
ATTRICE
Contro
in persona dell'omonimo Controparte_1 titolare avente sede legale in Sassocorvaro, Via Roma n. 52/A, P .IVA Controparte_1
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gilberta Arcangeli P.IVA_2 C.F._2 del Foro di Urbino, ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Urbino, via Bonconte da Montefeltro n.1 CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis reiectis: a. dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra e nel maggio 2017, per grave colpa del Parte_1 Controparte_1 consulente ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c.; b. per l'effetto condannare Controparte_1
alla restituzione in favore di somma pari ad euro 570,00 Controparte_1 Parte_3 oltre IVA percepita dallo stesso convenuto in acconto, oltre interessi comunitari ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno del versamento e fino al giorno del materiale rimborso;
c. condannare inoltre, per l'effetto, il convenuto al risarcimento dei danni tutti cagionati con Controparte_1 il suo grave inadempimento alla società attrice, danni che si chiede di liquidare nella provvisoriamente quantificata somma pari ad euro 150.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata a titolo di danni all'esito della istruttoria di causa, in ogni caso oltre interessi comunitari decorrenti dalla presentedomanda e fino al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. d. condannare infine alla integrale refusione delle Controparte_1 spese di lite in favore della società attrice.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via principale nel merito: respingere le domande avanzate dalla nei confronti CP_2 dello perché infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, Controparte_1 condannare la ditta , in persona del Controparte_3 legale rappresentante , con sede in Tavullia, Via della Produzione n. 18, Parte_2 P.IVA a corrispondere allo P.IVA_1 Controparte_1 la somma di € 3.422,82, per il saldo della Fattura n. 40 del 06.11.2018 oltre ad
[...] interessi commerciali di mora, con ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. . Con vittoria di spese e compensi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 30 aprile 2020, la società esponeva di aver Parte_1 conferito, nel maggio 2017, al sig. titolare dello un Controparte_1 Controparte_1 incarico professionale avente ad oggetto la completa gestione della procedura per la partecipazione al bando INAIL “ISI 2016”. L'attrice rappresentava che tale incarico comprendeva tutte le fasi del procedimento: l'elaborazione del progetto, la trasmissione della domanda tramite click day, il successivo rapporto con gli uffici competenti e la gestione della documentazione richiesta dall'ente. riferiva che, dopo una prima fase in cui il progetto risultava ammesso e utilmente Pt_1 collocato in graduatoria, l'INAIL richiedeva un'integrazione documentale nel settembre 2017, richiesta che veniva evasa con immediatezza, sotto la direzione del sig. al cui indirizzo CP_1
PEC risultava domiciliata l'intera pratica. L'attrice deduceva che, a seguito dell'invio di tali documenti, il professionista – personalmente o tramite un suo collaboratore – continuava per mesi ad assicurare alla società che l'istruttoria si era conclusa positivamente, che il contributo era stato definitivamente riconosciuto e che l'erogazione sarebbe avvenuta nel primo semestre del 2018. Secondo l'esposizione attorea, tali rassicurazioni inducevano la a procedere all'acquisto Pt_1 del macchinario previsto in progetto, operazione pianificata confidando nell'incasso del contributo a fondo perduto pari a € 123.500,00. L'attrice precisava che queste conferme circa il buon esito della procedura non venivano rivolte solo ai soci-amministratori, ma anche ai contabili interni e al commercialista della società, consolidando ulteriormente l'affidamento nell'esito favorevole. Soltanto nel dicembre 2018, e cioè oltre un anno dopo l'invio dell'integrazione documentale, il sig. comunicava per la prima volta che, in realtà, l'INAIL aveva già espresso un giudizio CP_1 negativo sin dal 24 novembre 2017. L'attrice sottolineava che tale comunicazione dell'ente non era mai stata inoltrata alla cliente all'epoca della sua ricezione e che essa veniva conosciuta solo nel dicembre 2018, quando ormai ogni termine utile per osservazioni, richieste di riesame o impugnazioni era irrimediabilmente spirato. sosteneva che tale condotta integrava un Pt_1 grave inadempimento agli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione propri del contratto d'opera, poiché l'omessa comunicazione del provvedimento INAIL le aveva impedito di difendersi, di instaurare un'interlocuzione con l'ente e di evitare l'investimento economico in un macchinario che si sarebbe rivelato insostenibile senza il contributo promesso. Inoltre, rilevava che la tardiva comunicazione incideva in modo significativo sulla pianificazione finanziaria della società, la quale aveva sostenuto l'intero costo dell'investimento mediante ricorso al credito bancario, con aggravio di oneri finanziari e di esposizione debitoria. Sulla base di tali circostanze, l'attrice chiedeva: che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera concluso con il sig. per grave CP_1 inadempimento dello stesso, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; che il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 570,00 oltre IVA, ricevuta a titolo di acconto per l'incarico professionale, con corresponsione degli interessi dalla data del versamento fino al saldo;
che il sig. fosse altresì condannato al risarcimento di tutti i danni derivanti dal suo inadempimento, CP_1 nella misura provvisoriamente quantificata in € 150.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, computando anche gli interessi ex art. 1284 c.c.; che il convenuto fosse infine condannato alla integrale refusione delle spese di lite.
La causa veniva iscritta al n. 332/2021 R.G. e con ordinanza del Giudice del 26 maggio 2021, la prima udienza veniva differita al 23 settembre 2021.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 26 agosto 2021, ritualmente depositata, si costituiva il convenuto in persona Controparte_1 dell'omonimo titolare, il quale contestava integralmente le domande attoree, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. Il convenuto esponeva che l'incarico conferito dalla aveva natura di prestazione di mezzi e non di risultato, escludendo espressamente Pt_1
— per contratto — qualsiasi garanzia circa l'ottenimento del contributo INAIL. Rappresentava che la società attrice aveva già beneficiato, in precedenza, di due contributi ottenuti grazie alla consulenza dello studio, sicché conosceva perfettamente le procedure, le fasi istruttorie e la necessità di attendere il decreto di ammissione definitiva. Rilevava che la domanda presentata nel 2017 era stata correttamente ammessa nella fase del “click day”, ma che in sede di verifica tecnico-amministrativa l'INAIL aveva accertato la mancanza dei requisiti oggettivi, in particolare l'inesistenza del rischio da ridurre tramite il macchinario acquistato, come emergente dal DVR fornito dalla stessa Il diniego era dunque Pt_1 imputabile alla carenza dei presupposti richiesti dal bando e non a condotte dello studio. Il convenuto evidenziava, inoltre, che la aveva proceduto all'acquisto del Pt_1 macchinario ancor prima della conclusione dell'istruttoria INAIL, assumendosi volontariamente il rischio dell'eventuale mancata approvazione, e che nessuna rassicurazione era stata fornita circa l'erogazione del contributo. Contestava quindi la sussistenza di un nesso causale tra la propria attività e i danni allegati dall'attrice, rilevando l'assenza di prova sia dell'effettiva esposizione finanziaria sia del quantum richiesto. Dichiarava altresì che la cliente aveva mantenuto rapporti cordiali e continuativi con lo studio sino al 2018, per poi avanzare contestazioni solo dopo la richiesta di pagamento della fattura relativa a una pratica precedente conclusasi con esito positivo. In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € 3.422,82, oltre interessi, quale saldo Pt_1 della fattura n. 40 del 06.11.2018 relativa alla procedura contributiva regionale conclusa con l'ottenimento del finanziamento, formulando istanza di emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
Si celebrava l'udienza del 23 settembre 2021, ove comparivano i procuratori delle parti, i quali si riportavano ai rispettivi atti, contestando quelli avversari, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc. In particolare, il difensore dell'attore contestava la richiesta avanzata con domanda riconvenzionale, mentre la difesa del convenuto insisteva con la richiesta ex art 186 ter.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 28 settembre 2021, ritenendo non ricorressero i presupposti per emettere l'ingiunzione ex art 186 ter cpc, concedeva i termini di cui all'art 183 cpc e rinviava al 24 marzo 2022.
Con successiva ordinanza del 14 aprile 2022, lette le memorie depositate dalle parti, il Giudice ammetteva le prove, anche contraria, come capitolate e con i testi indicati, fissando per il giorno 27 maggio 2022 l'udienza per sentire il solo teste di parte attrice, a prova diretta e contraria, riservando nuova udienza per sentire gli altri testi ammessi.
Veniva così assunta la testimonianza del teste commercialista della Testimone_1
sin dal 1992, il quale riferiva di conoscere approfonditamente l'azienda e di avere Pt_1 seguito nel tempo la sua gestione contabile e le principali operazioni straordinarie. Egli dichiarava che la società gli aveva consegnato copia del mandato professionale sottoscritto con lo per la gestione della pratica INAIL e ricordava che lo stesso aveva Controparte_1 CP_1 già curato con successo per la due precedenti pratiche di contributo regionale, Pt_1 negli anni 2014 e 2016. spiegava che la società era particolarmente interessata al Tes_1 bando INAIL, poiché esso prevedeva un contributo pari al 65% dell'investimento, e che, a suo avviso, la avrebbe certamente partecipato almeno sino al click day. Confermava Pt_1 che la domanda superava il primo vaglio e veniva poi collocata utilmente a graduatoria, circostanza di cui veniva informato direttamente dai clienti. Il teste riferiva che, all'esito del click day, i soci della iniziavano a valutare l'acquisto del macchinario, confidando Pt_1 nell'esito favorevole dell'istruttoria, e che, proprio per tale ragione, essi si rivolgevano alle banche per richiedere un finanziamento-ponte, destinato a essere rimborsato con il contributo pubblico una volta erogato. precisava di avere appreso solo l'anno successivo che la Tes_1 domanda era stata rigettata dall'INAIL e di averlo saputo dai clienti stessi, i quali gli giravano la PEC di diniego ricevuta dal Confermava che il diniego del 24 novembre 2017 CP_1 era pervenuto alla PEC dello indicata quale domicilio elettronico della Controparte_1 pratica. Il teste riferiva che, nel corso del 2018, egli aveva più volte contattato lo
[...] per ottenere aggiornamenti, poiché – dovendo predisporre il bilancio – era CP_1 necessario comprendere se il contributo dovesse essere iscritto o meno. Fino ai mesi di giugno, agosto e novembre 2018, il rag. collaboratore dello Studio, forniva alla Per_1 Pt_1 costanti rassicurazioni circa il buon esito della pratica. ricordava che soltanto nel Tes_1 novembre 2018 gli accennava alla necessità di ulteriori verifiche con un funzionario Per_1 INAIL, senza tuttavia riferire che la domanda fosse già stata rigettata da oltre un anno. Egli confermava che la rimaneva convinta, sino a quel momento, che la pratica fosse “a Pt_1 posto” e che il ritardo dell'INAIL dipendesse da mere questioni burocratiche. Aggiungeva che la verità emergeva soltanto nel dicembre 2018, quando i clienti gli inoltravano la PEC contenente il rigetto del 24 novembre 2017. Il teste precisava che, se la società fosse stata informata tempestivamente del rigetto, avrebbe potuto proporre ricorso e, soprattutto, avrebbe potuto interrompere l'investimento, perdendo al massimo la caparra versata. Quanto all'acquisto del macchinario, chiariva che la conferma d'ordine risaliva al 13 luglio Tes_1 2017, con versamento di una caparra di € 10.000,00, mentre l'acquisto definitivo e la consegna avvenivano nel dicembre 2017, ossia in un momento in cui l'INAIL aveva già emesso il provvedimento di rigetto, rimasto però sconosciuto alla società sino all'anno seguente. Il teste ribadiva che i clienti avevano deciso di investire nel nuovo macchinario unicamente perché vi era il contributo e dichiarava che la non avrebbe mai sostenuto un investimento di Pt_1 tale entità senza la certezza della sovvenzione. Quanto ai rapporti economici con lo
[...]
riferiva che la fattura emessa dal convenuto nel 2018 era stata lasciata CP_1 Tes_1 in sospeso da proprio perché emessa nel momento in cui erano sorte le Pt_1 contestazioni sulla pratica INAIL non andata a buon fine. Confermava, inoltre, che i clienti avevano consegnato allo Studio tutta la documentazione richiesta dall'INAIL nel settembre 2017, non sapendo se essa fosse poi stata effettivamente depositata dal consulente. Infine, il teste dichiarava che la aveva appreso dell'esistenza della PEC di rigetto del Pt_1 novembre 2017 solo nel dicembre 2018, quando essa veniva inoltrata dal e che la CP_1 società aveva sempre ritenuto di aver diritto al contributo, tanto da considerare la pratica come “speciale” e da riporre pieno affidamento nelle rassicurazioni fornite dal consulente e dal suo collaboratore.
Alla successiva udienza del 15 luglio 2022, veniva escussa la teste , Testimone_2 esperta in sicurezza sul lavoro, la quale dichiarava di avere ricevuto dalla Pt_1 l'incarico per la redazione della perizia asseverata necessaria ai fini della procedura INAIL ISI 2016, dopo che l'azienda era risultata collocata utilmente a graduatoria del click day. Confermava di avere svolto l'incarico nel 2017 e di essere stata regolarmente retribuita. La teste riferiva di avere appreso direttamente dal alla fine di novembre 2017, CP_1 l'esistenza del preavviso di rigetto dell'INAIL, che egli le aveva inoltrato in copia. Tale comunicazione indicava come motivo ostativo una carenza nella documentazione relativa al rischio “taglio”, evidenziando la carente descrittività del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. La spiegava diffusamente il meccanismo del bando: dopo il click Tes_2 day, l'azienda doveva produrre una serie di documenti obbligatori, tra cui il DVR e la perizia asseverata. In proposito, la teste evidenziava che il DVR fornito dalla era Pt_1 estremamente scarno, molto sintetico e poco dettagliato, tanto da richiedere un notevole lavoro integrativo nella perizia asseverata, con l'inserimento di fotografie e descrizioni estese per compensarne le lacune. La teste ribadiva che l'INAIL aveva rigettato la domanda proprio perché il DVR era “talmente scarno e poco dettagliato” da non consentire all'ente di validare il progetto. Rilevava che, se il DVR fosse stato più accurato e completo, la società avrebbe potuto possedere i requisiti necessari per ottenere il finanziamento. Infine, la Tes_2 precisava che non era a conoscenza dei rapporti informativi tra e , CP_1 Pt_1 limitandosi alle questioni tecniche. Confermava però in modo chiaro che il preavviso negativo era stato trasmesso a lei dal il quale dunque ne era certamente a conoscenza già CP_1 nel novembre 2017.
All'udienza del 21 ottobre 2022, veniva escusso il teste , collaboratore del Per_1
Dalle dichiarazioni e dalle ricostruzioni rese tramite le produzioni emergeva che il CP_1 rag. collaboratore del dichiarava che la fosse stata informata Per_1 CP_1 Pt_1 del rigetto nel novembre 2017 e che, comunque, egli avesse più volte aggiornato l'azienda sull'andamento della pratica. Tuttavia, tali affermazioni risultavano smentite dai documenti successivamente prodotti: la mail del 4 dicembre 2018, con cui inviava per la prima Per_1 volta al sig. la PEC di rigetto del 24 novembre 2017; la PEC del 3 dicembre 2018 di Pt_2 all'INAIL, dalla quale si desumeva che la pratica era considerata ancora “aperta” CP_1 e che, fino a quel momento, la non era stata informata dell'esito negativo. Le stesse Pt_1 parole utilizzate da nella mail del 4.12.2018 (“Le inoltro quanto richiesto… siamo in Per_1 attesa di ulteriori chiarimenti…”) mostravano che egli stesse prospettando una situazione ancora incerta, incompatibile con la versione secondo cui la sarebbe stata Pt_1 informata un anno prima.
Con ordinanza del 30 novembre 2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rigettava la richiesta di CTU e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 5 ottobre 2023, differita di ufficio al 01 dicembre 2023, sede nella quale il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 190 cpc.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica;
in particolare, la depositava memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in cui richiamava il documento n. Pt_1 4, ritenuto decisivo ai fini della valutazione dell'inadempimento del consulente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della causa
La vicenda che ha dato origine al presente contenzioso trae origine da un rapporto professionale instauratosi nel maggio 2017 tra la società attiva nel settore della produzione di Parte_1 scatole rivestite, e lo specializzato nella consulenza per l'ottenimento Controparte_1 di contributi pubblici.
Non si trattava del primo rapporto tra le parti: la aveva già beneficiato in due precedenti Pt_1 occasioni dell'assistenza dello ottenendo contributi regionali per complessivi Controparte_1 oltre 80.000,00 euro. Forte di questi successi, quando nel 2017 la società marchigiana valutò l'acquisto di un nuovo macchinario industriale del valore di 190.000,00 euro, si rivolgeva nuovamente al consulente di fiducia per verificare la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati.
Lo individuava nel Bando INAIL ISI 2016 un'opportunità interessante: il bando Controparte_1 prevedeva contributi a fondo perduto fino al 65% dell'investimento per l'acquisto di macchinari finalizzati alla riduzione dei rischi infortunistici. Per la questo significava la possibilità Pt_1 di ottenere 123.500,00 euro, una somma considerevole che avrebbe reso molto più sostenibile l'investimento programmato.
Il 9 maggio 2017 veniva sottoscritto il contratto di consulenza. Le condizioni erano particolarmente favorevoli per la cliente: nessun costo iniziale, un modesto compenso di 570,00 euro in caso di superamento del "click day" (la fase di selezione cronologica delle domande) ed il compenso principale legato esclusivamente all'effettiva erogazione del contributo. Era una formula "no win, no fee" che dimostrava la fiducia del consulente nelle proprie capacità.
La domanda superava la prima fase di ammissibilità e, il 19 giugno 2017, anche il "click day" - termine in cui centinaia di aziende si contendono i fondi disponibili cliccando simultaneamente sul portale INAIL. La si classificava in posizione utile per accedere alla fase istruttoria Pt_1 successiva.
La notizia del superamento del click day veniva accolta con soddisfazione dalla Forte di Pt_1 questa prima vittoria e delle rassicurazioni ricevute, la società decideva di non attendere oltre e confermava l'ordine del macchinario, versando un acconto di 10.000,00 euro con bonifico del 17 luglio 2017. Era una scelta rischiosa ma comprensibile: il macchinario serviva comunque per l'espansione aziendale e la prospettiva del contributo INAIL rendeva l'investimento particolarmente attraente.
Nei mesi successivi, la pratica seguiva il suo corso burocratico. A settembre 2017 l'INAIL richiedeva documentazione integrativa, prontamente fornita dalla tramite lo Pt_1 [...]
Tutto sembrava procedere regolarmente, tanto che il 18 dicembre 2017 la società CP_1 saldava il macchinario con un bonifico di 180.000,00 euro, ricorrendo ad un finanziamento bancario in attesa dell'arrivo del contributo.
Ma il 24 novembre 2017 l'INAIL comunicava allo il diniego della domanda. Il Controparte_1 motivo era tecnico ma decisivo: secondo la commissione valutatrice, il macchinario richiesto non avrebbe effettivamente ridotto il "rischio taglio" dichiarato nella domanda, poiché l'azienda disponeva già di altri macchinari per quelle lavorazioni. Il documento di valutazione dei rischi aziendale era risultato troppo generico per giustificare l'investimento.
Qui inizia il cuore della controversia. Secondo la ricostruzione dell'attrice, questa comunicazione cruciale non veniva mai trasmessa alla Anzi, per oltre un anno, ogni volta che la società Pt_1
o il suo commercialista chiedevano notizie sull'evolversi della pratica, ricevevano rassicurazioni: il contributo sarebbe arrivato, bisognava solo attendere i tempi burocratici dell'INAIL.
Solo il 4 dicembre 2018, dopo ripetute sollecitazioni, lo rivelava la verità: la Controparte_1 pratica era stata respinta oltre un anno prima. L'attrice non solo aveva perso la possibilità di ottenere 123.500,00 euro, ma aveva anche perso ogni possibilità di impugnare il diniego o di riorganizzare i propri investimenti.
2. Sull'istruzione probatoria La causa ha richiesto un'articolata istruttoria probatoria per fare luce sui fatti controversi. Sono stati sentiti tre testimoni che hanno fornito versioni contrastanti degli eventi.
Il Dott. commercialista della dal 1992, ha confermato integralmente la Testimone_1 Pt_1 ricostruzione dell'attrice. Ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni dal collaboratore di il Rag. durante tre telefonate nel corso del 2018 (giugno, agosto e novembre) CP_1 Per_1 circa l'imminente erogazione del contributo INAIL. Solo nel dicembre 2018 apprendeva la verità dal cliente, che gli aveva girato la PEC di diniego ricevuta dall'INAIL nel novembre 2017. La sua testimonianza è apparsa credibile e dettagliata, supportata dalla sua posizione di terzietà rispetto al rapporto contrattuale principale.
L'Ing. , che aveva redatto la perizia tecnica per il bando INAIL, ha confermato di Testimone_2 aver ricevuto comunicazione del diniego da verso la fine di novembre 2017. Ha spiegato CP_1 che il progetto era stato respinto per l'insufficienza del documento di valutazione dei rischi aziendale, troppo generico per giustificare l'investimento richiesto. Ha precisato che con un DVR più dettagliato i requisiti ci sarebbero stati.
Il Rag. , collaboratore dello ha fornito una versione diversa. Testimone_3 Controparte_1 Ha dichiarato di essere stato presente quando comunicava telefonicamente il CP_1 diniego alla a fine novembre 2017. Secondo la sua ricostruzione, nelle telefonate del Pt_1 2018 con il Dott. si parlava esclusivamente del bando della Regione Marche, non di Tes_1 quello INAIL, che per lui era "archiviato" dopo il diniego.
Il contrasto tra le testimonianze ha richiesto un'attenta valutazione secondo i consolidati principi giurisprudenziali. La giurisprudenza di legittimità insegna che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, valutando la credibilità dei testi e la coerenza delle loro dichiarazioni.
Nel caso di specie, la testimonianza del Dott. è apparsa più convincente per diversi Tes_1 elementi oggettivi. In primo luogo, la coerenza temporale: le telefonate del 2018 descritte dal commercialista sono incompatibili con la tesi secondo cui si parlava del bando regionale, poiché quest'ultimo era già stato erogato. In secondo luogo, l'interesse professionale del teste: in qualità di commercialista, aveva la necessità di conoscere l'evolversi della pratica per gli aspetti contabili e fiscali. Infine, la specificità delle dichiarazioni: ha fornito dettagli precisi su date e contenuti delle conversazioni.
Ma la prova decisiva è venuta dalla documentazione prodotta. La corrispondenza del 4 dicembre 2018 tra le parti dimostra inequivocabilmente che solo in quella data l'attrice veniva informata dell'esito negativo della pratica. Il tenore delle email non lascia dubbi: la Pt_1 apprendeva per la prima volta del diniego e reagiva con sorpresa ed amarezza per essere stata tenuta all'oscuro per oltre un anno.
3. Sulla responsabilità professionale Il rapporto tra le parti si configura come contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. In tale tipologia contrattuale, l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato, ma questo non esclude la responsabilità per violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività secondo il parametro della diligenza qualificata.
Il contenuto dell'obbligo di diligenza del professionista si articola in diversi doveri specifici: conoscere la normativa applicabile, acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione, prospettare al cliente le soluzioni praticabili e, soprattutto, fornire tempestiva informazione circa l'evolversi della pratica e gli esiti delle comunicazioni ricevute dagli enti competenti.
Nel caso di specie, è pacifico che lo riceveva la comunicazione di diniego INAIL Controparte_1 il 24 novembre 2017 presso il domicilio eletto dalla cliente. È altrettanto pacifico che tale comunicazione veniva trasmessa alla solo il 4 dicembre 2018, oltre un anno dopo. Questo Pt_1 ritardo non può essere giustificato da alcuna ragione professionale o contrattuale.
L'inadempimento è grave perché ha privato la cliente della possibilità di reagire tempestivamente al diniego. La avrebbe potuto presentare osservazioni all'INAIL, impugnare il Pt_1 provvedimento nei termini di legge, o quantomeno riorganizzare i propri investimenti con cognizione di causa. Invece, è rimasta nell'illusione di aver ottenuto un contributo di 123.500,00 euro, prendendo decisioni economiche basate su presupposti errati.
Le clausole contrattuali di esonero da responsabilità per il mancato ottenimento del risultato finale non possono estendersi alla violazione degli obblighi informativi, che costituiscono corollario essenziale del dovere di diligenza qualificata. Il professionista può non garantire il successo della pratica, ma deve certamente informare il cliente degli sviluppi rilevanti.
4. Sull'inadempimento del convenuto
L'oggetto del giudizio concerne la responsabilità contrattuale del consulente incaricato di curare la procedura per l'ottenimento del contributo INAIL ISI 2016. Secondo costante giurisprudenza, il consulente professionale, pur essendo obbligato ad una prestazione di mezzi, è tenuto ad informare tempestivamente il cliente circa ogni evento idoneo a incidere sull'esito della procedura;
adempiere secondo la correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) ed agire con la diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c.. La responsabilità si presume ex art. 1218 c.c., e spetta al debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto. In particolare, il documento n. 4, richiamato nella memoria di replica di , contiene: la PEC del 3 Pt_1 dicembre 2018 inviata da a INAIL, nella quale il convenuto afferma che la CP_1 sovvenzione spettava a;
dichiara che la società non avrebbe effettuato Pt_1 l'investimento senza il contributo;
riferisce che dal 24 novembre 2017 non era pervenuta alcuna comunicazione ulteriore;
lamenta la mancata approvazione della pratica nonostante la regolarità della documentazione. Anche l'email del 4 dicembre 2018 del teste a Per_1 risulta essere dirimente. Nella stessa si invia “la richiesta di chiarimenti ulteriori che Pt_2 abbiamo inviato all'INAIL”; si allega per la prima volta il diniego INAIL del 24 novembre 2017; si riferisce di essere “in contatto” con l'INAIL per ottenere l'approvazione. Tale documento costituisce prova diretta ed inequivocabile che: il diniego del 24 novembre 2017 non veniva comunicato alla nel 2017; la comunicazione avveniva solo un anno Pt_1 dopo, ossia il 4 dicembre 2018; il convenuto aveva consapevolezza del rischio dell'investimento e nondimeno rassicurava il cliente;
le versioni rese in giudizio dai testi e risultano smentite documentalmente. La testimonianza è inattendibile Per_1 Tes_2 quando contraddetta da documenti coevi, secondo pacifica giurisprudenza.
5. Sulla perdita di chance e sulla liquidazione equitativa del danno Nel caso di specie, l'inadempimento del convenuto non consente di affermare con certezza che, ove l'attività professionale fosse stata correttamente eseguita, la avrebbe Parte_1 sicuramente ottenuto il contributo INAIL richiesto.
Tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità professionale, il danno risarcibile non coincide necessariamente con il risultato finale non conseguito, ma può consistere nella perdita di una concreta e seria possibilità di conseguirlo, purché tale possibilità sia apprezzabile, non meramente aleatoria e fondata su elementi oggettivi (Cass. civ., sez. III, n. 28993/2019; Cass. civ., sez. III, n. 26311/2021).
Nel caso in esame:
– la domanda INAIL aveva superato il click day ed era stata collocata utilmente in graduatoria;
– la procedura istruttoria non risultava preclusa ab origine;
– le criticità tecniche (DVR carente) erano astrattamente emendabili, come emerso dalla deposizione della teste;
Tes_2
– l'omessa tempestiva comunicazione del diniego ha impedito alla società attrice di proporre osservazioni, integrazioni o istanze di riesame, nonché di rivalutare l'investimento. Ne consegue che la condotta del convenuto ha definitivamente eliso una chance concreta di ottenere il finanziamento, oltre a determinare l'assunzione di un investimento economicamente insostenibile in assenza del contributo pubblico.
Per la liquidazione del danno, va tenuto conto da un lato, degli elementi favorevoli alla probabilità di conseguimento del finanziamento – quali il superamento del click day, la collocazione utile in graduatoria e la natura non strutturale né insanabile delle criticità tecniche rilevate, suscettibili di integrazione o chiarimento in sede istruttoria – e, dall'altro lato, degli elementi di incertezza legati alla valutazione discrezionale dell'ente erogatore e alla non automatica ammissione al contributo anche in presenza di documentazione integrata. In tale bilanciamento, la condotta del professionista, che ha impedito ogni interlocuzione con l'INAIL e ha definitivamente precluso alla società attrice la possibilità di coltivare la procedura o di rimodulare l'investimento, giustifica la valorizzazione della chance in misura significativa ma non integrale, equitativamente determinata nel 50% del valore economico di riferimento.
La perdita di chance, quale danno attuale e autonomo, deve essere liquidata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della probabilità di esito favorevole della procedura;
della rilevanza dell'investimento; del grado di colpa del professionista e dell'affidamento ingenerato nel cliente.
Alla luce di tali criteri, appare equo e proporzionato liquidare il danno in misura pari al 50% del costo del macchinario acquistato, quale valore economico della chance perduta, con esclusione di una integrale equiparazione al contributo INAIL non percepito, che si risolverebbe in una indebita presunzione di certezza del risultato.
6. Sulla riconvenzionale del convenuto
La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, fondata sulla fattura n. 40/2018, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione con la pretesa attorea ai sensi degli artt. 36 e 269 c.p.c. Dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni difensive non risulta infatti che le attività oggetto della predetta fattura siano correlate o funzionali all'incarico professionale inerente alla gestione della pratica relativa al bando INAIL, che costituisce il nucleo della controversia. Le prestazioni fatturate attengono, per contro, ad attività autonome, non dimostrate come utili, necessarie o riferibili al rapporto specifico dedotto in giudizio dall'attore. Ne consegue che la pretesa azionata in via riconvenzionale non trae origine dal medesimo rapporto contrattuale oggetto della domanda principale, né presenta elementi di connessione tali da giustificare un simultaneus processus. Tale estraneità impedisce al giudice di pronunciarsi nel presente giudizio sulla domanda di pagamento formulata dal convenuto, che dovrà pertanto essere fatta valere, ove ritenuta, in separata sede.
7. Sulle spese processuali
L'esito del giudizio vede sostanzialmente soccombente il convenuto, che deve rispondere dell'inadempimento contrattuale accertato, pertanto, le relative spese vengono poste a carico di questi e vengono liquidate, visti i parametri di cui al D.M. 55/2014 per i giudizi di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori minimi per tutte le fasi, in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed € 1.417,00 di spese esenti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 332/2021, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA risolto il contratto intercorso tra in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e nel maggio 2017 per grave Controparte_1 inadempimento del consulente;
2. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità contrattuale del convenuto per Controparte_1 inadempimento degli obblighi professionali assunti nell'ambito dell'incarico relativo alla gestione della domanda di finanziamento INAIL – Bando ISI 2016;
3. CO il convenuto a restituire alla in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la somma ricevuta a titolo di acconto di € 570,00 oltre iva, maggiorata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
4. CO il convenuto a pagare in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance conseguente all'inadempimento professionale accertato, la somma di € 95.000,00, pari al 50% del costo del macchinario oggetto dell'investimento (pari ad € 190.000,00), liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo.
5. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, fondata sulla fattura n. 40/2018, per difetto di connessione con l'oggetto del presente giudizio;
6. CO il convenuto alla rifusione, in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché € 1.417,00 per esborsi;
Così deciso in Urbino, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE ON Dott.ssa Laura Trebbi